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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 771/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Piazza Municipio-C.so Garibaldi 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018T-1597 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019T-966 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso 293-25 RGR Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamenti esecutivi TARI n. 2018T-1597 del 17.09.2024 e n. 2019T-966 del 17.09.2024. notificati in data 27.12.2024 e 28.12.2024 da parte del comune di Castrovillari più specificamente avviso TARI n. 2018T-1597 del 17.09.2024 relativo a mancato pagamento TARI per l'anno 2018 per il complessivo importo di €. 764,00 e l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 2019T966 del 17.09.2024, relativo a mancato pagamento TARI 2019 per il complessivo importo di €. 845,00.
Eccepiva l'erroneità e illegittimità degli stessi per inutilizzabilità/inabitabilità degli immobili oggetto degli avvisi di accertamento, nonché per mancata fruizione del servizio di raccolta.
Si costituiva il Comune di Castrovillari controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che l'eccezione secondo la quale gli immobili sarebbero inutilizzati/inagibili è infondata. Sul punto infatti la Corte di Cassazione Civile sez. V 25/5/2021 n. 14224, in materia TARI, ha stabilito che ”in presenza di una circostanza di fatto di effettivo inutilizzo dell'immobile per inagibilità, la mancata indicazione di tale situazione nell'ambito della denuncia di detenzione dell'immobile al Comune, determina l'esclusione del beneficio di esenzione dalla tassa, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale perizia giurata da cui si evince che gli immobili, pur essendo stati accatastati, non risultavano ultimati
(Corte di Cassazione - Sentenza n. 10545 del 2017)”. Pertanto grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. La Corte ha, altresì, ribadito che, come previsto dall'art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. L'art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti;
ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. (cfr. Cass. n. 19469 del 15/09/2014; Cass.
n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004). Va richiamato il costante orientamento delle Corti di Giustizia Tributaria in materia di inagibilità/ inabitabilità degli immobili ai fini dell'assoggettamento dei tributi comunali che prevede in maniera univoca e costante che “l'occupazione o la detenzione di un locale da parte del contribuente costituisce il presupposto per l'imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, essendo suo onere indicare nella denuncia di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità del bene
Nel caso oggetto di esame il ricorrente non ha provato il fondamento delle sue eccezioni e pertanto il ricorso va rigettato
La soluzione sostanzialmente in rito poiché basata sul criterio dell'onus probandi consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DONATO DONATELLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Piazza Municipio-C.so Garibaldi 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2018T-1597 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019T-966 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso 293-25 RGR Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamenti esecutivi TARI n. 2018T-1597 del 17.09.2024 e n. 2019T-966 del 17.09.2024. notificati in data 27.12.2024 e 28.12.2024 da parte del comune di Castrovillari più specificamente avviso TARI n. 2018T-1597 del 17.09.2024 relativo a mancato pagamento TARI per l'anno 2018 per il complessivo importo di €. 764,00 e l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 2019T966 del 17.09.2024, relativo a mancato pagamento TARI 2019 per il complessivo importo di €. 845,00.
Eccepiva l'erroneità e illegittimità degli stessi per inutilizzabilità/inabitabilità degli immobili oggetto degli avvisi di accertamento, nonché per mancata fruizione del servizio di raccolta.
Si costituiva il Comune di Castrovillari controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che l'eccezione secondo la quale gli immobili sarebbero inutilizzati/inagibili è infondata. Sul punto infatti la Corte di Cassazione Civile sez. V 25/5/2021 n. 14224, in materia TARI, ha stabilito che ”in presenza di una circostanza di fatto di effettivo inutilizzo dell'immobile per inagibilità, la mancata indicazione di tale situazione nell'ambito della denuncia di detenzione dell'immobile al Comune, determina l'esclusione del beneficio di esenzione dalla tassa, risultando a tal fine irrilevante l'eventuale perizia giurata da cui si evince che gli immobili, pur essendo stati accatastati, non risultavano ultimati
(Corte di Cassazione - Sentenza n. 10545 del 2017)”. Pertanto grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. La Corte ha, altresì, ribadito che, come previsto dall'art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. L'art. 62 pone, quindi, a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti;
ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. (cfr. Cass. n. 19469 del 15/09/2014; Cass.
n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004). Va richiamato il costante orientamento delle Corti di Giustizia Tributaria in materia di inagibilità/ inabitabilità degli immobili ai fini dell'assoggettamento dei tributi comunali che prevede in maniera univoca e costante che “l'occupazione o la detenzione di un locale da parte del contribuente costituisce il presupposto per l'imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, essendo suo onere indicare nella denuncia di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità del bene
Nel caso oggetto di esame il ricorrente non ha provato il fondamento delle sue eccezioni e pertanto il ricorso va rigettato
La soluzione sostanzialmente in rito poiché basata sul criterio dell'onus probandi consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, spese compensate