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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 75356 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 1.10.2024, scaduti i termini ex art.190 c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 75356/2022 tra
(CF: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dalle avv.sse MANUELA CORDOVA e STEFANIA
TROIANI, elettivamente domiciliata in , in VIA F.P.DE Pt_1
CALBOLI 20/E. attrice contro
(CF: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.VINCENZO ANTONIO LA CORTE, elettivamente domiciliata in , in VIA SANNIO 61, Pt_1 convenuta e
(CF: ) Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dalle avv.sse MANUELA FRUSTACI e SIMONA
PECCI, elettivamente domiciliata in , in VIA CARLO MIRABELLO Pt_1
36, convenuta e
: (CF: ) Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.ssa MARINA CORDOPATRI, elettivamente domiciliata in , in VIA ANTONIO NIBBY 18, Pt_1 convenuta contro
(CF: ), Controparte_4 P.IVA_3 convenuta contumace avente ad oggetto: risoluzione locazione commerciale, restituzione immobile e pagamento canoni locatizi e indennità di occupazione.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato il 13.12.2022 l' Parte_1 ha convenuto davanti a questo Tribunale
[...] Controparte_1
la e la Controparte_2 Controparte_3 esponendo: che, essendo Controparte_4 succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi dello CP_5
Provincia di , era divenuta proprietaria dell'immobile Pt_1 commerciale sito in , Largo Magna Grecia 12, matricola 4- Pt_1
900228; che detto immobile era stato concesso in locazione a tale con contratto sottoscritto il 31/05/1990; Persona_1 che successivamente detto contratto era stato rettificato a favore di a seguito di cessione d'azienda; che Controparte_1 il 14/11/1996 la medesima aveva comunicato all'allora CP_1 di aver ceduto la propria azienda a che CP_5 Controparte_2 lo , tuttavia, si era opposto a detta cessione ritenuta CP_5 illegittima;
che l'utilizzo dell'immobile da parte della risultava comprovato da una visura presso l'Agenzia CP delle Entrate che attestava come la stessa vi avesse posto la sede legale della propria impresa individuale dal 9/04/1996 sino al 31/07/2000; che il 17/04/2000 era stata comunicata alla formale disdetta contrattuale per la scadenza del CP_1
31/12/2001; che a tale comunicazione di disdetta non era tuttavia seguita alcuna risposta da parte della che, CP_1 alla scadenza del 31/12/2021, non aveva provveduto a restituire l'immobile; che il 25/05/2001, la aveva Controparte_3 comunicato allo di avere occupato l'immobile in CP_5 questione il 5/02/2001; che successivamente, il 7/07/2009, era pervenuta allo una richiesta di acquisto da parte della CP_5 che sosteneva di detenere l'immobile dal giugno Controparte_4
2007; che poiché gli occupanti non avevano versato quanto dovuto per la detenzione del locale, essa , quale ente Pt_1 succeduto allo , aveva inviato alla quale CP_5 Controparte_4 ultima occupante nota le diffide di pagamento prot. n. 14033 del
6/03/2013, prot. n. 70041 del 22/07/2014, prot. n. 34939 del
2/04/2015 e prot. n. 34939 del 2/04/2015; che un'ulteriore diffida era stata inviata alla il 27/10/2016 (prot. n. CP_1
66136), stante la mancata liberazione dell'immobile, che, ancora una volta, era restata priva di riscontro;
che l'8 giugno 2022, essa aveva notificato alla alla e alle Pt_1 CP_1 CP due citate cooperative un atto di citazione analogo alla
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citazione poi notificata il 13.12.2022 che, tuttavia, non era stato iscritto a ruolo;
che era interesse di essa Pt_1 rientrare nella disponibilità del predetto locale e recuperare le somme dovute a titolo di canoni locatizi e di indennità di occupazione;
che alla data del 28/11/2022, in relazione all'immobile in questione, gravava una morosità di €.122.795,63 per canoni di locazione/indennità di mancata restituzione/indennità di occupazione, imputabili in misura diversa a tutti i convenuti;
che di tale debito risultava certamente responsabile, in qualità di unico soggetto contrattuale, la , cui risultavano imputabili la CP_1 mancata riconsegna del locale al termine della locazione e tutta la morosità accumulata per canoni locatizi e – a far data dal
31/12/2001 - per indennità di mancata riconsegna del bene, ai sensi dell'art. 1590 c.c., avendo esposto un immobile costruito con fondi pubblici a numerose e reiterate occupazioni da parte di terzi;
che responsabili risultavano anche la cui CP era stata illegittimamente ceduta l'azienda da parte della
, nonché i soggetti che nel tempo si erano succeduti - CP_1 quali occupanti di fatto, per loro spetta ammissione– nella detenzione dell'immobile oggetto di contenzioso.
Sulla base di tali prospettazioni l' ha Pt_1 Parte_1 rappresentato le seguenti richieste:
“ Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale:
- accertato e dichiarato che è validamente Controparte_1 subentrata nel contratto di locazione relativo all'immobile sito in , Largo Magna Grecia n. 12, di proprietà dell' Pt_1 Pt_1 per il quale nel tempo è stata comunicata formale disdetta, per l'effetto accertare l'avvenuta risoluzione contrattuale alla data del 31/12/2001 e/o alla diversa data ritenuta di giustizia anche in virtù del grave inadempimento nel quale la conduttrice
è incorsa;
- accertato e dichiarato che è validamente Controparte_1 subentrata nel contratto di locazione relativo all'immobile sito in , Largo Magna Grecia n. 12, di proprietà dell' per Pt_1 Pt_1 il quale nel tempo è stata comunicata formale disdetta e che la medesima non ha riconsegnato il locale all' né ha Pt_1 versato il dovuto per canoni di locazione e indennità di mancata
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riconsegna ex art. 1590 c.c., per l'effetto condannarla al pagamento della somma totale di Euro 122.795,63, dovuti quali canoni di locazione dal 3/02/1993 sino al 31/12/2001, e/o alla diversa data ritenuta di giustizia, e da questa data sino all'attualità per indennità di mancata restituzione del bene de quo, oltre alla somma di Euro 20.569,19 per interessi calcolati sino al 28/11/2022 ed oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi sino al soddisfo e/o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché alla riconsegna dell'immobile de quo all' di . Pt_1 Pt_1
In via subordinata:
-accertato e dichiarato che la signora ha Controparte_2 occupato l'immobile di cui è causa dal 9/04/1996 sino al
31/07/2000, per l'effetto condannarla in solido con la signora al pagamento della somma pari a Euro 12.867,07 Controparte_1 per indennità di occupazione relativa al predetto periodo e/o alle somme che saranno ritenute di giustizia, oltre alla somma di Euro 5.609,08 per interessi calcolati al 30/11/2022, oltre a quelli successivi maturati e maturandi.
In via ulteriormente subordinata:
- accertato e dichiarato che la in Controparte_3 liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore, ha occupato il locale di cui è causa a far data dal 25/05/2001 sino al 30/05/2009, per l'effetto condannarla in solido con la signora al pagamento della somma pari a Euro Controparte_1
35.018,25 per indennità di occupazione relativa al predetto periodo e/o alle somme che saranno ritenute di giustizia, oltre alla somma di Euro 8.411,16 per interessi calcolati al
30/11/2022, oltre a quelli successivi maturati e maturandi.
In via ulteriormente subordinata:
- accertato e dichiarato che la Controparte_4 in persona del l.r.p.t., ha occupato il locale di cui è causa a far data dall'1/06/2009 sino all'attualità, per l'effetto condannarla in solido con la signora al Controparte_1 pagamento della somma pari a Euro 67.708,84 per indennità di occupazione relativa al predetto periodo e/o alle somme che saranno ritenute di giustizia, oltre alla somma di Euro 2.466,59 per interessi calcolati al 30/11/2022, oltre a quelli successivi maturati e maturandi nonché condannarla in solido – congiuntamente e/disgiuntamente - con la signora e/o CP_1
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in proprio al rilascio del locale stesso in favore dell' Pt_1 di . Pt_1
In via ulteriormente subordinata:
- accertata la locazione da parte della signora del CP_1 locale de quo e le occupazioni da parte degli altri convenuti del medesimo immobile, per l'effetto condannare:
A) al pagamento della somma pari a Euro 3.873,12 Controparte_1 relativa al periodo dal 31/12/1994 all'1/04/1996, oltre a Euro
2.928,58 per interessi, al 30/11/2022, e/o alle somme che saranno ritenute di giustizia;
B) al pagamento della somma pari a Euro Controparte_2
12.867,07 per il periodo dal 9/04/1996 al 31/07/2000 e/o alle somme che saranno ritenute di giustizia, oltre a Euro 5.609,08 per interessi;
C) la in persona del Controparte_3
Commissario Liquidatore, al pagamento della somma pari a Euro
35.018,25 relativa al periodo dal 25/05/2001 al 30/05/2009 e/o alle somme che saranno ritenute di giustizia oltre alla somma di euro 8.411,16 per interessi;
D) La in persona del l.r.p.t., Controparte_4 al pagamento della somma pari a Euro 67.708,84 relativa al periodo dall'1/06/2009 sino all'attualità, oltre alla somma di
Euro 2.466,59 per interessi e/o alle somme che saranno ritenute di giustizia.
In via ulteriormente subordinata:
- con riguardo al rilascio del locale di Largo Magna Grecia n.
12, condannare tutti i convenuti in solido – congiuntamente /o disgiuntamente fra loro - al rilascio del locale stesso in favore dell' di . Pt_1 Pt_1
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Si è costituita in giudizio eccependo: Controparte_1
-il mancato esperimento della mediazione;
-l'irregolare instaurazione del giudizio, con atto di citazione anziché con ricorso ex art.447 bis c.p.c. vertendosi in materia locatizia;
-l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall' , Pt_1 posto che non deteneva più l'immobile dal 1996, quando aveva ceduto l'azienda a e posto che la missiva Controparte_2 del 17.4.2000 conteneva unicamente la comunicazione del termine della locazione alla scadenza del 31.12.2001 mentre nessuna
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prova era stata fornita in merito alla ricezione della raccomandata del 27.10.2016;
-l'inefficacia dell'opposizione formulata avverso la cessione del contratto di locazione alla , non essendosi attuato CP alcun mutamento della destinazione d'uso dell'immobile e considerata l'ininfluenza delle asserite quanto inesistenti morosità, posto che i gravi motivi legittimanti l'opposizione debbono riguardare unicamente l'affidabilità del soggetto cessionario;
-la natura non solidale ma sussidiaria della responsabilità del conduttore cedente per eventuali inadempienze del soggetto cessionario.
ha quindi formulato le seguenti domande: Controparte_1
“l'adito Tribunale di Roma, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, voglia così provvedere:
1) in linea preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta da Pt_1 con atto di citazione del 13/12/2022 per violazione
[...] della disciplina di cui al D.Lgs 28/2010.
2) In via gradata – sempre in linea pregiudiziale – accertare e dichiarare che il giudizio R.G. 75356/2022 è riconducibile alla previsione di cui all'art. 447 bis CPC determinandosi, di conseguenza, la necessità di dover adottare i consequenziali provvedimenti ai fini del mutamento del rito.
3) Nel merito – in linea principale – accertare e dichiarare, in relazione ai profili di cui in narrativa, la sopravvenuta prescrizione estintiva delle componenti creditorie oggetto della domanda proposta da e, Parte_1 per l'effetto, rigettare la domanda proposta nei confronti di in ragione delle distinte componenti Controparte_1 menzionate nel libello introduttivo.
4) Nel merito – in via gradata – sulla scorta di quanto argomentato ai soprastanti capi 3 e 4, rigettare, in ogni caso, la domanda proposta da poiché priva di Parte_1 fondamento alcuno, tanto in punto di fatto che in punto di diritto e, in ogni caso, in quanto non provata. 5) In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio.”;
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Anche si è costituita in giudizio Controparte_2 rappresentando: che in relazione ai crediti azionati nei suoi confronti, asseritamente maturati dal 9.4.1996 al 31.7.2000, si era perfezionata la prescrizione quinquennale prevista dagli artt.2947 e 2948 c.c.; che in ogni caso l' non poteva Pt_1 vantare nei suoi confronti alcun credito, posto che lei non era mai subentrata alla nel contratto di locazione in CP_1 questione, avendo stipulato con la stessa un contratto di cessione di azienda;
che peraltro neppure aveva mai utilizzato l'immobile, in quanto lo stesso era risultato inidoneo allo svolgimento di attività commerciali.
La ha quindi formulato le seguenti conclusioni: CP
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare e di merito accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art 2947 c.c. di qualunque credito vantato da nei confronti della IG.ra Parte_1 CP
relativo all'asserita occupazione dell'immobile sito in
[...]
, Largo Magna Grecia n.12 e per l'effetto rigettare la Pt_1 domanda formulata ex adverso, volta alla condanna della IG.ra al pagamento di euro 12.867,07 per indennità di CP occupazione nonché 5.609,08 a titolo di interessi calcolati al
30.12 2022 oltre ai successivi maturati e maturandi;
- nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa occupazione dell'immobile da parte della IG.ra CP
, protratta dal 9.04.1996 al 31.07.2000 perché
[...] totalmente infondata e non provata e per l'effetto rigettare la domanda formulata ex adverso, volta alla condanna della IG.ra al pagamento di euro 12.867,07 per indennità di CP occupazione nonché 5.609,08 a titolo di interessi calcolati al
30.12 2022 oltre ai successivi maturati e maturandi.
Con vittoria di spese di causa oltre accessori come per legge”.
Si è infine costituita in giudizio la in Controparte_3 liquidazione giudiziale, esponendo: che aveva detenuto l'immobile oggetto della causa dal 5.2.2001 al 30.5.2001 e non, come sostenuto dall' , fino al 30.5.2009; che si era trattato Pt_1 di una detenzione di fatto in quanto, in relazione al suddetto immobile, fra essa cooperativa e lo non era mai intercorso CP_5 alcun rapporto contrattuale, non essendovi stato alcun subentro
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nella locazione originariamente stipulata da detto ente con che in particolare aveva occupato l'immobile Persona_1 il 5.2.2001, avendolo rinvenuto aperto e in stato di abbandono,
e, con lettera in data 25.5.2001, aveva chiesto all'allora CP_5 di poterlo condurre in locazione;
che il 30.5.2001, non avendo ricevuto risposte dall'ente proprietario, aveva rilasciato l'immobile che, successivamente, il 31.12.2001, era stato occupato dalla cooperativa , come risultava confermato dalla CP_4 comunicazione inviata dall' alla citata cooperativa il Pt_1 CP_4
6.3.2013 per il pagamento di canoni di locazione e interessi a far tempo dal 31.12.2001 al 31.12.2013; che in ogni caso in relazione ai crediti azionati nei suoi confronti, asseritamente maturati dal 25.5.2001 al 30.5.2009, si era perfezionata la prescrizione quinquennale prevista per le occupazioni senza titolo.
La ha quindi chiesto: Controparte_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
1) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione ex art. 2947 cod. civ. di qualsivoglia credito vantato dall' nei confronti di per Parte_1 CP_3
l'occupazione dell'immobile sito in in Largo Magna Grecia Pt_1
n. 12;
2) per l'effetto, rigettare in toto la domanda formulata ex adverso, volta alla condanna di al pagamento di Euro CP_3
35.018,25 oltre interessi, a titolo di indennità di occupazione.
3) Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale fra l' ed Parte_1 CP_3 riguardante l'Immobile sito in , Largo Magna Grecia n. 12 Pt_1 non avendo stipulato alcun contratto di locazione con CP_3
l' avente ad oggetto l'immobile, né essendo Parte_1 succeduta in alcun contratto di locazione stipulato con l' avente ad oggetto l'immobile, e non avendo dato Parte_1 causa alla successiva occupazione dell'immobile da parte di
, e l'insussistenza di solidarietà tra e gli altri CP_4 CP_3 convenuti nel presente giudizio, specie con riferimento alla
IG.ra , asserita dall' ; Controparte_1 Parte_1
4) per l'effetto, rigettare la richiesta di qualsivoglia somma a qualsivoglia titolo nei confronti di Controparte_3
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5) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa occupazione dell'immobile da parte di asseritamente protratta dal 25 maggio 2001 al 30 CP_3 maggio 2009 perché del tutto infondata e non dimostrata.
Per l'effetto, rigettare in toto la domanda formulata ex adverso, volta alla condanna di al pagamento di Euro CP_3
35.018,25 a titolo di indennità di occupazione e delle somme richieste a titolo di interessi sull'indennità di occupazione, comunque non dovuta all' ”. Parte_1
Fallita la mediazione, la causa è stata istruita con la produzione di documenti;
all'udienza del 30.1.2023 la difesa dell' del ha dichiarato di rinunciare alle Pt_1 Parte_1 domande formulate contro la . CP_4
La causa, scaduti i termini concessi ex art.190 c.p.c. è stata tratta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.10.2024.
---x---
Preliminarmente andrà dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa della in merito all'avvenuta CP_1 instaurazione del giudizio con atto di citazione: correttamente infatti l' ha promosso il giudizio Pt_1 Pt_1 Pt_1 notificando un atto di citazione, avendo formulato anche domande
(quelle fondate su asserite occupazioni senza titolo) da esaminarsi con la procedura ordinaria anche in caso di cumulo con domande in materia locatizia.
Tanto premesso, dagli atti di causa è possibile evincere:
-che la locazione oggetto del presente giudizio (iniziata con decorrenza dal 1.1.1990 e pattuita per anni sei e successive proroghe di sei anni in sei anni, come attestato dal contratto stipulato il 31.5.1990 da con l'allora Persona_1 [...]
cui sono subentrati Controparte_6 Controparte_1 quale cessionaria del conduttore, e l' Parte_1 quale ente proprietario e locatore succeduto ex lege allo CP_5
è cessata il 31.12.2001, per effetto Controparte_6 della disdetta in atti inviata dall' del il Pt_1 Parte_1
26.4.2000;
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-che l' del Comune di (appresso ), premesso di Pt_1 Pt_1 Pt_1 essersi tempestivamente opposta alla cessione della locazione effettuata dalla in favore della , ha CP_1 CP lamentato che la alla scadenza della locazione, non CP_1 aveva provveduto alla restituzione dell'immobile e doveva quindi ritenersi responsabile, oltre che degli omessi pagamenti dei canoni locatizi e delle indennità ex art.1591 c.c., anche delle successive occupazioni senza titolo poste in essere dalle cooperative e;
CP_3 CP_4
-che la a fronte di tali contestazioni, ha replicato CP_1 di aver legittimamente ceduto il contratto di locazione, unitamente alla propria azienda, alla , ha eccepito CP
l'infondatezza dell'opposizione formulata a riguardo dall'ente locatore ed ha concluso addebitando alla cessionaria CP ogni responsabilità per i canoni asseritamente insoluti e la mancata restituzione dell'immobile;
-che la , pur avendo ammesso di aver acquistato dalla CP
l'azienda da questa gestita nell'immobile oggetto del CP_1 presente giudizio, ha negato di essere subentrata nel contratto di locazione di detto immobile.
Ciò posto, questo giudice rileva:
-che la cessione di un'azienda non implica di per sè la cessione dei contratti di locazione degli immobili facenti parte dell'organizzazione aziendale;
-che, a fronte delle argomentazioni difensive della , CP era quindi onere della e dell' fornire la prova CP_1 Pt_1 dell'avvenuta cessione alla stessa del contratto di locazione in questione;
-che tale prova non è stata fornita;
-che pertanto la non potrà essere considerata CP cessionaria del suddetto contratto di locazione ed ogni domanda di pagamento formulata nei suoi confronti, a titolo di canoni locatizi ovvero di indennità ex art.1591 cc, dovrà essere respinta.
Essendo mancata la prova dell'asserito subentro della CP nella locazione, incombeva quindi sulla conduttrice CP_1 fornire la prova dell'avvenuta restituzione dell'immobile all' ; prova che la non ha offerto, il che la Pt_1 CP_1 renderebbe responsabile delle occupazioni dell'immobile poste in
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essere successivamente al 31.12.2021, data di scadenza del contratto, oltre che dell'omesso pagamento dei canoni locatizi maturati fino a detta scadenza e, successivamente, del mancato pagamento delle indennità ex art.1591 cc. maturate fino al giugno 2007, epoca in cui deve ritenersi che l'immobile sia stato detenuto, con il consenso dell'ente locatore, dalla cooperativa ALBA, come appare confermato:
- dal fatto che la citata cooperativa , nella lettera in CP_4 data 9.7.2009, con cui ebbe a comunicare all' il proprio Pt_1 interesse all'acquisto dell'immobile, ebbe a qualificarsi come
“conduttrice” a far tempo dal giugno 2007;
- dal fatto che, successivamente a tale comunicazione e fino all'instaurazione del presente giudizio, l' non abbia mai Pt_1 espressamente contestato alla cooperativa l'affermata sua CP_4 qualifica di “conduttrice” in nessuna delle diffide a questa inviate per il pagamento delle somme richieste con la causale
“corrispettivi per il godimento dell'immobile” ;
- e soprattutto dal fatto che, nella diffida di pagamento in data 6.3.2013, l'attivazione dell'azione di rilascio dell'immobile sia stata prospettata dall' solo come Pt_1 eventuale, in caso di mancato pagamento, nel termine assegnato, delle somme oggetto della diffida, parendo evidente che in caso di occupazione senza titolo l'ente locatore avrebbe dovuto intimare senz'altro il rilascio dell'immobile, senza alcun riferimento all'eventualità della mancata ottemperanza alla diffida di pagamento.
Ciò posto, dovrà tuttavia ritenersi che tutte le ragioni creditorie che l' avrebbe potuto vantare nei confronti della Pt_1
, specificate al punto precedente, si siano prescritte: CP_1 sia quelle concernenti i canoni locatizi fino al 31.12.2001, per decorso del termine di prescrizione quinquennale previsto per il mancato pagamento di tali canoni, sia quelle relative alle indennità ex art.1951 c.c. maturate fino al maggio 2007, per decorso del termine decennale previsto in via generale in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, non essendo stata fornita la prova di alcun atto interruttivo comunicato nei suddetti termini, non potendosi ritenere valida la notifica della diffida in data 27.10.2016, effettuata alla ex CP_1 art.140 c.p.c. presso l'immobile locato nonostante questo da tempo risultasse occupato dalla citata cooperativa . CP_4
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Per quanto poi concerne le richieste di indennizzo azionate dall' nei confronti della cooperativa a titolo di Pt_1 CP_3 occupazione senza titolo del suddetto immobile, occorrerà considerare:
-che detta cooperativa ha ammesso di aver occupato l'immobile in questione il 5.2.2001 e ha altresì dichiarato di averlo rilasciato il 30.5.2001, non avendo ottenuto dall' alcuna Pt_1 risposta alla proposta di locazione inviata a detto ente il
25.5.2001;
-che l' , a fronte di tale posizione difensiva, avrebbe Pt_1 dovuto provare che l'occupazione da parte della suddetta cooperativa ebbe a protrarsi anche successivamente al 30.5.2001;
-che tale prova l' non ha fornito;
Pt_1
-che pertanto, dovendo ritenersi che l'occupazione della cooperativa sia terminata il 30.5.2001, come dalla stessa CP_3 ammesso, ogni ragione di credito che l' avrebbe potuto Pt_1 azionare in relazione all'occupazione posta in essere da detta cooperativa è risultata anch'essa prescritta per mancanza di atti interruttivi nel decennio successivo a tale data.
Conseguentemente, ogni domanda azionata contro la , la CP_1
e la cooperativa dovrà essere respinta mentre CP CP_3 ogni domanda azionata contro la cooperativa è risultata CP_4 rinunciata, così come dichiarato dalla difesa dell' Pt_1 all'udienza del 30.1.2023.
Attesa la soccombenza, l' dovrà rifondere le spese del Pt_1 giudizio a tutte le parti costituite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-dichiara cessato alla data del 31.12.2001 il contratto di locazione stipulato il 31.5.1990 da con Persona_1
l'allora della Provincia di (cui sono subentrati CP_5 Pt_1
quale cessionaria del conduttore Controparte_1 Per_1
, e l' del Comune di , quale ente proprietario e
[...] Pt_1 Pt_1 locatore, succeduto ex lege allo IACP della Provincia di ) Pt_1
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avente ad oggetto l'immobile sito in , Largo Magna Grecia Pt_1
12, matricola 4-900228;
-dichiara rinunciata ogni domanda qui azionata dall'
[...] contro la Parte_1 Controparte_4
-respinge ogni domanda qui azionata dall' Parte_1 contro e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
; Controparte_3
-condanna l' a rifondere le seguenti Pt_1 Parte_1 spese di processuali, per compensi di avvocato ai sensi del
DM.Giustizia 147/2022 relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed Iva:
a) €.14.200,00 in favore di;
Controparte_1
b) €.4.500,00 in favore di;
Controparte_2
c) €.6.800,00 in favore della Soc.Coop.Sociale EDERA
[...]
CP_3
Roma, 8/01/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
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