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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/07/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 836/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 836/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MIRIAM DELL'ALI, elettivamente domiciliato in presso Palazzo S. Pt_1
Domenico, piazza Principe di Napoli n. 17;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale OP P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMO RUSTICO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ispica, via Matteotti n. 25;
CONVENUTO-OPPOSTO
e nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Controparte_2 C.F._1
RAFFAELE MORANA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Scicli, via Dott. Puzzo n. 4;
TERZO CHIAMATO
Oggetto
Somministrazione. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza dell'1/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11/2/2019 il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2453/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 19/12/2018, con cui era stato ingiunto al il pagamento, in favore del Parte_1 OP
della somma di euro 291.500,77 (oltre interessi e spese), e inoltre chiedeva di
[...] condannare il al pagamento della somma di euro 50.000,00 a OP titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Con comparsa di risposta depositata in data 23/5/2019 si costituiva in giudizio il _1
di il quale chiedeva:
[...] _1
- preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione;
- di essere autorizzato a chiamare in causa al fine di ottenere la sua condanna, in Controparte_2 caso di accoglimento dell'opposizione, al pagamento della somma di euro 291.500,77, oltre interessi.
Con ordinanza del 14/6/2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il di veniva autorizzato a chiamare in causa OP _1 _2
.
[...]
Con comparsa di risposta depositata in data 10/1/2020 si costituiva in giudizio , il Controparte_2 quale chiedeva:
- di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva;
- di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti dal;
OP
- in subordine, di dichiarare che il era obbligato a tenerlo indenne da ogni Parte_1 conseguenza onerosa derivante dall'esito del processo;
- in via ulteriormente subordinata, di dichiarare che il aveva ottenuto un Parte_1 arricchimento senza causa e di condannare il alla corresponsione di un Parte_1 indennizzo in suo favore nell'ammontare che potesse essere tenuto a corrispondere al _1
di
[...] _1
Con ordinanza del 9/12/2022, disattese le richieste di prova testimoniale formulate da _2
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
[...]
Il presente procedimento veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza dell'1/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo il di (opposto) ha dedotto di OP _1 essere creditore del (opponente) per la somma di euro 291.500,77 (oltre Parte_1 interessi e spese), esponendo:
- che tra il opponente e il Consorzio opposto era stata stipulata la convenzione n. 100 del Pt_1
23/6/2003 per la fornitura di acqua potabile nelle contrade Mauto e OC OF, tramite l'acquedotto rurale di S. Rosalia;
- che il opposto aveva diffidato il opponente al pagamento delle fatture relative _1 Pt_1 alla fornitura di acqua effettuata fra dicembre 2016 e dicembre 2017 (e, quanto all'
[...]
, fra aprile 2014 e dicembre 2017), per complessivi euro 291.500,77, di cui euro Parte_2
168.901,20 per la fornitura di acqua in contrada OC OF, euro 121.843,72 per la fornitura di acqua in contrada Mauto ed euro 755,85 per la fornitura di acqua all' . Parte_2
Con l'unico motivo di opposizione il opponente ha eccepito la carenza dei requisiti di Pt_1 certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 633 c.p.c., in quanto (a suo dire) il opposto non _1 aveva prodotto la determinazione (mai adottata) del opponente di impegno e Pt_1 accantonamento della spesa in bilancio.
Il motivo è parzialmente fondato, per le seguenti ragioni.
Con note scritte dell'1/12/2023 e del 24/3/2025 il opposto ha dedotto che: _1
- con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2019, passata in giudicato e relativa ad analoga fattispecie fra le stesse parti, era stata rigettata l'eccezione del opponente secondo cui Pt_1 dovevano essere prodotti l'atto di impegno della spesa e la relativa liquidazione;
- tale statuizione, costituente giudicato esterno, faceva stato nel presente giudizio.
Sul punto, va anzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice:
- “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo” (cfr. Cass. Sez. Un. 26482/2007; nello stesso senso, Cass. 67/2007, che sottolinea l'irrilevanza della diversità del periodo temporale al quale afferisce il credito azionato, essendo sufficiente, per l'operatività del vincolo discendente dal giudicato esterno, la medesimezza del rapporto giuridico sottostante e delle parti del giudizio);
- “nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021). Tuttavia, per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo – intendersi … una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (cfr. Cass. 10430/2023).
Orbene, la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2019 dell'1/2/2019, passata in giudicato, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal opponente in relazione alle Pt_1 forniture idriche eseguite nelle contrade Mauto e OC OF, per il periodo di agosto 2014- aprile 2015, ha ritenuto dimostrata la pretesa creditoria del opposto nonostante e a _1 prescindere dalla denunciata mancanza dell'atto di impegno di spesa del opponente. Pt_1
Secondo tale sentenza, invero, “la pretesa azionata in via monitoria dal deve ritenersi _1 univocamente dimostrata in base alla documentazione già allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. convenzione di fornitura e relative fatture elaborate sulla base dei consumi rilevati e non specificamente contestati dal , atteso che, peraltro, le difese articolate dall'ente locale con Pt_1
l'opposizione appaiono del tutto prive di pregio, in parte perché smaccatamente generiche (cfr. atto di citazione: “In ogni caso si eccepisce che il credito ingiunto non è né certo, né liquido, né esigibile. Va, infatti, chiarito che in mancanza dell'atto determinativo di liquidazione il credito ingiunto, oltre ad essere inesistente, non è né certo, né liquido, né esigibile”) ed in parte perché infondate (cfr. l'atto di citazione – “la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno sempre sostenuto che per agire nei confronti della Pubblica Amministrazione, non sia sufficiente la prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c., dovendo, altresì, essere prodotto, unitamente al ricorso, l'atto di impegno della spesa della P.A. e la relativa liquidazione” -, la sentenza n. 11016 pronunciata dalla prima sezione della Corte di Cassazione il 25 maggio 2005 – secondo cui la responsabilità della P.A. da tardivo inadempimento sorge con la sua costituzione in mora: cfr. la motivazione estesa-, nonché la diffida notificata al dal il 6 agosto 2015 di cui all'all. n. 4 del ricorso Pt_1 _1 monitorio” (cfr. p. 3).
Va poi considerato che con sentenze della Corte di Appello di Catania n. 200/2024 del 2/2/2024 e n. 1039/2024 del 19/6/2024, in accoglimento degli appelli proposti dal opposto – che aveva _1 sollevato l'eccezione di giudicato esterno formatosi sulla sentenza “inter partes” del Tribunale di Ragusa n. 116/2019 dell'1/2/2019 – sono state rigettate le opposizioni del opponente Pt_1 avverso i decreti ingiuntivi del Tribunale di Ragusa n. 525/2015 del 18/3/2015 e n. 764/2018 del 28/3/2018, relativi a crediti per le forniture idriche eseguite nelle contrade Mauto e OC OF, per i periodi (rispettivamente) di gennaio-settembre 2012 e di maggio-ottobre 2015.
Tanto nel caso esaminato dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2019 dell'1/2/2019, quanto in quelli esaminati dalle sentenze della Corte di Appello di Catania n. 200/2024 del 2/2/2024 e n. 1039/2024 del 19/6/2024, venivano in rilievo, perciò, crediti derivanti dalle forniture idriche eseguite dal opposto, in favore del opponente, nelle contrade Mauto e OC _1 Pt_1
OF.
Per come si evince dalle predette sentenze, tali forniture sono avvenute in forza della convenzione del 23/6/2003, stipulata fra il opponente e il Consorzio opposto. Pt_1
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso, quanto all'importo di euro 290.744,92 (euro 168.901,20 + euro 121.843,72), per le forniture idriche eseguite (per il periodo di dicembre 2016-dicembre 2017) dal opposto nelle contrade Mauto e OC OF e, _1 dunque, in relazione al medesimo rapporto giuridico e in forza del medesimo fatto costitutivo, cioè della convenzione del 23/6/2003 (all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo), poi rinnovata in data 30/4/2012 (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta).
Pertanto, quanto al suddetto importo, in ragione del vincolo del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2019 dell'1/2/2019, nel caso di specie è irrilevante l'asserita mancanza della determinazione di impegno di spesa e della relativa liquidazione dell'ente locale. Ed infatti, devono ritenersi idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria i documenti prodotti dal opposto e, segnatamente, le convenzioni di fornitura del 23/6/2003 e del _1
30/4/2012 (quest'ultima, peraltro, già vigente anche nel periodo di agosto 2014-aprile 2015 di cui alla controversia definita con la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2019 dell'1/2/2019), oltre alle fatture per i consumi idrici del periodo di dicembre 2016-dicembre 2017, non specificatamente contestati dal opponente. Pt_1 Per contro, quanto all'importo di euro 755,85 per la fornitura di acqua all' , non Parte_2 opera il vincolo del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2019 dell'1/2/2019, venendo in rilievo un diverso rapporto giuridico, non regolato dalle convenzioni di fornitura del 23/6/2003 e del 30/4/2012 (relative al “potenziamento idrico” delle sole contrade Mauto e OC OF, e non dell' ). Parte_2
Sul punto, deve notarsi che:
- come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 33768/2019 e 6169/2019), l'art. 191, comma 1, d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione;
- in altre parole, gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (cfr. Cass. 33768/2019 e 15410/2018, che richiamano Cass. 24303/2011, 26202/2010 e 12880/2010);
- come precisato da Cass. 25870/2020, “nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Ciò determina, in entrambi i casi, l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c.”.
Nel caso di specie, con riguardo all'importo di euro 755,85 per la fornitura di acqua all'
[...]
, non vi è prova né di un impegno contabile del opponente registrato sul Parte_2 Pt_1 competente programma del bilancio di previsione, né dell'attestazione, da parte del Pt_1 opponente, della copertura finanziaria, né della comunicazione dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria nei confronti del opposto. _1
Inoltre, per un verso, non vi è prova neppure del fatto che il presunto debito per cui è causa sia stato riconosciuto fuori bilancio dal opponente;
per altro verso, nel presente giudizio il Pt_1
opposto non ha ritualmente proposto un'azione di ingiustificato arricchimento nei _1 confronti dell'ente locale.
Da ciò deriva, in base alla giurisprudenza citata, l'insussistenza del diritto, azionato in sede monitoria dal opposto, al pagamento da parte del opponente della somma di _1 Pt_1 euro 755,85 per la fornitura di acqua all' nel periodo di aprile 2014-dicembre Parte_2
2017. Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il opponente ha altresì richiesto, Pt_1 in via riconvenzionale, la condanna del Consorzio opposto al pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
La domanda è infondata, per le seguenti ragioni.
Per come affermato da Cass. 5956/2022:
- “in tema di obbligazioni contrattuali, la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (Cass. 11/07/2007, n. 15585)”;
- “l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. 15/02/2008, n. 3794)”.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il opponente Pt_1 ha dedotto che:
- “il , sia per le continue perdite alla rete idrica, sia per la manutenzione alle vasche di _1 accumulo e all'invaso naturale e a volte per problemi di potabilizzazione, non ha mai dato continuità al servizio di approvvigionamento idrico, con continue interruzioni e conseguenti disservizi” (cfr. pp. 1-2);
- “in particolare nel quartiere Sorda, molto popolato, l'interruzione di approvvigionamento da parte del , è ripetitivo e quasi sistematico con una frequenza pari a due, tre volte al mese, in _1 particolar modo nel periodo estivo” (cfr. p. 2);
- “tale comportamento contrattuale determina una emergenza continua, con un disservizio idrico che abbraccia un bacino di utenza considerevole” (cfr. p. 2);
- “anche nel quartiere storico e moderno di Modica Alta i disservizi e le interruzioni di fornitura d'acqua sono frequenti e ripetute. Pertanto, il problema assume valenza ancora maggiore in quanto la capacità di distribuzione idrica per il quartiere viene praticamente dimezzata” (cfr. p. 2);
- “in questi casi l'Ente deve intervenire tempestivamente, con provvedimento di somma urgenza, per ovviare ad inconvenienti igienico sanitari, con l'ausilio di una Ditta esterna per il servizio di trasporto acqua potabile, e con l'impiego in contemporanea di una autobotte per ogni quartiere, provvedendo ad approvvigionare le scuole, gli edifici residenziali, gli uffici, ecc., con una spesa complessiva di circa cinque/seimila euro per ogni interruzione, in base alla durata della stessa” (cfr. p. 2);
- “un disagio enorme per le famiglie e gli utenti modicani, con un danno economico per l'Ente stimabile in circa € 50.000,00 l'anno per l'approvvigionamento idrico tramite autobotti con Ditta privata” (cfr. p. 2).
Dunque, il opponente non ha allegato quali specifici interventi siano stati effettuati per Pt_1 assicurare l'approvvigionamento idrico, non avendo precisato né i tempi né i luoghi in cui tale approvvigionamento sarebbe avvenuto mediante autobotti appartenenti ad una ditta privata esterna (peraltro non identificata), né gli specifici costi sostenuti.
In ogni caso, il opponente (che ne aveva l'onere, in base alla giurisprudenza citata) non ha Pt_1 dimostrato il (preteso) danno subito consistente nel costo sostenuto per l'approvvigionamento idrico tramite autobotti appartenenti a ditta privata esterna, non avendo depositato documenti rilevanti sotto questo profilo e non avendo articolato richieste di prova orale sul punto, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale.
Considerato che l'opposizione è stata ritenuta fondata per il limitato importo di euro 755,85 (relativo alla dedotta fornitura di acqua all' nel periodo di aprile 2014-dicembre Parte_2
2017), per mancanza di prova dell'impegno di spesa, deve a questo punto esaminarsi (limitatamente al predetto importo) la domanda di condanna formulata dal opposto nei confronti di _1
(terzo chiamato) sul presupposto che la mancanza dell'impegno di spesa Controparte_2 comportava comunque l'instaurazione del rapporto obbligatorio con il funzionario che aveva consentito la prestazione (cioè, in ipotesi, con il terzo chiamato, quale dirigente del VI settore del Comune opponente e sottoscrittore della convenzione del 30/4/2012).
Tale domanda è infondata, in quanto:
- è vero che “il rapporto obbligatorio, non perfezionatosi nei confronti della P.A. per violazione delle norme regolatrici della sua formazione, si crea tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario, per avere questi, nell'esercizio delle sue funzioni, consentito ovvero permesso che avvenisse l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni” (cfr. Cass. 15415/2018, che richiama Cass. 21340/2014);
- ad ogni modo, nel caso di specie il terzo chiamato ha ricoperto l'incarico dirigenziale di Responsabile del VI Settore “Direzione ed esecuzione lavori pubblici – Manutenzioni” del Comune opponente fino al 28/6/2013 (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta del terzo chiamato), mentre la dedotta fornitura di acqua all' si riferisce al periodo di aprile 2014-dicembre Parte_2
2017;
- pertanto, non può ritenersi che l'esecuzione della suddetta fornitura sia stata consentita o permessa dal terzo chiamato, che alla data della suddetta fornitura non era più il responsabile del settore competente.
Data l'infondatezza della domanda proposta dal opposto nei confronti del terzo _1 chiamato, non vi è ragione di esaminare le domande proposte in via subordinata dal terzo chiamato nei confronti del opponente, da ritenersi assorbite. Pt_1
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, essendo dovuta dal opponente la somma di Pt_1 euro 290.744,92, il decreto ingiuntivo opposto, emesso per il maggior importo di euro 291.500,77 (oltre interessi e spese) deve essere revocato;
il opponente deve essere condannato al Pt_1 pagamento, in favore del opposto, della somma di euro 290.744,92, oltre interessi come _1 richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo (considerato che la domanda monitoria non è stata contestata sotto il profilo degli interessi richiesti); deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal opponente;
deve essere rigettata la domanda di condanna formulata dal Pt_1
opposto nei confronti del terzo chiamato. _1
Quanto alle spese processuali, deve evidenziarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura di poco ridotta (euro 290.744,92 anziché euro 291.500,77; oltre interessi e spese). Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza, il opponente deve essere condannato al Pt_1 pagamento, in favore del opposto, delle spese processuali (liquidate nella misura indicata _1 in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria).
Quanto alle spese processuali del terzo chiamato, va ricordato che, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. 31889/2019, più recentemente richiamata da Cass. 15932/2022 e 36719/2021).
Nel caso di specie, la chiamata in causa del terzo, da parte del opposto, è stata _1 determinata dall'opposizione proposta dal opponente e questa è risultata, quasi totalmente, Pt_1 infondata.
Ad ogni modo, l'iniziativa del chiamante risulta manifestamente infondata o palesemente arbitraria, in quanto:
- alla data delle forniture oggetto del presente giudizio (tanto di quelle eseguite nelle contrade Mauto e OC OF, quanto di quelle eseguite per l' ) il terzo chiamato Parte_2 non era più il responsabile del settore competente, non potendo perciò in ogni caso ritenersi che l'esecuzione delle forniture sia stata consentita o permessa dal terzo chiamato;
- dunque, la chiamata in causa del terzo è avvenuta in assenza dei basilari presupposti di fatto e di diritto che la normale diligenza imponeva al chiamante di verificare prima di coinvolgere il terzo in causa.
Pertanto, le spese processuali del terzo chiamato (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) devono essere poste a carico del opposto. _1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 836/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2453/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 19/12/2018;
2) condanna il al pagamento, in favore del di Parte_1 OP _1 della somma di euro 290.744,92, oltre interessi come richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1
4) rigetta la domanda di condanna formulata dal di nei confronti OP _1 di;
Controparte_2
5) condanna il al pagamento, in favore del di Parte_1 OP _1 delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
6) condanna il al pagamento, in favore di , OP Controparte_2 delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 8 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 836/2019 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MIRIAM DELL'ALI, elettivamente domiciliato in presso Palazzo S. Pt_1
Domenico, piazza Principe di Napoli n. 17;
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale OP P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMO RUSTICO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ispica, via Matteotti n. 25;
CONVENUTO-OPPOSTO
e nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Controparte_2 C.F._1
RAFFAELE MORANA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Scicli, via Dott. Puzzo n. 4;
TERZO CHIAMATO
Oggetto
Somministrazione. Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza dell'1/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11/2/2019 il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2453/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 19/12/2018, con cui era stato ingiunto al il pagamento, in favore del Parte_1 OP
della somma di euro 291.500,77 (oltre interessi e spese), e inoltre chiedeva di
[...] condannare il al pagamento della somma di euro 50.000,00 a OP titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. Con comparsa di risposta depositata in data 23/5/2019 si costituiva in giudizio il _1
di il quale chiedeva:
[...] _1
- preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione;
- di essere autorizzato a chiamare in causa al fine di ottenere la sua condanna, in Controparte_2 caso di accoglimento dell'opposizione, al pagamento della somma di euro 291.500,77, oltre interessi.
Con ordinanza del 14/6/2019 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il di veniva autorizzato a chiamare in causa OP _1 _2
.
[...]
Con comparsa di risposta depositata in data 10/1/2020 si costituiva in giudizio , il Controparte_2 quale chiedeva:
- di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva;
- di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti dal;
OP
- in subordine, di dichiarare che il era obbligato a tenerlo indenne da ogni Parte_1 conseguenza onerosa derivante dall'esito del processo;
- in via ulteriormente subordinata, di dichiarare che il aveva ottenuto un Parte_1 arricchimento senza causa e di condannare il alla corresponsione di un Parte_1 indennizzo in suo favore nell'ammontare che potesse essere tenuto a corrispondere al _1
di
[...] _1
Con ordinanza del 9/12/2022, disattese le richieste di prova testimoniale formulate da _2
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
[...]
Il presente procedimento veniva assegnato a questo giudice in data 19/11/2024.
Con ordinanza dell'1/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo il di (opposto) ha dedotto di OP _1 essere creditore del (opponente) per la somma di euro 291.500,77 (oltre Parte_1 interessi e spese), esponendo:
- che tra il opponente e il Consorzio opposto era stata stipulata la convenzione n. 100 del Pt_1
23/6/2003 per la fornitura di acqua potabile nelle contrade Mauto e OC OF, tramite l'acquedotto rurale di S. Rosalia;
- che il opposto aveva diffidato il opponente al pagamento delle fatture relative _1 Pt_1 alla fornitura di acqua effettuata fra dicembre 2016 e dicembre 2017 (e, quanto all'
[...]
, fra aprile 2014 e dicembre 2017), per complessivi euro 291.500,77, di cui euro Parte_2
168.901,20 per la fornitura di acqua in contrada OC OF, euro 121.843,72 per la fornitura di acqua in contrada Mauto ed euro 755,85 per la fornitura di acqua all' . Parte_2
Con l'unico motivo di opposizione il opponente ha eccepito la carenza dei requisiti di Pt_1 certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 633 c.p.c., in quanto (a suo dire) il opposto non _1 aveva prodotto la determinazione (mai adottata) del opponente di impegno e Pt_1 accantonamento della spesa in bilancio.
Il motivo è parzialmente fondato, per le seguenti ragioni.
Con note scritte dell'1/12/2023 e del 24/3/2025 il opposto ha dedotto che: _1
- con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2019, passata in giudicato e relativa ad analoga fattispecie fra le stesse parti, era stata rigettata l'eccezione del opponente secondo cui Pt_1 dovevano essere prodotti l'atto di impegno della spesa e la relativa liquidazione;
- tale statuizione, costituente giudicato esterno, faceva stato nel presente giudizio.
Sul punto, va anzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice:
- “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo” (cfr. Cass. Sez. Un. 26482/2007; nello stesso senso, Cass. 67/2007, che sottolinea l'irrilevanza della diversità del periodo temporale al quale afferisce il credito azionato, essendo sufficiente, per l'operatività del vincolo discendente dal giudicato esterno, la medesimezza del rapporto giuridico sottostante e delle parti del giudizio);
- “nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 37269/2021). Tuttavia, per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo – intendersi … una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Il giudicato, infatti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ed anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (cfr. Cass. 10430/2023).
Orbene, la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2019 dell'1/2/2019, passata in giudicato, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal opponente in relazione alle Pt_1 forniture idriche eseguite nelle contrade Mauto e OC OF, per il periodo di agosto 2014- aprile 2015, ha ritenuto dimostrata la pretesa creditoria del opposto nonostante e a _1 prescindere dalla denunciata mancanza dell'atto di impegno di spesa del opponente. Pt_1
Secondo tale sentenza, invero, “la pretesa azionata in via monitoria dal deve ritenersi _1 univocamente dimostrata in base alla documentazione già allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. convenzione di fornitura e relative fatture elaborate sulla base dei consumi rilevati e non specificamente contestati dal , atteso che, peraltro, le difese articolate dall'ente locale con Pt_1
l'opposizione appaiono del tutto prive di pregio, in parte perché smaccatamente generiche (cfr. atto di citazione: “In ogni caso si eccepisce che il credito ingiunto non è né certo, né liquido, né esigibile. Va, infatti, chiarito che in mancanza dell'atto determinativo di liquidazione il credito ingiunto, oltre ad essere inesistente, non è né certo, né liquido, né esigibile”) ed in parte perché infondate (cfr. l'atto di citazione – “la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno sempre sostenuto che per agire nei confronti della Pubblica Amministrazione, non sia sufficiente la prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c., dovendo, altresì, essere prodotto, unitamente al ricorso, l'atto di impegno della spesa della P.A. e la relativa liquidazione” -, la sentenza n. 11016 pronunciata dalla prima sezione della Corte di Cassazione il 25 maggio 2005 – secondo cui la responsabilità della P.A. da tardivo inadempimento sorge con la sua costituzione in mora: cfr. la motivazione estesa-, nonché la diffida notificata al dal il 6 agosto 2015 di cui all'all. n. 4 del ricorso Pt_1 _1 monitorio” (cfr. p. 3).
Va poi considerato che con sentenze della Corte di Appello di Catania n. 200/2024 del 2/2/2024 e n. 1039/2024 del 19/6/2024, in accoglimento degli appelli proposti dal opposto – che aveva _1 sollevato l'eccezione di giudicato esterno formatosi sulla sentenza “inter partes” del Tribunale di Ragusa n. 116/2019 dell'1/2/2019 – sono state rigettate le opposizioni del opponente Pt_1 avverso i decreti ingiuntivi del Tribunale di Ragusa n. 525/2015 del 18/3/2015 e n. 764/2018 del 28/3/2018, relativi a crediti per le forniture idriche eseguite nelle contrade Mauto e OC OF, per i periodi (rispettivamente) di gennaio-settembre 2012 e di maggio-ottobre 2015.
Tanto nel caso esaminato dalla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2019 dell'1/2/2019, quanto in quelli esaminati dalle sentenze della Corte di Appello di Catania n. 200/2024 del 2/2/2024 e n. 1039/2024 del 19/6/2024, venivano in rilievo, perciò, crediti derivanti dalle forniture idriche eseguite dal opposto, in favore del opponente, nelle contrade Mauto e OC _1 Pt_1
OF.
Per come si evince dalle predette sentenze, tali forniture sono avvenute in forza della convenzione del 23/6/2003, stipulata fra il opponente e il Consorzio opposto. Pt_1
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso, quanto all'importo di euro 290.744,92 (euro 168.901,20 + euro 121.843,72), per le forniture idriche eseguite (per il periodo di dicembre 2016-dicembre 2017) dal opposto nelle contrade Mauto e OC OF e, _1 dunque, in relazione al medesimo rapporto giuridico e in forza del medesimo fatto costitutivo, cioè della convenzione del 23/6/2003 (all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo), poi rinnovata in data 30/4/2012 (cfr. all. 2 alla comparsa di risposta).
Pertanto, quanto al suddetto importo, in ragione del vincolo del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2019 dell'1/2/2019, nel caso di specie è irrilevante l'asserita mancanza della determinazione di impegno di spesa e della relativa liquidazione dell'ente locale. Ed infatti, devono ritenersi idonei a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria i documenti prodotti dal opposto e, segnatamente, le convenzioni di fornitura del 23/6/2003 e del _1
30/4/2012 (quest'ultima, peraltro, già vigente anche nel periodo di agosto 2014-aprile 2015 di cui alla controversia definita con la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2019 dell'1/2/2019), oltre alle fatture per i consumi idrici del periodo di dicembre 2016-dicembre 2017, non specificatamente contestati dal opponente. Pt_1 Per contro, quanto all'importo di euro 755,85 per la fornitura di acqua all' , non Parte_2 opera il vincolo del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 116/2019 dell'1/2/2019, venendo in rilievo un diverso rapporto giuridico, non regolato dalle convenzioni di fornitura del 23/6/2003 e del 30/4/2012 (relative al “potenziamento idrico” delle sole contrade Mauto e OC OF, e non dell' ). Parte_2
Sul punto, deve notarsi che:
- come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 33768/2019 e 6169/2019), l'art. 191, comma 1, d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione;
- in altre parole, gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (cfr. Cass. 33768/2019 e 15410/2018, che richiamano Cass. 24303/2011, 26202/2010 e 12880/2010);
- come precisato da Cass. 25870/2020, “nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa previsto del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Ciò determina, in entrambi i casi, l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell'ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi;
nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c.”.
Nel caso di specie, con riguardo all'importo di euro 755,85 per la fornitura di acqua all'
[...]
, non vi è prova né di un impegno contabile del opponente registrato sul Parte_2 Pt_1 competente programma del bilancio di previsione, né dell'attestazione, da parte del Pt_1 opponente, della copertura finanziaria, né della comunicazione dell'impegno contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria nei confronti del opposto. _1
Inoltre, per un verso, non vi è prova neppure del fatto che il presunto debito per cui è causa sia stato riconosciuto fuori bilancio dal opponente;
per altro verso, nel presente giudizio il Pt_1
opposto non ha ritualmente proposto un'azione di ingiustificato arricchimento nei _1 confronti dell'ente locale.
Da ciò deriva, in base alla giurisprudenza citata, l'insussistenza del diritto, azionato in sede monitoria dal opposto, al pagamento da parte del opponente della somma di _1 Pt_1 euro 755,85 per la fornitura di acqua all' nel periodo di aprile 2014-dicembre Parte_2
2017. Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il opponente ha altresì richiesto, Pt_1 in via riconvenzionale, la condanna del Consorzio opposto al pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
La domanda è infondata, per le seguenti ragioni.
Per come affermato da Cass. 5956/2022:
- “in tema di obbligazioni contrattuali, la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (Cass. 11/07/2007, n. 15585)”;
- “l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. 15/02/2008, n. 3794)”.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il opponente Pt_1 ha dedotto che:
- “il , sia per le continue perdite alla rete idrica, sia per la manutenzione alle vasche di _1 accumulo e all'invaso naturale e a volte per problemi di potabilizzazione, non ha mai dato continuità al servizio di approvvigionamento idrico, con continue interruzioni e conseguenti disservizi” (cfr. pp. 1-2);
- “in particolare nel quartiere Sorda, molto popolato, l'interruzione di approvvigionamento da parte del , è ripetitivo e quasi sistematico con una frequenza pari a due, tre volte al mese, in _1 particolar modo nel periodo estivo” (cfr. p. 2);
- “tale comportamento contrattuale determina una emergenza continua, con un disservizio idrico che abbraccia un bacino di utenza considerevole” (cfr. p. 2);
- “anche nel quartiere storico e moderno di Modica Alta i disservizi e le interruzioni di fornitura d'acqua sono frequenti e ripetute. Pertanto, il problema assume valenza ancora maggiore in quanto la capacità di distribuzione idrica per il quartiere viene praticamente dimezzata” (cfr. p. 2);
- “in questi casi l'Ente deve intervenire tempestivamente, con provvedimento di somma urgenza, per ovviare ad inconvenienti igienico sanitari, con l'ausilio di una Ditta esterna per il servizio di trasporto acqua potabile, e con l'impiego in contemporanea di una autobotte per ogni quartiere, provvedendo ad approvvigionare le scuole, gli edifici residenziali, gli uffici, ecc., con una spesa complessiva di circa cinque/seimila euro per ogni interruzione, in base alla durata della stessa” (cfr. p. 2);
- “un disagio enorme per le famiglie e gli utenti modicani, con un danno economico per l'Ente stimabile in circa € 50.000,00 l'anno per l'approvvigionamento idrico tramite autobotti con Ditta privata” (cfr. p. 2).
Dunque, il opponente non ha allegato quali specifici interventi siano stati effettuati per Pt_1 assicurare l'approvvigionamento idrico, non avendo precisato né i tempi né i luoghi in cui tale approvvigionamento sarebbe avvenuto mediante autobotti appartenenti ad una ditta privata esterna (peraltro non identificata), né gli specifici costi sostenuti.
In ogni caso, il opponente (che ne aveva l'onere, in base alla giurisprudenza citata) non ha Pt_1 dimostrato il (preteso) danno subito consistente nel costo sostenuto per l'approvvigionamento idrico tramite autobotti appartenenti a ditta privata esterna, non avendo depositato documenti rilevanti sotto questo profilo e non avendo articolato richieste di prova orale sul punto, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale.
Considerato che l'opposizione è stata ritenuta fondata per il limitato importo di euro 755,85 (relativo alla dedotta fornitura di acqua all' nel periodo di aprile 2014-dicembre Parte_2
2017), per mancanza di prova dell'impegno di spesa, deve a questo punto esaminarsi (limitatamente al predetto importo) la domanda di condanna formulata dal opposto nei confronti di _1
(terzo chiamato) sul presupposto che la mancanza dell'impegno di spesa Controparte_2 comportava comunque l'instaurazione del rapporto obbligatorio con il funzionario che aveva consentito la prestazione (cioè, in ipotesi, con il terzo chiamato, quale dirigente del VI settore del Comune opponente e sottoscrittore della convenzione del 30/4/2012).
Tale domanda è infondata, in quanto:
- è vero che “il rapporto obbligatorio, non perfezionatosi nei confronti della P.A. per violazione delle norme regolatrici della sua formazione, si crea tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario, per avere questi, nell'esercizio delle sue funzioni, consentito ovvero permesso che avvenisse l'acquisizione della prestazione o della fornitura, senza opporvisi per quanto dovuto nei limiti delle sue attribuzioni” (cfr. Cass. 15415/2018, che richiama Cass. 21340/2014);
- ad ogni modo, nel caso di specie il terzo chiamato ha ricoperto l'incarico dirigenziale di Responsabile del VI Settore “Direzione ed esecuzione lavori pubblici – Manutenzioni” del Comune opponente fino al 28/6/2013 (cfr. all. 1 alla comparsa di risposta del terzo chiamato), mentre la dedotta fornitura di acqua all' si riferisce al periodo di aprile 2014-dicembre Parte_2
2017;
- pertanto, non può ritenersi che l'esecuzione della suddetta fornitura sia stata consentita o permessa dal terzo chiamato, che alla data della suddetta fornitura non era più il responsabile del settore competente.
Data l'infondatezza della domanda proposta dal opposto nei confronti del terzo _1 chiamato, non vi è ragione di esaminare le domande proposte in via subordinata dal terzo chiamato nei confronti del opponente, da ritenersi assorbite. Pt_1
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, essendo dovuta dal opponente la somma di Pt_1 euro 290.744,92, il decreto ingiuntivo opposto, emesso per il maggior importo di euro 291.500,77 (oltre interessi e spese) deve essere revocato;
il opponente deve essere condannato al Pt_1 pagamento, in favore del opposto, della somma di euro 290.744,92, oltre interessi come _1 richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo (considerato che la domanda monitoria non è stata contestata sotto il profilo degli interessi richiesti); deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal opponente;
deve essere rigettata la domanda di condanna formulata dal Pt_1
opposto nei confronti del terzo chiamato. _1
Quanto alle spese processuali, deve evidenziarsi che, per come affermato da Cass. Sez. Un. 32061/2022, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata accolta in misura di poco ridotta (euro 290.744,92 anziché euro 291.500,77; oltre interessi e spese). Dunque, in base alla giurisprudenza citata, dovendo escludersi una reciproca soccombenza, il opponente deve essere condannato al Pt_1 pagamento, in favore del opposto, delle spese processuali (liquidate nella misura indicata _1 in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria).
Quanto alle spese processuali del terzo chiamato, va ricordato che, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. 31889/2019, più recentemente richiamata da Cass. 15932/2022 e 36719/2021).
Nel caso di specie, la chiamata in causa del terzo, da parte del opposto, è stata _1 determinata dall'opposizione proposta dal opponente e questa è risultata, quasi totalmente, Pt_1 infondata.
Ad ogni modo, l'iniziativa del chiamante risulta manifestamente infondata o palesemente arbitraria, in quanto:
- alla data delle forniture oggetto del presente giudizio (tanto di quelle eseguite nelle contrade Mauto e OC OF, quanto di quelle eseguite per l' ) il terzo chiamato Parte_2 non era più il responsabile del settore competente, non potendo perciò in ogni caso ritenersi che l'esecuzione delle forniture sia stata consentita o permessa dal terzo chiamato;
- dunque, la chiamata in causa del terzo è avvenuta in assenza dei basilari presupposti di fatto e di diritto che la normale diligenza imponeva al chiamante di verificare prima di coinvolgere il terzo in causa.
Pertanto, le spese processuali del terzo chiamato (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria) devono essere poste a carico del opposto. _1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 836/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2453/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 19/12/2018;
2) condanna il al pagamento, in favore del di Parte_1 OP _1 della somma di euro 290.744,92, oltre interessi come richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1
4) rigetta la domanda di condanna formulata dal di nei confronti OP _1 di;
Controparte_2
5) condanna il al pagamento, in favore del di Parte_1 OP _1 delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
6) condanna il al pagamento, in favore di , OP Controparte_2 delle spese processuali, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Ragusa, 8 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo