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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/07/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 1060/2024 e 1063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 695/2024 del 09/10/2024 del Tribunale di La
Spezia, promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Filizola, in forza di procura Parte_2 allegata all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliato in La Spezia, via G.
Doria, n. 3
APPELLANTE contro
, DELLA Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Bendini,
[...] C.F._1 in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in La Spezia, corso Nazionale, n. 5
APPELLATO E APPELLANTE NEL FASCICOLO R.G. 1063/202 contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michael Jonathan Fargion, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Dalmazia, n. 25
APPELLATA
e contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Paoletti e dall'Avv. Marco Ferraris, in forza
1 di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso i quali è elettivamente domiciliata in Genova, via D'Annunzio, n. 2/44
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
695/2024 pubblicata dal Tribunale in data 09.10.2024, in via principale, 1) Parte_3 accertata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del
Tribunale della Spezia nella parte in cui condanna il soccombente , titolare Controparte_1 della di in , al risarcimento del danno, revocare Controparte_3 Controparte_1 la predetta condanna in quanto la domanda di primo grado era di mero accertamento;
2) conseguentemente, a) accertare e dichiarare la sussistenza, la validità e la efficacia della polizza corpi veicoli marittimi denominata “Cattolica&Trasporti – Unità da Diporto” meglio descritta in narrativa;
b) accertare e dichiarare che la sussistenza e la validità della garanzia assicurativa derivante dalla polizza predetta in relazione al sinistro occorso in data
15.10.2019, in occasione dell'affondamento dell'imbarcazione da diporto Black Hawk Motor
Boats Inc. 33cc, sigla di iscrizione GB-HPI21030J808, denominata “Io Vado”, lunghezza metri 9,33, e dei relativi motori marca , numeri di matricola BBJJ-6000181 e BBJJ- Per_1
Co 7000028, di proprietà della società ricorrente, con conseguente obbligo
[...]
(già ), in Controparte_6 Controparte_7 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Lungadige
Cangrande n. 16, di indennizzare i predetti danni subiti da nei limiti della predetta Parte_1 garanzia contrattuale di cui alla polizza n. 01949392000026; in via Controparte_8 condizionata e/o subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del gravame principale, c) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di , Controparte_1 quale titolare dell' con sede a La Spezia in Controparte_3
Viale Italia n. 342, per le ragioni espresse in narrativa con conseguente condanna dello stesso al risarcimento in favore della società appellante di tutti i danni come accertati nel giudizio di primo grado e con esclusione del concorso di colpa dell'appellante e di ogni riduzione del predetto risarcimento;
con compensazione delle spese e competenze di lite del primo grado e del presente grado tra l'odierno appellante e nella sola Controparte_8 ipotesi di rigetto del gravame principale;
con vittoria delle spese e competenze di lite del primo grado e del presente grado in tutte le altre ipotesi”.
PER L'APPELLATO Controparte_1
2 “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
695/2024 pubblicata dal Tribunale della Spezia in data 09.10.2024, in via principale, 1) accertata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del
Tribunale della Spezia nella parte in cui condanna l'odierno appellato , Controparte_1 titolare della di , al risarcimento del danno, Controparte_3 Controparte_1 revocare la predetta condanna in quanto la domanda di primo grado era di mero accertamento;
2) conseguentemente, a) accertare la sussistenza della garanzia di polizza azionata da e, conseguentemente, dichiarare tenuta Parte_1 Controparte_6 già a risarcire il danno subito dal Controparte_7 medesimo per il sinistro di cui è causa nei limiti della copertura contrattuale 3)in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse rigettata l'impugnazione principale e, quindi, negata la validità e la vigenza della polizza assicurativa per fatto e colpa del convenuto
con conseguente accertamento di sua responsabilità, Dichiarare tenuta Controparte_1
CF/P.Iva C. F. e P. IVA Controparte_9 pec a tenere indenne e manlevare il convenuto P.IVA_2 Email_1 Controparte_1 ai sensi della garanzia di polizza e nei limiti di essa come derivante dal Contratto
AGG/16/09/001 prodotto in atti;
in ogni caso vinte le spese e competenze di lite, rivalse di legge anche ai sensi dell'art. 1917 c.c.”.
PER L'APPELLATA Controparte_4
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1 in via pregiudiziale: in conferma della sentenza di primo grado e rigetto dell'appello dell' in parte qua, accertare e CP_3 dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa notificato all'esponente nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità di ogni pretesa formulata nei confronti della Compagnia;
2 in via principale: a) rigettare la domanda di manleva svolta da nei confronti di e il relativo Controparte_3 CP_4 motivo di appello avversario, in quanto infondati in fatto e in diritto e comunque non provati;
b) accertare e dichiarare che è decaduta dal diritto Controparte_3 all'indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 delle condizioni di assicurazione e del combinato disposto dell'art. 1913 e del primo comma dell'art. 1915 cod. civ.; 3 sempre in via principale: rigettare la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
4 in via
[...] subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva spiegata nei confronti di a) ridurre la prestazione assicurativa a carico della Compagnia ai sensi CP_4 dell'art. 5 delle condizioni di assicurazione e del combinato disposto dell'art. 1913 e del
3 secondo comma dell'art. 1915 cod. civ. in proporzione al pregiudizio subito dalla Compagnia in ragione della violazione dell'obbligo di avviso da parte di di Controparte_3 CP_1
b) accertare rigorosamente il danno risarcibile eventualmente imputabile a
[...] [...] di e limitare in proporzione l'obbligo di manleva a carico della CP_3 Controparte_1
Compagnia, nel rispetto di tutto quanto previsto dalle condizioni di assicurazione;
c) accertare la responsabilità di per il danno dalla stessa lamentato e, Pt_1 conseguentemente, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., in conferma della sentenza di primo grado sul punto, ridurre gli importi a carico dell'agente in ragione della condotta colposa della originaria ricorrente in misura pari almeno al 50%; d) in caso di conferma del provvedimento di condanna e di accoglimento della domanda di manleva formulata dall' , liquidare comunque l'indennizzo nel rispetto dei termini di polizza ed in CP_3 particolare nei limiti del massimale. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA Controparte_5
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis,
- in via principale, confermare la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 695/2024 nella parte in cui dichiara l'inesistenza di un valido contratto assicurativo a copertura del sinistro, anche con diversa motivazione e, per l'effetto, rigettare l'appello principale proposto da Parte_1 in quanto infondato e non provato per i motivi esposti;
- in via principale, confermare la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 695/2024 nella parte in cui dichiara l'inesistenza di un valido contratto assicurativo a copertura del sinistro, anche con diversa motivazione e, per l'effetto, rigettare l'appello principale proposto nel giudizio quivi riunito dal Sig. quale titolare della di Controparte_1 Controparte_3 in quanto infondato e non provato per i motivi esposti;
CP_10
- in via di subordine, per il solo denegato caso di accoglimento degli appelli proposti e di rigetto del motivo di gravame relativo alla mancata rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato avanzato da entrambi gli appellanti, determinare la corretta misura dell'indennizzo assicurativo in applicazione delle clausole di polizza ed, in particolare, del degrado d'uso, del massimale e della franchigia;
- in ogni caso, rigettare i motivi di appello condizionato proposti dall'appellante Parte_1
- vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/06/2020 agiva nei confronti di Parte_1 [...]
e di al fine di ottenere l'indennizzo assicurativo Controparte_11 Controparte_1
4 per i danni subiti dalla imbarcazione da diporto di sua proprietà, denominata “Io vado”, con sigla di iscrizione (GB-HPI21030J808), e dai relativi motori, assicurati presso la citata compagnia con un contratto stipulato presso l i . Controparte_3 Controparte_1
L'attrice esponeva di aver pagato in data 05/07/2019 presso l'agenzia il premio di polizza di euro 1.265,00 e di aver successivamente dovuto sostenere costi per il recupero del natante e per la bonifica ambientale, pari ad euro 78.110,40 in seguito all'affondamento dello stesso avvenuto presso il porto di La Spezia. Denunciato l'evento alla compagnia assicuratrice,
l'attore apprendeva che, nonostante la consegna del premio, la polizza non era stata emessa e che la compagnia assicuratrice rigettava la sua richiesta di indennizzo.
Si costituiva nel giudizio instando per il rigetto Controparte_11 dell'avversaria domanda ed esponendo, in particolare, che la validità del contratto di assicurazione terminava il 5/07/2019 e non era previsto un tacito rinnovo, non rimanendo coperto il fatto dannoso avvenuto in data 15/10/2019. Inoltre, la convenuta eccepiva che l'importo di euro 1.265,00 non era mai stato consegnato alla compagnia posto che l'assegno consegnato alla di non è mai stato portato in Controparte_3 CP_10 banca e fatto accreditare in favore degli assicuratori. In aggiunta, il contratto di assicurazione necessitava di forma scritta per la prova e comunque il sinistro non era in ogni caso indennizzabile in quanto l'avvenimento non era occorso durante la navigazione, ma occorso mentre la nave si trovava all'ormeggio senza persone a bordo, non rientrando tale avvenimento tra quelli indennizzabili. In ultimo la convenuta eccepiva che l'art. 12 CGA limitava l'indennizzo nel massimale assicurato e che, comunque, non era stata provata l'entità dei danni subiti.
Si costituiva nel giudizio , ammettendo di aver ricevuto l'assegno in Controparte_1 discussione da e contestualmente affermando di nulla poter riferire circa la Parte_1 gestione assicurativa del sinistro occorso al ricorrente. Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio anche , Controparte_4 preliminarmente deducendo l'improcedibilità della domanda di manleva per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la nullità dell'atto di citazione notificatole per la totale carenza e/o assoluta incertezza in relazione al requisito stabilito dal n. 3) dell'art. 163 c.p.c. e, comunque, per la mancanza delle ragioni a fondamento della propria pretesa di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c., e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
Eccepiva, altresì, l'inoperatività della polizza per non aver l'assicurato adempiuto al proprio
5 obbligo di denuncia, e di documentazione, sia per insussistenza delle condizioni di operatività da questa previste.
Convertito il rito e istruita la causa attraverso l'acquisizione di prove documentali e testimoniali, il Tribunale così provvedeva:
“- respinge la domanda principale proposta dalla società nei confronti della Parte_1
; Controparte_7
- in parziale accoglimento della domanda subordinata proposta dalla società Parte_1 nei confronti di , titolare della , Controparte_1 Controparte_3 condanna quest'ultimo a corrispondere alla la somma di € 35.000,00, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data dalle domanda al saldo;
- dichiara inammissibile, per nullità della citazione ex art. 163 e 164 c.p.c., la domanda proposta da , titolare della di nei Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1 confronti della parte chiamata società ; Controparte_4
- condanna la società in persona del rappresentante legale p.t., a rimborsare Parte_1 alla società le Controparte_7 spese di lite, determinate in euro 7.500, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna , titolare della Agenzia Controparte_1 Controparte_3 rimborsare alla società e alla società le spese Parte_1 Controparte_4 di lite, determinate in euro 7.500 per ciascuna, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
Affermava il Tribunale, in ordine alla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
che il contratto di assicurazione non era stato stipulato Controparte_11 posto che, ai sensi dell'art. 1888 c.c. la prova doveva essere fornita per iscritto, né poteva trovare applicazione l'art. 118 c.d.a. per cui il pagamento in buona fede all'intermediario o al collaboratore si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, stante la mancata allegazione che l'intermediario fosse iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b). Il Tribunale accoglieva la domanda di condanna di a titolo di responsabilità extracontrattuale per il risarcimento dei danni Controparte_1 derivanti dall'omessa stipula del contratto di assicurazione tra l'attrice e la
[...] per non aver questo posto in essere gli atti necessari per Controparte_11 rinnovare la garanzia con la stipula del contratto dopo la scadenza. I danni risarcibili da erano individuati in quelli che sarebbero stati indennizzati dalla compagnia Controparte_1 assicurativa qualora il contratto fosse stato regolarmente concluso, ossia le spese per
6 l'intervento di soccorso, correttamente documentate, ridotti ex art. 1227 c.c. del 50% in considerazione della negligenza di che si era limitata a consegnare l'assegno in Parte_1 pagamento del premio assicurativo, senza poi farsi consegnare la polizza assicurativa e senza neppure verificare che l'assegno non era stato incassato. Tale condotta, per inciso, non è giustificabile alla luce della prassi pregressa instauratasi tra le parti e, anzi, semmai, rafforza la considerazione che l'attrice fosse usa non adoperare la necessaria diligenza nel controllo dell'assolvimento degli obblighi assicurativi che non aveva controllato che il contratto di assicurazione fosse stato correttamente stipulato. Il danno veniva decurtato e l'indennizzo in via equitativa veniva liquidato nella misura di euro 35.000,00 euro. Quanto alla domanda proposta da verso il giudice di primo grado Controparte_1 CP_4 dichiarava la nullità dell'atto di citazione per mancanza di qualsiasi riferimento al fatto e alle circostanze dell'omesso rinnovo.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendone l'integrale riforma ed Parte_1 articolando, a tal fine, i seguenti motivi:
1. Con il primo motivo lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, censurando la pronuncia di condanna di , titolare della Controparte_1 [...]
i , a corrispondere a la somma di € 35.000,00, Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data dalle domanda al saldo, quando, invece, le conclusioni dell'odierno appellante nel giudizio di primo grado, come formulate in ricorso introduttivo, non prevedevano alcuna richiesta di condanna ed anzi, vi
è espressa riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del danno.
2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non dimostrato che l'intermediario fosse un agente assicurativo iscritto alla lett. a) dell'art. 109 cod. ass. laddove, invece, il doc. 1 prodotto in primo grado dimostra tale iscrizione e il conseguente potere di di agire in nome e per conto della Controparte_1 compagnia assicurativa. In ragione di ciò, il contratto di assicurazione avrebbe dovuto essere riconosciuto pienamente efficace.
3. Con il terzo motivo, proposto in via condizionata, per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'appello principale, l'appellante lamenta la non corretta determinazione del quantum indennitario riconosciutogli nella parte in cui riduce il quantum per l'asserito concorso colposo del danneggiato. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare il fatto che, come emerso dall'istruttoria, vi erano stati plurimi rapporti contrattuali e un rapporto di fiducia tra Parte_1
e , pertanto, l'elemento fiduciario avrebbe dovuto sgravare l'appellante da Controparte_1 qualsiasi responsabilità in capo allo stesso per l'adempimento dell'obbligazione richiesta e,
7 di conseguenza, avrebbe dovuto essere riconosciuto un risarcimento integrale dei danni subiti.
4. Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza del Tribunale in punto spese di lite, nella parte in cui è stata condannata a rifondere a Controparte_11 le spese del giudizio. Afferma che l'oggettiva incertezza e particolarità della vicenda
[...] per cui è causa suggeriva di radicare una azione di mero accertamento al fine di verificare se sussistesse la copertura di in ragione dell'avvenuto pagamento o la Controparte_8 responsabilità extracontrattuale dell'agente.
Con separato atto di appello ( separato giudizio, iscritto a ruolo con R.G. n. 1063/2024)
ha proposto appello avverso la medesima sentenza, formulando i seguenti Controparte_1 motivi:
1. Con il primo motivo lamenta il fatto che la sentenza del Tribunale avrebbe ecceduto le richieste avanzate da il quale aveva proposto esclusivamente domanda di Parte_1 accertamento, senza dispiegare domanda di condanna.
2. Con il secondo motivo lamenta l'erroneo mancato riconoscimento della Controparte_1 propria iscrizione all'albo degli agenti di cui alla lett. a) dell'art. 109 cod. ass. e la non correttezza dell'esclusione della validità del contratto di assicurazione intercorrente fra Pt_1
e
[...] Controparte_11
3. Con il terzo motivo lamenta la non correttezza della pronuncia di primo Controparte_1 grado laddove ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa di senza CP_4 assegnare un termine per integrare la domanda e ritenendo la tardività delle allegazioni contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c.
Nel giudizio r.g. n. 1060/2024 si sono costituiti , richiamando le conclusioni Controparte_1 di cui al separato atto di appello.
Si è costituita nel giudizio anche (già Controparte_5 Controparte_11
, contestando la fondatezza nel merito dell'appello di e instando per
[...] Parte_1
l'integrale rigetto dello stesso, per l'inesistenza di un contratto assicurativo a copertura del sinistro avvenuto all'imbarcazione e per il rigetto della domanda di rinnovo.
Si è costituita nel giudizio instando per la conferma della pronuncia di primo CP_4 grado laddove ha riconosciuto l'inammissibilità dell'atto di citazione proposto da
[...]
nei suoi confronti, insistendo, comunque, per il rigetto della relativa domanda di CP_1 manleva e, in subordine, per la riduzione della propria prestazione assicurativa.
Anche nel giudizio r.g. n. 1063/2024 si sono costituite separatamente Parte_1 [...]
e formulando le medesime conclusioni del distinto giudizio. CP_5 CP_4
8 Veniva disposta la riunione del fascicolo r.g. n. 1063/2024 al fascicolo r.g.n. 1060/2024.
Con ordinanza del 5/03/2025 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in favore di ciascuna parte appellante ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a difesa ex lege previsti. All'udienza del 10/06/2025, la causa era trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO Parte_1
1.I primi due motivi di appello di e di sono fondati posto che il Parte_1 Controparte_1
Tribunale è incorso in evidente vizio di ultrapetizione per avere emesso una pronuncia di condanna quando, invece, le conclusioni dell'originaria parte ricorrente come formulate in ricorso introduttivo non prevedevano alcuna richiesta di condanna in ragione della domanda espressa in termini di mero accertamento e di riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del danno.
La sentenza va quindi riformata mediante la eliminazione di detta statuizione.
2.Seppure la Corte ritenga che il secondo motivo di appello inerente l'erronea applicazione dell'art. 118 c.d.a. da parte del primo giudice sia suscettibile di accoglimento – in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 118 cod. ass. (d. lgs.
7.9.2005 n. 209), il quale stabilisce che
"il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione” non potendo dubitarsi che integri la figura dell'intermediario, come previsto a pag. 11 della polizza ai Controparte_1 sensi dell'art. 109 cod. ass., di tal chè il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore (arg. ex Cass. n. 12662 2018; n. 25509/2021) - tuttavia appare ostativo all'accoglimento dell'appello e all'affermazione dell'avvenuto rinnovo della polizza il fatto – ribadito in sede di comparsa di costituzione e risposta in questa fase di gravame da ex art. 346 c.p.c.,- che non via stato il pagamento Controparte_5 da parte dell'assicurato in favore dell'assicuratore del premio di polizza. Risulta, infatti, che il giorno di scadenza della polizza, ossia il 5/7/2019, sia stato consegnato a Controparte_1 da parte di un assegno bancario (doc. 2 di , che poi il non ha Parte_1 Parte_1 CP_1 incassato, con conseguente mancato pagamento, consegna che, per pacifica giurisprudenza, non costituisce adempimento dell'obbligazione.
Invero, è principio consolidato che “il pagamento mediante assegni non spiega immediata efficacia liberatoria in quanto l' accettazione degli stessi da parte del creditore implica il suo consenso a tale modalità di pagamento e l' effetto liberatorio si verifica con la riscossione dei titoli” ( Cass. n. 555/1973; Cass. n. 2438/1984; Cass. n. 12129/1992; Cass. n. 8927/1998
9 ): invero l' invio di “assegni da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura come “datio in solutum” o, più precisamente, come proposta di una “datio pro solvendo”, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore ovvero dalla sua accettazione che è configurabile quando trattenga e riscuota l' assegno inviatogli tanto che in quest' ultima ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell' esito della condizione “salvo buon fine” o
“salvo incasso”, di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell' importo dovuto in numerario” ( Cass. n. 3427/1998 ).
La Suprema Corte anche con la sentenza a sezioni unite n° 26617/2007 ha affermato che nelle obbligazioni pecuniarie di importo inferiore – in allora – ad € 12.500,00 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare ma ha ribadito che nel caso di pagamento con assegno l' estinzione dell' obbligazione con effetto liberatorio per il debitore si verifica quando il “creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro”.
Ne consegue che la materiale dazione dell' assegno bancario in data 5/7/2019 non ha avuto comunque avuto efficacia liberatoria con ritenuta immediata estinzione dell' obbligazione di pagamento del premio da parte dell' assicurato perché questo effetto si sarebbe verificato soltanto una volta versato e riscosso/incassato l' assegno da parte della compagnia con contestuale acquisizione dell' effettiva e concreta disponibilità giuridico-economica della somma portata dal titolo cartolare.
Tale insegnamento è stato confermato dalla più recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui “In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"” (Sez. 2 - , Sentenza
n. 14372 del 05/06/2018). non ha provato la sussistenza di una diversa volontà delle parti circa l'effetto Parte_1 solutorio del pagamento a mezzo assegno come sopra indicato.
Né vale in tal senso la quietanza rilasciata da con cui dichiara di aver ricevuto Tes_1 in pagamento l'assegno (doc. 2 summenzionato), posto che “La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della
10 ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo”.
(Cass. n. 12685/2024; n. 1572/2019).
Ne consegue che l'appello sul punto non può trovare accoglimento, dovendosi confermare, con la diversa motivazione di cui sopra, che non è stato stipulato alcun contratto tra Pt_1
e l'originaria Compagnia
[...] Controparte_11
3.Venendo, ora, al motivo di appello di condizionato al rigetto dell'appello, lo Parte_1 stesso ad avviso della Corte è infondato, apparendo condivisibile la motivazione del
Tribunale con cui ha ravvisato un concorso di colpa dell'originaria attrice, motivata dal fatto che “ la parte attrice sia stata gravemente negligente, limitandosi a consegnare l'assegno in pagamento del premio assicurativo, senza poi farsi consegnare la polizza assicurativa e senza neppure verificare che l'assegno non era stato incassato. Tale condotta, per inciso, non è giustificabile alla luce della prassi pregressa instauratasi tra le parti e, anzi, semmai, rafforza la considerazione che l'attrice fosse usa non adoperare la necessaria diligenza nel controllo dell'assolvimento degli obblighi assicurativi” (pag. 19 sentenza). Si osserva, infatti, che la polizza ha avuto scadenza il 5/7/2019 e che l'affondamento dell'imbarcazione di proprietà è occorso il 15/10/2019, a distanza di ben tre mesi durante i quali Parte_1 peraltro l'imbarcazione è rimasta priva di assicurazione, circostanza di cui ben avrebbe potuto avvedersi l'assicurato, dato il tempo trascorso, mediante il semplice controllo del mancato incasso dell'assegno, oltre che mediante la mancata emissione del certificato di polizza, rientrando detto controllo nel dovere di diligenza di ciascun contraente.
APPELLO FAUSTI MAURIZIO
2.Venendo, ora all'appello principale proposto da , che è stato ritenuto Controparte_1 responsabile in via extracontrattuale per l'omessa stipula del contratto – e premesso che non è stata oggetto di impugnazione da parte sua detto accertamento – egli si duole della dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa di per la ritenuta genericità CP_4 dell'atto di chiamata notificato alla terza e chiede che sia dichiarata CP_4 CP_9 tenuta a tenerlo indenne e manlevarlo ai sensi della garanzia di polizza e nei limiti di essa come derivante dal Contratto AGG/16/09/001 prodotto in atti.
La domanda, ad avviso della Corte, può trovare accoglimento, nel senso, in primo luogo, che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda, dovendosi ritenere che, come afferma l'appellante nell'atto di gravame, ex art 164 cpc, il primo giudice avrebbe dovuto assegnare termine all'odierno appellante per integrare la domanda. Tale termine non è stato concesso. La eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo carente dei
11 requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., cui fa riferimento l'art. 164, comma 4, c.p.c., risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, va fatta valere in appello in forza del principio, ricavabile dall'art. 161 c.p.c., per cui i motivi di nullità della sentenza vanno convertiti in motivi d'impugnazione. Ebbene, dall'atto di appello si ricava in modo sufficientemente chiaro che “l'assegno ricevuto dall'assicurato era rimasto nella cartellina per mero errore ed ha integrato la denuncia di sinistro a con la documentazione inviata alla detta Compagnia in sede di denuncia”. CP_4
La circostanza dell'errore in cui è incorso , la cui allegazione è stata omessa Controparte_1 nella costituzione iniziale, ossia il mancato incasso dell'assegno consegnato dall'assicurato per errore dell'agente, consente di individuare la ragione dell'attivazione della polizza, tenuto conto che la polizza azionata, pacificamente, ha ad oggetto una garanzia per la responsabilità civile professionale con la quale si obbliga a “tenere indenne CP_4
l di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai Parte_4 sensi di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi” (clausola
CS1.B della Sezione RC professionale). Già nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., invece, vi era stata allegazione in ordine all'avvenuta denuncia del sinistro alla Compagnia in data 19/10/2020, al fatto che inizialmente ha assunto direttamente la CP_4 gestione della lite e che poi l' ha ritrattata, in ordine ai rinnovi di polizza, in ordine agli esiti della denuncia sinistro. Dette circostanze, unitamente alla allegazione in appello sull'errore commesso, consentono di ritenere sanata la nullità della citazione.
Venendo ora al merito, e quindi all'esame dell'operatività della polizza, ivi comprese le eccezioni che ha sollevato ed aveva già sollevato in primo Controparte_4 grado, la Corte osserva quanto segue.
Afferma che l'assicurata ha reiteratamente violato l'obbligo di avviso di CP_4 sinistro, come disciplinato dall'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione, che costituisce specifica applicazione del combinato disposto degli artt. 1913 e 1915 cod. civ..
Afferma, in particolare, che l'agente ha ricevuto espressa richiesta di risarcimento danni da in data 28 novembre 2019, ed ancora prima di quella data era già a Parte_1 conoscenza del diniego opposto da alla Controparte_11 liquidazione dell'indennizzo relativo al sinistro occorso all'imbarcazione della ricorrente, poiché era stato comunicato a già con missiva del 24 ottobre 2019, che a sua Parte_1 volta aveva informato l'agenzia. La denuncia di sinistro dell'agente, tuttavia, - prosegue - è stata ricevuta dal broker AR in data 17 dicembre 2019 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado dell' ). Pertanto, afferma la denuncia di sinistro è stata trasmessa CP_3 CP_4
12 ben oltre lo scadere dei termini previsti dalla polizza sopra illustrati (10 giorni ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione), anche se più favorevoli all'assicurato rispetto ai termini stringenti previsti dall'art. 1913 cod. civ..
L'assunto non è condivido dalla Corte.
Ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Sezione seconda della polizza) rubricato “Obbligo di denuncia” è previsto che “l'Assicurato deve fare denuncia per iscritto alla Società Assicuratrice di ogni sinistro (così come definito nelle Condizioni
Speciali), entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora l'Assicurato ometta dolosamente di fare la denuncia nei termini sopraindicati, perde il diritto ad essere tenuto indenne dalla Società Assicuratrice. Se l'omissione è di natura colposa, la Società
Assicuratrice ha il diritto di ridurre l'indennizzo dovuto a termini di polizza in proporzione al pregiudizio sofferto”.
All'art. 5C “Sinistri delle garanzie Responsabilità civile prestate nella forma Claims made” delle Condizioni Generali di assicurazione, è previsto che “per i sinistri relativi alle garanzie prestate nella forma «claims made» si applicano i disposti dei paragrafi precedenti e
l è tenuto a denunciare alla Società Assicuratrice ogni richiesta di risarcimento Parte_4 fatta da terzi, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'ha ricevuta. Fermi i disposti del paragrafo 5.A, secondo e terzo comma, se l'eventuale ritardo nella denuncia non è dovuto
a dolo dell'Assicurato, la Società Assicuratrice accoglie ugualmente la denuncia purché sia fatta entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di cessazione definitiva di questo contratto. I disposti del paragrafo precedente si applicano anche a qualsiasi situazione o circostanza avvenuta o verificatasi durante il periodo di assicurazione, di cui l Parte_4 venga a conoscenza nel medesimo periodo di assicurazione e che sia oggettivamente suscettibile di causare in futuro una richiesta di risarcimento quale definita in polizza. La denuncia di tali situazioni o circostanze, se accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come sinistro regolarmente denunciato durante il periodo di assicurazione in corso fatte salve le altre condizioni di polizza”.
Il “ sinistro” viene definito dall'art. CS1.A “Definizioni aggiuntive” della Sezione Garanzia RC professionale come la “La richiesta di risarcimento avanzata da un terzo nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, per perdite patrimoniali cagionate dal fatto dannoso sopra definito.
Dagli atti risulta che la denuncia di alla propria Compagnia è del 17/12/2019 Controparte_1
e che la richiesta risarcitoria di è del 28/11/2019, con conseguente ritardo che si Parte_1
13 quantifica in dieci giorni circa, rispetto ai dieci previsti dalla clausola contrattuale entro cui il oveva denunciare il sinistro (8/12/2009). CP_1
La ratio dell'obbligo di tempestivo avviso cui all'art. 1913 c.c., recepito dall'art. 5 del contratto, è quello di porre l'assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove ed indizi.
Si osserva, infatti, che, anche al fine di non svuotare di significato la norma e la differenziazione operata dal legislatore relativamente all'atteggiamento psicologico, non possa ritenersi automaticamente applicata la perdita dell'indennizzo per dolo per il solo fatto che non vi sia stata tempestivo avviso da parte dell'assicurato. Pare, invece, necessario che vengano addotti elementi di fatto da parte dell'assicuratore atti a concretizzare in capo all'assicurato la cosciente volontà di non adempiere l'obbligo di salvataggio, non potendo ritenersi che essa derivi automaticamente dalla consapevolezza dell'obbligo, in quanto riportato nelle condizioni generali di contratto. L'attenuazione del concetto di dolo anche ad un atteggiamento della volontà privo di fraudolenza, cui ha proceduto l'elaborazione giurisprudenziale della Corte Suprema sulla portata dell'art. 1915 c.c., non può condurre, anche in assenza di qualsiasi allegazione in punto di fatto, ad una applicazione indifferenziata della disposizione, ponendosi ciò in contrasto con un principio di garanzia più generale che il significato letterale delle norme svolge.
Non vi è prova, il cui onere era a carico della Compagnia (Cass. n. 19071/2024) che detto ritardo sia imputabile a dolo, di tal chè deve ritenersi riferibile a negligenza dell'assicurato e quindi a colpa. Se si può quindi ricondurre a colpa il ritardo di dieci giorni, tuttavia, CP_1 questo ritardo non risulta sia stato suscettibile di creare un concreto pregiudizio all'assicuratore, posto che non ha allegato né provato quale sia stato il danno CP_4
e/o pregiudizio concretamente subito per il tardivo avviso.
Risulta, infatti, che la Compagnia ha richiesto all'agente/assicurato documenti con mail del
17/12/2019 e che ha risposto con mail in pari data, a distanza di circa un'ora, Controparte_1 comunicando di aver già inviato l'assegno e la polizza relativa alla imbarcazione, e fornendo delucidazioni, senza che sia seguita ulteriore rimostranza da parte della Compagnia, sul, peraltro, esiguo ritardo di dieci giorni. Risulta poi corrispondenza mail (doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 c.p.c.) tra , e personale della Compagnia Controparte_1
e in ordine alla questione della Controparte_11 CP_4 individuazione della polizza applicabile al sinistro (ossia se alla
[...] quale compagnia di assicurazione della per il sinistro Controparte_11 Parte_1 marittimo in ragione del ritenuto pagamento del premio fatto in buona fede o se alla CGPA
14 Europe quale compagnia di assicurazione della responsabilità civile del , posto che CP_1 quest'ultima riteneva operante la polizza della mandante Controparte_11
(cfr. doc. 9).
[...]
Risulta, poi, la mail del 19/10/2020, quindi a distanza di quasi un anno, con cui
[...]
scriveva a che “assumeremo per conto della sua Agenzia ( CP_12 Controparte_1 [...]
la gestione della lite nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. pendente avanti al CP_3
Tribunale”, salvo poi il 30/10/2020 comunicare il contrario, ossia che non avrebbe assunto la gestione della lite.
Da tale corrispondenza non emerge in alcun modo che il ritardo di soli dieci giorni nella denuncia di sinistro sia stata tale da causare un pregiudizio economico, posto che nessuna allegazione è stata effettuata da in ordine a difficoltà o pregiudizi relativi CP_12 all'accertamento delle cause del sinistro o all'entità di esso (particolarmente in relazione a quanto reclamato da . Parte_1
Lamenta, poi, che l'agenzia di ha violato anche l'obbligo di CP_12 Controparte_1 fornire assistenza necessaria con tutte le informazioni e documentazioni utili alla gestione del caso (cfr. art.
5.D.1 condizioni generali di assicurazione), in violazione dell'obbligo per cui l'assicurato è tenuto a fornire alla società assicuratrice l'assistenza necessaria nonché tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso, e di trasmettere alla
Compagnia, entro cinque giorni lavorativi, qualsiasi atto ricevuto o inviato, riguardante direttamente o indirettamente i fatti e le circostanze del sinistro.
Tuttavia, come si è sopra anticipato, ha depositato tutta la documentazione Controparte_1 richiestagli con l'iniziale mail del 17/12/2019. Risulta, poi, che in data 29/10/2020 Tes_1
- a seguito di richiesta del 19 ottobre e poi del 29/10/2020 della Compagnia con cui
[...] gli veniva chiesto di fornire informazioni su quali attività avesse posto in essere la
Compagnia e con cui veniva lamentato il CP_11 Controparte_11 tardivo inoltro del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di (il 16/10/2020) in relazione al Parte_1 termine di costituzione del 2/11/2020, rispondeva di aver già inviato tutta la documentazione
- e che tale documentazione era stata già repertoriata con il numero di sinistro Rif. AR
19 LIA0204281. Non è emerso, pertanto, alcuna omissione che abbia significativamente inciso sulla difesa della Compagnia posto che quest'ultima fin dal dicembre CP_4
2019 ha avuto conoscenza del fatto, avendo avuto dall'appellante tutta la documentazione necessaria, mentre tra quella data ed il ricorso non è emerso esservi stata alcuna novità.
Del resto, la polizza per la r.c. stipulata dal prevedeva anche la copertura Controparte_1 delle spese legali e la possibilità di gestione della lite. Seppure si possa anche ritenere che
15 vi sia stato un ritardo da parte del nel trasmettere alla Compagnia il ricorso ex art. CP_1
702 bis c.p.c. da lui ricevuto incontestatamente ai primi di luglio e trasmesso alla compagnia il 16/10/2020 in vista della costituzione per il 2/11/2020, tuttavia detto ritardo non ha inciso sulle possibilità di difesa in ragione del termine, comunque sufficiente, e del fatto che la
Compagnia disponeva dei documenti essenziali per apprestare una difesa. Del resto, a conferma di ciò, la stessa Compagnia con mail del 19/10/2020 aveva dichiarato di assumere la gestione della lite.
Né, infine, ha chiesto in questo giudizio di essere esentata dal pagamento CP_4 delle spese di lite sostenute dal , cui è tenuta in forza della polizza e cui Controparte_1 sarebbe stata in ogni caso tenuta considerate le contestazioni che ha mosso all'assicurato sull'operatività della polizza, contestazioni infondate.
Rimane confermata la sentenza di primo grado relativamente all'accertamento di un grave concorso colposo del presunto danneggiato nella produzione del danno dallo stesso lamentato, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.. anche in relazione alla predetta Compagnia
CP_4
Ne consegue che va accolta la domanda di garanzia assicurativa proposta da
[...]
, quale titolare dell' di nei confronti di CP_1 Controparte_3 Controparte_1
di essere tenuto indenne e Controparte_9 manlevato ai sensi della garanzia di polizza e nei limiti di essa come derivante dal Contratto
AGG/16/09/001 prodotto in atti.
La garanzia assicurativa va estesa anche alle spese di lite che in forza della sentenza di primo grado è tenuto a pagare a nonché alle spese di resistenza Controparte_1 Parte_1 ex art. 1917 c.c. in ragione dell'erronea omessa concessione del termine per integrare la domanda ex art. 164 c.p.c.
Venendo alle spese di lite, in tal modo valutando anche il quarto motivo di la Parte_1
Corte condivide la statuizione di condanna di nei confronti di Parte_1 [...]
, in oggi alla luce del principio di Controparte_7 Controparte_5 soccombenza, posto che non vi sono ragioni che tale principio debba diversamente declinarsi a seconda che la domanda sia formulata in termine di mero accertamento anziché in termini di condanna.
Ne consegue che anche le spese del grado tra dette parti sono regolate dal principio di soccombenza.
Quanto alle spese di lite nei rapporti fra e – pur tenuto conto Parte_1 Controparte_1 dell'accoglimento comune ai predetti del primo motivo – debbono essere poste in via
16 prevalente a carico di , soccombente in ordine alla domanda di responsabilità Controparte_1 extracontrattuale. Tuttavia, stante il rigetto del motivo di appello di in ordine al Parte_1 concorso di responsabilità, ed in base al principio per cui le spese vanno regolate in base all'esito complessivo della lite, la Corte ravvisa le ragioni per compensare le spese fra dette due parti fino alla misura di 1/3, con condanna a carico di nella misura dei Controparte_1 residui 2/3 per entrambi i gradi del giudizio. va condannata al pagamento delle spese di lite del Controparte_13 presente grado in favore di ex art. 1917 c.c.. Controparte_1
Le spese sono liquidate in base al DM n. 55/2014 secondo lo scaglione di complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 695/2024, del
09/10/2024, del Tribunale di La Spezia, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello di e dell'appello di , ed in Parte_1 Controparte_1 parziale riforma della sentenza,
-elimina la statuizione di condanna di , titolare della Controparte_1 [...]
, al risarcimento del danno in favore di Controparte_3 Parte_1 confermando la sentenza nella parte in cui ha accertato la responsabilità extracontrattuale di , quale titolare dell' con Controparte_1 Controparte_3 conseguente obbligo dello stesso di risarcire alla società appellante i danni, nella misura del concorso di responsabilità del 50%, conseguenti alla mancata copertura assicurativa dell'imbarcazione da diporto Black Hawk Motor Boats Inc. 33cc, sigla di iscrizione GB-
HPI21030J808, denominata “Io Vado”, lunghezza metri 9,33, e dei relativi motori marca
, numeri di matricola BBJJ-6000181 e BBJJ-7000028, e quindi dei danni subiti dalla Per_1 società appellante in occasione dell'affondamento della stessa verificatosi in data
15.10.2019, entro i limiti delle previsioni contrattuali della polizza n. Controparte_8
01949392000026;
-in accoglimento della domanda di garanzia assicurativa proposta da , quale Controparte_1 titolare dell' dichiara tenuta Controparte_3 Controparte_1 [...]
a tenere indenne e manlevare il convenuto Controparte_9 CP_1 ai sensi della garanzia di polizza e nei limiti di essa come derivante dal Contratto
[...]
AGG/16/09/001 prodotto in atti;
17 -condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_13 Controparte_1 di quanto è tenuto a pagare a a titolo di spese di lite sia in forza della sentenza Parte_1 di primo grado che della presente sentenza;
-compensa le spese del giudizio di primo grado fra e fino alla Parte_1 Controparte_1 misura di 1/3 e condanna al pagamento della residua frazione dei 2/3, che Controparte_1 liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
-condanna al pagamento in favore di delle Controparte_13 Controparte_1 spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
-respinge nel resto l'appello di e di , quale titolare dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
confermando nel resto la sentenza;
Controparte_3 Controparte_1
-compensa le spese del presente giudizio fra e fino alla misura Parte_1 Controparte_1 di 1/3 e condanna al pagamento della residua frazione dei 2/3, che liquida Controparte_1 in euro 4.5000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
-condanna al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_13 grado in favore di , che liquida in euro che liquida in euro 5.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 10/06/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 695/2024 del 09/10/2024 del Tribunale di La
Spezia, promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Filizola, in forza di procura Parte_2 allegata all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliato in La Spezia, via G.
Doria, n. 3
APPELLANTE contro
, DELLA Controparte_1 CP_2 Controparte_3
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Bendini,
[...] C.F._1 in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in La Spezia, corso Nazionale, n. 5
APPELLATO E APPELLANTE NEL FASCICOLO R.G. 1063/202 contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michael Jonathan Fargion, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Dalmazia, n. 25
APPELLATA
e contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Paoletti e dall'Avv. Marco Ferraris, in forza
1 di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso i quali è elettivamente domiciliata in Genova, via D'Annunzio, n. 2/44
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE Parte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
695/2024 pubblicata dal Tribunale in data 09.10.2024, in via principale, 1) Parte_3 accertata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del
Tribunale della Spezia nella parte in cui condanna il soccombente , titolare Controparte_1 della di in , al risarcimento del danno, revocare Controparte_3 Controparte_1 la predetta condanna in quanto la domanda di primo grado era di mero accertamento;
2) conseguentemente, a) accertare e dichiarare la sussistenza, la validità e la efficacia della polizza corpi veicoli marittimi denominata “Cattolica&Trasporti – Unità da Diporto” meglio descritta in narrativa;
b) accertare e dichiarare che la sussistenza e la validità della garanzia assicurativa derivante dalla polizza predetta in relazione al sinistro occorso in data
15.10.2019, in occasione dell'affondamento dell'imbarcazione da diporto Black Hawk Motor
Boats Inc. 33cc, sigla di iscrizione GB-HPI21030J808, denominata “Io Vado”, lunghezza metri 9,33, e dei relativi motori marca , numeri di matricola BBJJ-6000181 e BBJJ- Per_1
Co 7000028, di proprietà della società ricorrente, con conseguente obbligo
[...]
(già ), in Controparte_6 Controparte_7 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Lungadige
Cangrande n. 16, di indennizzare i predetti danni subiti da nei limiti della predetta Parte_1 garanzia contrattuale di cui alla polizza n. 01949392000026; in via Controparte_8 condizionata e/o subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del gravame principale, c) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di , Controparte_1 quale titolare dell' con sede a La Spezia in Controparte_3
Viale Italia n. 342, per le ragioni espresse in narrativa con conseguente condanna dello stesso al risarcimento in favore della società appellante di tutti i danni come accertati nel giudizio di primo grado e con esclusione del concorso di colpa dell'appellante e di ogni riduzione del predetto risarcimento;
con compensazione delle spese e competenze di lite del primo grado e del presente grado tra l'odierno appellante e nella sola Controparte_8 ipotesi di rigetto del gravame principale;
con vittoria delle spese e competenze di lite del primo grado e del presente grado in tutte le altre ipotesi”.
PER L'APPELLATO Controparte_1
2 “Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
695/2024 pubblicata dal Tribunale della Spezia in data 09.10.2024, in via principale, 1) accertata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del
Tribunale della Spezia nella parte in cui condanna l'odierno appellato , Controparte_1 titolare della di , al risarcimento del danno, Controparte_3 Controparte_1 revocare la predetta condanna in quanto la domanda di primo grado era di mero accertamento;
2) conseguentemente, a) accertare la sussistenza della garanzia di polizza azionata da e, conseguentemente, dichiarare tenuta Parte_1 Controparte_6 già a risarcire il danno subito dal Controparte_7 medesimo per il sinistro di cui è causa nei limiti della copertura contrattuale 3)in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse rigettata l'impugnazione principale e, quindi, negata la validità e la vigenza della polizza assicurativa per fatto e colpa del convenuto
con conseguente accertamento di sua responsabilità, Dichiarare tenuta Controparte_1
CF/P.Iva C. F. e P. IVA Controparte_9 pec a tenere indenne e manlevare il convenuto P.IVA_2 Email_1 Controparte_1 ai sensi della garanzia di polizza e nei limiti di essa come derivante dal Contratto
AGG/16/09/001 prodotto in atti;
in ogni caso vinte le spese e competenze di lite, rivalse di legge anche ai sensi dell'art. 1917 c.c.”.
PER L'APPELLATA Controparte_4
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, 1 in via pregiudiziale: in conferma della sentenza di primo grado e rigetto dell'appello dell' in parte qua, accertare e CP_3 dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa notificato all'esponente nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità di ogni pretesa formulata nei confronti della Compagnia;
2 in via principale: a) rigettare la domanda di manleva svolta da nei confronti di e il relativo Controparte_3 CP_4 motivo di appello avversario, in quanto infondati in fatto e in diritto e comunque non provati;
b) accertare e dichiarare che è decaduta dal diritto Controparte_3 all'indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 delle condizioni di assicurazione e del combinato disposto dell'art. 1913 e del primo comma dell'art. 1915 cod. civ.; 3 sempre in via principale: rigettare la domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
4 in via
[...] subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva spiegata nei confronti di a) ridurre la prestazione assicurativa a carico della Compagnia ai sensi CP_4 dell'art. 5 delle condizioni di assicurazione e del combinato disposto dell'art. 1913 e del
3 secondo comma dell'art. 1915 cod. civ. in proporzione al pregiudizio subito dalla Compagnia in ragione della violazione dell'obbligo di avviso da parte di di Controparte_3 CP_1
b) accertare rigorosamente il danno risarcibile eventualmente imputabile a
[...] [...] di e limitare in proporzione l'obbligo di manleva a carico della CP_3 Controparte_1
Compagnia, nel rispetto di tutto quanto previsto dalle condizioni di assicurazione;
c) accertare la responsabilità di per il danno dalla stessa lamentato e, Pt_1 conseguentemente, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., in conferma della sentenza di primo grado sul punto, ridurre gli importi a carico dell'agente in ragione della condotta colposa della originaria ricorrente in misura pari almeno al 50%; d) in caso di conferma del provvedimento di condanna e di accoglimento della domanda di manleva formulata dall' , liquidare comunque l'indennizzo nel rispetto dei termini di polizza ed in CP_3 particolare nei limiti del massimale. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA Controparte_5
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis,
- in via principale, confermare la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 695/2024 nella parte in cui dichiara l'inesistenza di un valido contratto assicurativo a copertura del sinistro, anche con diversa motivazione e, per l'effetto, rigettare l'appello principale proposto da Parte_1 in quanto infondato e non provato per i motivi esposti;
- in via principale, confermare la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 695/2024 nella parte in cui dichiara l'inesistenza di un valido contratto assicurativo a copertura del sinistro, anche con diversa motivazione e, per l'effetto, rigettare l'appello principale proposto nel giudizio quivi riunito dal Sig. quale titolare della di Controparte_1 Controparte_3 in quanto infondato e non provato per i motivi esposti;
CP_10
- in via di subordine, per il solo denegato caso di accoglimento degli appelli proposti e di rigetto del motivo di gravame relativo alla mancata rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato avanzato da entrambi gli appellanti, determinare la corretta misura dell'indennizzo assicurativo in applicazione delle clausole di polizza ed, in particolare, del degrado d'uso, del massimale e della franchigia;
- in ogni caso, rigettare i motivi di appello condizionato proposti dall'appellante Parte_1
- vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/06/2020 agiva nei confronti di Parte_1 [...]
e di al fine di ottenere l'indennizzo assicurativo Controparte_11 Controparte_1
4 per i danni subiti dalla imbarcazione da diporto di sua proprietà, denominata “Io vado”, con sigla di iscrizione (GB-HPI21030J808), e dai relativi motori, assicurati presso la citata compagnia con un contratto stipulato presso l i . Controparte_3 Controparte_1
L'attrice esponeva di aver pagato in data 05/07/2019 presso l'agenzia il premio di polizza di euro 1.265,00 e di aver successivamente dovuto sostenere costi per il recupero del natante e per la bonifica ambientale, pari ad euro 78.110,40 in seguito all'affondamento dello stesso avvenuto presso il porto di La Spezia. Denunciato l'evento alla compagnia assicuratrice,
l'attore apprendeva che, nonostante la consegna del premio, la polizza non era stata emessa e che la compagnia assicuratrice rigettava la sua richiesta di indennizzo.
Si costituiva nel giudizio instando per il rigetto Controparte_11 dell'avversaria domanda ed esponendo, in particolare, che la validità del contratto di assicurazione terminava il 5/07/2019 e non era previsto un tacito rinnovo, non rimanendo coperto il fatto dannoso avvenuto in data 15/10/2019. Inoltre, la convenuta eccepiva che l'importo di euro 1.265,00 non era mai stato consegnato alla compagnia posto che l'assegno consegnato alla di non è mai stato portato in Controparte_3 CP_10 banca e fatto accreditare in favore degli assicuratori. In aggiunta, il contratto di assicurazione necessitava di forma scritta per la prova e comunque il sinistro non era in ogni caso indennizzabile in quanto l'avvenimento non era occorso durante la navigazione, ma occorso mentre la nave si trovava all'ormeggio senza persone a bordo, non rientrando tale avvenimento tra quelli indennizzabili. In ultimo la convenuta eccepiva che l'art. 12 CGA limitava l'indennizzo nel massimale assicurato e che, comunque, non era stata provata l'entità dei danni subiti.
Si costituiva nel giudizio , ammettendo di aver ricevuto l'assegno in Controparte_1 discussione da e contestualmente affermando di nulla poter riferire circa la Parte_1 gestione assicurativa del sinistro occorso al ricorrente. Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa.
Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio anche , Controparte_4 preliminarmente deducendo l'improcedibilità della domanda di manleva per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché la nullità dell'atto di citazione notificatole per la totale carenza e/o assoluta incertezza in relazione al requisito stabilito dal n. 3) dell'art. 163 c.p.c. e, comunque, per la mancanza delle ragioni a fondamento della propria pretesa di cui al n. 4) dell'art. 163 c.p.c., e contestando nel merito la fondatezza della domanda.
Eccepiva, altresì, l'inoperatività della polizza per non aver l'assicurato adempiuto al proprio
5 obbligo di denuncia, e di documentazione, sia per insussistenza delle condizioni di operatività da questa previste.
Convertito il rito e istruita la causa attraverso l'acquisizione di prove documentali e testimoniali, il Tribunale così provvedeva:
“- respinge la domanda principale proposta dalla società nei confronti della Parte_1
; Controparte_7
- in parziale accoglimento della domanda subordinata proposta dalla società Parte_1 nei confronti di , titolare della , Controparte_1 Controparte_3 condanna quest'ultimo a corrispondere alla la somma di € 35.000,00, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data dalle domanda al saldo;
- dichiara inammissibile, per nullità della citazione ex art. 163 e 164 c.p.c., la domanda proposta da , titolare della di nei Controparte_1 Controparte_3 Controparte_1 confronti della parte chiamata società ; Controparte_4
- condanna la società in persona del rappresentante legale p.t., a rimborsare Parte_1 alla società le Controparte_7 spese di lite, determinate in euro 7.500, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna , titolare della Agenzia Controparte_1 Controparte_3 rimborsare alla società e alla società le spese Parte_1 Controparte_4 di lite, determinate in euro 7.500 per ciascuna, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
Affermava il Tribunale, in ordine alla domanda proposta da contro Parte_1 [...]
che il contratto di assicurazione non era stato stipulato Controparte_11 posto che, ai sensi dell'art. 1888 c.c. la prova doveva essere fornita per iscritto, né poteva trovare applicazione l'art. 118 c.d.a. per cui il pagamento in buona fede all'intermediario o al collaboratore si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, stante la mancata allegazione che l'intermediario fosse iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b). Il Tribunale accoglieva la domanda di condanna di a titolo di responsabilità extracontrattuale per il risarcimento dei danni Controparte_1 derivanti dall'omessa stipula del contratto di assicurazione tra l'attrice e la
[...] per non aver questo posto in essere gli atti necessari per Controparte_11 rinnovare la garanzia con la stipula del contratto dopo la scadenza. I danni risarcibili da erano individuati in quelli che sarebbero stati indennizzati dalla compagnia Controparte_1 assicurativa qualora il contratto fosse stato regolarmente concluso, ossia le spese per
6 l'intervento di soccorso, correttamente documentate, ridotti ex art. 1227 c.c. del 50% in considerazione della negligenza di che si era limitata a consegnare l'assegno in Parte_1 pagamento del premio assicurativo, senza poi farsi consegnare la polizza assicurativa e senza neppure verificare che l'assegno non era stato incassato. Tale condotta, per inciso, non è giustificabile alla luce della prassi pregressa instauratasi tra le parti e, anzi, semmai, rafforza la considerazione che l'attrice fosse usa non adoperare la necessaria diligenza nel controllo dell'assolvimento degli obblighi assicurativi che non aveva controllato che il contratto di assicurazione fosse stato correttamente stipulato. Il danno veniva decurtato e l'indennizzo in via equitativa veniva liquidato nella misura di euro 35.000,00 euro. Quanto alla domanda proposta da verso il giudice di primo grado Controparte_1 CP_4 dichiarava la nullità dell'atto di citazione per mancanza di qualsiasi riferimento al fatto e alle circostanze dell'omesso rinnovo.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendone l'integrale riforma ed Parte_1 articolando, a tal fine, i seguenti motivi:
1. Con il primo motivo lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, censurando la pronuncia di condanna di , titolare della Controparte_1 [...]
i , a corrispondere a la somma di € 35.000,00, Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data dalle domanda al saldo, quando, invece, le conclusioni dell'odierno appellante nel giudizio di primo grado, come formulate in ricorso introduttivo, non prevedevano alcuna richiesta di condanna ed anzi, vi
è espressa riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del danno.
2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto non dimostrato che l'intermediario fosse un agente assicurativo iscritto alla lett. a) dell'art. 109 cod. ass. laddove, invece, il doc. 1 prodotto in primo grado dimostra tale iscrizione e il conseguente potere di di agire in nome e per conto della Controparte_1 compagnia assicurativa. In ragione di ciò, il contratto di assicurazione avrebbe dovuto essere riconosciuto pienamente efficace.
3. Con il terzo motivo, proposto in via condizionata, per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'appello principale, l'appellante lamenta la non corretta determinazione del quantum indennitario riconosciutogli nella parte in cui riduce il quantum per l'asserito concorso colposo del danneggiato. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare il fatto che, come emerso dall'istruttoria, vi erano stati plurimi rapporti contrattuali e un rapporto di fiducia tra Parte_1
e , pertanto, l'elemento fiduciario avrebbe dovuto sgravare l'appellante da Controparte_1 qualsiasi responsabilità in capo allo stesso per l'adempimento dell'obbligazione richiesta e,
7 di conseguenza, avrebbe dovuto essere riconosciuto un risarcimento integrale dei danni subiti.
4. Con il quarto motivo l'appellante impugna la sentenza del Tribunale in punto spese di lite, nella parte in cui è stata condannata a rifondere a Controparte_11 le spese del giudizio. Afferma che l'oggettiva incertezza e particolarità della vicenda
[...] per cui è causa suggeriva di radicare una azione di mero accertamento al fine di verificare se sussistesse la copertura di in ragione dell'avvenuto pagamento o la Controparte_8 responsabilità extracontrattuale dell'agente.
Con separato atto di appello ( separato giudizio, iscritto a ruolo con R.G. n. 1063/2024)
ha proposto appello avverso la medesima sentenza, formulando i seguenti Controparte_1 motivi:
1. Con il primo motivo lamenta il fatto che la sentenza del Tribunale avrebbe ecceduto le richieste avanzate da il quale aveva proposto esclusivamente domanda di Parte_1 accertamento, senza dispiegare domanda di condanna.
2. Con il secondo motivo lamenta l'erroneo mancato riconoscimento della Controparte_1 propria iscrizione all'albo degli agenti di cui alla lett. a) dell'art. 109 cod. ass. e la non correttezza dell'esclusione della validità del contratto di assicurazione intercorrente fra Pt_1
e
[...] Controparte_11
3. Con il terzo motivo lamenta la non correttezza della pronuncia di primo Controparte_1 grado laddove ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa di senza CP_4 assegnare un termine per integrare la domanda e ritenendo la tardività delle allegazioni contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c.
Nel giudizio r.g. n. 1060/2024 si sono costituiti , richiamando le conclusioni Controparte_1 di cui al separato atto di appello.
Si è costituita nel giudizio anche (già Controparte_5 Controparte_11
, contestando la fondatezza nel merito dell'appello di e instando per
[...] Parte_1
l'integrale rigetto dello stesso, per l'inesistenza di un contratto assicurativo a copertura del sinistro avvenuto all'imbarcazione e per il rigetto della domanda di rinnovo.
Si è costituita nel giudizio instando per la conferma della pronuncia di primo CP_4 grado laddove ha riconosciuto l'inammissibilità dell'atto di citazione proposto da
[...]
nei suoi confronti, insistendo, comunque, per il rigetto della relativa domanda di CP_1 manleva e, in subordine, per la riduzione della propria prestazione assicurativa.
Anche nel giudizio r.g. n. 1063/2024 si sono costituite separatamente Parte_1 [...]
e formulando le medesime conclusioni del distinto giudizio. CP_5 CP_4
8 Veniva disposta la riunione del fascicolo r.g. n. 1063/2024 al fascicolo r.g.n. 1060/2024.
Con ordinanza del 5/03/2025 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in favore di ciascuna parte appellante ed è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini a difesa ex lege previsti. All'udienza del 10/06/2025, la causa era trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO Parte_1
1.I primi due motivi di appello di e di sono fondati posto che il Parte_1 Controparte_1
Tribunale è incorso in evidente vizio di ultrapetizione per avere emesso una pronuncia di condanna quando, invece, le conclusioni dell'originaria parte ricorrente come formulate in ricorso introduttivo non prevedevano alcuna richiesta di condanna in ragione della domanda espressa in termini di mero accertamento e di riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione del danno.
La sentenza va quindi riformata mediante la eliminazione di detta statuizione.
2.Seppure la Corte ritenga che il secondo motivo di appello inerente l'erronea applicazione dell'art. 118 c.d.a. da parte del primo giudice sia suscettibile di accoglimento – in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 118 cod. ass. (d. lgs.
7.9.2005 n. 209), il quale stabilisce che
"il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione” non potendo dubitarsi che integri la figura dell'intermediario, come previsto a pag. 11 della polizza ai Controparte_1 sensi dell'art. 109 cod. ass., di tal chè il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell'assicuratore (arg. ex Cass. n. 12662 2018; n. 25509/2021) - tuttavia appare ostativo all'accoglimento dell'appello e all'affermazione dell'avvenuto rinnovo della polizza il fatto – ribadito in sede di comparsa di costituzione e risposta in questa fase di gravame da ex art. 346 c.p.c.,- che non via stato il pagamento Controparte_5 da parte dell'assicurato in favore dell'assicuratore del premio di polizza. Risulta, infatti, che il giorno di scadenza della polizza, ossia il 5/7/2019, sia stato consegnato a Controparte_1 da parte di un assegno bancario (doc. 2 di , che poi il non ha Parte_1 Parte_1 CP_1 incassato, con conseguente mancato pagamento, consegna che, per pacifica giurisprudenza, non costituisce adempimento dell'obbligazione.
Invero, è principio consolidato che “il pagamento mediante assegni non spiega immediata efficacia liberatoria in quanto l' accettazione degli stessi da parte del creditore implica il suo consenso a tale modalità di pagamento e l' effetto liberatorio si verifica con la riscossione dei titoli” ( Cass. n. 555/1973; Cass. n. 2438/1984; Cass. n. 12129/1992; Cass. n. 8927/1998
9 ): invero l' invio di “assegni da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura come “datio in solutum” o, più precisamente, come proposta di una “datio pro solvendo”, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore ovvero dalla sua accettazione che è configurabile quando trattenga e riscuota l' assegno inviatogli tanto che in quest' ultima ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell' esito della condizione “salvo buon fine” o
“salvo incasso”, di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell' importo dovuto in numerario” ( Cass. n. 3427/1998 ).
La Suprema Corte anche con la sentenza a sezioni unite n° 26617/2007 ha affermato che nelle obbligazioni pecuniarie di importo inferiore – in allora – ad € 12.500,00 o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare ma ha ribadito che nel caso di pagamento con assegno l' estinzione dell' obbligazione con effetto liberatorio per il debitore si verifica quando il “creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro”.
Ne consegue che la materiale dazione dell' assegno bancario in data 5/7/2019 non ha avuto comunque avuto efficacia liberatoria con ritenuta immediata estinzione dell' obbligazione di pagamento del premio da parte dell' assicurato perché questo effetto si sarebbe verificato soltanto una volta versato e riscosso/incassato l' assegno da parte della compagnia con contestuale acquisizione dell' effettiva e concreta disponibilità giuridico-economica della somma portata dal titolo cartolare.
Tale insegnamento è stato confermato dalla più recente pronuncia della Suprema Corte secondo cui “In tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l'estinzione del debito si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"” (Sez. 2 - , Sentenza
n. 14372 del 05/06/2018). non ha provato la sussistenza di una diversa volontà delle parti circa l'effetto Parte_1 solutorio del pagamento a mezzo assegno come sopra indicato.
Né vale in tal senso la quietanza rilasciata da con cui dichiara di aver ricevuto Tes_1 in pagamento l'assegno (doc. 2 summenzionato), posto che “La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della
10 ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo”.
(Cass. n. 12685/2024; n. 1572/2019).
Ne consegue che l'appello sul punto non può trovare accoglimento, dovendosi confermare, con la diversa motivazione di cui sopra, che non è stato stipulato alcun contratto tra Pt_1
e l'originaria Compagnia
[...] Controparte_11
3.Venendo, ora, al motivo di appello di condizionato al rigetto dell'appello, lo Parte_1 stesso ad avviso della Corte è infondato, apparendo condivisibile la motivazione del
Tribunale con cui ha ravvisato un concorso di colpa dell'originaria attrice, motivata dal fatto che “ la parte attrice sia stata gravemente negligente, limitandosi a consegnare l'assegno in pagamento del premio assicurativo, senza poi farsi consegnare la polizza assicurativa e senza neppure verificare che l'assegno non era stato incassato. Tale condotta, per inciso, non è giustificabile alla luce della prassi pregressa instauratasi tra le parti e, anzi, semmai, rafforza la considerazione che l'attrice fosse usa non adoperare la necessaria diligenza nel controllo dell'assolvimento degli obblighi assicurativi” (pag. 19 sentenza). Si osserva, infatti, che la polizza ha avuto scadenza il 5/7/2019 e che l'affondamento dell'imbarcazione di proprietà è occorso il 15/10/2019, a distanza di ben tre mesi durante i quali Parte_1 peraltro l'imbarcazione è rimasta priva di assicurazione, circostanza di cui ben avrebbe potuto avvedersi l'assicurato, dato il tempo trascorso, mediante il semplice controllo del mancato incasso dell'assegno, oltre che mediante la mancata emissione del certificato di polizza, rientrando detto controllo nel dovere di diligenza di ciascun contraente.
APPELLO FAUSTI MAURIZIO
2.Venendo, ora all'appello principale proposto da , che è stato ritenuto Controparte_1 responsabile in via extracontrattuale per l'omessa stipula del contratto – e premesso che non è stata oggetto di impugnazione da parte sua detto accertamento – egli si duole della dichiarazione di inammissibilità della chiamata in causa di per la ritenuta genericità CP_4 dell'atto di chiamata notificato alla terza e chiede che sia dichiarata CP_4 CP_9 tenuta a tenerlo indenne e manlevarlo ai sensi della garanzia di polizza e nei limiti di essa come derivante dal Contratto AGG/16/09/001 prodotto in atti.
La domanda, ad avviso della Corte, può trovare accoglimento, nel senso, in primo luogo, che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile la domanda, dovendosi ritenere che, come afferma l'appellante nell'atto di gravame, ex art 164 cpc, il primo giudice avrebbe dovuto assegnare termine all'odierno appellante per integrare la domanda. Tale termine non è stato concesso. La eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo carente dei
11 requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., cui fa riferimento l'art. 164, comma 4, c.p.c., risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, va fatta valere in appello in forza del principio, ricavabile dall'art. 161 c.p.c., per cui i motivi di nullità della sentenza vanno convertiti in motivi d'impugnazione. Ebbene, dall'atto di appello si ricava in modo sufficientemente chiaro che “l'assegno ricevuto dall'assicurato era rimasto nella cartellina per mero errore ed ha integrato la denuncia di sinistro a con la documentazione inviata alla detta Compagnia in sede di denuncia”. CP_4
La circostanza dell'errore in cui è incorso , la cui allegazione è stata omessa Controparte_1 nella costituzione iniziale, ossia il mancato incasso dell'assegno consegnato dall'assicurato per errore dell'agente, consente di individuare la ragione dell'attivazione della polizza, tenuto conto che la polizza azionata, pacificamente, ha ad oggetto una garanzia per la responsabilità civile professionale con la quale si obbliga a “tenere indenne CP_4
l di ogni somma che egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai Parte_4 sensi di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi” (clausola
CS1.B della Sezione RC professionale). Già nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., invece, vi era stata allegazione in ordine all'avvenuta denuncia del sinistro alla Compagnia in data 19/10/2020, al fatto che inizialmente ha assunto direttamente la CP_4 gestione della lite e che poi l' ha ritrattata, in ordine ai rinnovi di polizza, in ordine agli esiti della denuncia sinistro. Dette circostanze, unitamente alla allegazione in appello sull'errore commesso, consentono di ritenere sanata la nullità della citazione.
Venendo ora al merito, e quindi all'esame dell'operatività della polizza, ivi comprese le eccezioni che ha sollevato ed aveva già sollevato in primo Controparte_4 grado, la Corte osserva quanto segue.
Afferma che l'assicurata ha reiteratamente violato l'obbligo di avviso di CP_4 sinistro, come disciplinato dall'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione, che costituisce specifica applicazione del combinato disposto degli artt. 1913 e 1915 cod. civ..
Afferma, in particolare, che l'agente ha ricevuto espressa richiesta di risarcimento danni da in data 28 novembre 2019, ed ancora prima di quella data era già a Parte_1 conoscenza del diniego opposto da alla Controparte_11 liquidazione dell'indennizzo relativo al sinistro occorso all'imbarcazione della ricorrente, poiché era stato comunicato a già con missiva del 24 ottobre 2019, che a sua Parte_1 volta aveva informato l'agenzia. La denuncia di sinistro dell'agente, tuttavia, - prosegue - è stata ricevuta dal broker AR in data 17 dicembre 2019 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado dell' ). Pertanto, afferma la denuncia di sinistro è stata trasmessa CP_3 CP_4
12 ben oltre lo scadere dei termini previsti dalla polizza sopra illustrati (10 giorni ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione), anche se più favorevoli all'assicurato rispetto ai termini stringenti previsti dall'art. 1913 cod. civ..
L'assunto non è condivido dalla Corte.
Ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Sezione seconda della polizza) rubricato “Obbligo di denuncia” è previsto che “l'Assicurato deve fare denuncia per iscritto alla Società Assicuratrice di ogni sinistro (così come definito nelle Condizioni
Speciali), entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora l'Assicurato ometta dolosamente di fare la denuncia nei termini sopraindicati, perde il diritto ad essere tenuto indenne dalla Società Assicuratrice. Se l'omissione è di natura colposa, la Società
Assicuratrice ha il diritto di ridurre l'indennizzo dovuto a termini di polizza in proporzione al pregiudizio sofferto”.
All'art. 5C “Sinistri delle garanzie Responsabilità civile prestate nella forma Claims made” delle Condizioni Generali di assicurazione, è previsto che “per i sinistri relativi alle garanzie prestate nella forma «claims made» si applicano i disposti dei paragrafi precedenti e
l è tenuto a denunciare alla Società Assicuratrice ogni richiesta di risarcimento Parte_4 fatta da terzi, entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'ha ricevuta. Fermi i disposti del paragrafo 5.A, secondo e terzo comma, se l'eventuale ritardo nella denuncia non è dovuto
a dolo dell'Assicurato, la Società Assicuratrice accoglie ugualmente la denuncia purché sia fatta entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di cessazione definitiva di questo contratto. I disposti del paragrafo precedente si applicano anche a qualsiasi situazione o circostanza avvenuta o verificatasi durante il periodo di assicurazione, di cui l Parte_4 venga a conoscenza nel medesimo periodo di assicurazione e che sia oggettivamente suscettibile di causare in futuro una richiesta di risarcimento quale definita in polizza. La denuncia di tali situazioni o circostanze, se accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come sinistro regolarmente denunciato durante il periodo di assicurazione in corso fatte salve le altre condizioni di polizza”.
Il “ sinistro” viene definito dall'art. CS1.A “Definizioni aggiuntive” della Sezione Garanzia RC professionale come la “La richiesta di risarcimento avanzata da un terzo nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, per perdite patrimoniali cagionate dal fatto dannoso sopra definito.
Dagli atti risulta che la denuncia di alla propria Compagnia è del 17/12/2019 Controparte_1
e che la richiesta risarcitoria di è del 28/11/2019, con conseguente ritardo che si Parte_1
13 quantifica in dieci giorni circa, rispetto ai dieci previsti dalla clausola contrattuale entro cui il oveva denunciare il sinistro (8/12/2009). CP_1
La ratio dell'obbligo di tempestivo avviso cui all'art. 1913 c.c., recepito dall'art. 5 del contratto, è quello di porre l'assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi eventuali prove ed indizi.
Si osserva, infatti, che, anche al fine di non svuotare di significato la norma e la differenziazione operata dal legislatore relativamente all'atteggiamento psicologico, non possa ritenersi automaticamente applicata la perdita dell'indennizzo per dolo per il solo fatto che non vi sia stata tempestivo avviso da parte dell'assicurato. Pare, invece, necessario che vengano addotti elementi di fatto da parte dell'assicuratore atti a concretizzare in capo all'assicurato la cosciente volontà di non adempiere l'obbligo di salvataggio, non potendo ritenersi che essa derivi automaticamente dalla consapevolezza dell'obbligo, in quanto riportato nelle condizioni generali di contratto. L'attenuazione del concetto di dolo anche ad un atteggiamento della volontà privo di fraudolenza, cui ha proceduto l'elaborazione giurisprudenziale della Corte Suprema sulla portata dell'art. 1915 c.c., non può condurre, anche in assenza di qualsiasi allegazione in punto di fatto, ad una applicazione indifferenziata della disposizione, ponendosi ciò in contrasto con un principio di garanzia più generale che il significato letterale delle norme svolge.
Non vi è prova, il cui onere era a carico della Compagnia (Cass. n. 19071/2024) che detto ritardo sia imputabile a dolo, di tal chè deve ritenersi riferibile a negligenza dell'assicurato e quindi a colpa. Se si può quindi ricondurre a colpa il ritardo di dieci giorni, tuttavia, CP_1 questo ritardo non risulta sia stato suscettibile di creare un concreto pregiudizio all'assicuratore, posto che non ha allegato né provato quale sia stato il danno CP_4
e/o pregiudizio concretamente subito per il tardivo avviso.
Risulta, infatti, che la Compagnia ha richiesto all'agente/assicurato documenti con mail del
17/12/2019 e che ha risposto con mail in pari data, a distanza di circa un'ora, Controparte_1 comunicando di aver già inviato l'assegno e la polizza relativa alla imbarcazione, e fornendo delucidazioni, senza che sia seguita ulteriore rimostranza da parte della Compagnia, sul, peraltro, esiguo ritardo di dieci giorni. Risulta poi corrispondenza mail (doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 c.p.c.) tra , e personale della Compagnia Controparte_1
e in ordine alla questione della Controparte_11 CP_4 individuazione della polizza applicabile al sinistro (ossia se alla
[...] quale compagnia di assicurazione della per il sinistro Controparte_11 Parte_1 marittimo in ragione del ritenuto pagamento del premio fatto in buona fede o se alla CGPA
14 Europe quale compagnia di assicurazione della responsabilità civile del , posto che CP_1 quest'ultima riteneva operante la polizza della mandante Controparte_11
(cfr. doc. 9).
[...]
Risulta, poi, la mail del 19/10/2020, quindi a distanza di quasi un anno, con cui
[...]
scriveva a che “assumeremo per conto della sua Agenzia ( CP_12 Controparte_1 [...]
la gestione della lite nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. pendente avanti al CP_3
Tribunale”, salvo poi il 30/10/2020 comunicare il contrario, ossia che non avrebbe assunto la gestione della lite.
Da tale corrispondenza non emerge in alcun modo che il ritardo di soli dieci giorni nella denuncia di sinistro sia stata tale da causare un pregiudizio economico, posto che nessuna allegazione è stata effettuata da in ordine a difficoltà o pregiudizi relativi CP_12 all'accertamento delle cause del sinistro o all'entità di esso (particolarmente in relazione a quanto reclamato da . Parte_1
Lamenta, poi, che l'agenzia di ha violato anche l'obbligo di CP_12 Controparte_1 fornire assistenza necessaria con tutte le informazioni e documentazioni utili alla gestione del caso (cfr. art.
5.D.1 condizioni generali di assicurazione), in violazione dell'obbligo per cui l'assicurato è tenuto a fornire alla società assicuratrice l'assistenza necessaria nonché tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso, e di trasmettere alla
Compagnia, entro cinque giorni lavorativi, qualsiasi atto ricevuto o inviato, riguardante direttamente o indirettamente i fatti e le circostanze del sinistro.
Tuttavia, come si è sopra anticipato, ha depositato tutta la documentazione Controparte_1 richiestagli con l'iniziale mail del 17/12/2019. Risulta, poi, che in data 29/10/2020 Tes_1
- a seguito di richiesta del 19 ottobre e poi del 29/10/2020 della Compagnia con cui
[...] gli veniva chiesto di fornire informazioni su quali attività avesse posto in essere la
Compagnia e con cui veniva lamentato il CP_11 Controparte_11 tardivo inoltro del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di (il 16/10/2020) in relazione al Parte_1 termine di costituzione del 2/11/2020, rispondeva di aver già inviato tutta la documentazione
- e che tale documentazione era stata già repertoriata con il numero di sinistro Rif. AR
19 LIA0204281. Non è emerso, pertanto, alcuna omissione che abbia significativamente inciso sulla difesa della Compagnia posto che quest'ultima fin dal dicembre CP_4
2019 ha avuto conoscenza del fatto, avendo avuto dall'appellante tutta la documentazione necessaria, mentre tra quella data ed il ricorso non è emerso esservi stata alcuna novità.
Del resto, la polizza per la r.c. stipulata dal prevedeva anche la copertura Controparte_1 delle spese legali e la possibilità di gestione della lite. Seppure si possa anche ritenere che
15 vi sia stato un ritardo da parte del nel trasmettere alla Compagnia il ricorso ex art. CP_1
702 bis c.p.c. da lui ricevuto incontestatamente ai primi di luglio e trasmesso alla compagnia il 16/10/2020 in vista della costituzione per il 2/11/2020, tuttavia detto ritardo non ha inciso sulle possibilità di difesa in ragione del termine, comunque sufficiente, e del fatto che la
Compagnia disponeva dei documenti essenziali per apprestare una difesa. Del resto, a conferma di ciò, la stessa Compagnia con mail del 19/10/2020 aveva dichiarato di assumere la gestione della lite.
Né, infine, ha chiesto in questo giudizio di essere esentata dal pagamento CP_4 delle spese di lite sostenute dal , cui è tenuta in forza della polizza e cui Controparte_1 sarebbe stata in ogni caso tenuta considerate le contestazioni che ha mosso all'assicurato sull'operatività della polizza, contestazioni infondate.
Rimane confermata la sentenza di primo grado relativamente all'accertamento di un grave concorso colposo del presunto danneggiato nella produzione del danno dallo stesso lamentato, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.. anche in relazione alla predetta Compagnia
CP_4
Ne consegue che va accolta la domanda di garanzia assicurativa proposta da
[...]
, quale titolare dell' di nei confronti di CP_1 Controparte_3 Controparte_1
di essere tenuto indenne e Controparte_9 manlevato ai sensi della garanzia di polizza e nei limiti di essa come derivante dal Contratto
AGG/16/09/001 prodotto in atti.
La garanzia assicurativa va estesa anche alle spese di lite che in forza della sentenza di primo grado è tenuto a pagare a nonché alle spese di resistenza Controparte_1 Parte_1 ex art. 1917 c.c. in ragione dell'erronea omessa concessione del termine per integrare la domanda ex art. 164 c.p.c.
Venendo alle spese di lite, in tal modo valutando anche il quarto motivo di la Parte_1
Corte condivide la statuizione di condanna di nei confronti di Parte_1 [...]
, in oggi alla luce del principio di Controparte_7 Controparte_5 soccombenza, posto che non vi sono ragioni che tale principio debba diversamente declinarsi a seconda che la domanda sia formulata in termine di mero accertamento anziché in termini di condanna.
Ne consegue che anche le spese del grado tra dette parti sono regolate dal principio di soccombenza.
Quanto alle spese di lite nei rapporti fra e – pur tenuto conto Parte_1 Controparte_1 dell'accoglimento comune ai predetti del primo motivo – debbono essere poste in via
16 prevalente a carico di , soccombente in ordine alla domanda di responsabilità Controparte_1 extracontrattuale. Tuttavia, stante il rigetto del motivo di appello di in ordine al Parte_1 concorso di responsabilità, ed in base al principio per cui le spese vanno regolate in base all'esito complessivo della lite, la Corte ravvisa le ragioni per compensare le spese fra dette due parti fino alla misura di 1/3, con condanna a carico di nella misura dei Controparte_1 residui 2/3 per entrambi i gradi del giudizio. va condannata al pagamento delle spese di lite del Controparte_13 presente grado in favore di ex art. 1917 c.c.. Controparte_1
Le spese sono liquidate in base al DM n. 55/2014 secondo lo scaglione di complessità bassa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 695/2024, del
09/10/2024, del Tribunale di La Spezia, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello di e dell'appello di , ed in Parte_1 Controparte_1 parziale riforma della sentenza,
-elimina la statuizione di condanna di , titolare della Controparte_1 [...]
, al risarcimento del danno in favore di Controparte_3 Parte_1 confermando la sentenza nella parte in cui ha accertato la responsabilità extracontrattuale di , quale titolare dell' con Controparte_1 Controparte_3 conseguente obbligo dello stesso di risarcire alla società appellante i danni, nella misura del concorso di responsabilità del 50%, conseguenti alla mancata copertura assicurativa dell'imbarcazione da diporto Black Hawk Motor Boats Inc. 33cc, sigla di iscrizione GB-
HPI21030J808, denominata “Io Vado”, lunghezza metri 9,33, e dei relativi motori marca
, numeri di matricola BBJJ-6000181 e BBJJ-7000028, e quindi dei danni subiti dalla Per_1 società appellante in occasione dell'affondamento della stessa verificatosi in data
15.10.2019, entro i limiti delle previsioni contrattuali della polizza n. Controparte_8
01949392000026;
-in accoglimento della domanda di garanzia assicurativa proposta da , quale Controparte_1 titolare dell' dichiara tenuta Controparte_3 Controparte_1 [...]
a tenere indenne e manlevare il convenuto Controparte_9 CP_1 ai sensi della garanzia di polizza e nei limiti di essa come derivante dal Contratto
[...]
AGG/16/09/001 prodotto in atti;
17 -condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_13 Controparte_1 di quanto è tenuto a pagare a a titolo di spese di lite sia in forza della sentenza Parte_1 di primo grado che della presente sentenza;
-compensa le spese del giudizio di primo grado fra e fino alla Parte_1 Controparte_1 misura di 1/3 e condanna al pagamento della residua frazione dei 2/3, che Controparte_1 liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
-condanna al pagamento in favore di delle Controparte_13 Controparte_1 spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
-respinge nel resto l'appello di e di , quale titolare dell' Parte_1 Controparte_1 [...]
confermando nel resto la sentenza;
Controparte_3 Controparte_1
-compensa le spese del presente giudizio fra e fino alla misura Parte_1 Controparte_1 di 1/3 e condanna al pagamento della residua frazione dei 2/3, che liquida Controparte_1 in euro 4.5000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
-condanna al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_13 grado in favore di , che liquida in euro che liquida in euro 5.000,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 10/06/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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