Versione
9 agosto 2019
9 agosto 2019
Art. 2. Assunzione di informazioni 1. Dopo il comma 1-bis dell' articolo 362 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 362 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'.
In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.
1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.».
«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 362 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 362 (Assunzione di informazioni). - 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'.
In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.
1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies e 612-bis del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.».
Commentari • 10
- 1. Il Parlamento modifica il codice penale, il codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domesticaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 settembre 2019 · 3.5997314
[…] Assunzione di informazioni L'art. 2 della legge n. 69/2019 dispone quanto segue: “1. […] Ciò posto, il comma secondo dell'art. 12 della legge n. 69/2019, invece, nello stabilire che all'“articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,»”; fa sì che, in caso di omicidio, la pena dell'ergastolo sia comminabile anche nel caso in cui tale reato sia commesso nell'atto di commettere il delitto appena esaminato in precedenza. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 05/08/2024, n. 2391Provvedimento: […]Leggi di più...
- art. 39 TULPS·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- comunicazione avvio procedimento·
- divieto di detenzione armi·
- ammonimento per violenza domestica·
- eccesso di potere·
- diritto-dovere di educare i figli·
- art. 3 d.l. n. 93/2013·
- principio di legalità