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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/10/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1600/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “dichiarazione giudiziale di paternità” e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e in qualità di madre Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
), nato l'[...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia C.F._2
Gianese, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE –
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gilda Bovo e CP_1 C.F._3 dall'Avv. Giorgia Rossini, elettivamente domiciliata come in atti;
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio e ha allegato di avere Parte_1 CP_1 intrattenuto con lo stesso una relazione nel 2012, tanto che l'11.12.2012, dalla loro unione, è nato il Per_ figlio , tuttavia non riconosciuto dal padre.
In particolare, secondo la ricostruzione della ricorrente, inizialmente il mancato riconoscimento è stato determinato dall'età del resistente, che, all'epoca della nascita del figlio, aveva quindici anni;
1 tuttavia, anche una volta raggiunta la maggiore età, il non ha provveduto a formalizzare il CP_1 riconoscimento.
La ricorrente ha dedotto che, nonostante la relazione tra le parti sia cessata nel 2015, il padre è Per_ sempre stato reso partecipe della vita di , tanto da aver preso parte a momenti quali il battesimo, le festività ed i compleanni del bambino, evidenziando come tuttora, seppure coltivato con discontinuità, vi sia un rapporto tra padre e figlio.
La ha posto in rilievo che, ciò nonostante, ella ha sempre provveduto da sola al Parte_1 mantenimento ed alla cura del figlio, cui ha partecipato solo in via residuale il CP_1
Dunque, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: Per_ a. dichiarare che il resistente è il padre di , con conservazione del cognome materno;
b. porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere, in favore della ricorrente, un assegno di mantenimento del figlio pari a 450,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
c. condannarsi il resistente al pagamento della soma di 12.278,96 euro a titolo di regresso per le spese sostenute a titolo di mantenimento del figlio.
Si è costituito il quale ha dedotto che egli non si è sottratto al riconoscimento CP_1
Per_ del figlio, tuttavia non realizzato perché non ancora sedicenne al momento della nascita di;
ha, inoltre, evidenziato di avere più volte chiesto di potere formalizzare il riconoscimento, vedendosi negare il consenso dalla ricorrente.
Il resistente ha allegato che, cessata la relazione nel 2015, ha avuto sempre maggiore difficoltà a Per_ coltivare il rapporto con , in quanto la madre ha preteso di essere sempre presente, rifiutandosi di lasciare il bambino da solo con il padre.
Il ha evidenziato di avere sempre corrisposto somme a titolo di contributo al mantenimento CP_1
Per_ di , dapprima per il tramite dei di lui genitori e, una volta reperita un'attività lavorativa, provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento e di spese straordinarie.
In particolare, il resistente ha evidenziato che dal 2012 in poi i di lui genitori hanno corrisposto la complessiva somma di oltre 15.000,00 euro e che egli ha cominciato a lavorare dal 2018, momento dal quale ha iniziato a versare la somma di 200,00 euro al mese, oltre ad alcune spese straordinarie.
Ciò posto, a chiesto a questo Tribunale di: CP_1
a. dichiarare che egli è padre biologico del minore;
Per_ b. disporre la'affido condiviso di , con collocazione prevalente presso la madre;
c. porre a suo carico un assegno di mantenimento per il figlio pari a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d. rigettare le ulteriori domande.
2 Per_ Successivamente alla prima udienza, il ha formalizzato il riconoscimento del figlio . CP_1
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti.
2. Conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “considerato il riconoscimento stragiudiziale, in corso della presente causa, del figlio naturale nato il [...] a [...]_1 parte del padre naturale , nato in [...] il [...], e la conseguente CP_1 cessazione della materia del contendere in ordine alla relativa domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, sulle restanti domande precisa le conclusioni già rassegnate con ricorso datato10.10.2024 e depositato in pari data, e come di seguito meglio precisate: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - disporre che, a seguito del riconoscimento della paternità suddetta, il minore conservi il cognome materno e, Persona_1 per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo di provvedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
- per l'effetto dell'avvenuto riconoscimento, porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del predetto figlio CP_1 mediante la corresponsione alla sig.ra di un assegno mensile pari ad € 450,00, Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche
e scolastiche e ciò con decorrenza dalla data di nascita;
- in ogni caso, condannarsi il convenuto
a pagare in favore della sig.ra in proprio, a titolo di regresso per CP_1 Parte_1
Per_ il mancato mantenimento e le spese sostenute per il figlio la somma di € 12.278,96, oltre ad €
485,25 (ossia la quota del 50% di € 970,51) per spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio comune da parte della ricorrente e maturate in corso di causa (doc. 16) e così complessivamente € 12.764,21, ovvero altra diversa somma ritenute congrua, nonché di quelle maturande in pendenza del giudizio;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Invece, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Disporre l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, con residenza in Rovigo, via Persona_1
Per_ CO MA 39. 2) Stabilire che il signor possa vedere il figlio CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dello stesso, ogni settimana nella giornata del sabato o della domenica, oltre a un pomeriggio infrasettimanale dalle ore 18 alle 21, con obbligo di riaccompagnarlo a casa dopo cena;
vacanze di Natale: dal 24 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio, ad anni alterni, con stesso schema per le vacanze di Pasqua, alternando il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. Tutte le predette modalità di frequentazione si intendono integrate e disciplinate secondo quanto più dettagliatamente previsto nel Piano Genitoriale depositato sub doc. 04, che si chiede venga integralmente recepito. 3) Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al CP_1
3 Per_ mantenimento del figlio mediante versamento entro il giorno 10 del mese, dell'importo mensile di €250,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dall'esito del presente giudizio, accertando e dichiarando in ogni caso la prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di arretrati. 4) Respingere le altre domande avversarie, in particolare stabilire che nulla è dovuto dal signor alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 regresso mantenimento e spese straordinarie fino all'esito del presente procedimento, accertando e dichiarando in ogni caso la prescrizione quinquennale delle somme richieste. 5) Condannare la signora alla rifusione delle spese di lite secondo i parametri vigenti”. Parte_1
3. La dichiarazione giudiziale di paternità
In relazione alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Infatti, le parti hanno documentato come, nelle more del processo, il abbia formalizzato il CP_1
Per_ riconoscimento del figlio (Cfr. doc. depositato il 14.3.2025 da parte ricorrente).
D'altronde, nessuna ulteriore statuizione deve essere resa, tenuto conto che le parti hanno concordemente chiesto che il minore conservi il cognome della sola madre, tenuto conto dall'età raggiunta dallo stesso e della ormai maturata identità correlata a tale cognome.
4. L'affidamento del figlio minore
L'art. 277 c.c. intitolato “Effetti della sentenza” dispone:
“La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.
Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui”.
A parere del Tribunale, nel caso di specie, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso della minore.
A tal proposito, si osserva che entrambi i genitori hanno manifestato pieno e concreto interesse circa Per_ le questioni che attengono al figlio e non hanno abdicato al rispettivo ruolo genitoriale.
Infatti, è pacifico che nei primi anni di vita, quantomeno sino all'anno 2015, il resistente abbia avuto una costante frequentazione con il minore.
Inoltre, successivamente alla fine della relazione con la e sebbene non fosse stato Parte_1 formalizzato il riconoscimento, il anche tramite il proprio difensore, ha tentato di CP_1 concordare con la ricorrente modalità e tempi di visita del figlio, nonché la misura del contributo al mantenimento (cfr. doc. n. 1, 2 e 3 di parte resistente).
Peraltro, è agevolmente presumibile che entrambi siano in grado di prendersi cura autonomamente del figlio, ormai di dodici anni.
4 Ebbene, il Tribunale reputa che, in assenza di elementi pregiudizievoli per il minore, non si possa che tenere in considerazione la consolidata situazione fattuale: come dedotto e dichiarato dalle Per_ stesse parti, ha sempre vissuto stabilmente insieme alla madre.
Dunque, questo Tribunale reputa che non siano emersi elementi tali da giustificare la deroga al diritto alla c.d. bigenitorialità, che non appare consona al caso di specie, in quanto, pur in presenza di possibili difficoltà, verosimilmente derivanti dalla necessità di un consolidamento del rapporto tra padre e figlio, nessuna ha abdicato al proprio ruolo genitoriale.
4.1 Tanto premesso, si osserva che la bigenitorialità si realizza con la presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli e nella cooperazione dei medesimi, nell'osservanza dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, ma ciò non implica necessariamente che il tempo da trascorrere con il minore debba essere paritetico, essendo sufficiente una frequentazione tale da garantire un saldo rapporto affettivo con il genitore.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza della figlia presso il padre, si rammenta che tale regolamentazione con il genitore non convivente deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice e non può “avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori”. Occorre garantire al minore la situazione che risulti più idonea a soddisfare le sue necessità, considerando il suo diritto a una relazione piena con entrambi i genitori e bisogna considerare, altresì, il diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con la prole (cfr. Corte Cass. ord. n. 17222 del 2021).
Nella specie, a ben vedere, pur essendo emerso che non vi sia stata una vera e propria cesura nei Per_ rapporti tra il resistente ed , è comunque pacifico che i rapporti e le frequentazioni non siano stati costanti.
Ciò posto, come noto, pur dovendosi riconoscere all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle
"restrizioni supplementari", ossia quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU 9.2.2017, Solarino c. Italia). Nell'interesse superiore del minore, infatti, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole. (Nella specie la corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui la frequentazione tra il padre e la figlia di cinque anni, affidata ad
5 entrambi i genitori e collocata prevalentemente presso la madre, sarebbe avvenuta soltanto a fine settimana alterni, e la S.C. ha cassato la decisione osservando che la corte territoriale non aveva illustrato le ragioni che la inducevano ad escludere frequentazioni infrasettimanali tra il genitore e la bambina, sebbene avesse affermato che occorreva mantenere e semmai intensificare i rapporti della figlia con il padre) (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9764 del 08/04/2019).
Nel caso di specie, una transeunte difficoltà relazionale tra padre e figlio, ascrivibile alla necessità di un consolidamento del rapporto tra gli stessi, non può giustificare una compressione della facoltà sia per il genitore di esercitare il diritto di visita senza particolari restrizioni, sia per il figlio ad intrattenere una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con il padre.
In questa prospettiva, è opportuno che le parti tengano in debita considerazione anche la volontà
Per_ espressa da e che la riattivazione del rapporto, volto ad un suo consolidamento, avvenga con la opportuna gradualità.
Per_ Dunque, tenuto conto dell'età di , della necessità di preservare i rapporti tra padre e figlio, anche nella prospettiva teleologica di un consolidamento di una relazione con la figura genitoriale
Per_ paterna, nonché di evitare effettiva cesura negli incontri tra il padre ed , si reputa opportuno che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
Per_
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 21
(in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando il padre lo riaccompagnerà
a casa della madre;
Per_
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
- a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) del sabato alle ore 21:30 della domenica, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- il minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
6
5. Il mantenimento in favore del figlio
Anche la domanda di mantenimento in favore del figlio va accolta nei termini che seguono.
Va premesso che l'obbligo di mantenimento presuppone l'accertamento dello stato di figlio;
inoltre, poiché detto accertamento produce effetti solo con il passaggio in giudicato della sentenza (in quanto l'art. 282 c.p.c. si riferisce alle sole sentenze di condanna), a rigore per poter esperire le domande aventi contenuto economico dovrebbe attendersi il predetto passaggio in giudicato della sentenza.
Tuttavia ritiene il Collegio che, per esigenze di economia processuale, il rapporto che esiste fra la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potrà essere azionato o la condanna potrà essere eseguita solo all'esito del passaggio ingiudicato del capo relativo all'accertamento dello status di figlio.
Peraltro, nella specie, il problema non può in concreto porsi, tenuto conto del riconoscimento formalizzato dal resistente.
5.1 Per completezza si rileva quanto segue.
Nell'atto introduttivo, nel rassegnare le conclusioni, la difesa di parte attrice ha chiesto: “inoltre per
l'effetto, porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del CP_1 predetto figlio mediante la corresponsione alla sig.ra di un assegno mensile pari Parte_1 ad almeno € 450,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche e ciò con decorrenza dalla data di nascita”.
Con riferimento alla decorrenza, come richiesta dalla parte attrice, il Tribunale reputa che il limite temporale massimo a ritroso, nel presente giudizio, sia individuabile nella data della domanda e non già nella nascita del minore.
In tal senso depongono diversi ordini di ragioni.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, giusta l'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo "status" genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali. Tuttavia, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la
7 proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore, che soltanto legittima l'esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall'art. 277, comma 2, c.c. La necessità di analoga domanda non ricorre riguardo ai provvedimenti da adottare in relazione al periodo successivo alla proposizione dell'azione, atteso che, durante la pendenza del giudizio, resta fermo il potere del giudice adito, in forza della norma suindicata, di adottare di ufficio i provvedimenti che stimi opportuni per il mantenimento del minore. (In applicazione di detti principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver trascurato sia la circostanza che le parti avevano compiutamente delimitato, in termini temporali, l'ambito delle rispettive pretese, sia che, al momento dell'introduzione dell'azione, la figlia non era minorenne, con la conseguenza che non residuava alcuno spazio per l'esercizio di poteri officiosi da parte del giudice) (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 7960 del 28/03/2017).
Invero, la statuizione relativa al mantenimento determinato giudizialmente ex art. 277 c.c. fissa la quota dell'assegno di mantenimento mensile pro futuro, ma non dispone in ordine al passato e, quindi, alle quote pregresse.
È necessario, quindi, applicare due criteri di liquidazione distinti in relazione al periodo intercorrente tra la nascita del bambino e l'introduzione del giudizio ed il periodo posteriore alla domanda giudiziale, nel caso in esame relativa alla dichiarazione giudiziale di paternità ma concernente anche il mantenimento.
La statuizione relativa al mantenimento è rivolta al futuro e, in particolare, spiega efficacia dal momento della domanda;
l'eventuale azione concernente il regresso, oggetto di diversa specifica domanda, pure formulata dalla parte attrice sebbene erroneamente qualificata come domanda di risarcimento, ha lo sguardo verso il passato, avendo ad oggetto i rapporti pregressi tra condebitori solidali entrambi tenuti a contribuire al mantenimento del minore sin dalla nascita.
Infatti, come precisamente rammenta la giurisprudenza, i criteri di liquidazione per i due periodi devono essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto e, in particolare, quella di rimborso attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali i genitori tenuti ex art. 261 e 148 c.c. al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto e segnatamente al diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro ex art. 1299 c.c., diritto che presuppone l'accertamento del quantum dovuto in restituzione. Quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che, in entrambi i casi, non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini
8 del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cfr. Cass. Civ. n. n. 22506 del 2010).
Sotto il profilo squisitamente temporale, poi, è necessario prendere in considerazione il periodo compreso tra la data di nascita del minore e la data della proposizione della domanda giudiziale e non già quella di pubblicazione della sentenza.
Infatti, la statuizione relativa all'obbligo di mantenimento retroagisce al momento della domanda, producendo effetti con la medesima decorrenza (v. Cass. civ. n. 8816 del 2020).
Si tratta di corollari applicativi del generale principio secondo cui il tempo necessario per celebrare un processo non può andare in danno della parte che agisce e trova il riconoscimento della fondatezza delle proprie domande. Per_ In definitiva, il contributo al mantenimento di , da porsi in capo al convenuto e riconosciuto in questa sentenza, potrà decorrere solo dal momento della domanda.
Per le medesime ragioni, il Tribunale non potrà quindi emettere alcuna statuizione di condanna al pagamento di contributo al mantenimento o di spese straordinarie maturati nel corso del presente giudizio, come pure richiesto dalla ricorrente.
5.2 Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
5.3 La ricorrente ha dichiarato: di lavorare come barista, dipendente, dalle 12.30 alle 18 per tre giorni a settimana;
di percepire una retribuzione pari a circa 700-800 euro al mese;
che la tredicesima viene calcolata e corrisposta ogni mese;
di percepire l'assegno unico che ammonta per Per_ intero a 420,00 euro al mese, ma riguarda entrambi i figli, ossia ed , quest'ultimo nato Per_2 dal matrimonio con il coniuge;
di vivere in un immobile di proprietà dei di lei genitori con quest'ultimi, i di lei due figli ed il di lei marito;
che il marito lavora in macelleria in un supermercato e percepisce una retribuzione mensile di circa 1400 euro al mese;
che la madre è titolare di un negozio, in fase di chiusura, mentre il padre è agente di commercio;
di non essere in
9 grado di quantificare quanto percepiscono al mese dalla loro attività; che tuttora i genitori le forniscono un aiuto economico.
La , nel corso del processo, ha dedotto di avere subito un peggioramento della propria Parte_1 situazione reddituale, in quanto è attualmente gravata dal pagamento di una rata mensile di circa
325,00 euro al mese per l'acquisto di un'automobile.
Vale, tuttavia, precisare che, su specifica richiesta del giudice, la ha dichiarato: “Ho Parte_1 acquistato una MG, credo si tratti di un SUV o di un crossover, non so che tipologia. È una macchina a benzina. Ho dovuto comprare la macchina, in quanto l'altra si è rotta, avevo una Alfa
Giulietta, che non era intestata a me. Non ho la patente in questo momento e, quindi, non guido. La macchina la usa mio marito, ma ho dovuto fare io il finanziamento, perché a lui non lo concedono”
(cfr. verbale del 25.3.2025).
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che la ricorrente è stata titolare di un reddito netto annuo pari a circa: 9.385,00 nell'anno di imposta 2022; 8.341,00 nell'anno di imposta 2023;
10.895,00 euro nell'anno di imposta 2024.
Invece, il resistente ha allegato e dichiarato: di lavorare come trasportatore, con contratto a tempo determinato, dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30, per cinque o sei giorni alla settimana;
di percepire una retribuzione pari a circa 1350-1400 al mese, oltre alla tredicesima;
di vivere con i genitori, nell'abitazione di proprietà di quest'ultimi; di essere onerato del pagamento di una rata di
250,00 euro al mese per l'acquisto della macchina e di stare restituendo delle somme prestate dai genitori.
Dalle dichiarazioni dei redditi e dalle C.U. depositate si ricava che il resistente è stato titolare di un reddito netto annuo pari a circa: 18.703,65 per l'anno di imposta 2022; 17.761,00 per l'anno di imposta 2023; 9.761,88 euro per l'anno di imposta 2024.
Dalle buste paga depositate, si desume che il resistente, nel periodo da gennaio a giugno 2025, ha percepito una retribuzione netta media pari a circa 1440,00 euro al mese.
Tutto quanto premesso, va posto in rilievo che:
- entrambe le parti non sono tenuto al pagamento di oneri locatizi o di mutuo relativi all'abitazione in cui vivono, essendo gli immobili di proprietà dei rispettivi genitori;
- la può contare sul supporto, anche economico, dei genitori conviventi, nonché del Parte_1 marito, in relazione alle spese relative alla gestione del menage domestico;
- il può godere del supporto dei genitori, con i quali verosimilmente condivide le spese di CP_1 gestione della comune abitazione.
Dunque, tenuto conto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, del tempo verosimilmente trascorso da ciascuno con il figlio, della circostanza per cui la ricorrente percepirà
10 in via esclusiva l'assegno unico per le ragioni di seguito esposte, il Tribunale ritiene equo, allo stato, porre a carico del resistente un assegno per il mantenimento del figlio, da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e da Pt_2 corrispondersi con decorrenza dalla data della domanda (10.10.2024).
Inoltre, va posto a carico del resistente anche l'onere delle spese straordinarie, nella misura del
50%, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo.
5.4 In ordine alla corresponsione dell'assegno unico universale, introdotto con D.Lgs. n. 230 del
2021 e che ha sostituito ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con i figli, in quanto assorbe al suo interno tutte le stesse (Assegno per il nucleo familiare, detrazioni per figli a carico in busta paga, bonus nascita, bonus bebè), si osserva che come ha di recente affermato la
Suprema Corte, in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).
Nel caso di specie, l'assegno unico universale deve essere attribuito integralmente alla ricorrente, tenuto conto della convivenza con il figlio e dei tempi di permanenza dello stesso con ciascun genitore.
6. Sulla domanda di regresso di Parte_1
La parte attrice ha chiesto “- in ogni caso, condannarsi il convenuto a pagare in CP_1 favore della sig.ra in proprio, a titolo di regresso per il mancato mantenimento e Parte_1
Per_ le spese sostenute per il figlio la somma di € 12.278,96, oltre ad € 485,25 (ossia la quota del
50% di € 970,51) per spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio comune da parte della ricorrente e maturate in corso di causa (doc. 16) e così complessivamente € 12.764,21, ovvero altra diversa somma ritenute congrua, nonché di quelle maturande in pendenza del giudizio;
”.
Preliminarmente, giova fare rinvio al capo 5.1 in relazione alle questioni relative alla perimetrazione temporale della domanda.
Come noto, in tema di spese di mantenimento dei minori, la domanda di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da uno dei genitori ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.) (Cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15098 del 30/05/2023).
Ciò posto, si osserva che, in ordine alla domanda relativa ai costi per il mantenimento del minore sostenuti dalla sola madre, ormai unanimemente ritenuta proponibile anche nel giudizio teso ad accertare il rapporto di filiazione (v. Cass., sez. I, n. 17914 del 2010), va premesso che l'obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del
11 conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell'ipotesi in cui, uno dei genitori abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell'altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell'altro per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (v. oggi l'art. 316 bis c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n.
154) da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c. (Cfr.
Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014 n. 16657).
Ebbene, giova rilevare che, dal tenore dell'atto introduttivo, è possibile desumere come parte attrice abbia inteso svolgere in proprio tale domanda e non per conto del minore, essendo la stessa legittimata a chiedere il rimborso delle somme anticipate per il mantenimento del minore anche per la quota di spettanza del CP_1
6.1 Inoltre, vale rilevare come parte convenuta abbia genericamente eccepito la prescrizione del credito fatto valere dalla ricorrente, senza neppure indicare quale parte dello stesso sarebbe coperta dalla prescrizione.
Ad ogni buon conto, si reputa che, in applicazione del principio della ragione più liquida, neppure appaia necessario esaminare la generica eccezione di prescrizione, posto che la parte di credito accertata, come di seguito meglio indicata, attiene ad un periodo inferiore a cinque anni dalla proposizione della domanda.
In ogni caso, è sufficiente evidenziare come nessuna pretesa potesse essere avanzata dalla prima dell'accertamento dello status relativo alla filiazione ed alla paternità, in difetto Parte_1 del quale l'odierno resistente non potrebbe ritenersi tenuto al mantenimento del figlio.
6.2 Nel caso di specie, può ritenersi solo parzialmente provato che, in alcuni periodi, il convenuto Per_ abbia omesso di mantenere il figlio , nell'arco temporale che va sin dalla nascita all'attualità. Per_ Infatti, è pacifico, oltre che riscontrabile per tabulas, che, al momento della nascita di la ricorrente fosse prossima a compiere sedici anni, mentre il resistente ne aveva da poco compiuti quindici.
Altrettanto pacifico, in quanto dedotto dalla stessa ricorrente, che:
- la relazione tra le parti è durata sino al 2015; Per_
- la ricorrente “per soddisfare le esigenze sempre crescenti di ha dovuto in passato ed ancora
a tutt'oggi, chiedere ausilio ai nonni materni, che ospitano entrambi presso la loro casa familiare sita in Rovigo all'indirizzo di cui in premessa” (cfr. atto ricorso, pag. 2).
Tali circostanze appaiono rilevanti in quanto, come ricavabile dalle stesse allegazioni della ricorrente, è inverosimile che la abbia, con risorse proprie, provveduto al mantenimento Parte_1
Per_ diretto del figlio , quantomeno nei suoi primissimi anni di vita.
12 Infatti, non è emerso, né è stato dedotto che la stessa abbia cominciato a svolgere, sin dalla minore età, una attività lavorativa per far fronte alle spese di mantenimento del figlio, mentre è pacifico, oltre che agevolmente presumibile, che siano stati i nonni materni a fornirle un sostegno economico Per_ in tal senso per i primi anni di vita di .
6.3 Sul punto, vale osservare come dai documenti depositati dalla sia riscontrabile la Parte_1 traccia di spese effettuate continuativamente e periodicamente da padre della Persona_3
Per_ stessa, nell'interesse del nipote .
Infatti, dall'estratto del conto corrente intestato a è possibile desumere il Persona_3
Per_ pagamento delle spese per l'asilo nido di a partire dall'ottobre 2013, per la scuola dell'infanzia dal settembre 2015 al giugno 2017.
Trattasi, con evidenza, di spese rispetto alle quali la ricorrente non ha alcun titolo a richiedere il rimborso, non essendo state sostenute dalla stessa (cfr. doc. n. 15 di parte ricorrente).
6.4 A ciò si aggiunga come la abbia dedotto che anche il resistente ed i nonni paterni Parte_1 abbiano corrisposto delle somme per far fronte alle esigenze del nipote. Per_ Dall'estratto del conto corrente intestato alla ricorrente, si ricava che i nonni paterni di abbiano corrisposto con una certa regolarità delle somme per far fronte a spese relative alle esigenze del minore, come desumibile dalle causali assegnate ai pagamenti.
Più specificamente, quantomeno a partire dal luglio 2017, i nonni paterni hanno corrisposto una somma fissa mensile di 170,00 con causale “Bonifico Alex”, in alcuni mesi maggiorata per ulteriori spese straordinarie (“quota visita specialistica”, “quota iscrizione asilo”, “quota annua materiale”, “spese attività ludico motoria – plantari”, “spese mediche”, “spese extra”, “visita logopedica”, “scontrini e visite Alex”) (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente).
A ben vedere, alla luce dei documenti depositati dal resistente, può ritenersi provato che i nonni Per_ paterni di abbiano provveduto alla corresponsione periodica a continuativa di somme in favore della , per far fronte alle esigenze del minore, sin dal settembre 2013 (cfr. doc. n. 5 di Parte_1 parte resistente).
6.5 Ciò posto, si rileva che dall'estratto del conto della , può desumersi come dall'aprile Parte_1
2018 siano cessati i versamenti dai nonni paterni e abbia cominciato a corrispondere la somma fissa di 200,00 euro mensili il resistente, con causale “Bonifico mantenimento alex”.
Tuttavia, rispetto a talune mensilità sono presenti anche pagamenti di cifre superiori a 200,00, con l'indicazione in causale delle spese (“spesa logopedista”, “logopedista”, “visita specialistica”).
Vale evidenziare che sono rari i mesi in cui il non ha provveduto alla corresponsione di CP_1
Per_ somme a titolo di contributo al mantenimento di , così come va posto in rilievo che dall'ottobre
2018 ha provveduto a corrispondere una somma fissa e pari a 200,00 euro al mese.
13 Infatti, solo nel luglio 2021 è riscontrabile un pagamento della somma di 250,00 euro per “visita nutrizionista+ giochi estivi”.
E ancora, si osserva che dal novembre 2022 il resistente ha interrotto i pagamenti, per poi riprenderli a giugno 2024, come ricavabile anche dai documenti depositati dal (cfr. doc. n. CP_1
7 di parte resistente).
6.6 Neppure può trascurarsi che, dall'esame del conto corrente della , i primi pagamenti Parte_1 qualificabili come retribuzioni sono riscontrabili a partire dai primi mesi del 2019 (versamenti effettuati da Carni e più di di 450,00 euro al mese). Testimone_1
E ancora, la stessa ricorrente ha dedotto di avere negli anni svolto lavori a tempo determinato, percependo redditi bassi, facendo rinvio ai documenti da 10 a 14, che attengono ai redditi percepiti dall'anno di imposta 2020.
6.7 Sulla scorta di quanto sopra esaminato, il Tribunale reputa che la ricorrente non abbia fornito prova, neppure presuntiva, di avere sostenuto da sola l'intero peso economico del mantenimento del minore, quantomeno nel periodo dalla nascita del minore (2012) sino all'ottobre 2022.
Infatti, giova evidenziare che:
- nei primi anni di vita, come dedotto dalla stessa e riscontrabile per tabulas, hanno Parte_1 provveduto al mantenimento dello stesso esclusivamente i nonni, posto che peraltro entrambe le parti erano all'epoca minorenni e prive di fonti di reddito;
- dall'aprile 2018 al novembre 2022 il ha provveduto con regolarità e continuità a CP_1
Per_ corrispondere somme a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
- dai documenti è desumibile come la ricorrente nel 2019 abbia svolto saltuariamente un'attività lavorativa e solo dal 2020 ha cominciato a percepire con maggiore continuità redditi da lavoro;
- è pacifico, oltre che riscontrabile per tabulas, che il abbia omesso ogni forma di CP_1 contribuzione nel periodo dal novembre 2022 al giugno 2024.
Limitatamente a questo periodo solo la madre ha sostenuto l'intero peso economico del mantenimento, né il convenuto ha offerto nel giudizio la prova dei pagamenti che, ex art. 1218 c.c., gravava su di lui. D'altro canto, l'ininterrotta convivenza tra madre e figlio è essa stessa prova dell'intervenuto esatto adempimento dell'obbligo del mantenimento da parte della madre, anche per la parte del padre.
Pertanto, la domanda di regresso merita accoglimento per quanto di ragione e limitatamente al periodo dal novembre 2022 al maggio 2024.
Il padre è, dunque, tenuto a rifondere alla madre le somme che avrebbe dovuto versare alla stessa, per le spese ordinarie e straordinarie per il figlio.
14 La quantificazione della somma da versare a titolo di regresso, infatti, non richiede una specifica dimostrazione probatoria dettagliata e nemmeno specifici riferimenti fattuali potendo beneficiare del regime di cui all'art. 1226 c.c.. È noto, infatti, che il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio in via esclusiva, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, per gli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole;
il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso poiché è principio generale
(desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379, comma 2, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità extracontrattuale ma anche con riguardo ad indennizzi o indennità (Cfr. Cass. Civ. n. 10861/1999;
Cass. Civ. n. 11351/2004; e così anche la già citata Cass. Civ. n. 16657/2014).
Ai fini della determinazione del valore del rimborso delle spese anticipate dalla madre si considera quindi che tale ripetizione ha natura indennitaria in senso lato, poiché muove dalla finalità di tenere indenne il genitore che ha adempiuto da solo le spese di mantenimento della figlia dalla nascita fino al raggiungimento dell'autosufficienza, e non ha il fine di risarcire integralmente le spese che erano a carico dell'altro genitore, che non sono comunque determinabili in ragione del notevole lasso temporale e in ragione dell'assenza di produzione documentale delle spese sostenute.
Alla luce, dunque di una pluralità di parametri, ed in particolare:
- la circostanza che il figlio minore, nel periodo sopra indicato, aveva dieci-undici anni;
- la , nel periodo di interesse, ha svolto attività lavorativa;
Parte_1
- il convenuto, negli anni 2022, 2023 e 2022 è stato titolare di redditi da lavoro;
considerate le crescenti esigenze del minore con il passare del tempo e ferme le considerazioni sopra svolte in ordine al periodo rispetto al quale la domanda di regresso può essere esaminata, si ritiene congruo all'attualità liquidare alla luce di un giudizio equitativo ex. art. 1226 c.c. la somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda al saldo, a titolo di indennizzo delle spese anticipate dalla madre dal novembre 2022 al maggio 2024.
La somma sopra indicata è data dalla quota mensile di 250,00 euro, verosimilmente necessari per far fronte al mantenimento del minore dell'età di dieci anni, moltiplicata per 20 mesi, ossia da novembre 2022 a giugno 2024.
7. Il regime delle spese
Il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della circostanza per cui nessuna delle parti ha visto integralmente accolte le domande svolte, così configurandosi una soccombenza reciproca.
15 Al contempo, va posto in rilievo come non sia occorsa la pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità, tenuto conto della formalizzazione del riconoscimento, avvenuto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità; Per_ AFFIDA il figlio minore in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre;
DISPONE che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio: Per_
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì e nel giovedì dalle ore 16 alle ore 21
(in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando il padre lo riaccompagnerà
a casa della madre;
Per_
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 16 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando il padre lo riaccompagnerà a casa della madre;
- a fine settimana alternati, dalle ore 9 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) del sabato alle ore 21:30 della domenica, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in Albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- il minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla domanda CP_1
(10.10.2024), a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_3
Per_ mantenimento del figlio , la somma di euro 300,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
16 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Per_ DISPONE che l'assegno universale unico, relativo ad e corrisposto dall'INPS, venga percepito per intero da , anche in assenza del consenso di Parte_1 CP_1
[...]
CONDANNA a pagare, in favore di ed a titolo di CP_1 Parte_1
Per_ rimborso, pro quota, delle spese sostenute da quest'ultima per il mantenimento del figlio , la somma di euro 5.000,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 21.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice relatore ed estensore dott. Nicola Del Vecchio
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