CASS
Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 34666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34666 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: IA CH, nato in [...] il [...], avverso la ordinanza del 27/11/2023 del GIP del Tribunale Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 26 giugno 2024 dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 5 luglio u.s. dal difensore del ricorrente, avv. Matteo Murgo, che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ripercorrendo in sintesi i motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34666 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 12/07/2024 RITENUTO IN. FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nell'applicare con la sentenza qui impugnata la pena patteggiata da CH AN per i reati oggetto di imputazione (diverse ipotesi di riciclaggio di denaro avvinte in continuazione), nella misura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa, ha disposto -di ufficio- la confisca (ex art. 640 quater cod. pen.), anche per equivalente, dell'intero prodotto-profitto conseguito dalle operazioni di riciclaggio, fino a concorrenza di euro 700.000,00, corrispondente alla somma del compendio nummario oggetto di attività dissimulatoria della sua origine delittuosa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, articolando le proprie doglianze in unico motivo: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 bis e quater cod. pen.), vizio deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il Giudice per l'udienza preliminare ratificato l'accordo proposto dalle parti sulla pena e disposto la confisca per l'intero ammontare delle operazioni di riciclaggio, senza tener conto della più modesta (2%) entità del profitto concretamente conseguito dall'agente, avendo il giudice indicato un ammontare della confisca equivalente al profitto realizzato dall'insieme degli agenti nel delitto, neppure concorrenti tra loro. 3. In data 26 giugno 2024, il Pubblico ministero presso questa Corte, in persona del dott. Luigi Giordano, ha trasmesso conclusioni scritte con le quali chiesto il rigetto dell'impugnazione. 4. Il ricorrente, con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 5 luglio 2024, in replica a quelle del Pubblico ministero, ha insistito per l'annullamento, in punto di confisca, della sentenza impugnata, in subordine ha chiesto rimettersi la questione sulla misura della confisca del profitto nel reato di riciclaggio alle Sezioni unite della Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, ammissibile nominatim, giacché introduce il tema della erronea quantificazione della somma confiscata ex officio, fuori dal perimetro delimitato dall'accordo delle parti, è infondato in diritto. 1.1. Il giudice del patteggiamento ha, di ufficio, disposto, nei confronti del ricorrente, la confisca, per equivalente valoriale di beni per un ammontare di euro 700.000,00, corrispondente alla somma del denaro oggetto di attività di riciclaggio, prescindendo quindi dal (più modesto) concreto profitto realizzato dall'agente riciclatore, che non può concorrere con l'autore del delitto produttore. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 640 quater cod. pen., ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine all'ammontare del valore della confisca, sia sulla imputabilità soggettiva .della confisca dell'intero profitto conseguito cta tutti i concorrenti che si concentri su solo degli agenti. Il provvedimento impugnato, tuttavia, svolge sul punto attenta ed esaustiva motivazione, ritenendo di poter confiscare l'intero ammontare delle somme oggetto delle distinte operazioni di riciclaggio, trattandosi del profitto complessivamente conseguito dall'operazione illecita e, comunque, del provento dei reati. 1.2. Sul tema (confiscabilità per intero o pro parte del profitto del reato di riciclaggio) si contrappongono, come noto, due diversi filoni interpretativi. Secondo il primo: la confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 648 bis cod.pen. è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" e non sull'intera somma derivante dalle operazioni realizzate dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato (Sez. 2, n. Sez. 2, n. 2166 del 06/12/2022, dep.2023, Ibrahim, Rv. 283898-01, n. 21820 del 26/04/2022, Musella, Rv. 283364-01; n. 19561 del 12/04/2022, Di Sarli, Rv. 283194- 01; n. 2879 del 26/11/2021, dep.2022, Rini, Rv. 282519-01; n. 30899 del 15/7/2020, Ambrosini, Rv. 280029-01). Secondo detto indirizzo, poiché tra l'autore del reato presupposto ed il riciclatore non è ipotizzabile alcuna forma di concorso, investitore e riciclatore non possono essere avvinti dal principio solidaristico, che presuppone un concorso nel reato espressamente escluso in tutti i delitti derivati, sicché difetta il presupposto per confiscare al riciclatore il profitto conseguito dall'autore del reato presupposto, potendo egli subire esclusivamente la confisca del vantaggio effettivamente conseguito. Il diverso orientamento, cui sembra essersi ispirato il GIP oggi censurato, ritiene, al contrario, che in tema di confisca per equivalente il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza d quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente in quanto provento del delitto presupposto (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Rv. 286131; Sez. 2, n, 18184 del 28/02/2024, Rv. 286323; Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, Bonino, Rv. 280238 - 01; n. 7503 del 07/12/2021, dep. 2022, CH, Rv. 282957- 01; Sez. F., n. 37120 del 1/8/2019, Cudia, Rv. 277288-01; Sez. 2, n. 49003 del 13/10/2017, Nicita, non massimata). La sentenza CH, muovendo dalla distinzione delle due ipotesi di confisca tipizzate dall'art. 648 quater cod.pen. e facendo leva sull'esigenza di conformarne l'interpretazione alle indicazioni delle fonti eurounitarie, ritiene che "nel caso del riciclaggio il profitto coincide con il denaro derivante dal reato presupposto, quindi con la ricchezza illecitamente conseguita dal reato presupposto ", assumendo valore specializzante il compimento delle attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, "in quanto di carattere decisivo per la realizzazione dell'illecito profitto che, sulla scorta di tali molteplici condotte dissimulatorie, potrà in concreto realizzarsi e che si realizza con la consumazione del reato che.... prescinde dalla restituzione del denaro ripulito all' autore del - reato presupposto". 1.2.1 Nella cennata decisione si rinviene, altresì, una criti.ca alla valorizzazione. -ai fini dell'autonomia del concetto di profitto in relazione al delitto di riciclaggio della preclusione normativa alla configurabilità del concorso tra i responsabili del reato presupposto e di quello derivato per effetto della clausola di riserva, evidenziando l'esistenza in ogni caso di un "concorso nell illecito complessivo" fra costoro, che operano d'intesa, sebbene l'autore del reato fonte, per scelta dei legislatore, non risponda del reato di riciclaggio. La sentenza CH si segnala, inoltre, per l'affermazione secondo cui, poiché la condotta di riciclaggio assicura al riciclatore l'integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati, consentendone l'utilizzazione sia attraverso il godimento diretto, sia mediante il reimpiego in altre attività a contenuto economico, "appare difficile sostenere... che il denaro ripulito nella disponibilità del riciclatore non possa farsi rientrare nella nozione di profitto del reato o quanto meno di prodotto nel reato nell'accezione che di tali categorie dà la giurisprudenza". Infatti, "posto che il cuore disvaloriale del delitto di riciclaggio risiede nell'immettere nel circuito economico somme illecitamente acquisite, la somma ripulita passata nelle mani del riciclatore, ove non ritenuto quale vero e proprio profitto, si configura, quanto meno, quale risultato empirico dell'esecuzione criminosa, ovvero la "cosa materiale" che viene "trasformata" mediante l'attività delittuosa Nel caso di riciclaggio che ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato o comunque il prodotto del reato è, quindi, l'intero ammontare delle somme che sono state "ripulite" attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall'imputato...". 2. Osserva il Collegio che, pur considerando che la confisca di valore ha, come generalmente riconosciuto, una finalizzazione prevalentemente sanzionatoria e si configura come strumento surrogatorio, applicabile solo quando non è possibile la confisca diretta, in modo tale da consentire l'attingimento degli effetti sostanziali della stessa, molte delle situazioni pratiche oggetto di scrutinio nelle fasi di merito soffrono il limite della mancata corretta qualificazione dei beni da apprendere quale profitto, in senso stretto, prodotto o prezzo del reato, riscontrandosi un utilizzo indifferenziato e una sostanziale equiparazione delle categorie del profitto e prodotto o l'atecnico riferimento al provento, quale termine onnicomprensivo, idoneo solo ad una generica individuazione delle tipologie normative specificate all'art. 648 quater cod. pen.. L'assoluta eterogeneità dei casi di riciclaggio, avuto riguardo alla molteplicità dei delitti-fonte e alle modalità di camuffamento della provenienza del denaro o dei beni in concreto attuate, impone pertanto un preliminare, corretto inquadramento dei beni da vincolare in vista della confisca, non risultando giustificata la generalizzata refluenza delle ben differenziate tipologie normative nella nozione di profitto, tenendo conto che la peculiare struttura della fattispecie consente di ritenere che il denaro, i beni o le altre utilità, sostituite, trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo a norma dell'art. 648 quater, comma 1° e 2°, cod. pen., ferma restando la possibilità, in relazione alla specificità del caso concreto, di una differente ed. alternativa qualificazione quale profitto o prezzo (per la sola confisca di valore), secondo le coordinate ermeneutiche declinate dalla giurisprudenza di legittimità. Le preoccupazioni in ordine al rischio di sovrapponibilità dei provvedimenti relativi all'ablazione del profitto del reato presupposto e a quello derivato di riciclaggio e, quindi, all'amplificazione degli effetti della misura non sono idonee a contrastare la legittimità di una misura sanzionatoria che attinga globalmente il frutto del riciclaggio, restando vincolata alle emergenze che supportano ciascuno specifico caso la modulazione delle interrelazioni tra le eventuali diverse e concorrenti confische. 3. Orbene, poiché nella concreta fattispecie, la confisca è stata disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 quater cod. pen., commi primo e secondo, non appare revocabile in dubbio che la misura ablatoria abbia avuto ad oggetto sia il prodotto (complessivo) che il profitto ed il prezzo (individuali) dei reati commessi ed è pertanto perfettamente legittima. 4. Al rigetto del ricorso consegue, secondo quanto dispone l'art. 616 del codice di rito, la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 26 giugno 2024 dal Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 5 luglio u.s. dal difensore del ricorrente, avv. Matteo Murgo, che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ripercorrendo in sintesi i motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 34666 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 12/07/2024 RITENUTO IN. FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, nell'applicare con la sentenza qui impugnata la pena patteggiata da CH AN per i reati oggetto di imputazione (diverse ipotesi di riciclaggio di denaro avvinte in continuazione), nella misura di anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro ottomila di multa, ha disposto -di ufficio- la confisca (ex art. 640 quater cod. pen.), anche per equivalente, dell'intero prodotto-profitto conseguito dalle operazioni di riciclaggio, fino a concorrenza di euro 700.000,00, corrispondente alla somma del compendio nummario oggetto di attività dissimulatoria della sua origine delittuosa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, articolando le proprie doglianze in unico motivo: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 bis e quater cod. pen.), vizio deducibile ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il Giudice per l'udienza preliminare ratificato l'accordo proposto dalle parti sulla pena e disposto la confisca per l'intero ammontare delle operazioni di riciclaggio, senza tener conto della più modesta (2%) entità del profitto concretamente conseguito dall'agente, avendo il giudice indicato un ammontare della confisca equivalente al profitto realizzato dall'insieme degli agenti nel delitto, neppure concorrenti tra loro. 3. In data 26 giugno 2024, il Pubblico ministero presso questa Corte, in persona del dott. Luigi Giordano, ha trasmesso conclusioni scritte con le quali chiesto il rigetto dell'impugnazione. 4. Il ricorrente, con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 5 luglio 2024, in replica a quelle del Pubblico ministero, ha insistito per l'annullamento, in punto di confisca, della sentenza impugnata, in subordine ha chiesto rimettersi la questione sulla misura della confisca del profitto nel reato di riciclaggio alle Sezioni unite della Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, ammissibile nominatim, giacché introduce il tema della erronea quantificazione della somma confiscata ex officio, fuori dal perimetro delimitato dall'accordo delle parti, è infondato in diritto. 1.1. Il giudice del patteggiamento ha, di ufficio, disposto, nei confronti del ricorrente, la confisca, per equivalente valoriale di beni per un ammontare di euro 700.000,00, corrispondente alla somma del denaro oggetto di attività di riciclaggio, prescindendo quindi dal (più modesto) concreto profitto realizzato dall'agente riciclatore, che non può concorrere con l'autore del delitto produttore. Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Rv. 283081 - 01) ha avuto modo di chiarire che «in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 640 quater cod. pen., ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine all'ammontare del valore della confisca, sia sulla imputabilità soggettiva .della confisca dell'intero profitto conseguito cta tutti i concorrenti che si concentri su solo degli agenti. Il provvedimento impugnato, tuttavia, svolge sul punto attenta ed esaustiva motivazione, ritenendo di poter confiscare l'intero ammontare delle somme oggetto delle distinte operazioni di riciclaggio, trattandosi del profitto complessivamente conseguito dall'operazione illecita e, comunque, del provento dei reati. 1.2. Sul tema (confiscabilità per intero o pro parte del profitto del reato di riciclaggio) si contrappongono, come noto, due diversi filoni interpretativi. Secondo il primo: la confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 648 bis cod.pen. è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" e non sull'intera somma derivante dalle operazioni realizzate dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato (Sez. 2, n. Sez. 2, n. 2166 del 06/12/2022, dep.2023, Ibrahim, Rv. 283898-01, n. 21820 del 26/04/2022, Musella, Rv. 283364-01; n. 19561 del 12/04/2022, Di Sarli, Rv. 283194- 01; n. 2879 del 26/11/2021, dep.2022, Rini, Rv. 282519-01; n. 30899 del 15/7/2020, Ambrosini, Rv. 280029-01). Secondo detto indirizzo, poiché tra l'autore del reato presupposto ed il riciclatore non è ipotizzabile alcuna forma di concorso, investitore e riciclatore non possono essere avvinti dal principio solidaristico, che presuppone un concorso nel reato espressamente escluso in tutti i delitti derivati, sicché difetta il presupposto per confiscare al riciclatore il profitto conseguito dall'autore del reato presupposto, potendo egli subire esclusivamente la confisca del vantaggio effettivamente conseguito. Il diverso orientamento, cui sembra essersi ispirato il GIP oggi censurato, ritiene, al contrario, che in tema di confisca per equivalente il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza d quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente in quanto provento del delitto presupposto (Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Rv. 286131; Sez. 2, n, 18184 del 28/02/2024, Rv. 286323; Sez. 2, n. 34218 del 04/11/2020, Bonino, Rv. 280238 - 01; n. 7503 del 07/12/2021, dep. 2022, CH, Rv. 282957- 01; Sez. F., n. 37120 del 1/8/2019, Cudia, Rv. 277288-01; Sez. 2, n. 49003 del 13/10/2017, Nicita, non massimata). La sentenza CH, muovendo dalla distinzione delle due ipotesi di confisca tipizzate dall'art. 648 quater cod.pen. e facendo leva sull'esigenza di conformarne l'interpretazione alle indicazioni delle fonti eurounitarie, ritiene che "nel caso del riciclaggio il profitto coincide con il denaro derivante dal reato presupposto, quindi con la ricchezza illecitamente conseguita dal reato presupposto ", assumendo valore specializzante il compimento delle attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, "in quanto di carattere decisivo per la realizzazione dell'illecito profitto che, sulla scorta di tali molteplici condotte dissimulatorie, potrà in concreto realizzarsi e che si realizza con la consumazione del reato che.... prescinde dalla restituzione del denaro ripulito all' autore del - reato presupposto". 1.2.1 Nella cennata decisione si rinviene, altresì, una criti.ca alla valorizzazione. -ai fini dell'autonomia del concetto di profitto in relazione al delitto di riciclaggio della preclusione normativa alla configurabilità del concorso tra i responsabili del reato presupposto e di quello derivato per effetto della clausola di riserva, evidenziando l'esistenza in ogni caso di un "concorso nell illecito complessivo" fra costoro, che operano d'intesa, sebbene l'autore del reato fonte, per scelta dei legislatore, non risponda del reato di riciclaggio. La sentenza CH si segnala, inoltre, per l'affermazione secondo cui, poiché la condotta di riciclaggio assicura al riciclatore l'integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati, consentendone l'utilizzazione sia attraverso il godimento diretto, sia mediante il reimpiego in altre attività a contenuto economico, "appare difficile sostenere... che il denaro ripulito nella disponibilità del riciclatore non possa farsi rientrare nella nozione di profitto del reato o quanto meno di prodotto nel reato nell'accezione che di tali categorie dà la giurisprudenza". Infatti, "posto che il cuore disvaloriale del delitto di riciclaggio risiede nell'immettere nel circuito economico somme illecitamente acquisite, la somma ripulita passata nelle mani del riciclatore, ove non ritenuto quale vero e proprio profitto, si configura, quanto meno, quale risultato empirico dell'esecuzione criminosa, ovvero la "cosa materiale" che viene "trasformata" mediante l'attività delittuosa Nel caso di riciclaggio che ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato o comunque il prodotto del reato è, quindi, l'intero ammontare delle somme che sono state "ripulite" attraverso le operazioni di riciclaggio compiute dall'imputato...". 2. Osserva il Collegio che, pur considerando che la confisca di valore ha, come generalmente riconosciuto, una finalizzazione prevalentemente sanzionatoria e si configura come strumento surrogatorio, applicabile solo quando non è possibile la confisca diretta, in modo tale da consentire l'attingimento degli effetti sostanziali della stessa, molte delle situazioni pratiche oggetto di scrutinio nelle fasi di merito soffrono il limite della mancata corretta qualificazione dei beni da apprendere quale profitto, in senso stretto, prodotto o prezzo del reato, riscontrandosi un utilizzo indifferenziato e una sostanziale equiparazione delle categorie del profitto e prodotto o l'atecnico riferimento al provento, quale termine onnicomprensivo, idoneo solo ad una generica individuazione delle tipologie normative specificate all'art. 648 quater cod. pen.. L'assoluta eterogeneità dei casi di riciclaggio, avuto riguardo alla molteplicità dei delitti-fonte e alle modalità di camuffamento della provenienza del denaro o dei beni in concreto attuate, impone pertanto un preliminare, corretto inquadramento dei beni da vincolare in vista della confisca, non risultando giustificata la generalizzata refluenza delle ben differenziate tipologie normative nella nozione di profitto, tenendo conto che la peculiare struttura della fattispecie consente di ritenere che il denaro, i beni o le altre utilità, sostituite, trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo a norma dell'art. 648 quater, comma 1° e 2°, cod. pen., ferma restando la possibilità, in relazione alla specificità del caso concreto, di una differente ed. alternativa qualificazione quale profitto o prezzo (per la sola confisca di valore), secondo le coordinate ermeneutiche declinate dalla giurisprudenza di legittimità. Le preoccupazioni in ordine al rischio di sovrapponibilità dei provvedimenti relativi all'ablazione del profitto del reato presupposto e a quello derivato di riciclaggio e, quindi, all'amplificazione degli effetti della misura non sono idonee a contrastare la legittimità di una misura sanzionatoria che attinga globalmente il frutto del riciclaggio, restando vincolata alle emergenze che supportano ciascuno specifico caso la modulazione delle interrelazioni tra le eventuali diverse e concorrenti confische. 3. Orbene, poiché nella concreta fattispecie, la confisca è stata disposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 quater cod. pen., commi primo e secondo, non appare revocabile in dubbio che la misura ablatoria abbia avuto ad oggetto sia il prodotto (complessivo) che il profitto ed il prezzo (individuali) dei reati commessi ed è pertanto perfettamente legittima. 4. Al rigetto del ricorso consegue, secondo quanto dispone l'art. 616 del codice di rito, la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.