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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 207/23 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AN NI NI con domicilio pec
Email_1
APPELLANTE
Contro
(cf ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Marco Chiarugi ed elettivamente domiciliato in via Maratta 14 in NA presso lo studio del medesimo
APPELLATO CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 10/09/25.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 161/2023, pubblicata dal Tribunale di
NA il 14/02/2023 (rg 5678/2022)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n.161/2023, pubblicata il 14/02/2023, il Tribunale di NA ha rigettato il reclamo proposto da ex art. 630 cpc avverso il provvedimento Parte_1
di estinzione della procedura esecutiva mobiliare n. 652/2019 del Tribunale di NA del 22/11/2022 reso alla luce del decreto del collegio del Tribunale di NA del 22 aprile 2020 n. 4801/2020, che revocava l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Pt_1
la somma pari ad euro 1.400,00 mensili da parte del , e
[...] Controparte_1
dell'ordinanza del 7 ottobre 2020 della Corte d'Appello di NA n. 1090/2020, che respingeva il reclamo proposto da avverso il predetto decreto che, per Parte_1
l'effetto, confermava;
condannava la reclamante al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.615,00, oltre oneri e accessori come per legge.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello , deducendo i Parte_1
motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere l'annullamento della sentenza ex art. 630 c.p.c. impugnata e la revoca ovvero l'annullamento dell'estinzione del procedimento esecutivo nr. 652/2019 R.G.Es. del Tribunale di NA, adottando ogni provvedimento necessario, con vittoria delle spese con distrazione.
Con comparsa di risposta, depositata il 18/05/2023, si è costituito in giudizio
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto del Controparte_1
ricorso ex adverso proposto con ogni più opportuna statuizione e con vittoria di anticipazioni e compenso professionale nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario. Con ordinanza del 15/05/2025 la Corte fissava la data del 02/07/25 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 07/07/25 la Corte assegnava alle parti, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, termine fino al 10/09/25 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza.
In data 03/04.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata pronuncia deducendo che la sentenza appellata, che ha rigettato il reclamo, è stata redatta il 02.02.2023, lo stesso giorno della avvenuta registrazione sul polisweb della risposta difensiva autorizzata alla reclamante che ha impugnato e contestato la costituzione avversaria;
che, infatti, la sentenza appellata è stata scritta senza attendere i 5 giorni concessi alla controparte che, tuttavia, non ha depositato alcuna memoria.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Considerato che si duole della nullità della pronuncia di primo grado l'appellante
, che aveva depositato la propria difesa con la quale ha impugnato e Parte_1
contestato la costituzione di , mentre quest'ultimo, che non aveva Controparte_1
depositato la propria difesa entro il termine (violato) dei 5 giorni, non ha eccepito tale vizio né ha aderito all'eccezione avversaria, reputa la Corte adita che non possa dichiararsi la nullità della gravata pronuncia in ragione del fatto che, sebbene le Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. 25 novembre 2021, n. 36596) abbiano ritenuto che non sussista alcun onere per le parti di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre per una diversa soluzione del merito della controversia, la nullità deve essere eccepita dalla parte che non ha avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive o di replicare alle difese avversarie, parte che, per quanto sopra considerato, non può essere individuata nella odierna appellante e pertanto l'eccezione in parola va respinta.
Con il secondo motivo deduce che la sentenza impugnata nulla afferma sia in ordine alla retroattività della pronuncia del Tribunale di NA del 2020 che in ordine alla decisione emessa dal Tribunale di NA del 2019, ex art. 669 terdecies c.p.c., azionata autonomamente come dimostra la formula esecutiva rilasciata il 29.06.2020.
Deduce, quindi, che il Giudice dell'Esecuzione, nel decreto di estinzione della procedura esecutiva del 22/11/2022, fa riferimento alla pronuncia del Giudice del
Tribunale di NA n. 4801/2020 che è un provvedimento non attinente alla revoca della sospensione del giudizio 652/2019 R.G.Es., resa il 28/10/2019 dal Tribunale di
NA ex art. 669 terdecies cpc, che ha deciso anche nel merito;
che, invero, quanto stabilito dal Tribunale di NA nel 2020 non è assolutamente retroattivo sicché la dichiarata estinzione della procedura esecutiva, non tenendo conto di quanto deciso dal
Tribunale di NA sin dal 2019 ex art. 669 terdecies c.p.c. ha, di fatto, assecondato una opposizione tardiva che ha colpito un giudizio già deciso;
che Controparte_1
non ha mai impugnato il pronunciamento del Tribunale del 2019 reso ex art. 669 terdecies cpc per cui il dato ivi cristallizzato, ovvero la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare limitatamente alla somma di €
33.600,00, deve considerarsi intangibile e non più contestabile perché non più impugnabile se non violando le norme di riferimento, gli artt. 325, 327, 487 e 629
c.p.c.; che la procedura esecutiva mobiliare nr. 652/2019 R.G.Es. del Tribunale di
NA è da considerarsi terminata nel 2019 sicché il Giudice dell'Esecuzione non poteva estinguere nulla e la sua definitività è data dal passo del Tribunale che recita
“ritenuto, in considerazione della natura di impugnazione a critica illimitata, ampiamente devolutiva integralmente sostitutiva del reclamo ex art. 669 terdecíes
c.p.c., di dover esaminare anche gli ulteriori motivi di opposizione proposti dall'esecutato non esaminati dal primo giudice” da cui deve ricavarsi la perfetta completezza della impugnazione una volta esaminata tutta la vicenda processuale;
che l'estinzione della procedura esecutiva, quindi, non era ammissibile in quanto la sospensione decisa dal Giudice dell'Esecuzione è già stata revocata dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; che, in conclusione, non deve esserci contraddizione tra il primo pronunciamento emesso dal Tribunale di NA nel 2019, ex art. 669 terdecies c.p.c. (ove era presente la stessa dr.ssa ) e la conferma CP_2
dell'estinzione operata con la sentenza oggi appellata (scritta dalla dr.ssa ). CP_2
Deduce, infine, che la somma di € 1.400,00 al mese è stata stabilita dalla Corte di
Appello di NA nel 2015 (79/2015 V.G.) esclusivamente in favore della appellante per il fatto che è stata forzosamente sfrattata dalla casa di Via del Golfo 11/a in NA, tanto che la stessa ha precettato detta somma mensile sino a maggio 2020, e mai per il tempo successivo;
che, come indicato dal Tribunale di NA (Decreto Giudice Dr.
Guidarelli n. 509/2019 V.G. del Tribunale di NA) che scrive: “In conclusione, tenuto conto della natura del credito vantato dalla ricorrente l'ordinamento non consente di ottenere un ordine di pagamento diretto da parte del terzo, sicché la signora potrà soddisfare le proprie ragioni azionando gli ordinari strumenti Pt_1
di tutela del credito.”, tale “conclusione” è stata impugnata da Parte_1
chiarendosi che quanto stabilito dalla dr.ssa Marinangeli del Tribunale di NA nel
2020 esclude espressamente che detto pronunciamento sia retroattivo, riguardando semmai solo il futuro.
Il motivo è infondato e va quindi rigettato.
Una sintetica cronologia dei provvedimenti si impone.
Con sentenza n. 211/2012 la C. App di NA, pronunciandosi sulla impugnazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di NA il 13 maggio/05 ottobre 2004, disponeva il versamento della somma di € 2000,00 da parte del in favore CP_1
della a causa e dalla data del rilascio della casa familiare per consentirle di Pt_1
reperire altra abitazione dove andare a vivere con i figli. La casa familiare è stata rilasciata il 20/03/2014.
Con sentenza del 07/12/2014 il Tribunale di NA revocava l'assegno di mantenimento per i figli divenuti maggiorenni ed indipendenti, errando tuttavia perché revocava l'assegno di € 2000,00 anziché quello di € 1200,00 concesso per il mantenimento dei figli. Con provvedimento n. 79/2015 la C. App. di NA, pronunciandosi sull'appello proposto dalla rettificava che l'assegno revocato Pt_1
era quello di € 1200,00 e, per il fatto che i figli erano divenuti maggiorenni ed indipendenti, riteneva che fosse venuta meno anche la convivenza con la loro madre e, pertanto, riduceva l'assegno dovuto dal alla per il rilascio della casa CP_1 Pt_1
familiare da € 2000,00 ad € 1400,00.
Con ordinanza del 21/10/2019 il G.E., in accoglimento dell'opposizione del CP_1
sospendeva l'esecuzione mobiliare n. 652/2019 rge del Tribunale di NA.
Con decreto del 28/10/2019 ex art. 669 terdecies cpc il Tribunale di NA accoglieva parzialmente il reclamo della avverso la sospensione della procedura Pt_1
esecutiva, revocando l'ordinanza di sospensione limitatamente all'importo di €
33.600,00.
Con decreto n. 4801/2020 il Tribunale di NA, su ricorso del revocava CP_1
l'obbligo del versamento di € 1400,00 da parte del ricorrente in favore della Pt_1
Quest'ultima proponeva reclamo avverso detto decreto e con decreto n. 1090/2020 la
Corte App. di NA rigettava il reclamo confermando la revoca dell'assegno.
Con decreto del 22/11/2022 il Tribunale di NA, richiamando le due pronunce di cui al periodo che precede, ha estinto l'esecuzione mobiliare n. 652/2019 rge. La ha fatto reclamo avverso detto decreto e con sentenza n. 161/2023 il Tribunale Pt_1
di NA ha respinto il reclamo.
La ha impugnato della ultima sentenza per cui oggi è appello. Pt_1
Posto quanto precede la Corte adita, rivalutato il materiale acquisito e le difese delle parti, è del parere di dover confermare la gravata pronuncia in ragione del fatto che, con motivazione pienamente condivisa da questo Collegio, il primo giudice ha dato seguito alla pronuncia del Tribunale di NA n. 4801/2020, confermata dalla
Corte di Appello di NA n. 1090/2020, sia in ordine alla natura camerale del decreto della medesima Corte n. 79/2015 e, in generale, in ordine alla modificabilità -sia ex nunc che ex tunc- dei provvedimenti assunti in sede camerale sia in ordine alla inammissibilità dell'assegno di mantenimento per l'ex convivente more uxorio scollegato dalla tutela dei figli.
Osserva invero questo Collegio che la C.App. di NA, con la pronuncia n. 79 del
01/06/2015, in ragione del fatto che i figli erano divenuti maggiorenni ed indipendenti e che fosse venuta meno la convivenza con la loro madre, avrebbe dovuto revocare l'assegno dovuto per il rilascio della casa familiare essendo venuti meno i presupposti fattuali e giuridici per la sua conferma, anche in misura minore. Ed infatti, successivamente, il Tribunale di NA (n. 4801/2020), prima, ed il giudice del secondo grado dopo (n. 1090/2020), dopo, hanno revocato l'obbligo di corrispondere la somma di € 1400,00 mensili in capo al così modificando il decreto della CP_1
Corte di Appello di NA del 01/06/2015 n. 79.
La Corte di Appello di NA, con la pronuncia n. 1090/2020, ha infatti confermato la pronuncia del Tribunale n. 4801/2020, così motivando:
Ciò chiarito si osserva che se è vero che il potere di revoca o modifica ex art. 742 c.p.c. spetta al giudice che ha emesso il provvedimento, si ritiene che, nel caso di specie, non possa essere escluso tale potere in capo al Tribunale, adito in sede di volontaria giurisdizione con la forma del rito camerale e quindi mediante lo stesso procedimento all'esito del quale, nel 2015, è stato ridotto, in sede di reclamo, l'assegno di cui si discute ad €. 1.400,00.
Infatti i provvedimenti camerali acquistano l'efficacia correlata alla particolare loro natura (indicata nell'art. 741 dello stesso codice), ma non l'autorità del giudicato e sono quindi modificabili, anche sulla base di una diversa valutazione - nel merito - della situazione concreta: in altri termini dalla loro inidoneità ad acquistare autorità di cosa giudicata discende la possibilità che detti decreti possano essere modificati o revocati senza limiti di tempo e quindi anche se divenuti efficaci ai sensi dell'art. 741
c.p.c.
Ciò considerato si ritiene che, all'esito di un nuovo procedimento camerale, promosso
– come quello introdotto nel 2015 – innanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 737 c.p.c., possa essere rivalutato, anche in seguito al riesame delle originarie risultanze, il decreto precedentemente emesso, seppure pronunciato in sede di reclamo.
Pertanto, la diversa valutazione nel merito della situazione concreta originaria rende il decreto emesso il 01/06/2015 dalla Corte di Appello di NA modificabile, con conseguente efficacia della nuova pronuncia, già contenuta nel decreto del Tribunale di NA n. 4801/2020 che ha revocato il contributo di € 1400,00, dalla data di pubblicazione del decreto della Corte siccome modificato.
Quanto, invece, alla pronuncia del Tribunale di NA del 28/10/2019 resa ex art. 669 terdecies cpc, la sua lettura consente di evincere che il giudice, invero, non ha deciso in merito alla sussistenza e/o permanenza dei presupposti legittimanti la conferma dell'assegno riconosciuto per il rilascio della casa familiare, ma ha accolto l'opposizione proposta dal reclamato revocando in parte l'ordinanza del CP_1
21/10/2019 di sospensione del procedimento esecutivo mobiliare n. 652/2019 sul presupposto accertato della duplicazione di parte del credito indicato nell'atto di precetto notificato il 10/11/2016 che era stato già oggetto di assegnazione in forza del decreto emesso dal g.e. del procedimento n. 2204/2016 R.G. Es. in data 23.05.2017 con cui era stato assegnato alla l'importo complessivo di € 51.145,00. Pt_1
Varrà osservare, inoltre, che, come già motivato dall'ufficio giudiziario scrivente nella pronuncia n. 1090/2020, il riesame effettuato dal Tribunale con la pronuncia n.
4801/2020 ha, tra l'altro, rilevato che l'ordinamento non prevede diritti ed obblighi in capo alle parti di una convivenza more uxorio - quale è quella intercorsa tra il
e la - che esulino dalla tutela dei figli (fatta eccezione per il diritto CP_1 Pt_1
agli alimenti di cui, per le considerazioni sopra svolte, non di tratta nel caso di specie) sicché ogni forma contributiva non può che essere strettamente collegata alla esigenza dei figli che attualmente, ha osservato il Tribunale, non è più ravvisabile, come pacificamente emerso all'esito del procedimento camerale definito nel 2015, con la conseguenza che non è più giustificata la erogazione dell'importo di cui si discute. A conferma di quanto precede sta la Legge n. 76/2016, che ha introdotto le unioni civili e disciplinato le convivenze di fatto, in base alla quale il convivente ha diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza solo in presenza di una comprovata situazione di bisogno che, nella fattispecie, non è stata neppure allegata dalla odierna appellante.
Non è pertinente, infine, il richiamo della pronuncia n. 509/2019 del Tribunale di NA che, ribadendo la atipicità del contributo in questione, non ha consentito l'applicazione -neppure in via analogica- degli strumenti previsti per il diritto di famiglia a tutela del credito di mantenimento, escludendo con ciò la possibilità di ottenere un ordine di pagamento diretto da parte del terzo. Tale provvedimento, dunque, non è entrato nel merito della legittimità della pretesa creditoria della Pt_1
L'appello va, in definitiva, respinto con conseguente conferma della gravata pronuncia e le spese del grado, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (liquidazione tabellare ai valori minimi), seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza 161/2023, pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di NA il 14/02/2023, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato che liquida in complessivi € 4996,00=, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa dovute per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.
NA, così deciso li 26/11/2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 207/23 R.G.
promosso da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AN NI NI con domicilio pec
Email_1
APPELLANTE
Contro
(cf ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Marco Chiarugi ed elettivamente domiciliato in via Maratta 14 in NA presso lo studio del medesimo
APPELLATO CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro la data del 10/09/25.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 161/2023, pubblicata dal Tribunale di
NA il 14/02/2023 (rg 5678/2022)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n.161/2023, pubblicata il 14/02/2023, il Tribunale di NA ha rigettato il reclamo proposto da ex art. 630 cpc avverso il provvedimento Parte_1
di estinzione della procedura esecutiva mobiliare n. 652/2019 del Tribunale di NA del 22/11/2022 reso alla luce del decreto del collegio del Tribunale di NA del 22 aprile 2020 n. 4801/2020, che revocava l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Pt_1
la somma pari ad euro 1.400,00 mensili da parte del , e
[...] Controparte_1
dell'ordinanza del 7 ottobre 2020 della Corte d'Appello di NA n. 1090/2020, che respingeva il reclamo proposto da avverso il predetto decreto che, per Parte_1
l'effetto, confermava;
condannava la reclamante al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.615,00, oltre oneri e accessori come per legge.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello , deducendo i Parte_1
motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere l'annullamento della sentenza ex art. 630 c.p.c. impugnata e la revoca ovvero l'annullamento dell'estinzione del procedimento esecutivo nr. 652/2019 R.G.Es. del Tribunale di NA, adottando ogni provvedimento necessario, con vittoria delle spese con distrazione.
Con comparsa di risposta, depositata il 18/05/2023, si è costituito in giudizio
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto del Controparte_1
ricorso ex adverso proposto con ogni più opportuna statuizione e con vittoria di anticipazioni e compenso professionale nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario. Con ordinanza del 15/05/2025 la Corte fissava la data del 02/07/25 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 07/07/25 la Corte assegnava alle parti, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, termine fino al 10/09/25 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza.
In data 03/04.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata pronuncia deducendo che la sentenza appellata, che ha rigettato il reclamo, è stata redatta il 02.02.2023, lo stesso giorno della avvenuta registrazione sul polisweb della risposta difensiva autorizzata alla reclamante che ha impugnato e contestato la costituzione avversaria;
che, infatti, la sentenza appellata è stata scritta senza attendere i 5 giorni concessi alla controparte che, tuttavia, non ha depositato alcuna memoria.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Considerato che si duole della nullità della pronuncia di primo grado l'appellante
, che aveva depositato la propria difesa con la quale ha impugnato e Parte_1
contestato la costituzione di , mentre quest'ultimo, che non aveva Controparte_1
depositato la propria difesa entro il termine (violato) dei 5 giorni, non ha eccepito tale vizio né ha aderito all'eccezione avversaria, reputa la Corte adita che non possa dichiararsi la nullità della gravata pronuncia in ragione del fatto che, sebbene le Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. 25 novembre 2021, n. 36596) abbiano ritenuto che non sussista alcun onere per le parti di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre per una diversa soluzione del merito della controversia, la nullità deve essere eccepita dalla parte che non ha avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive o di replicare alle difese avversarie, parte che, per quanto sopra considerato, non può essere individuata nella odierna appellante e pertanto l'eccezione in parola va respinta.
Con il secondo motivo deduce che la sentenza impugnata nulla afferma sia in ordine alla retroattività della pronuncia del Tribunale di NA del 2020 che in ordine alla decisione emessa dal Tribunale di NA del 2019, ex art. 669 terdecies c.p.c., azionata autonomamente come dimostra la formula esecutiva rilasciata il 29.06.2020.
Deduce, quindi, che il Giudice dell'Esecuzione, nel decreto di estinzione della procedura esecutiva del 22/11/2022, fa riferimento alla pronuncia del Giudice del
Tribunale di NA n. 4801/2020 che è un provvedimento non attinente alla revoca della sospensione del giudizio 652/2019 R.G.Es., resa il 28/10/2019 dal Tribunale di
NA ex art. 669 terdecies cpc, che ha deciso anche nel merito;
che, invero, quanto stabilito dal Tribunale di NA nel 2020 non è assolutamente retroattivo sicché la dichiarata estinzione della procedura esecutiva, non tenendo conto di quanto deciso dal
Tribunale di NA sin dal 2019 ex art. 669 terdecies c.p.c. ha, di fatto, assecondato una opposizione tardiva che ha colpito un giudizio già deciso;
che Controparte_1
non ha mai impugnato il pronunciamento del Tribunale del 2019 reso ex art. 669 terdecies cpc per cui il dato ivi cristallizzato, ovvero la revoca dell'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva mobiliare limitatamente alla somma di €
33.600,00, deve considerarsi intangibile e non più contestabile perché non più impugnabile se non violando le norme di riferimento, gli artt. 325, 327, 487 e 629
c.p.c.; che la procedura esecutiva mobiliare nr. 652/2019 R.G.Es. del Tribunale di
NA è da considerarsi terminata nel 2019 sicché il Giudice dell'Esecuzione non poteva estinguere nulla e la sua definitività è data dal passo del Tribunale che recita
“ritenuto, in considerazione della natura di impugnazione a critica illimitata, ampiamente devolutiva integralmente sostitutiva del reclamo ex art. 669 terdecíes
c.p.c., di dover esaminare anche gli ulteriori motivi di opposizione proposti dall'esecutato non esaminati dal primo giudice” da cui deve ricavarsi la perfetta completezza della impugnazione una volta esaminata tutta la vicenda processuale;
che l'estinzione della procedura esecutiva, quindi, non era ammissibile in quanto la sospensione decisa dal Giudice dell'Esecuzione è già stata revocata dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; che, in conclusione, non deve esserci contraddizione tra il primo pronunciamento emesso dal Tribunale di NA nel 2019, ex art. 669 terdecies c.p.c. (ove era presente la stessa dr.ssa ) e la conferma CP_2
dell'estinzione operata con la sentenza oggi appellata (scritta dalla dr.ssa ). CP_2
Deduce, infine, che la somma di € 1.400,00 al mese è stata stabilita dalla Corte di
Appello di NA nel 2015 (79/2015 V.G.) esclusivamente in favore della appellante per il fatto che è stata forzosamente sfrattata dalla casa di Via del Golfo 11/a in NA, tanto che la stessa ha precettato detta somma mensile sino a maggio 2020, e mai per il tempo successivo;
che, come indicato dal Tribunale di NA (Decreto Giudice Dr.
Guidarelli n. 509/2019 V.G. del Tribunale di NA) che scrive: “In conclusione, tenuto conto della natura del credito vantato dalla ricorrente l'ordinamento non consente di ottenere un ordine di pagamento diretto da parte del terzo, sicché la signora potrà soddisfare le proprie ragioni azionando gli ordinari strumenti Pt_1
di tutela del credito.”, tale “conclusione” è stata impugnata da Parte_1
chiarendosi che quanto stabilito dalla dr.ssa Marinangeli del Tribunale di NA nel
2020 esclude espressamente che detto pronunciamento sia retroattivo, riguardando semmai solo il futuro.
Il motivo è infondato e va quindi rigettato.
Una sintetica cronologia dei provvedimenti si impone.
Con sentenza n. 211/2012 la C. App di NA, pronunciandosi sulla impugnazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di NA il 13 maggio/05 ottobre 2004, disponeva il versamento della somma di € 2000,00 da parte del in favore CP_1
della a causa e dalla data del rilascio della casa familiare per consentirle di Pt_1
reperire altra abitazione dove andare a vivere con i figli. La casa familiare è stata rilasciata il 20/03/2014.
Con sentenza del 07/12/2014 il Tribunale di NA revocava l'assegno di mantenimento per i figli divenuti maggiorenni ed indipendenti, errando tuttavia perché revocava l'assegno di € 2000,00 anziché quello di € 1200,00 concesso per il mantenimento dei figli. Con provvedimento n. 79/2015 la C. App. di NA, pronunciandosi sull'appello proposto dalla rettificava che l'assegno revocato Pt_1
era quello di € 1200,00 e, per il fatto che i figli erano divenuti maggiorenni ed indipendenti, riteneva che fosse venuta meno anche la convivenza con la loro madre e, pertanto, riduceva l'assegno dovuto dal alla per il rilascio della casa CP_1 Pt_1
familiare da € 2000,00 ad € 1400,00.
Con ordinanza del 21/10/2019 il G.E., in accoglimento dell'opposizione del CP_1
sospendeva l'esecuzione mobiliare n. 652/2019 rge del Tribunale di NA.
Con decreto del 28/10/2019 ex art. 669 terdecies cpc il Tribunale di NA accoglieva parzialmente il reclamo della avverso la sospensione della procedura Pt_1
esecutiva, revocando l'ordinanza di sospensione limitatamente all'importo di €
33.600,00.
Con decreto n. 4801/2020 il Tribunale di NA, su ricorso del revocava CP_1
l'obbligo del versamento di € 1400,00 da parte del ricorrente in favore della Pt_1
Quest'ultima proponeva reclamo avverso detto decreto e con decreto n. 1090/2020 la
Corte App. di NA rigettava il reclamo confermando la revoca dell'assegno.
Con decreto del 22/11/2022 il Tribunale di NA, richiamando le due pronunce di cui al periodo che precede, ha estinto l'esecuzione mobiliare n. 652/2019 rge. La ha fatto reclamo avverso detto decreto e con sentenza n. 161/2023 il Tribunale Pt_1
di NA ha respinto il reclamo.
La ha impugnato della ultima sentenza per cui oggi è appello. Pt_1
Posto quanto precede la Corte adita, rivalutato il materiale acquisito e le difese delle parti, è del parere di dover confermare la gravata pronuncia in ragione del fatto che, con motivazione pienamente condivisa da questo Collegio, il primo giudice ha dato seguito alla pronuncia del Tribunale di NA n. 4801/2020, confermata dalla
Corte di Appello di NA n. 1090/2020, sia in ordine alla natura camerale del decreto della medesima Corte n. 79/2015 e, in generale, in ordine alla modificabilità -sia ex nunc che ex tunc- dei provvedimenti assunti in sede camerale sia in ordine alla inammissibilità dell'assegno di mantenimento per l'ex convivente more uxorio scollegato dalla tutela dei figli.
Osserva invero questo Collegio che la C.App. di NA, con la pronuncia n. 79 del
01/06/2015, in ragione del fatto che i figli erano divenuti maggiorenni ed indipendenti e che fosse venuta meno la convivenza con la loro madre, avrebbe dovuto revocare l'assegno dovuto per il rilascio della casa familiare essendo venuti meno i presupposti fattuali e giuridici per la sua conferma, anche in misura minore. Ed infatti, successivamente, il Tribunale di NA (n. 4801/2020), prima, ed il giudice del secondo grado dopo (n. 1090/2020), dopo, hanno revocato l'obbligo di corrispondere la somma di € 1400,00 mensili in capo al così modificando il decreto della CP_1
Corte di Appello di NA del 01/06/2015 n. 79.
La Corte di Appello di NA, con la pronuncia n. 1090/2020, ha infatti confermato la pronuncia del Tribunale n. 4801/2020, così motivando:
Ciò chiarito si osserva che se è vero che il potere di revoca o modifica ex art. 742 c.p.c. spetta al giudice che ha emesso il provvedimento, si ritiene che, nel caso di specie, non possa essere escluso tale potere in capo al Tribunale, adito in sede di volontaria giurisdizione con la forma del rito camerale e quindi mediante lo stesso procedimento all'esito del quale, nel 2015, è stato ridotto, in sede di reclamo, l'assegno di cui si discute ad €. 1.400,00.
Infatti i provvedimenti camerali acquistano l'efficacia correlata alla particolare loro natura (indicata nell'art. 741 dello stesso codice), ma non l'autorità del giudicato e sono quindi modificabili, anche sulla base di una diversa valutazione - nel merito - della situazione concreta: in altri termini dalla loro inidoneità ad acquistare autorità di cosa giudicata discende la possibilità che detti decreti possano essere modificati o revocati senza limiti di tempo e quindi anche se divenuti efficaci ai sensi dell'art. 741
c.p.c.
Ciò considerato si ritiene che, all'esito di un nuovo procedimento camerale, promosso
– come quello introdotto nel 2015 – innanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 737 c.p.c., possa essere rivalutato, anche in seguito al riesame delle originarie risultanze, il decreto precedentemente emesso, seppure pronunciato in sede di reclamo.
Pertanto, la diversa valutazione nel merito della situazione concreta originaria rende il decreto emesso il 01/06/2015 dalla Corte di Appello di NA modificabile, con conseguente efficacia della nuova pronuncia, già contenuta nel decreto del Tribunale di NA n. 4801/2020 che ha revocato il contributo di € 1400,00, dalla data di pubblicazione del decreto della Corte siccome modificato.
Quanto, invece, alla pronuncia del Tribunale di NA del 28/10/2019 resa ex art. 669 terdecies cpc, la sua lettura consente di evincere che il giudice, invero, non ha deciso in merito alla sussistenza e/o permanenza dei presupposti legittimanti la conferma dell'assegno riconosciuto per il rilascio della casa familiare, ma ha accolto l'opposizione proposta dal reclamato revocando in parte l'ordinanza del CP_1
21/10/2019 di sospensione del procedimento esecutivo mobiliare n. 652/2019 sul presupposto accertato della duplicazione di parte del credito indicato nell'atto di precetto notificato il 10/11/2016 che era stato già oggetto di assegnazione in forza del decreto emesso dal g.e. del procedimento n. 2204/2016 R.G. Es. in data 23.05.2017 con cui era stato assegnato alla l'importo complessivo di € 51.145,00. Pt_1
Varrà osservare, inoltre, che, come già motivato dall'ufficio giudiziario scrivente nella pronuncia n. 1090/2020, il riesame effettuato dal Tribunale con la pronuncia n.
4801/2020 ha, tra l'altro, rilevato che l'ordinamento non prevede diritti ed obblighi in capo alle parti di una convivenza more uxorio - quale è quella intercorsa tra il
e la - che esulino dalla tutela dei figli (fatta eccezione per il diritto CP_1 Pt_1
agli alimenti di cui, per le considerazioni sopra svolte, non di tratta nel caso di specie) sicché ogni forma contributiva non può che essere strettamente collegata alla esigenza dei figli che attualmente, ha osservato il Tribunale, non è più ravvisabile, come pacificamente emerso all'esito del procedimento camerale definito nel 2015, con la conseguenza che non è più giustificata la erogazione dell'importo di cui si discute. A conferma di quanto precede sta la Legge n. 76/2016, che ha introdotto le unioni civili e disciplinato le convivenze di fatto, in base alla quale il convivente ha diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza solo in presenza di una comprovata situazione di bisogno che, nella fattispecie, non è stata neppure allegata dalla odierna appellante.
Non è pertinente, infine, il richiamo della pronuncia n. 509/2019 del Tribunale di NA che, ribadendo la atipicità del contributo in questione, non ha consentito l'applicazione -neppure in via analogica- degli strumenti previsti per il diritto di famiglia a tutela del credito di mantenimento, escludendo con ciò la possibilità di ottenere un ordine di pagamento diretto da parte del terzo. Tale provvedimento, dunque, non è entrato nel merito della legittimità della pretesa creditoria della Pt_1
L'appello va, in definitiva, respinto con conseguente conferma della gravata pronuncia e le spese del grado, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (liquidazione tabellare ai valori minimi), seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciano sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza 161/2023, pubblicata dal Controparte_1
Tribunale di NA il 14/02/2023, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato che liquida in complessivi € 4996,00=, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa dovute per legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma
17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.
NA, così deciso li 26/11/2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott. Paola Mureddu