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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/09/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5248/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 5248/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Pignatelli Biagio Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Bergamo Federica CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando al Comune Parte_1 CP_1 di Marostica (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno;
3. assegnare l'abitazione di Curtarolo alla sig.ra affinché questa vi viva con le due figlie della CP_1
coppia;
4. affidare ad entrambi i genitori le due figlie minori e , con collocamento Per_1 Persona_2
prevalente delle stesse presso la madre;
pagina 1 di 4
5. disciplinare come segue il diritto di visita del padre: - le due figlie staranno con ciascun genitore a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alle 18.30 alla mattina del lunedì successivo, con onere di accompagnamento a scuola a carico del genitore presso il quale le minori stanno durante il fine settimana;
- il sig. starà altresì con le figlie per due sere alla settimana (martedì e giovedì), a Pt_1
partire dalle ore 18.30, con pernotto ed obbligo di accompagnamento a scuola la mattina successiva;
-
Per_ e staranno con il padre per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il Per_2
30 maggio di ciascuna anno, durante le vacanze estive;
- il sig. terrà con sé le figlie per sette Pt_1
giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare, di anno in anno, Natale e Capodanno e per la metà delle vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quelli di
Pasquetta;
6. porre a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo Pt_1 CP_1 ordinario al mantenimento delle figlie, entro il giorno 10 di ciascun mese, un assegno di complessivi €
720,00= (€ 360,00= per ciascuna delle minori), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra noto al marito: Il padre si CP_1 farà inoltre carico del 50% delle spese straordinarie delle minori, per l'individuazione e la regolamentazione delle quali le Parti fanno espresso richiamo e riferimento al Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova, da ritenersi parte integrante del presente accordo. L'Assegno Unico
Universale di entrambe le figlie sarà percepito al 100% dalla sig.ra CP_1
7. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per
l'espatrio e si autorizzano sin d'ora ad acconsentire il rilascio del passaporto intestato alle minori;
8. per quanto riguarda il pagamento del mutuo bancario residuo contratto per l'acquisto dell'immobile di Via Verdi a Curtarolo intestato alla sig.ra le rate di esso continueranno ad CP_1
essere pagate da entrambi i coniugi, in misura pari al 50% ciascuno fino ad esaurimento del mutuo o diverso accordo;
9. prendere atto che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni diversa e/o ulteriore richiesta e/o pretesa che possa comunque trovare origine nella loro unione coniugale e nei relativi rapporti di carattere patrimoniale, avendo gli stessi con il deposito del presente ricorso e con separati accordi definito e regolato ogni afferente aspetto, con l'unica eccezione dei rapporti attinenti alle proprietà immobiliari, che restano impregiudicati e per i quali le parti si riservano di raggiungere nel prosieguo separato accordo;
10. tutte le spese della presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti”.
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 20.5.2025, e Parte_1
hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando: CP_1
- di aver contratto matrimonio il 5.7.2009 in Marostica (VI) e trascritto nel relativo registro parte II
n.23, serie A, anno 2009;
Per_
- che dal matrimonio sono nate due figlie, (in data 25.2.2013) e (in data 26.7.2017); Per_2
- che le parti fissavano, quale casa coniugale, l'immobile sito a Campo San Martino (PD), in Via
Vivaldi n. 29, di proprietà esclusiva del marito;
- che successivamente d'accordo con il marito, si trasferiva con le figlie ad abitare presso CP_1
altro immobile, sito in Via Verdi n. 14 a Curtarolo (PD), di cui è proprietaria per la quota di CP_1
½ e usufruttuaria sulla restante quota pari a ½, di cui è nudo proprietario;
Parte_1
- che è occupata a tempo indeterminato presso ove svolge lavoro di CP_1 Controparte_2
impiegata part-time, percependo uno stipendio annuo lordo di circa € 22.000,00, mentre è Parte_1
occupato a tempo indeterminato presso Karbon Tek s.r.l., ove svolge lavoro di tecnico progettista a tempo pieno, percependo uno stipendio annuo lordo di circa € 42.000,00;
- che entrambi i coniugi sono intestatari di autonomi e distinti rapporti di conto corrente bancario;
- che i rapporti personali tra le parti si sono progressivamente deteriorati nel corso del matrimonio, tanto che la convivenza è divenuta intollerabile e che i ricorrenti si sono pertanto decisi, prima, a separarsi di fatto e, ora a procedere alla separazione/divorzio consensuali.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 1.7.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, cessata prima dell'inizio del presente procedimento, è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
pagina 3 di 4 La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli minorenni in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata con riguardo ai punti 3, 4, 5, 6 e 9 limitatamente, quest'ultimo, alla dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi.
Le condizioni di cui ai punti 8 e 9 (per la parte residua), essendo espressione della autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepite ai fini della loro validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 CP_1
separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti e riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 5248/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Pignatelli Biagio Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Bergamo Federica CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e ordinando al Comune Parte_1 CP_1 di Marostica (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno;
3. assegnare l'abitazione di Curtarolo alla sig.ra affinché questa vi viva con le due figlie della CP_1
coppia;
4. affidare ad entrambi i genitori le due figlie minori e , con collocamento Per_1 Persona_2
prevalente delle stesse presso la madre;
pagina 1 di 4
5. disciplinare come segue il diritto di visita del padre: - le due figlie staranno con ciascun genitore a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio alle 18.30 alla mattina del lunedì successivo, con onere di accompagnamento a scuola a carico del genitore presso il quale le minori stanno durante il fine settimana;
- il sig. starà altresì con le figlie per due sere alla settimana (martedì e giovedì), a Pt_1
partire dalle ore 18.30, con pernotto ed obbligo di accompagnamento a scuola la mattina successiva;
-
Per_ e staranno con il padre per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il Per_2
30 maggio di ciascuna anno, durante le vacanze estive;
- il sig. terrà con sé le figlie per sette Pt_1
giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare, di anno in anno, Natale e Capodanno e per la metà delle vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e quelli di
Pasquetta;
6. porre a carico del sig. l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo Pt_1 CP_1 ordinario al mantenimento delle figlie, entro il giorno 10 di ciascun mese, un assegno di complessivi €
720,00= (€ 360,00= per ciascuna delle minori), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra noto al marito: Il padre si CP_1 farà inoltre carico del 50% delle spese straordinarie delle minori, per l'individuazione e la regolamentazione delle quali le Parti fanno espresso richiamo e riferimento al Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova, da ritenersi parte integrante del presente accordo. L'Assegno Unico
Universale di entrambe le figlie sarà percepito al 100% dalla sig.ra CP_1
7. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per
l'espatrio e si autorizzano sin d'ora ad acconsentire il rilascio del passaporto intestato alle minori;
8. per quanto riguarda il pagamento del mutuo bancario residuo contratto per l'acquisto dell'immobile di Via Verdi a Curtarolo intestato alla sig.ra le rate di esso continueranno ad CP_1
essere pagate da entrambi i coniugi, in misura pari al 50% ciascuno fino ad esaurimento del mutuo o diverso accordo;
9. prendere atto che i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni diversa e/o ulteriore richiesta e/o pretesa che possa comunque trovare origine nella loro unione coniugale e nei relativi rapporti di carattere patrimoniale, avendo gli stessi con il deposito del presente ricorso e con separati accordi definito e regolato ogni afferente aspetto, con l'unica eccezione dei rapporti attinenti alle proprietà immobiliari, che restano impregiudicati e per i quali le parti si riservano di raggiungere nel prosieguo separato accordo;
10. tutte le spese della presente procedura vengono integralmente compensate tra le parti”.
pagina 2 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 20.5.2025, e Parte_1
hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando: CP_1
- di aver contratto matrimonio il 5.7.2009 in Marostica (VI) e trascritto nel relativo registro parte II
n.23, serie A, anno 2009;
Per_
- che dal matrimonio sono nate due figlie, (in data 25.2.2013) e (in data 26.7.2017); Per_2
- che le parti fissavano, quale casa coniugale, l'immobile sito a Campo San Martino (PD), in Via
Vivaldi n. 29, di proprietà esclusiva del marito;
- che successivamente d'accordo con il marito, si trasferiva con le figlie ad abitare presso CP_1
altro immobile, sito in Via Verdi n. 14 a Curtarolo (PD), di cui è proprietaria per la quota di CP_1
½ e usufruttuaria sulla restante quota pari a ½, di cui è nudo proprietario;
Parte_1
- che è occupata a tempo indeterminato presso ove svolge lavoro di CP_1 Controparte_2
impiegata part-time, percependo uno stipendio annuo lordo di circa € 22.000,00, mentre è Parte_1
occupato a tempo indeterminato presso Karbon Tek s.r.l., ove svolge lavoro di tecnico progettista a tempo pieno, percependo uno stipendio annuo lordo di circa € 42.000,00;
- che entrambi i coniugi sono intestatari di autonomi e distinti rapporti di conto corrente bancario;
- che i rapporti personali tra le parti si sono progressivamente deteriorati nel corso del matrimonio, tanto che la convivenza è divenuta intollerabile e che i ricorrenti si sono pertanto decisi, prima, a separarsi di fatto e, ora a procedere alla separazione/divorzio consensuali.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 1.7.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, cessata prima dell'inizio del presente procedimento, è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
pagina 3 di 4 La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli minorenni in conformità all'art. 337 ter c.c. e, pertanto, la separazione va omologata con riguardo ai punti 3, 4, 5, 6 e 9 limitatamente, quest'ultimo, alla dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi.
Le condizioni di cui ai punti 8 e 9 (per la parte residua), essendo espressione della autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepite ai fini della loro validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere Parte_1 CP_1
separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti e riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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