CASS
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/10/2025, n. 27266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27266 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6716/2022 R.G. proposto da: PORTO TURISTICO DI ROMA SRL, con l’avvocato MARINI GIUSEPPE ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE, con l’avvocato ROSSI DOMENICO ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede in ROMA n. 3813/2021 depositata il 02/08/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2025 dal Consigliere IO TI. Civile Sent. Sez. 5 Num. 27266 Anno 2025 Presidente: LA GI RI Relatore: TI IO Data pubblicazione: 12/10/2025 2 di 10 Udita la requisitoria del Procuratore Generale e uditi altresì i difensori presenti. FATTI DI CAUSA 1. La società Porto Turistico di Roma S.r.l. ha proposto ricorso contro l’avviso di accertamento IMU 2012 n. 893 con cui Roma Capitale ha contestato il mancato pagamento dell’imposta su alcune unità immobiliari. La Capitaneria di Porto aveva rilasciato un atto di concessione ad Attività Turistiche Imprenditoriali S.p.A. per l’occupazione di un’area demaniale marittima, finalizzata alla realizzazione di un porto turistico ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha successivamente rilasciato la concessione definitiva (il 30 ottobre 2001). È stato quindi realizzato il cosiddetto Porto di Roma. 2. Il 29 novembre 2018, la Regione Lazio ha trasferito la concessione alla ricorrente, la quale ha contestato l’avviso per violazione dell’art. 51, comma 3-bis, del D.Lgs. 159/2011, poiché è stata sottoposta a sequestro dal 19 luglio 2016 e, pertanto, non ha potuto versare imposte sui beni sequestrati. 3. Innanzi alla CTP ha rilevato la carenza del presupposto impositivo, sostenendo di non essere soggetto passivo in quanto aveva ceduto il diritto di superficie a terzi, sui quali quindi gravava l’imposta. Ha contestato anche la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni relative a sei avvisi ricevuti negli anni. Ha chiesto l’annullamento dell’avviso, o in subordine, la riduzione delle sanzioni. 4. La CTP di Roma, con sentenza n. 18386 del 31 ottobre 2018, ha rigettato il ricorso ritenendo infondate tutte le doglianze, affermando che la normativa invocata non era applicabile retroattivamente e che i diritti derivanti dalla concessione non escludevano il presupposto impositivo. 5. La Porto Turistico di Roma S.r.l. ha indi proposto appello, contestando la sentenza di primo grado, ribadendo che il versamento delle imposte doveva essere sospeso in presenza di sequestro. Ha 3 di 10 richiamato i provvedimenti del Tribunale di Roma del 19 luglio 2016 e del 20 dicembre 2018 con cui è stato disposto prima il sequestro e poi la confisca dell’intero capitale sociale e aziendale. Ha ritenuto inoltre illegittimo l’imputare a sé stessa la soggettività passiva IMU, poiché derivava da un diritto di superficie ormai ceduto a terzi. Ha infine confermato la doglianza sulle sanzioni, per non essere stato applicato il cumulo giuridico. Roma Capitale si è costituita eccependo l’inammissibilità dell’appello per riproposizione di motivi già trattati in primo grado e ha sostenuto la legittimità dell’avviso IMU 2012, essendo antecedente al sequestro del 2016. Ha contestato inoltre la carenza del presupposto impositivo e ha sostenuto che la Porto Turistico fosse comunque soggetto passivo. Ha rifiutato l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni, sostenendo che si trattasse di violazioni formali reiterate. 6. La CTR del Lazio, con sentenza n. 3813/16/2021 del 19 luglio 2021, ha rigettato l’eccezione di inammissibilità sollevata da Roma Capitale ma ha respinto nel merito tutti i motivi di appello, ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione nel liquidare l’IMU 2012, poiché l’avviso è stato emesso prima del sequestro del 2016. 7. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 5 motivi, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione. 8. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. 9. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’accoglimento parziale del ricorso (relativamente al quinto motivo, con assorbimento del quarto). 10. In udienza le parti presenti ed il P.G. hanno concluso come da verbale. 4 di 10 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, c.
3- bis, 52, 57, 58 e 59, D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. “Codice delle leggi antimafia”) e degli artt. 104-bis, disp. att. c.p.p. e 321 c.p.p., atteso che l’amministrazione finanziaria non può esigere imposte su beni immobili sottoposti a sequestro o confisca, e che nel caso di specie il patrimonio immobiliare della società Porto Turistico è stato sequestrato ex art. 321 e ss. c.p.p. dal Tribunale di Roma il 22 luglio 2015, nell’ambito di un procedimento penale, rendendo inapplicabili le pretese tributarie verso la società, sicché la procedura di accertamento avviata da Roma Capitale contrasterebbe con gli artt. 52, 57, 58 e 59 D.Lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia), che disciplinano i diritti dei terzi sui beni sequestrati. 1.1. La censura è infondata. 1.2. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di appello, l’avviso riguarda un credito maturato in periodo di imposta (l’anno 2012) precedente a quello delle misure di prevenzione patrimoniale e del sequestro, cui i beni sono stati assoggettati solo successivamente, a partire dal 2016. 1.3. Inoltre, il comma 3 bis dell’art. 51 D.Lgs. n. 159 del 2011 - il quale dispone che “3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.” – è stato introdotto solo a partire dal 1 gennaio 2013. La giurisprudenza ha chiarito, sul punto, esprimendosi in materia di ICI (ma con principio estendibile all’IMU) che nel regime anteriore 5 di 10 all'entrata in vigore dell'art. 51, comma 3 bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, il destinatario del provvedimento di sequestro civile, giudiziario o amministrativo, di un bene immobile rimane soggetto passivo di imposta finché non sopravvenga il decreto di confisca o l'esecuzione della demolizione del bene, che, fino a quel momento, rimane nella sua disponibilità, diretta o indiretta (Cass. 02/12/2020, n. 27491 (Rv. 659814 - 01)). 1.4. Nel caso di specie, sino al decreto di trasferimento l’immobile è perciò riferibile al concessionario, sul quale grava l’onere di imposta. Il passaggio della titolarità passiva si ha solo al successivo momento della confisca, che determina l’effetto traslativo dell’immobile. Atteso che per espressa ammissione del ricorrente nel caso di specie vi è stato solo un sequestro, non può perciò ritenersi che sia cessata la titolarità passiva di imposta. 1.5. Alla luce di tali diverse argomentazioni la doglianza è infondata. 2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., parte ricorrente contesta la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, atteso che la C.T.R. per il Lazio si sarebbe limitata a fare riferimento a due sentenze (la n. 13793 del 2019 della Corte di Cassazione e la n. 1759 del 2021 della C.T.R. per il Lazio), affermando di non ritenere sussistenti «motivate argomentazioni per discostarsene», senza tuttavia dar conto né di quanto in dette pronunce affermato, né «delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. 2.1. Anche tale censura è infondata. 2.2. La risposta argomentativa della CTR è pienamente comprensibile, in quanto la ricostruzione della fattispecie e le considerazioni in fatto e in diritto costituiscono un iter logico rispetto al quale il riferimento giurisprudenziale per relationem costituisce solo la conclusione. 6 di 10 Non corrisponde a quanto riportato in sentenza che la CTR si sia limitata ad affermare apoditticamente di non volersi discostare dall’orientamento di tali sentenze. 2.3. La censura va rigettata. 3. Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, co. 2, D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012, dell’art. 8, co. 2, D.Lgs. n. 23 del 2011, degli artt. 2 e 5, co. 1 e 3, del Regolamento IMU di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 7 agosto 2012 e degli artt. 2 e 5, co. 1 e 3, del Regolamento IMU di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 82 del 29/30 novembre 2013: il diritto nascente in capo alla società Porto Turistico, per effetto della concessione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve essere assimilato ad un diritto reale su cosa altrui, ed in particolare al diritto di superficie, sicché deve ammettersi la facoltà della concessionaria di compiere atti dispositivi dei diritti derivanti dalla concessione stessa o vantati sui beni realizzati sull’area demaniale. Nella fattispecie, la A.T.I., mediante la sottoscrizione di una serie di atti di cessione, ha trasferito a terzi la proprietà superficiaria e/o il diritto di utilizzo della quasi totalità dei beni facenti parte del porto stesso ed a seguito di tali atti di cessione la soggettività passiva ai fini dell’IMU su detti immobili grava sui terzi cessionari e non più sulla Porto Turistico. 3.1. Ad avviso della controricorrente, ai fini IMU/ICI, ciò che conta non è la natura (reale o obbligatoria) della concessione, ma se il bene è demaniale. In caso di concessione su aree demaniali, il concessionario rimane sempre il soggetto passivo dell’imposta, come stabilito dalla legge (art. 18, comma 3, L. 388/2000). Pertanto, il giudice d’appello avrebbe correttamente individuato la società Porto 7 di 10 Turistico come soggetto tenuto al pagamento dell’IMU, rendendo infondato il motivo del ricorso contro la sentenza. 3.2. Il motivo va respinto. 3.3. Va preliminarmente osservato che il precedente citato (Cass. 11006/2025, inerente un campo aviatorio) era del tutto peculiare, e, come tale, non può ritenersi estendibile in via generale. 3.4. Va invece rilevato, con riferimento alla presente fattispecie, che la esistenza della concessione costituisce ex se il presupposto per l’imposizione che, per legge, viene radicato in capo al concessionario, in virtù della sola esistenza della concessione. In assenza di revoca o annullamento della concessione, difatti, la legge prevede che il soggetto su cui grava l’imposta è il concessionario. Testualmente, l’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sancisce: “3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario".” L’articolo 18 della legge 388/2000, integrando il decreto legislativo 504/1992, ha quindi voluto chiarire che l’imposta ricade ex lege sul concessionario, senza possibilità di traslarla su altri soggetti. Ciò significa che il solo fatto della esistenza della concessione costituisce il presupposto dell’imposizione: il concessionario diventa soggetto passivo non perché utilizza di fatto l’area, ma perché titolare di un provvedimento amministrativo che gli attribuisce quel diritto di godimento. Per questa ragione eventuali cessioni della superficie o contratti tra privati non assumono rilevanza sul piano tributario, perché non incidono sulla titolarità della concessione. Fino a quando il titolo concessorio non viene revocato o annullato, l’imposta rimane radicata in capo al concessionario, senza possibilità di traslazione. La norma 8 di 10 dunque risolve in maniera netta la questione, evitando incertezze interpretative e garantendo certezza al prelievo. 3.5. Nel caso di specie, quindi non rilevano le considerazioni prospettate in merito alla cessione della superficie, atteso che il quadro normativo ha risolto il problema in termini netti, senza offrire spazi per la traslazione di imposta al di fuori del provvedimento amministrativo concessorio. Deve invero affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di ICI, ai sensi dell’articolo 18 della legge 388/2000, integrativo del decreto legislativo 504/1992, in materia di aree demaniali, la concessione costituisce il presupposto dell’imposizione e determina ex lege l’individuazione del concessionario quale unico soggetto passivo d’imposta, senza che assumano rilievo eventuali trasferimenti del godimento a terzi, finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato.”. 3.6. La censura va dunque rigettata. 4. Con il quarto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., si deduce la nullità dell’impugnata sentenza d’appello per mancanza di motivazione, in relazione al motivo di appello relativo alla irrogazione delle sanzioni: l’utilizzo dell’avverbio «conseguentemente» non sarebbe in alcun modo idoneo a rendere conto dell’iter logico- giuridico seguito dai giudici per giungere alla decisione di rigettare il motivo di gravame proposto dalla società contribuente. 4.1. La censura è fondata. 4.2. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 9 di 10 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
2.2 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass. 20/07/2023 n. 2023). 4.3. La CTR è pervenuta alla conclusione che, a seguito della reiezione dei precedenti motivi, anche la censura proposta nel terzo motivo di appello deve essere respinta. Tuttavia, nulla ha illustrato in merito al contenuto della censura, che riprendeva quanto formulato in primo grado, e cioè che riguardando diverse annualità di imposta avrebbe dovuto essere calcolata secondo i principi di cui all’art. 12 c. 5 d.lgs. 472/1997. 4.4. Il motivo va dunque accolto. 5. Con il quinto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., si contesta infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 5, D.Lgs. n. 472 del 1997, con riferimento al tema dell’applicazione dell’istituto del c.d. “cumulo giuridico delle sanzioni” ai tributi locali. Il motivo risulta assorbito dal precedente, atteso che la CTR ha offerto una motivazione apparente sul tema delle sanzioni e dell’applicazione del cumulo. 6. In conclusione, alla luce di quanto sopra illustrato, il ricorso va accolto limitatamente al motivo n. 4, assorbito il 5 e rigettati gli altri, 10 di 10 e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. Così deciso in Roma, il 17/09/2025. Il Presidente Il Consigliere estensore GI RI LA IO TI
3- bis, 52, 57, 58 e 59, D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. “Codice delle leggi antimafia”) e degli artt. 104-bis, disp. att. c.p.p. e 321 c.p.p., atteso che l’amministrazione finanziaria non può esigere imposte su beni immobili sottoposti a sequestro o confisca, e che nel caso di specie il patrimonio immobiliare della società Porto Turistico è stato sequestrato ex art. 321 e ss. c.p.p. dal Tribunale di Roma il 22 luglio 2015, nell’ambito di un procedimento penale, rendendo inapplicabili le pretese tributarie verso la società, sicché la procedura di accertamento avviata da Roma Capitale contrasterebbe con gli artt. 52, 57, 58 e 59 D.Lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia), che disciplinano i diritti dei terzi sui beni sequestrati. 1.1. La censura è infondata. 1.2. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di appello, l’avviso riguarda un credito maturato in periodo di imposta (l’anno 2012) precedente a quello delle misure di prevenzione patrimoniale e del sequestro, cui i beni sono stati assoggettati solo successivamente, a partire dal 2016. 1.3. Inoltre, il comma 3 bis dell’art. 51 D.Lgs. n. 159 del 2011 - il quale dispone che “3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.” – è stato introdotto solo a partire dal 1 gennaio 2013. La giurisprudenza ha chiarito, sul punto, esprimendosi in materia di ICI (ma con principio estendibile all’IMU) che nel regime anteriore 5 di 10 all'entrata in vigore dell'art. 51, comma 3 bis, del d.lgs. n. 159 del 2011, il destinatario del provvedimento di sequestro civile, giudiziario o amministrativo, di un bene immobile rimane soggetto passivo di imposta finché non sopravvenga il decreto di confisca o l'esecuzione della demolizione del bene, che, fino a quel momento, rimane nella sua disponibilità, diretta o indiretta (Cass. 02/12/2020, n. 27491 (Rv. 659814 - 01)). 1.4. Nel caso di specie, sino al decreto di trasferimento l’immobile è perciò riferibile al concessionario, sul quale grava l’onere di imposta. Il passaggio della titolarità passiva si ha solo al successivo momento della confisca, che determina l’effetto traslativo dell’immobile. Atteso che per espressa ammissione del ricorrente nel caso di specie vi è stato solo un sequestro, non può perciò ritenersi che sia cessata la titolarità passiva di imposta. 1.5. Alla luce di tali diverse argomentazioni la doglianza è infondata. 2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., parte ricorrente contesta la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, atteso che la C.T.R. per il Lazio si sarebbe limitata a fare riferimento a due sentenze (la n. 13793 del 2019 della Corte di Cassazione e la n. 1759 del 2021 della C.T.R. per il Lazio), affermando di non ritenere sussistenti «motivate argomentazioni per discostarsene», senza tuttavia dar conto né di quanto in dette pronunce affermato, né «delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. 2.1. Anche tale censura è infondata. 2.2. La risposta argomentativa della CTR è pienamente comprensibile, in quanto la ricostruzione della fattispecie e le considerazioni in fatto e in diritto costituiscono un iter logico rispetto al quale il riferimento giurisprudenziale per relationem costituisce solo la conclusione. 6 di 10 Non corrisponde a quanto riportato in sentenza che la CTR si sia limitata ad affermare apoditticamente di non volersi discostare dall’orientamento di tali sentenze. 2.3. La censura va rigettata. 3. Con il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, co. 2, D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012, dell’art. 8, co. 2, D.Lgs. n. 23 del 2011, degli artt. 2 e 5, co. 1 e 3, del Regolamento IMU di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 7 agosto 2012 e degli artt. 2 e 5, co. 1 e 3, del Regolamento IMU di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 82 del 29/30 novembre 2013: il diritto nascente in capo alla società Porto Turistico, per effetto della concessione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve essere assimilato ad un diritto reale su cosa altrui, ed in particolare al diritto di superficie, sicché deve ammettersi la facoltà della concessionaria di compiere atti dispositivi dei diritti derivanti dalla concessione stessa o vantati sui beni realizzati sull’area demaniale. Nella fattispecie, la A.T.I., mediante la sottoscrizione di una serie di atti di cessione, ha trasferito a terzi la proprietà superficiaria e/o il diritto di utilizzo della quasi totalità dei beni facenti parte del porto stesso ed a seguito di tali atti di cessione la soggettività passiva ai fini dell’IMU su detti immobili grava sui terzi cessionari e non più sulla Porto Turistico. 3.1. Ad avviso della controricorrente, ai fini IMU/ICI, ciò che conta non è la natura (reale o obbligatoria) della concessione, ma se il bene è demaniale. In caso di concessione su aree demaniali, il concessionario rimane sempre il soggetto passivo dell’imposta, come stabilito dalla legge (art. 18, comma 3, L. 388/2000). Pertanto, il giudice d’appello avrebbe correttamente individuato la società Porto 7 di 10 Turistico come soggetto tenuto al pagamento dell’IMU, rendendo infondato il motivo del ricorso contro la sentenza. 3.2. Il motivo va respinto. 3.3. Va preliminarmente osservato che il precedente citato (Cass. 11006/2025, inerente un campo aviatorio) era del tutto peculiare, e, come tale, non può ritenersi estendibile in via generale. 3.4. Va invece rilevato, con riferimento alla presente fattispecie, che la esistenza della concessione costituisce ex se il presupposto per l’imposizione che, per legge, viene radicato in capo al concessionario, in virtù della sola esistenza della concessione. In assenza di revoca o annullamento della concessione, difatti, la legge prevede che il soggetto su cui grava l’imposta è il concessionario. Testualmente, l’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sancisce: “3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario".” L’articolo 18 della legge 388/2000, integrando il decreto legislativo 504/1992, ha quindi voluto chiarire che l’imposta ricade ex lege sul concessionario, senza possibilità di traslarla su altri soggetti. Ciò significa che il solo fatto della esistenza della concessione costituisce il presupposto dell’imposizione: il concessionario diventa soggetto passivo non perché utilizza di fatto l’area, ma perché titolare di un provvedimento amministrativo che gli attribuisce quel diritto di godimento. Per questa ragione eventuali cessioni della superficie o contratti tra privati non assumono rilevanza sul piano tributario, perché non incidono sulla titolarità della concessione. Fino a quando il titolo concessorio non viene revocato o annullato, l’imposta rimane radicata in capo al concessionario, senza possibilità di traslazione. La norma 8 di 10 dunque risolve in maniera netta la questione, evitando incertezze interpretative e garantendo certezza al prelievo. 3.5. Nel caso di specie, quindi non rilevano le considerazioni prospettate in merito alla cessione della superficie, atteso che il quadro normativo ha risolto il problema in termini netti, senza offrire spazi per la traslazione di imposta al di fuori del provvedimento amministrativo concessorio. Deve invero affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema di ICI, ai sensi dell’articolo 18 della legge 388/2000, integrativo del decreto legislativo 504/1992, in materia di aree demaniali, la concessione costituisce il presupposto dell’imposizione e determina ex lege l’individuazione del concessionario quale unico soggetto passivo d’imposta, senza che assumano rilievo eventuali trasferimenti del godimento a terzi, finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato.”. 3.6. La censura va dunque rigettata. 4. Con il quarto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., si deduce la nullità dell’impugnata sentenza d’appello per mancanza di motivazione, in relazione al motivo di appello relativo alla irrogazione delle sanzioni: l’utilizzo dell’avverbio «conseguentemente» non sarebbe in alcun modo idoneo a rendere conto dell’iter logico- giuridico seguito dai giudici per giungere alla decisione di rigettare il motivo di gravame proposto dalla società contribuente. 4.1. La censura è fondata. 4.2. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 9 di 10 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^- 5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354);
2.2 peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^- 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354) (Cass. 20/07/2023 n. 2023). 4.3. La CTR è pervenuta alla conclusione che, a seguito della reiezione dei precedenti motivi, anche la censura proposta nel terzo motivo di appello deve essere respinta. Tuttavia, nulla ha illustrato in merito al contenuto della censura, che riprendeva quanto formulato in primo grado, e cioè che riguardando diverse annualità di imposta avrebbe dovuto essere calcolata secondo i principi di cui all’art. 12 c. 5 d.lgs. 472/1997. 4.4. Il motivo va dunque accolto. 5. Con il quinto motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., si contesta infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co. 5, D.Lgs. n. 472 del 1997, con riferimento al tema dell’applicazione dell’istituto del c.d. “cumulo giuridico delle sanzioni” ai tributi locali. Il motivo risulta assorbito dal precedente, atteso che la CTR ha offerto una motivazione apparente sul tema delle sanzioni e dell’applicazione del cumulo. 6. In conclusione, alla luce di quanto sopra illustrato, il ricorso va accolto limitatamente al motivo n. 4, assorbito il 5 e rigettati gli altri, 10 di 10 e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi indicati in motivazione e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. Così deciso in Roma, il 17/09/2025. Il Presidente Il Consigliere estensore GI RI LA IO TI