Sentenza 10 giugno 2022
Parere definitivo 18 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/06/2022, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00963/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00593/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 593 del 2017, proposto da
NO PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calabro e Gaetano Vissicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetano Vissicchio in Lecce, via Ravenna n. 6;
contro
Comune di Surbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 03/2017, notificata al ricorrente il 20 febbraio 2017, con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Surbo ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate, giacché realizzate in assenza del titolo autorizzativo;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 19 maggio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 21.4.2017 e depositato il successivo 17.5.2017, il Sig. NO PI impugnava il provvedimento del Comune di Surbo, in epigrafe indicato, recante l’ordine di demolizione delle opere realizzate, in carenza di permesso di costruire, su un’area solare di sua proprietà, sita nel predetto Comune.
1.1. Esponeva in fatto che le opere contestate consistono nella realizzazione di un immobile di circa mq. 200, destinato a dimora del proprio nucleo familiare ed insistente sull’abitazione sita al piano terreno di via I. Silone in Surbo.
1.2. Esponeva, altresì, che, a seguito di sopralluogo, l’Amministrazione comunale aveva constatato la presenza dell’immobile de quo in assenza di titolo legittimante, sicché - previa comunicazione di avvio del procedimento - l’Ufficio Tecnico aveva adottato la gravata ordinanza di demolizione.
2. Pur ritualmente intimato, il Comune di Surbo non si costituiva in giudizio.
3. All’udienza di merito straordinario del 19 maggio 2022, la causa veniva riservata in decisione.
3.1. Il ricorso è infondato.
3.2. Con il primo motivo di ricorso il Sig. PI sostiene che il contegno inerte della P.A. nel lungo lasso di tempo trascorso prima dell’adozione del provvedimento impugnato – unitamente all’avvenuto accatastamento dell’opera e alla regolare corresponsione della tassa sui rifiuti – avrebbe ingenerato una posizione di legittimo affidamento, tale da richiedere un obbligo motivazionale “rafforzato” circa l’individuazione di un interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione demolitoria, in rapporto al sacrificio del contrapposto interesse privato.
3.3. Il motivo non è positivamente apprezzabile.
3.4. Secondo condivisibile e granitica giurisprudenza del Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, “ l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare ” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 aprile 2020, n. 2537; Sez. VI, 27 gennaio 2020, n. 631; Sez. II, 3 settembre 2019, n. 6067).
3.5. Il principio è stato cristallizzato dalla sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017 dell’Adunanza Plenaria, secondo la quale “ Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ”.
3.6. Conseguentemente, stante la natura chiaramente abusiva dell’immobile de quo , il provvedimento non necessitava di alcuna particolare motivazione, ma soltanto della semplice analitica descrizione - puntualmente contenuta nel corpo dell’atto gravato - degli abusi rilevati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2019, n. 2823; Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2292).
4. Con il secondo ordine di censure, il ricorrente lamenta che l’ordinanza di demolizione sarebbe stata adottata prima della scadenza del termine assegnatogli nella comunicazione di avvio del procedimento per esercitare il proprio diritto di partecipazione procedimentale, così palesando la predeterminazione della decisione da assumere e l’indifferenza della P.A. nei confronti delle sue ragioni.
4.1. Anche tale doglianza non coglie nel segno, poiché la natura vincolata, sia nell’ an che nel quid , del potere sanzionatorio esercitato in materia edilizia dal Comune comporta che la P.A. non sia tenuta al rispetto delle garanzie procedimentali previste dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, in quanto non si configura la possibilità di un qualsiasi apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.
4.2. In tal senso, del resto, depone anche l’applicazione dell’art. 21 octies del medesimo testo legislativo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2953 del 2017; Cons. di Stato, Sez. IV, n. 5128 del 2018).
5. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la difesa attorea sostiene che il competente ufficio comunale avrebbe dovuto preliminarmente valutare la possibilità di procedere all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, tenendo conto del pregiudizio plausibilmente derivante dalla demolizione intimata, in quanto idonea a coinvolgere anche il piano terra dell’edificio, legittimamente realizzato.
5.1. Nella prospettazione attorea, il proprietario dell’appartamento sottostante non sarebbe dovuto rimanere estraneo all’ingiunzione di demolizione, atteso il vincolo di comunione esistente nella fruizione anche delle sue proprietà.
5.2. La censura non ha pregio.
5.3. Invero, la valutazione della P.A. in punto di eventuale pregiudizio alla porzione dell’immobile condominiale legittimamente edificata va effettuata in sede di adozione del provvedimento di acquisizione, a seguito dell’accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12.7.2021, n. 5264).
5.4. La giurisprudenza amministrativa formatasi in materia ha, infatti, costantemente avuto modo di ribadire che ” Qualora sussistano pericoli per la parte del fabbricato legittimamente realizzata, la possibilità di non procedere alla demolizione deve essere valutata dall’Amministrazione Pubblica competente nella fase esecutiva del procedimento, che è una fase successiva ed autonoma rispetto all’adozione dell’ordine repressivo ” (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 12/07/2021, n. 5264)
5.5. Peraltro, il carattere eccezionale e derogatorio della disposizione recata dall’art. 34 del d.P.R. n.380/2001, presuppone che non debba essere l’Amministrazione a valutarne autonomamente l’applicabilità prima di emettere l’ordine di demolizione dell’abuso, ma il privato interessato a dimostrarne, in modo rigoroso, nella fase esecutiva, il presupposto dell’obiettiva impossibilità fattuale (e non, ad esempio, la semplice onerosità) di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 12 settembre 2019, n. 6147; Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4939; id. 21 maggio 2019, n. 3280; 9 luglio 2018, n. 4169; 19 novembre 2018, n. 6497; 29 novembre 2017, n. 5585)
5.6. Dunque, l’ordinanza di demolizione per cui vi è causa è stata legittimamente notificata al ricorrente - ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 - quale proprietario dell’area su cui insiste l’immobile abusivo, e non anche ai proprietari della sottostante abitazione a piano terra.
6. Per le ragioni suesposte il ricorso va respinto, siccome infondato.
7. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese legali, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO