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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/05/2024, n. 6163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6163 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 27 maggio 2024, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 13814 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall'Avv. Michela Galasso – Parte_1 ricorrente E
rappr.to e difeso dall'Avv. Graziano Rondinelli Controparte_1
– convenuto
Oggetto: impugnazione licenziamento e differenze retributive.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente il 5/9/2022; per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, della somma di €. 17.327,00; oltre alla rivalutazione istat ed gli interessi legali dal dì del licenziamento al soddisfo;
b) condanna altresì il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 39,63 per differenza sull'indennità di mancato preavviso e di €. 669,83 per differenze sul TFR;
per entrambe, oltre alla rivalutazione istat ed gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
c) condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, dei tre quarti delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 15,00 per spese e €. 4.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso telematico pervenuto il 21/4/2023 conveniva Parte_1 qui n giudizio Controparte_1
Esposto (in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze della sua “impresa individuale” dal 16/9/2015 al 5/9/2022, presso un esercizio in Roma, come banconiera di tavola calda, inquadrata al 5° livello secondo il CCNL Pubblici
Esercizi; a tempo parziale;
che nel corso del rapporto di lavoro ella aveva sempre fruito di ferie in agosto, concordandone il periodo col datore entro i primi di luglio di ogni anno, per tornare in Grecia da suoi familiari, acquistando in anticipo i biglietti necessari;
che tanto era avvenuto anche nel giugno 2022, 2
quando il convenuto, a sua richiesta allo scopo, le aveva detto che avrebbe chiuso ad agosto;
che su tale base ella aveva acquistato, il 1/7/2022, il biglietto di andata per il 10/8/2022, e di ritorno per il 26/8/2022; che il 2/8/2022 il convenuto le aveva comunicato che avrebbe chiuso solo dal 14 al 28 agosto;
che alla sua obiezione di aver già acquistato il biglietto di andata per il 10, nulla aveva risposto;
di aver quindi mosso lo stesso rilievo alla moglie che Parte_2 aveva risposto “riferirò”, senza nulla obiettare;
che il 18/8/2022 il convenuto le aveva contestato assenza ingiustificata nei giorni 10, 11, 12 e 13 agosto 2022; di aver presentato difese scritte, rappresentando quanto sopra detto;
che il 29/8/2022 era rientrata al lavoro, trovando l'esercizio chiuso, con un cartello recante l'indicazione “chiuso per ferie, riapre il 31/8”; che chiestane conferma CP_2 al convenuto via email in pari data, questi le aveva risposto il giorno stesso e con pari mezzo che l'esercizio restava chiuso fino al 30 agosto, prorogandole le ferie fino al 6 settembre, senza alcuna motivazione;
cosa che non era avvenuta per alcun altro dipendente;
di essersene doluta con mail del 1/9/2022; di essere stata quindi licenziata per email il 5/9/2022, per la ragione di cui alla predetta contestazione disciplinare, addotta a giusta causa;
dedotto (in sintesi): A) che il licenziamento intimatole era illegittimo, perché (in sintesi): i) ingiustificato in fatto, per essere il convenuto venuto meno all'affidamento generato sulla fruibilità di ferie nel periodo dell'assenza, comportandosi in modo contrario a buona fede;
b) sproporzionato, posto che l'art. 213 del
CCNL richiedeva per il licenziamento che le assenze ingiustificate di protraessero per oltre 5 giorni;
mentre per meno di 5 prevedeva solo una multa;
B) di essere rimasta in credito: i) dell'indennità sostitutiva del preavviso, per 30 giorni di retribuzione, calcolata in €. 1.153,72; ii) della somma di €. 2.993,49 per differenze tfr;
come da conteggio;
ii) della somma di €. 320,81 per differenze sulle mensilità aggiuntive e ferie e permessi non goduti;
chiedeva
(in sintesi):
1) dichiararsi il licenziamento intimatole illegittimo e pertanto annullarlo;
2) condannarsi “la convenuta” al pagamento in suo favore di una indennità non inferiore a sei mensilità retributive;
3) condannarsi “la convenuta” al pagamento in suo favore delle somme di cui al capo B).
Resisteva chiedendo respingersi le avverse domande, Controparte_1 perché (in sintesi): ogni pretesa era preclusa da verbale di conciliazione sindacale del 28/7/2022; il TFR maturato era pari a €. 2.339,08, e non era dato comprendere in base a cosa la ricorrente ritenesse dovuta una somma maggiore;
egli non aveva mai autorizzato la ricorrente ad assentarsi per ferie;
la ricorrente ci si era messa da sola arbitrariamente, cagionandogli un danno;
l'indennità di mancato preavviso era stata riconosciuta ma spettava per €. 960,00, che dichiarava di andare ad offrire “banco iudicis”; il conteggio era erroneo.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo. 3
&&&&&&&&&&&&
1. Merita premettere che malgrado il convenuto sia denominato in giudizio da entrambe le parti “ , egli viene qui Controparte_3 denominato in giudizio come perché la ditta non è un Controparte_1 soggetto giuridico diverso dal suo titolare, sicchè i riferimenti alla prima valgono come riferiti al secondo (Cass.977/2007, 12757/2007, 28888/2008,
14571/2012, 19735/2014).
2. Le domande attoree appaiono parte fondate, e meritano accoglimento per quanto di ragione.
3. Merita premettere che nessuna influenza può avere nel giudizio il verbale di conciliazione sindacale del 29/7/2022, posto che non solo molteplici indicazioni nell'atto (v. es punto 4) rendono manifesto che la ricorrente vi rinunciò a diritti già maturati, e la rinuncia a rivendicazioni sul TFR è esclusa espressamente al punto 6; ma non potrebbe essere altrimenti, essendo la rinuncia preventiva a diritti futuri derivanti da disposizioni di legge e contratto collettivo radicalmente nulla anche se in ipotesi pattuita in sede assistita (Cass.13834/2001, 12561/2006, 18405/2011, 17076/2020).
4. Nella specie tutti i diritti rivendicati sono eventualmente maturati dopo il
28/7/2022, trattandosi di:
- indennità di mancato preavviso ed indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo intimato il 5/9/2022;
- 13^ finale e 14^ finale (dell'ultimo mese di rapporto, agosto 2022);
- 5,17 giorni di ferie maturate e non godute la cui richiesta è giustificata alle pagg. 9 a 10 del ricorso sul fatto che sarebbe stata illegittima la collocazione in ferie della ricorrente dal 29/8/22 al 6/9/2022;
- 4,33 giorni di premesso dati per maturati e non goduti alla fine del rapporto
(5/9/22).
5. L'impugnazione del licenziamento appare fondata.
6. Il motivo sintetizzato in espositiva al capo Ai) non appare fondato.
7. L'art. 2109 c.c. prevede ancora che le ferie sono fruite “nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del datore di lavoro”. Tale regola significa da un lato che il lavoratore non può mettersi in ferie quando vuole, spettando al datore determinarne il tempo di fruizione, ed anche di modificarlo secondo le esigenze aziendali (Cass. 24977/2022); anche se tale potere va esercitato secondo buona fede in rapporto agli interessi del lavoratore, il che comporta un preavviso (Cass. 24977/2022), e che questi ultimi non siano pregiudicati in modo arbitrario, senza interesse datoriale.
8. Non è previsto dalla legge, né, ad avviso del giudicante, è implicato dal principio di buona fede, che il datore debba indicare il periodo di ferie con oltre un mese di anticipo, come il convenuto avrebbe fatto nella specie (a giugno, per agosto); e poi non possa più modificarlo per esigenze aziendali.
9. Peraltro la ricorrente stessa allega al capo 4) del ricorso che la prassi era di concordare entro i primi giorni di luglio “le giornate di ferie da osservare nel 4
mese di agosto”; ed al capo 5) che nella specie il convenuto, a sua richiesta di
“quale fosse il periodo previsto per la chiusura estiva del locale”, le avrebbe risposto “agosto”.
10. Anche a dare tali fatti per pacifici per mancanza di contestazione specifica ex artt. 115 e 416 c.p.c., da un lato, dire che il locale chiuderà ad agosto, non significa autorizzare il lavoratore a mettersi in ferie ad agosto;
dall'altro, l'indicazione del tutto generica “agosto” non aveva né letteralmente, né nel contesto di una prassi nella quale il convenuto fosse solito concordare “le giornate di ferie da osservare nel mese di agosto”, il significato che l'esercizio sarebbe stato chiuso “per tutto il mese di agosto”, e che quindi la ricorrente era libera di prendersi le ferie in qualunque periodo di agosto e per qualunque durata, non significando che la conferma che la chiusura feriale sarebbe avvenuta ad agosto, e non per tutto agosto.
11. In tale contesto, la ricorrente, acquistando il biglietto per il 1° Org_1 luglio per il 10 agosto, all'evidente scopo (rivendicato in scambio di massaggio whatsapp in atti) di risparmiare sul prezzo, assunse il rischio di non potersi legittimamente assentare il 10 agosto, sia perché il convenuto non le aveva detto che avrebbe chiuso tutto agosto, né dal 10 agosto, sia perché, quand'anche lo avesse fatto, questo non significava che l'avesse autorizzata a prendersi le ferie dal 10 agosto, né che non potesse cambiare idea il 2 agosto.
12. Né, a dar per pacifico il fatto, può assumere rilevanza la circostanza che il 9 agosto la ricorrente abbia detto alla moglie del convenuto che il giorno 10 sarebbe partita comunque, sentendosi rispondere “riferirò”, posto che ciò non ha affatto il significato di una autorizzazione postuma ma della presa d'atto da parte di un terzo (seppure) collegato al convenuto che la ricorrente intendeva partire malgrado già il 2 agosto il convenuto le avesse detto che doveva restare in servizio;
ossia del preannuncio di una disobbedienza.
13. Fondato appare invece il motivo sub Aii). E' documentato ed incontroverso che il CCNL applicato al rapporto di lavoro prevedeva all'art. 213, punto 5, lett. b), come idoneo a legittimare il licenziamento per giusta causa “assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni;
ed all'art. 145, al punto 7, lett. a), che “assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni”, siano sanzionabili col rimprovero verbale o scritto, la multa o la sospensione;
e quindi solo con sanzione conservativa.
14. Il contratto collettivo, oltre a costituire il parametro principale del giudizio di proporzionatezza, ove regoli il caso specifico, è regola del rapporto a favore del lavoratore, sicchè quando, come nella specie, il fatto è espressamente previsto come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento non è ammesso, salvo ricorrano aggravanti particolari, e dal contratto risulti che una sanzione maggiore non sia esclusa per quel tipo di fatti (Cass. 19053/95,
1173/96, 13353/2011, 4546/2013, 15058/2013, 30578/2021). 15. Le conseguenze vanno tratte dall'art. 3 del d.lgs. n.23/2015, posto che se l'impresa convenuta fosse un'impresa “che non raggiunge i limiti dimensionali di cui all'art. 18 della legge n.300/70….”, alla quale si applica 5
l'art.9, sarebbe spettato a questa allegarlo e dimostrarlo (Cass. SU 141/2006), tanto più che nel decreto 23 l'art.3 è la regola mentre la mancanza del requisito dimensionale figura nel decreto come fatto che comporta in via di eccezione il regime “debole”. Tra l'altro, la ricorrente, nel chiedere che l'indennità sia determinata nella misura non inferiore a 6 mensilità, ha fatto inequivoco rifermento all'art.3, che prevede che l'indennità sia al minimo pari, appunto a 6 mensilità, che invece nell'art 9 sono il massimo. 16. La determinazione tra 6 e 36 mensilità, a seguito di Cort. Cost. n. 194/2018 (che ha annullato la parametrazione automatica dell'indennità all'anzianità di servizio), va operata per analogia in base ai parametri già posti dall'art. 8 della legge n.604/66 e s.m., richiamato dall'art. 18, commi 5° e 6° della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012, (non solo anzianità di servizio, ma anche dimensione occupazionale, comportamento e condizione delle parti). 17. Nella specie, considerati i dati noti (7 anni di anzianità di servizio pacifici e documentati, stato pacifico e documentato di disoccupazione), appare equo determinare l'indennità in 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150
d.a.c.p.c. dal dì del licenziamento al soddisfo. 18. La ricorrente nel conteggio prodotto col ricorso indica quale ultima retribuzione utile ai fini del TFR la somma di €. 999,89 così composta:
- paga base €. 511,70;
- contingenza €. 315,68;
- scatti €. 29,67;
- rateo 13^ €. 71,42;
- rateo 14^ €. 71,41. 19. In risposta alla richiesta di chiarimenti resa con ordinanza del 22/1/2024
(apparente non corrispondenza dei predetti valori né alle buste paga né ai minimi salariali prodotti), la difesa attorea, nelle note autorizzate presentate il
1/3/2024, ha osservato che, trattandosi di esercizi di 3^ e 4^ categoria, per il tempo pieno le paga base è di €. 936,87 e la contingenza è di €. 522,09 (tot. €.
1.458,96). 20. Tale affermazione risulta esatta, ma considerato che la ricorrente era a tempo parziale al 50,38%, conduce ai seguenti valori
- paga base €. 471,99;
- contingenza €.263,02;
- scatti €. 24,72
- rateo 13^ €. 63,31;
- rateo 14^ €. 63,31. Totale €. 886,35. 21. La difesa attorea giustifica i diversi valori adottati in base alla considerazione che essi si ricavano dall'ultima busta paga rilasciata (luglio 2022), malgrado il convenuto praticasse una paga base tabellare inferiore a quella dovuta
(846,28 anziché 936,87). Ciò è esatto, ma dipende dal fatto che in quel mese 6
risultano liquidate (in quanto lavorate) 104 ore, che sono più del 50,38% del tempo pieno (che è 172 ore).
22. Il criterio appare infondato.
23. La legge, parlando di “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR” (invece della precedente “retribuzione globale di fatto”) ha senza dubbio inteso superare le incertezze applicative preesistenti sulle voci da prendere in considerazione (contano ormai solo quelle computabili nel TFR); ma non per questo, ad avviso del giudicante, usando l'espressione “ultima”, ha inteso dare rilevanza al dato fattuale dell'ultima retribuzione di fatto. In tal senso depone sia l'espulsione del riferimento al “fatto”; sia e soprattutto la circostanza che sarebbe del tutto irragionevole dare rilevanza al fatto che, per circostanze per definizione accidentali, l'ultima retribuzione di fatto possa essere maggiore o minore di quella ordinaria;
sì da far ritenere che la disposizione faccia riferimento, quanto alla retribuzione ordinaria, al trattamento retributivo ordinario. Per dar conto di tale irragionevolezza, dovrebbe bastare la considerazione che se il lavoratore in questione fosse stato assente senza retribuzione l'ultimo mese (ad es. in ipotesi assente ingiustificato o in aspettativa senza assegni), l'indennità per risarcimento illegittimo sarebbe sempre pari a zero.
24. L'indennità risarcitoria va quindi quantificata come segue: 866,35 x 20 = €.
17.327,00; oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. dal dì del licenziamento al soddisfo. 25. L'indennità di mancato preavviso spetta alla ricorrente, stante l'illegittimità del licenziamento, in aggiunta all'indennità, stante la chiesta applicazione della mera tutela indennitaria (Cass. 18508/2016). Peraltro nella lettera di licenziamento se ne prometteva il pagamento malgrado il licenziamento sia stato intimato in tronco. La misura corretta è però, per quanto premesso, 866,35 : 26 x 30 = €. 999,63. Di questi, €. 960,00 risultano corrisposti ”banco iudicis” all'udienza del 22/1/2024.
26. Il convenuto va condannato al pagamento della differenza, pari a €. 39,63, oltre accessori fino al soddisfo.
27. Il rateo pari ad un mese di 13^ e 14^ deve ritenersi quello che si pretende maturato ad agosto 2022, sul presupposto che la ricorrente sarebbe stata assente giustificata per ferie. La pretesa sul punto appare infondata, perché, per quanto premesso, deve ritenersi che la ricorrente sia stata assente ingiustificata non solo nei giorni della contestazione (dal 10 al 13 agosto
2022), ma anche successivamente fino al giorno 29. Dal fatto che il licenziamento sia illegittimo non consegue che il convenuto non abbia diritto di considerarla assente ingiustificata ai fini di cui all'art. 1460 c.c.. Lo stesso vale per il rateo permessi, presumibilmente chiesto allo stesso titolo. Merita peraltro aggiungere che l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti richiede l'allegazione prima, ed eventualmente la prova poi, di non aver fruito di permessi maturati, e la ricorrente non assolve né al primo né al secondo onere. 7
28. La richiesta di pagamento dell'equivalente di 5,17 giorni di ferie non godute si fonda espressamente sull'assunto che sarebbe stato illegittimo porre la ricorrente “in ferie forzate” dal 29/8/22 al 5/9/2022, diversamente dagli altri dipendenti. L'assunto appare infondato perché, per quanto premesso, spetta al datore determinare i periodi feriali, sicchè non vi è nulla di illegittimo nel porre un lavoratore in “ferie forzate”, specie se le ha maturate e lo si sta per licenziare, cosa in presenza della quale mettere il lavoratore in ferie per fargliele godere è addirittura doveroso alla stregua del fatto che la monetizzazione delle ferie non godute integra un obbligo rimediale al fatto che, alla cessazione del rapporto, il lavoratore non abbia fruito del diritto primario di fruirle in natura (art. 10 d.lgs n.66/2003).
29. Riguardo al TFR, la difesa attorea ha prodotto col ricorso un conteggio di tutto il periodo lavorativo (16/9/15-5/9/22), portante ad un totale di €. 5.683,94, che meno i percepiti €. 2.690,46 portava ad un differenziale di €.
2.993,48. 30. Il 24/10/2023 ha prodotto un nuovo conteggio, che aveva esibito all'udienza del 23/10/2023, deducendo che esso teneva conto di una anticipazione della quale, per vero, in causa non si era mai parlato. Il nuovo conteggio, peraltro, non dà contezza di alcuna anticipazione, e per converso, da un lato limita il calcolo al periodo 1/7/18-5/9/2022, pervenendo ad un maturato di €. 3.535,00; e dall'altro riduce il percepito a €. 2.339,08, che è il risultante pagato;
per una differenza di €. 1.195,92.
31. In risposta all'invito formulato dal giudice il 22/1/2024, di indicare in base a quale criterio fossero state indicate le retribuzioni dovute (prese a base di calcolo), la difesa attorea, nelle note autorizzate presentate il 1/3/24, ha precisato di essersi limitata a sommare gli imponibili indicati nelle buste paga in suo possesso, e ad aggiungere quelli delle voci omesse, compresa l'indennità di mancato preavviso.
32. All'udienza del 11/3/2024 il giudicante ha chiesto contezza alla difesa attorea del motivo per il quale aveva presentato un conteggio “partente” dal luglio 2018, anziché dall'inizio del rapporto.
33. La difesa attorea, dopo aver preannunciato di aver risposto ad una contestazione avversaria, messa a fronte del fatto che nel processo il convenuto non aveva sollevato alcuna contestazione sulla decorrenza del TFR ha risposto con nota presentata il 28/3/2024, rappresentando di aver appurato che fino al giugno 2018 la sua cliente aveva percepito il TFR mensilmente secondo quanto era stato previsto, in via sperimentale, dall'art. 1, co.26, della legge n.190/2014.
34. Il convenuto non può dolersi della novità e tardività del nuovo conteggio, perché il conteggio non è un mezzo di prova ma un prospetto matematico rappresentativo di una pretesa, sicchè afferisce all'onere assertivo e non probatorio;
con la conseguenza che se il conteggio è maggiorativo, esso è inammissibile per l'eccesso perché amplia il “petitum”; mentre se, come nella 8
specie, è peggiorativo, implica una riduzione della pretesa per parziale abdicazione. 35. Per lo stesso motivo, e per converso, la ricorrente, dopo aver ammesso col primo conteggio di aver percepito per TFR la somma di €. 2.690,36, così esonerando controparte dall'onere di provare di averla pagata, non può poi sovvertire tale omissione sostenendo di averne percepiti €. 2.339,08; specie dopo aver essa stessa chiarito di aver ridotto il conteggio al periodo luglio
2018 in poi per non aver considerato nel primo conteggio i pagamenti mensili precedenti. 36. Dopo la produzione del nuovo conteggio ci sono state 3 udienze e in nessuna di esse il convenuto ha assolto all'onere imposto dal rito (Cass. 10116/2015,
4051/2011, 945/2006; Cass SU n. 761/2002), di contestare il nuovo conteggio;
neanche dopo che, nelle note depositate il 1/3/2024, la difesa attorea ha chiarito di aver tratto la base imponibile annua dalle buste paga.
37. Tanto non esime tuttavia il giudicante dal rilevare che per i mesi per i quali le buste paga non ci sono, alla stregua di quanto dedotto dalla difesa attorea nelle note, la retribuzione imponibile risulta calcolata in modo arbitrario.
38. Le retribuzioni imponibili vanno rideterminate come segue
MESE IMP DA BP TOTALE ANNO CONTEGGIO ATT.
2018
- lug 18 1.225,17
- ago 18 533,03
- set.18 795,56
- ott.18 676,02
- nov.18 928,51
- dic.18 450,66
- 13^18 689,44
- 14^18 689,44
- gen.19 1.083,24
- feb.19 961,09
- mar.19 1.009,96
- apr.19 1.058,83
- mag.19 1.083,26
- giu.19 570,14
- 14^19 705,91
- lug.19 689,441
- ago.19 331,21
- set.19 1.376,47
- ott.19 1.132,10
- nov.19 716,74 1 La ricorrente stessa calcola il mensile ordinario in €. 689,44, sull'assunto che l'orario mensile medio era di ore 86,66.
Non può pertanto calcolare il maturato di detto mese in base alla retribuzione di settembre 2019, nella quale ha lavorato
169 ore, ossia più del tempo ordinario contrattuale, che è il solo al quale ha diritto, se non prova di aver lavorato in quel mese di più. 9
- dic.19 716,75
- 13^.19 591,35
- gen.20 1.075,12
- feb.20 944,80
- mar.20 689,442
- apr.20 689,443
- mag.20 802,26
- giu.20 700,46
- 14^.20 689,444
- lug.20 724,89
- ago.20 456,11
- set.20 586,43
- ott.20 570,14
- nov.20 586,43
- dic.20 561,99
- 13^.20 689,445
- gen.21 504,98
- feb.21 551,99
- mar.21 610,86
- apr.21 667,88
- mag.21 684,17
- giu.21 586,43
- 14^.21 689,446
- lug.21 733,03
- ago.21 689,447
- set.21 727,56
- ott.21 675,72
- nov.21 774,61
- dic.21 593,35
- 13^.21 714,16
- gen.22 802,08
- feb.22 730,65
- mar.22 714,19
- apr.22 596,06
- mag.22 824,10
- giu.22 725,21
- 14^.22 714,108
- lug..22 857,06 10
- ago..22 598,81
- 13^.22 416,559.
- 14^ 23 60,5010
39. Il TFR va pertanto ricalcolato come segue (anche, se del caso, ex art. 432
c.p.c.):
2018: 5.987,83 : 13,5 = 443,54 – 29,94 = 413,60 413,60
Riv. (1,79383) 7,42 421,02
2019: 12.026,49 : 13,5 = 890,85 – 60,13 = 830,72 1.251,74
Riv (1,5) 18,78 1.270,52
2020: 9.766,39 : 13,5 = 723,44 – 48,83 = 674,61 1.945,13
Riv. (4,359238) 84,79 2.029,92
2021 9.203,42 : 13,5 = 681,73 – 46,02 = 635,71 2.665,63
Riv (5,943503) 158,43 2.824,06
2022: 7.039,31 / 13,5 = 521,43 – 35,20 = 486,23 3.310,29 –
2.640,46 =
669,83.
40. Il convenuto va pertanto condannato al pagamento, in favore della ricorrente, anche di detta somma, coi medesimi accessori.
41. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per tre quarti la soccombenza prevalente del convenuto. Il resto compensato per l'accoglimento parziale.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2024
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 A retribuzione tabellare invariata, valgono le stesse considerazioni, 3 idem Org 4 . 5 Idem. 6 idem 7 idem 8 1.417,44/100*50,38. 9 714,10/12 x 7 (agosto assenza ingiustificata). 10 Un dodicesimo di 714,10
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 27 maggio 2024, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 13814 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.ta e difesa dall'Avv. Michela Galasso – Parte_1 ricorrente E
rappr.to e difeso dall'Avv. Graziano Rondinelli Controparte_1
– convenuto
Oggetto: impugnazione licenziamento e differenze retributive.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente il 5/9/2022; per l'effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria, della somma di €. 17.327,00; oltre alla rivalutazione istat ed gli interessi legali dal dì del licenziamento al soddisfo;
b) condanna altresì il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €. 39,63 per differenza sull'indennità di mancato preavviso e di €. 669,83 per differenze sul TFR;
per entrambe, oltre alla rivalutazione istat ed gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
c) condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, dei tre quarti delle spese del giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 15,00 per spese e €. 4.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
compensa il resto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso telematico pervenuto il 21/4/2023 conveniva Parte_1 qui n giudizio Controparte_1
Esposto (in sintesi): di aver lavorato alle dipendenze della sua “impresa individuale” dal 16/9/2015 al 5/9/2022, presso un esercizio in Roma, come banconiera di tavola calda, inquadrata al 5° livello secondo il CCNL Pubblici
Esercizi; a tempo parziale;
che nel corso del rapporto di lavoro ella aveva sempre fruito di ferie in agosto, concordandone il periodo col datore entro i primi di luglio di ogni anno, per tornare in Grecia da suoi familiari, acquistando in anticipo i biglietti necessari;
che tanto era avvenuto anche nel giugno 2022, 2
quando il convenuto, a sua richiesta allo scopo, le aveva detto che avrebbe chiuso ad agosto;
che su tale base ella aveva acquistato, il 1/7/2022, il biglietto di andata per il 10/8/2022, e di ritorno per il 26/8/2022; che il 2/8/2022 il convenuto le aveva comunicato che avrebbe chiuso solo dal 14 al 28 agosto;
che alla sua obiezione di aver già acquistato il biglietto di andata per il 10, nulla aveva risposto;
di aver quindi mosso lo stesso rilievo alla moglie che Parte_2 aveva risposto “riferirò”, senza nulla obiettare;
che il 18/8/2022 il convenuto le aveva contestato assenza ingiustificata nei giorni 10, 11, 12 e 13 agosto 2022; di aver presentato difese scritte, rappresentando quanto sopra detto;
che il 29/8/2022 era rientrata al lavoro, trovando l'esercizio chiuso, con un cartello recante l'indicazione “chiuso per ferie, riapre il 31/8”; che chiestane conferma CP_2 al convenuto via email in pari data, questi le aveva risposto il giorno stesso e con pari mezzo che l'esercizio restava chiuso fino al 30 agosto, prorogandole le ferie fino al 6 settembre, senza alcuna motivazione;
cosa che non era avvenuta per alcun altro dipendente;
di essersene doluta con mail del 1/9/2022; di essere stata quindi licenziata per email il 5/9/2022, per la ragione di cui alla predetta contestazione disciplinare, addotta a giusta causa;
dedotto (in sintesi): A) che il licenziamento intimatole era illegittimo, perché (in sintesi): i) ingiustificato in fatto, per essere il convenuto venuto meno all'affidamento generato sulla fruibilità di ferie nel periodo dell'assenza, comportandosi in modo contrario a buona fede;
b) sproporzionato, posto che l'art. 213 del
CCNL richiedeva per il licenziamento che le assenze ingiustificate di protraessero per oltre 5 giorni;
mentre per meno di 5 prevedeva solo una multa;
B) di essere rimasta in credito: i) dell'indennità sostitutiva del preavviso, per 30 giorni di retribuzione, calcolata in €. 1.153,72; ii) della somma di €. 2.993,49 per differenze tfr;
come da conteggio;
ii) della somma di €. 320,81 per differenze sulle mensilità aggiuntive e ferie e permessi non goduti;
chiedeva
(in sintesi):
1) dichiararsi il licenziamento intimatole illegittimo e pertanto annullarlo;
2) condannarsi “la convenuta” al pagamento in suo favore di una indennità non inferiore a sei mensilità retributive;
3) condannarsi “la convenuta” al pagamento in suo favore delle somme di cui al capo B).
Resisteva chiedendo respingersi le avverse domande, Controparte_1 perché (in sintesi): ogni pretesa era preclusa da verbale di conciliazione sindacale del 28/7/2022; il TFR maturato era pari a €. 2.339,08, e non era dato comprendere in base a cosa la ricorrente ritenesse dovuta una somma maggiore;
egli non aveva mai autorizzato la ricorrente ad assentarsi per ferie;
la ricorrente ci si era messa da sola arbitrariamente, cagionandogli un danno;
l'indennità di mancato preavviso era stata riconosciuta ma spettava per €. 960,00, che dichiarava di andare ad offrire “banco iudicis”; il conteggio era erroneo.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo. 3
&&&&&&&&&&&&
1. Merita premettere che malgrado il convenuto sia denominato in giudizio da entrambe le parti “ , egli viene qui Controparte_3 denominato in giudizio come perché la ditta non è un Controparte_1 soggetto giuridico diverso dal suo titolare, sicchè i riferimenti alla prima valgono come riferiti al secondo (Cass.977/2007, 12757/2007, 28888/2008,
14571/2012, 19735/2014).
2. Le domande attoree appaiono parte fondate, e meritano accoglimento per quanto di ragione.
3. Merita premettere che nessuna influenza può avere nel giudizio il verbale di conciliazione sindacale del 29/7/2022, posto che non solo molteplici indicazioni nell'atto (v. es punto 4) rendono manifesto che la ricorrente vi rinunciò a diritti già maturati, e la rinuncia a rivendicazioni sul TFR è esclusa espressamente al punto 6; ma non potrebbe essere altrimenti, essendo la rinuncia preventiva a diritti futuri derivanti da disposizioni di legge e contratto collettivo radicalmente nulla anche se in ipotesi pattuita in sede assistita (Cass.13834/2001, 12561/2006, 18405/2011, 17076/2020).
4. Nella specie tutti i diritti rivendicati sono eventualmente maturati dopo il
28/7/2022, trattandosi di:
- indennità di mancato preavviso ed indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo intimato il 5/9/2022;
- 13^ finale e 14^ finale (dell'ultimo mese di rapporto, agosto 2022);
- 5,17 giorni di ferie maturate e non godute la cui richiesta è giustificata alle pagg. 9 a 10 del ricorso sul fatto che sarebbe stata illegittima la collocazione in ferie della ricorrente dal 29/8/22 al 6/9/2022;
- 4,33 giorni di premesso dati per maturati e non goduti alla fine del rapporto
(5/9/22).
5. L'impugnazione del licenziamento appare fondata.
6. Il motivo sintetizzato in espositiva al capo Ai) non appare fondato.
7. L'art. 2109 c.c. prevede ancora che le ferie sono fruite “nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del datore di lavoro”. Tale regola significa da un lato che il lavoratore non può mettersi in ferie quando vuole, spettando al datore determinarne il tempo di fruizione, ed anche di modificarlo secondo le esigenze aziendali (Cass. 24977/2022); anche se tale potere va esercitato secondo buona fede in rapporto agli interessi del lavoratore, il che comporta un preavviso (Cass. 24977/2022), e che questi ultimi non siano pregiudicati in modo arbitrario, senza interesse datoriale.
8. Non è previsto dalla legge, né, ad avviso del giudicante, è implicato dal principio di buona fede, che il datore debba indicare il periodo di ferie con oltre un mese di anticipo, come il convenuto avrebbe fatto nella specie (a giugno, per agosto); e poi non possa più modificarlo per esigenze aziendali.
9. Peraltro la ricorrente stessa allega al capo 4) del ricorso che la prassi era di concordare entro i primi giorni di luglio “le giornate di ferie da osservare nel 4
mese di agosto”; ed al capo 5) che nella specie il convenuto, a sua richiesta di
“quale fosse il periodo previsto per la chiusura estiva del locale”, le avrebbe risposto “agosto”.
10. Anche a dare tali fatti per pacifici per mancanza di contestazione specifica ex artt. 115 e 416 c.p.c., da un lato, dire che il locale chiuderà ad agosto, non significa autorizzare il lavoratore a mettersi in ferie ad agosto;
dall'altro, l'indicazione del tutto generica “agosto” non aveva né letteralmente, né nel contesto di una prassi nella quale il convenuto fosse solito concordare “le giornate di ferie da osservare nel mese di agosto”, il significato che l'esercizio sarebbe stato chiuso “per tutto il mese di agosto”, e che quindi la ricorrente era libera di prendersi le ferie in qualunque periodo di agosto e per qualunque durata, non significando che la conferma che la chiusura feriale sarebbe avvenuta ad agosto, e non per tutto agosto.
11. In tale contesto, la ricorrente, acquistando il biglietto per il 1° Org_1 luglio per il 10 agosto, all'evidente scopo (rivendicato in scambio di massaggio whatsapp in atti) di risparmiare sul prezzo, assunse il rischio di non potersi legittimamente assentare il 10 agosto, sia perché il convenuto non le aveva detto che avrebbe chiuso tutto agosto, né dal 10 agosto, sia perché, quand'anche lo avesse fatto, questo non significava che l'avesse autorizzata a prendersi le ferie dal 10 agosto, né che non potesse cambiare idea il 2 agosto.
12. Né, a dar per pacifico il fatto, può assumere rilevanza la circostanza che il 9 agosto la ricorrente abbia detto alla moglie del convenuto che il giorno 10 sarebbe partita comunque, sentendosi rispondere “riferirò”, posto che ciò non ha affatto il significato di una autorizzazione postuma ma della presa d'atto da parte di un terzo (seppure) collegato al convenuto che la ricorrente intendeva partire malgrado già il 2 agosto il convenuto le avesse detto che doveva restare in servizio;
ossia del preannuncio di una disobbedienza.
13. Fondato appare invece il motivo sub Aii). E' documentato ed incontroverso che il CCNL applicato al rapporto di lavoro prevedeva all'art. 213, punto 5, lett. b), come idoneo a legittimare il licenziamento per giusta causa “assenze ingiustificate protratte per oltre cinque giorni;
ed all'art. 145, al punto 7, lett. a), che “assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni”, siano sanzionabili col rimprovero verbale o scritto, la multa o la sospensione;
e quindi solo con sanzione conservativa.
14. Il contratto collettivo, oltre a costituire il parametro principale del giudizio di proporzionatezza, ove regoli il caso specifico, è regola del rapporto a favore del lavoratore, sicchè quando, come nella specie, il fatto è espressamente previsto come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento non è ammesso, salvo ricorrano aggravanti particolari, e dal contratto risulti che una sanzione maggiore non sia esclusa per quel tipo di fatti (Cass. 19053/95,
1173/96, 13353/2011, 4546/2013, 15058/2013, 30578/2021). 15. Le conseguenze vanno tratte dall'art. 3 del d.lgs. n.23/2015, posto che se l'impresa convenuta fosse un'impresa “che non raggiunge i limiti dimensionali di cui all'art. 18 della legge n.300/70….”, alla quale si applica 5
l'art.9, sarebbe spettato a questa allegarlo e dimostrarlo (Cass. SU 141/2006), tanto più che nel decreto 23 l'art.3 è la regola mentre la mancanza del requisito dimensionale figura nel decreto come fatto che comporta in via di eccezione il regime “debole”. Tra l'altro, la ricorrente, nel chiedere che l'indennità sia determinata nella misura non inferiore a 6 mensilità, ha fatto inequivoco rifermento all'art.3, che prevede che l'indennità sia al minimo pari, appunto a 6 mensilità, che invece nell'art 9 sono il massimo. 16. La determinazione tra 6 e 36 mensilità, a seguito di Cort. Cost. n. 194/2018 (che ha annullato la parametrazione automatica dell'indennità all'anzianità di servizio), va operata per analogia in base ai parametri già posti dall'art. 8 della legge n.604/66 e s.m., richiamato dall'art. 18, commi 5° e 6° della legge n.300/70 c.m. dalla legge n.92/2012, (non solo anzianità di servizio, ma anche dimensione occupazionale, comportamento e condizione delle parti). 17. Nella specie, considerati i dati noti (7 anni di anzianità di servizio pacifici e documentati, stato pacifico e documentato di disoccupazione), appare equo determinare l'indennità in 20 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150
d.a.c.p.c. dal dì del licenziamento al soddisfo. 18. La ricorrente nel conteggio prodotto col ricorso indica quale ultima retribuzione utile ai fini del TFR la somma di €. 999,89 così composta:
- paga base €. 511,70;
- contingenza €. 315,68;
- scatti €. 29,67;
- rateo 13^ €. 71,42;
- rateo 14^ €. 71,41. 19. In risposta alla richiesta di chiarimenti resa con ordinanza del 22/1/2024
(apparente non corrispondenza dei predetti valori né alle buste paga né ai minimi salariali prodotti), la difesa attorea, nelle note autorizzate presentate il
1/3/2024, ha osservato che, trattandosi di esercizi di 3^ e 4^ categoria, per il tempo pieno le paga base è di €. 936,87 e la contingenza è di €. 522,09 (tot. €.
1.458,96). 20. Tale affermazione risulta esatta, ma considerato che la ricorrente era a tempo parziale al 50,38%, conduce ai seguenti valori
- paga base €. 471,99;
- contingenza €.263,02;
- scatti €. 24,72
- rateo 13^ €. 63,31;
- rateo 14^ €. 63,31. Totale €. 886,35. 21. La difesa attorea giustifica i diversi valori adottati in base alla considerazione che essi si ricavano dall'ultima busta paga rilasciata (luglio 2022), malgrado il convenuto praticasse una paga base tabellare inferiore a quella dovuta
(846,28 anziché 936,87). Ciò è esatto, ma dipende dal fatto che in quel mese 6
risultano liquidate (in quanto lavorate) 104 ore, che sono più del 50,38% del tempo pieno (che è 172 ore).
22. Il criterio appare infondato.
23. La legge, parlando di “ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR” (invece della precedente “retribuzione globale di fatto”) ha senza dubbio inteso superare le incertezze applicative preesistenti sulle voci da prendere in considerazione (contano ormai solo quelle computabili nel TFR); ma non per questo, ad avviso del giudicante, usando l'espressione “ultima”, ha inteso dare rilevanza al dato fattuale dell'ultima retribuzione di fatto. In tal senso depone sia l'espulsione del riferimento al “fatto”; sia e soprattutto la circostanza che sarebbe del tutto irragionevole dare rilevanza al fatto che, per circostanze per definizione accidentali, l'ultima retribuzione di fatto possa essere maggiore o minore di quella ordinaria;
sì da far ritenere che la disposizione faccia riferimento, quanto alla retribuzione ordinaria, al trattamento retributivo ordinario. Per dar conto di tale irragionevolezza, dovrebbe bastare la considerazione che se il lavoratore in questione fosse stato assente senza retribuzione l'ultimo mese (ad es. in ipotesi assente ingiustificato o in aspettativa senza assegni), l'indennità per risarcimento illegittimo sarebbe sempre pari a zero.
24. L'indennità risarcitoria va quindi quantificata come segue: 866,35 x 20 = €.
17.327,00; oltre agli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. dal dì del licenziamento al soddisfo. 25. L'indennità di mancato preavviso spetta alla ricorrente, stante l'illegittimità del licenziamento, in aggiunta all'indennità, stante la chiesta applicazione della mera tutela indennitaria (Cass. 18508/2016). Peraltro nella lettera di licenziamento se ne prometteva il pagamento malgrado il licenziamento sia stato intimato in tronco. La misura corretta è però, per quanto premesso, 866,35 : 26 x 30 = €. 999,63. Di questi, €. 960,00 risultano corrisposti ”banco iudicis” all'udienza del 22/1/2024.
26. Il convenuto va condannato al pagamento della differenza, pari a €. 39,63, oltre accessori fino al soddisfo.
27. Il rateo pari ad un mese di 13^ e 14^ deve ritenersi quello che si pretende maturato ad agosto 2022, sul presupposto che la ricorrente sarebbe stata assente giustificata per ferie. La pretesa sul punto appare infondata, perché, per quanto premesso, deve ritenersi che la ricorrente sia stata assente ingiustificata non solo nei giorni della contestazione (dal 10 al 13 agosto
2022), ma anche successivamente fino al giorno 29. Dal fatto che il licenziamento sia illegittimo non consegue che il convenuto non abbia diritto di considerarla assente ingiustificata ai fini di cui all'art. 1460 c.c.. Lo stesso vale per il rateo permessi, presumibilmente chiesto allo stesso titolo. Merita peraltro aggiungere che l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti richiede l'allegazione prima, ed eventualmente la prova poi, di non aver fruito di permessi maturati, e la ricorrente non assolve né al primo né al secondo onere. 7
28. La richiesta di pagamento dell'equivalente di 5,17 giorni di ferie non godute si fonda espressamente sull'assunto che sarebbe stato illegittimo porre la ricorrente “in ferie forzate” dal 29/8/22 al 5/9/2022, diversamente dagli altri dipendenti. L'assunto appare infondato perché, per quanto premesso, spetta al datore determinare i periodi feriali, sicchè non vi è nulla di illegittimo nel porre un lavoratore in “ferie forzate”, specie se le ha maturate e lo si sta per licenziare, cosa in presenza della quale mettere il lavoratore in ferie per fargliele godere è addirittura doveroso alla stregua del fatto che la monetizzazione delle ferie non godute integra un obbligo rimediale al fatto che, alla cessazione del rapporto, il lavoratore non abbia fruito del diritto primario di fruirle in natura (art. 10 d.lgs n.66/2003).
29. Riguardo al TFR, la difesa attorea ha prodotto col ricorso un conteggio di tutto il periodo lavorativo (16/9/15-5/9/22), portante ad un totale di €. 5.683,94, che meno i percepiti €. 2.690,46 portava ad un differenziale di €.
2.993,48. 30. Il 24/10/2023 ha prodotto un nuovo conteggio, che aveva esibito all'udienza del 23/10/2023, deducendo che esso teneva conto di una anticipazione della quale, per vero, in causa non si era mai parlato. Il nuovo conteggio, peraltro, non dà contezza di alcuna anticipazione, e per converso, da un lato limita il calcolo al periodo 1/7/18-5/9/2022, pervenendo ad un maturato di €. 3.535,00; e dall'altro riduce il percepito a €. 2.339,08, che è il risultante pagato;
per una differenza di €. 1.195,92.
31. In risposta all'invito formulato dal giudice il 22/1/2024, di indicare in base a quale criterio fossero state indicate le retribuzioni dovute (prese a base di calcolo), la difesa attorea, nelle note autorizzate presentate il 1/3/24, ha precisato di essersi limitata a sommare gli imponibili indicati nelle buste paga in suo possesso, e ad aggiungere quelli delle voci omesse, compresa l'indennità di mancato preavviso.
32. All'udienza del 11/3/2024 il giudicante ha chiesto contezza alla difesa attorea del motivo per il quale aveva presentato un conteggio “partente” dal luglio 2018, anziché dall'inizio del rapporto.
33. La difesa attorea, dopo aver preannunciato di aver risposto ad una contestazione avversaria, messa a fronte del fatto che nel processo il convenuto non aveva sollevato alcuna contestazione sulla decorrenza del TFR ha risposto con nota presentata il 28/3/2024, rappresentando di aver appurato che fino al giugno 2018 la sua cliente aveva percepito il TFR mensilmente secondo quanto era stato previsto, in via sperimentale, dall'art. 1, co.26, della legge n.190/2014.
34. Il convenuto non può dolersi della novità e tardività del nuovo conteggio, perché il conteggio non è un mezzo di prova ma un prospetto matematico rappresentativo di una pretesa, sicchè afferisce all'onere assertivo e non probatorio;
con la conseguenza che se il conteggio è maggiorativo, esso è inammissibile per l'eccesso perché amplia il “petitum”; mentre se, come nella 8
specie, è peggiorativo, implica una riduzione della pretesa per parziale abdicazione. 35. Per lo stesso motivo, e per converso, la ricorrente, dopo aver ammesso col primo conteggio di aver percepito per TFR la somma di €. 2.690,36, così esonerando controparte dall'onere di provare di averla pagata, non può poi sovvertire tale omissione sostenendo di averne percepiti €. 2.339,08; specie dopo aver essa stessa chiarito di aver ridotto il conteggio al periodo luglio
2018 in poi per non aver considerato nel primo conteggio i pagamenti mensili precedenti. 36. Dopo la produzione del nuovo conteggio ci sono state 3 udienze e in nessuna di esse il convenuto ha assolto all'onere imposto dal rito (Cass. 10116/2015,
4051/2011, 945/2006; Cass SU n. 761/2002), di contestare il nuovo conteggio;
neanche dopo che, nelle note depositate il 1/3/2024, la difesa attorea ha chiarito di aver tratto la base imponibile annua dalle buste paga.
37. Tanto non esime tuttavia il giudicante dal rilevare che per i mesi per i quali le buste paga non ci sono, alla stregua di quanto dedotto dalla difesa attorea nelle note, la retribuzione imponibile risulta calcolata in modo arbitrario.
38. Le retribuzioni imponibili vanno rideterminate come segue
MESE IMP DA BP TOTALE ANNO CONTEGGIO ATT.
2018
- lug 18 1.225,17
- ago 18 533,03
- set.18 795,56
- ott.18 676,02
- nov.18 928,51
- dic.18 450,66
- 13^18 689,44
- 14^18 689,44
- gen.19 1.083,24
- feb.19 961,09
- mar.19 1.009,96
- apr.19 1.058,83
- mag.19 1.083,26
- giu.19 570,14
- 14^19 705,91
- lug.19 689,441
- ago.19 331,21
- set.19 1.376,47
- ott.19 1.132,10
- nov.19 716,74 1 La ricorrente stessa calcola il mensile ordinario in €. 689,44, sull'assunto che l'orario mensile medio era di ore 86,66.
Non può pertanto calcolare il maturato di detto mese in base alla retribuzione di settembre 2019, nella quale ha lavorato
169 ore, ossia più del tempo ordinario contrattuale, che è il solo al quale ha diritto, se non prova di aver lavorato in quel mese di più. 9
- dic.19 716,75
- 13^.19 591,35
- gen.20 1.075,12
- feb.20 944,80
- mar.20 689,442
- apr.20 689,443
- mag.20 802,26
- giu.20 700,46
- 14^.20 689,444
- lug.20 724,89
- ago.20 456,11
- set.20 586,43
- ott.20 570,14
- nov.20 586,43
- dic.20 561,99
- 13^.20 689,445
- gen.21 504,98
- feb.21 551,99
- mar.21 610,86
- apr.21 667,88
- mag.21 684,17
- giu.21 586,43
- 14^.21 689,446
- lug.21 733,03
- ago.21 689,447
- set.21 727,56
- ott.21 675,72
- nov.21 774,61
- dic.21 593,35
- 13^.21 714,16
- gen.22 802,08
- feb.22 730,65
- mar.22 714,19
- apr.22 596,06
- mag.22 824,10
- giu.22 725,21
- 14^.22 714,108
- lug..22 857,06 10
- ago..22 598,81
- 13^.22 416,559.
- 14^ 23 60,5010
39. Il TFR va pertanto ricalcolato come segue (anche, se del caso, ex art. 432
c.p.c.):
2018: 5.987,83 : 13,5 = 443,54 – 29,94 = 413,60 413,60
Riv. (1,79383) 7,42 421,02
2019: 12.026,49 : 13,5 = 890,85 – 60,13 = 830,72 1.251,74
Riv (1,5) 18,78 1.270,52
2020: 9.766,39 : 13,5 = 723,44 – 48,83 = 674,61 1.945,13
Riv. (4,359238) 84,79 2.029,92
2021 9.203,42 : 13,5 = 681,73 – 46,02 = 635,71 2.665,63
Riv (5,943503) 158,43 2.824,06
2022: 7.039,31 / 13,5 = 521,43 – 35,20 = 486,23 3.310,29 –
2.640,46 =
669,83.
40. Il convenuto va pertanto condannato al pagamento, in favore della ricorrente, anche di detta somma, coi medesimi accessori.
41. Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono per tre quarti la soccombenza prevalente del convenuto. Il resto compensato per l'accoglimento parziale.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 27 maggio 2024
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 A retribuzione tabellare invariata, valgono le stesse considerazioni, 3 idem Org 4 . 5 Idem. 6 idem 7 idem 8 1.417,44/100*50,38. 9 714,10/12 x 7 (agosto assenza ingiustificata). 10 Un dodicesimo di 714,10