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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 343 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell'11.06.2025
TRA
( elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Taranto al Corso Umberto n. 116, presso e nello studio dell'Avv. Gaudio Vincenzo, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di mandato esteso a margine del presente atto;
- APPELLANTE –
E
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Maria Lupoli e Antonio Andriulli,giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma n. 80974 di rep. del Persona_1
21.07.2015, entrambi elettivamente domiciliati in Taranto alla Via del
Golfo 7/d presso l'ufficio legale della sede di Taranto;
CP_2
-APPELLATO-
All'udienza dell' 11.06.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3851/2019), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, respingeva il ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , diretto a vedersi riconosciuto il suo
[...] CP_2
diritto al pagamento in suo favore da parte dell' della somma di CP_2
€ 1694,45, a titolo di assegno di maternità,atteso che tale somma “ era stata bonificata su di un conto corrente intestato ad un diverso soggetto”,in quanto “ il patronato a cui si era rivolta, nel riportare l'IBAN sulla domanda, per un errore materiale aveva riportato quello della assistita a cui in precedenza aveva predisposto la pratica”.
Spese di giudizio ex art. 152 disp.att.cp.c..
Avverso tale decisione propone appello Parte_1
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
[...]
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_2
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la decisione gravata per essere ingiusta, chiedendone la riforma e la condanna dell' al pagamento in suo favore della Controparte_3
somma di € 1694,45, a titolo di assegno di maternità.
L'appello è infondato.
2 Reputa la Corte la decisione del Tribunale corretta, adeguatamente motivata e sorretta dai principi generali vigenti nel nostro ordinamento.
Invero, il Tribunale,contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non ha omesso di esaminare “ l'ordine impartito dal Comune di Taranto del 30.10.2018, con il quale il civico Ente chiedeva all' di operare il riaccredito dell'assegno di maternità ..” CP_2
ma giustamente,ha ritenuto applicabile al caso di specie, la norma di cui all'art. 1189 c.c.,secondo cui l'obbligazione può considerarsi estinta,con il
CP_ pagamento della prestazione effettuato dall' in data 04.04.2018.
“ Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito .”
E' pacifico che, il pagamento è stato disposto sul codice IBAN indicato nella domanda di prestazione dalla ricorrente stessa, la quale afferma che il conto corrente indicato, però, appartiene ad altro soggetto, poiché “ il patronato a cui si era rivolta,
nel riportare l'IBAN sulla domanda, per un errore materiale aveva riportato quello della assistita a cui in precedenza aveva predisposto la pratica”.
E' evidente la buona fede, da parte dell' atteso che l'IBAN errato, risulta dalla CP_2
stessa domanda sottoscritta dalla ricorrente.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il debitore è liberato dalla sua obbligazione se paga ad un soggetto (l'accipiens) che appare autorizzato a riceverlo,
sebbene l'errore che induce a tale circostanza debba essere stato determinato dallo stesso creditore effettivo, che ha fatto sorgere nel debitore in buona fede, ossia esente da colpa, la ragionevole presunzione circa la rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.
3 In tal caso, spetterà poi al creditore dimostrare che il debitore era comunque a conoscenza della reale situazione o che il suo affidamento è stato determinato da colpa (Cfr.Cass. n. 20847 del 11/09/2013).
L'appello è infondato,pertanto la decisione appellata dev'essere confermata.
Nulla per le spese ex art.152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese del presente grado ex art.152 disp. att.c,p.c.
Taranto, 11.06.2025
Il Consigliere Ausiliario Rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N. 343 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza di discussione dell'11.06.2025
TRA
( elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Taranto al Corso Umberto n. 116, presso e nello studio dell'Avv. Gaudio Vincenzo, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di mandato esteso a margine del presente atto;
- APPELLANTE –
E
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Maria Lupoli e Antonio Andriulli,giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma n. 80974 di rep. del Persona_1
21.07.2015, entrambi elettivamente domiciliati in Taranto alla Via del
Golfo 7/d presso l'ufficio legale della sede di Taranto;
CP_2
-APPELLATO-
All'udienza dell' 11.06.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3851/2019), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, respingeva il ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , diretto a vedersi riconosciuto il suo
[...] CP_2
diritto al pagamento in suo favore da parte dell' della somma di CP_2
€ 1694,45, a titolo di assegno di maternità,atteso che tale somma “ era stata bonificata su di un conto corrente intestato ad un diverso soggetto”,in quanto “ il patronato a cui si era rivolta, nel riportare l'IBAN sulla domanda, per un errore materiale aveva riportato quello della assistita a cui in precedenza aveva predisposto la pratica”.
Spese di giudizio ex art. 152 disp.att.cp.c..
Avverso tale decisione propone appello Parte_1
lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma.
[...]
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il CP_2
rigetto dell'avverso gravame.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la decisione gravata per essere ingiusta, chiedendone la riforma e la condanna dell' al pagamento in suo favore della Controparte_3
somma di € 1694,45, a titolo di assegno di maternità.
L'appello è infondato.
2 Reputa la Corte la decisione del Tribunale corretta, adeguatamente motivata e sorretta dai principi generali vigenti nel nostro ordinamento.
Invero, il Tribunale,contrariamente a quanto sostiene l'appellante, non ha omesso di esaminare “ l'ordine impartito dal Comune di Taranto del 30.10.2018, con il quale il civico Ente chiedeva all' di operare il riaccredito dell'assegno di maternità ..” CP_2
ma giustamente,ha ritenuto applicabile al caso di specie, la norma di cui all'art. 1189 c.c.,secondo cui l'obbligazione può considerarsi estinta,con il
CP_ pagamento della prestazione effettuato dall' in data 04.04.2018.
“ Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito .”
E' pacifico che, il pagamento è stato disposto sul codice IBAN indicato nella domanda di prestazione dalla ricorrente stessa, la quale afferma che il conto corrente indicato, però, appartiene ad altro soggetto, poiché “ il patronato a cui si era rivolta,
nel riportare l'IBAN sulla domanda, per un errore materiale aveva riportato quello della assistita a cui in precedenza aveva predisposto la pratica”.
E' evidente la buona fede, da parte dell' atteso che l'IBAN errato, risulta dalla CP_2
stessa domanda sottoscritta dalla ricorrente.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il debitore è liberato dalla sua obbligazione se paga ad un soggetto (l'accipiens) che appare autorizzato a riceverlo,
sebbene l'errore che induce a tale circostanza debba essere stato determinato dallo stesso creditore effettivo, che ha fatto sorgere nel debitore in buona fede, ossia esente da colpa, la ragionevole presunzione circa la rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens.
3 In tal caso, spetterà poi al creditore dimostrare che il debitore era comunque a conoscenza della reale situazione o che il suo affidamento è stato determinato da colpa (Cfr.Cass. n. 20847 del 11/09/2013).
L'appello è infondato,pertanto la decisione appellata dev'essere confermata.
Nulla per le spese ex art.152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) Nulla per le spese del presente grado ex art.152 disp. att.c,p.c.
Taranto, 11.06.2025
Il Consigliere Ausiliario Rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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