CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3224 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3224/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
RUBOLINO GE, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15117/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048167880060901949 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3093/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificatagli in data
18-8-2025 relativa a tributi IMU per gli anni 2017 e 2018. Nei motivi di ricorso si lamentava la mancata indicazione del bene su cui gravava il vincolo, si eccepiva la ,amcata notifica di atti presupposti quali gli avvisi di accertamento e conseguentemente la nullità della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione. Nessuno si costituiva per la parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accolgimento in quanto, in mancanza di una costituzione della parte resistente (Comune di Marano e Municipia spa) non è agli atti la prova dell'avvenuta regolare e tempestiva notifica degli atti sottostanti ed in particolare degli avvisi di accertamento relativi alle due annualità IMU per cui, trattandosi di tributi per gli anni 2017 e 2018, deve ritenersi maturata la decadenza dal potere esattivo in presenza di un primo atto portato alla conoscenza del ricorrente in data 25-3-2025.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
RUBOLINO GE, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15117/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250048167880060901949 TASI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3093/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificatagli in data
18-8-2025 relativa a tributi IMU per gli anni 2017 e 2018. Nei motivi di ricorso si lamentava la mancata indicazione del bene su cui gravava il vincolo, si eccepiva la ,amcata notifica di atti presupposti quali gli avvisi di accertamento e conseguentemente la nullità della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione. Nessuno si costituiva per la parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accolgimento in quanto, in mancanza di una costituzione della parte resistente (Comune di Marano e Municipia spa) non è agli atti la prova dell'avvenuta regolare e tempestiva notifica degli atti sottostanti ed in particolare degli avvisi di accertamento relativi alle due annualità IMU per cui, trattandosi di tributi per gli anni 2017 e 2018, deve ritenersi maturata la decadenza dal potere esattivo in presenza di un primo atto portato alla conoscenza del ricorrente in data 25-3-2025.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.