Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 1 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3308 del 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Lesione Personale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 06.06.53, rappresentata e difesa dall'avv. LIGUORI STEFANO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE –
E
, P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CARUSO LUIGINA MARIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in Cancelleria in data 29.11.19,
ha convenuto in giudizio il . La Parte_1 Controparte_1 difesa del primo ha allegato che:
- in data 28.12.11, verso le ore 20:30 circa, l'esponente stava percorrendo, insieme alla moglie , a piedi, la Via Aldo Moro del Comune di Corigliano Controparte_2
Calabro (ora ), quando, all'altezza del civico n.9, inciampava a causa Controparte_1 della sconnessione e del rialzo di alcune mattonelle del marciapiede comunale che si erano sollevate dalla loro sede e cadeva a terra in maniera rovinosa, riportando lesioni alla gamba destra;
- caduto per terra ed avvertiti fortissimi dolori alla gamba, che gli impedivano di rialzarsi, la moglie succitata, si recava al vicinissimo Comando dei Vigili, posto a pochi metri dal luogo, invocando aiuto e chiedendo al vigile presente in Ufficio tal - Persona_1 ad intervenire e chiamare l'ambulanza dal vicino Ospedale, al fine di prelevare il marito, il quale era disteso a terra, dolorante;
- portato, dopo pochi minuti, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corigliano Calabro
“Guido Compagna”, il sanitario di turno al detto servizio dopo averlo visitato poneva diagnosi di “frattura sottocapitata con risalita del moncone distale del femore destro” e lo tratteneva in “Pronto Soccorso per essere poi ricoverato in reparto per essere sottoposto ad intervento chirurgico ortopedico” (cfr. verbale totale di pronto soccorso);
- in data 03.01.12, l'esponente veniva sottoposto ad intervento chirurgico per “riduzione e sintesi con viti e fili di K, ed alla dimissione avvenuta il 10/01/2012, gli venivano prescritti gg. 40 di riposo a letto e ritorno in reparto dopo una settimana per rimozione dei punti;
- a seguito di detta dimissione l'esponente eseguiva tutti i successivi controlli prescritti dall'Ospedale ed all'esito veniva dichiarato guarito in data 30/06/2012 con i seguenti postumi: accorciamento dell'arto di un (n.1) centimetro;
cicatrice di 6 cm sul grande trocantere;
ipotonotropia del gluteo e del quadricipite;
zoppia di fuga a destra;
limitazione funzionale dell'anca destra di 1/4; danno biologico permanente del 10%; danno da inabilità temporanea di gg.184, di cui gg.55 di inabilità totale e n.129 gg. di inabilità parziale al 50%;
- in data 27/10/2012 con lettera racc.a.r. del suo precedente legale Avv. Franco Chinigò, l'esponente formulava richiesta di risarcimento danni al Controparte_3 ritenuto responsabile dei danni subiti dall' istante ex art.2051 c.c., ma il detto Ente non dava alcun riscontro;
- successivamente, con atto di citazione notificato in data 30/06/2015, l'esponente evocava in giudizio il , davanti all'intestato Tribunale, per Controparte_4 ivi sentire dichiarare la responsabilità esclusiva dell'Ente per le gravi lesioni da lui riportate nel sinistro de quo e la sua condanna al risarcimento dei danni;
- la causa, iscritta a ruolo al n.1619/2015 RG, ed assegnata per la trattazione al Giudice
Dott.ssa Pugliese, poi proseguita davanti al subentrante Giudice Dott. Caronia, veniva cancellata dal ruolo per inattività delle parti ed il processo dichiarato estinto con ordinanza del 24/06/2019,
- ritenuto che l'estinzione del processo non determina l'estinzione dell'azione (cfr. art.310 cpc) interessa all'esponente riproporre la domanda al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro de quo;
- l'anomalia sulla sede stradale che ha causato il sinistro in questione si trovava nel pieno centro storico del Comune di vicinissimo alla sede del Comando dei CP_3
Vigili Urbani, come risulta dalla nota a firma del Vigile in data Persona_1 30/12/2011, intervenuto immediatamente sul posto e che ha soccorso l' , non era Pt_1 in alcun modo indicata o segnalata con appositi cartelli;
- Già dalle esposte circostanze, che saranno ovviamente anche fatte oggetto di specifica prova testimoniale, emerge con sufficiente chiarezza sia l'evento dannoso che la genesi di esso nonchè il nesso di causalità tra l'evento ed il danno subito dall'esponente. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
a. accogliere la domanda attrice perché fondata in fatto e diritto;
b. conseguentemente, dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto, ex art. CP_1
2051 c.c., condannare lo stesso al risarcimento dei danni mediante il pagamento della somma complessiva di €.30.000,00 o di quell'altra somma maggiore o minore che potrà meglio essere determinata dal Tribunale adito sulla base degli atti e documenti di causa ovvero mediante apposita Ctu medico legale che già da ora si richiede;
c. condannare altresì il detto al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione CP_1 monetaria dalla data del sinistro al soddisfo;
d. condannare, infine, il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi legali del CP_1 giudizio da distrarre, ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore antistatario,
Con comparsa di costituzione depositata solo in data 10.6.22, si è costituito il
[...]
. La sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- Come rammentato dallo stesso attore, il precedente giudizio si è estinto ex art. 309 c.c. L'inattività delle parti, disciplinata dall'art. 307 c.p.c. che elenca le circostanze al verificarsi delle quali si determina l'estinzione del giudizio, è causa di estinzione del processo. L'inattività delle parti si concreta in caso di mancata costituzione delle stesse dopo la notifica della citazione entro il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. e di cancellazione della causa dal ruolo ordinata dal giudice dopo la costituzione delle parti;
- In tutti questi casi, il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 3 di 17
per la costituzione del convenuto ex art. 166 c.p.c. o dalla data del provvedimento di cancellazione. Scaduto inutilmente il termine, il processo si estingue;
- Nel caso di specie, la causa veniva cancellata dal ruolo il 24.06.2019 per inattività delle parti, pertanto, doveva essere riassunta entro il 25.10.2019; ex adverso, veniva notificato un nuovo atto di citazione il 20.11.2019 (iscritto a ruolo il 2.12.2019), dunque, oltre i tre mesi previsti dalla legge;
- Quanto al merito, il custode è esonerato dalla responsabilità ove provi il caso fortuito. A costituire caso fortuito è anche la riferibilità dell'evento a una condotta colposa dello stesso danneggiato. Infatti, le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose;
- Alla luce della pacifica giurisprudenza in materia, quindi, controparte avrebbe dovuto dimostrare che il bene in custodia presentava delle anomalie tali da essere la causa dell'incidente del Sig. , il quale non poteva evitarle usando l'ordinaria diligenza;
Pt_1
- Nel caso di specie, non viene data la prova della pericolosità della strada e/o del marciapiede;
anzi, dalla fattispecie in esame non emerge poi alcun elemento dal quale si possa evincere che il Sig. non fosse in grado di percepire l'esistenza di alcune Pt_1 mattonelle del marciapiede sconnesse, atteso che l'attore nel percorrere via Aldo Moro stava semplicemente camminando e che, soprattutto, si trovava nei pressi della sua abitazione. Appare evidente, dunque, la possibilità per l'attore di percepire agevolmente l'esistenza di una minima situazione di pericolo e di evitarla. Tale assunto incide, quindi, sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del
Sig. che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada Pt_1 che stava percorrendo, delineando così un'ipotesi di caso fortuito che esonera il convenuto da qualsiasi responsabilità. L'evento, dunque, è eziologicamente riferibile alla condotta colposa della odierna attrice, sia in relazione alle cause che alla condotta della stessa;
- Per quanto concerne il danno fisico alla persona, questa difesa osserva che le richieste formulate da parte attrice appaiono eccessive e basate su affermazioni prive di qualsivoglia supporto probatorio, che sicuramente non può essere attribuito a un semplice foglio di valutazioni danni che non è neppure una CTP. Né tantomeno tale carenza può essere compensata dai certificati medici, poiché, con essi si può attestare solo che il paziente si è recato dal medio al quale ha dichiarato di avere dolore o sintomi e tale dichiarazione è stata recepita dal sanitario;
- In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere riconosciuto l'assenza di colpa in capo al , in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 deve riconoscersi un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.;
- Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento
è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla incidenza causale del comportamento del danneggiato;
- Pertanto, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta una responsabilità del
, in persona del Sindaco p.t., essa sarebbe affievolita dal Controparte_1 concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro de quo. R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 4 di 17
Ciò posto, il ha concluso chiedendo al Tribunale Controparte_1 adito:
1. In via preliminare, dichiarare l'avverso atto di citazione tardivo e/o inammissibile e/o irricevibile e/o improcedibile per i motivi espressi nella presente memoria;
2. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
3. in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti la responsabilità del convenuto, condannarlo in via ridotta ex art. 1227 c.c.;
4. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le relative memorie, la causa è stata istruita per mezzo delle produzioni documentali in atti nonché attraverso l'escussione dei testi indicati. All'udienza del giorno 07.01.25, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
2. In rito.
La difesa del in ordine alla estinzione del precedente giudizio, è infondata e non CP_1 può essere accolta. Ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 310 c.p.c., l'estinzione del processo non estingue l'azione con conseguente possibilità della parte di riproporre la medesima domanda in sede giudiziaria, salvo il maturare della prescrizione ovvero della decadenza in conformità con il diritto sostanziale. Prescrizione, in tal caso, neppure eccepita dalla parte convenuta.
3. Nel merito.
3.1. La qualificazione della domanda. La presente fattispecie come descritta dalla parte attrice va ricondotta, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. Fino a pochi anni fa in giurisprudenza era fortemente controversa l'applicabilità o meno della disposizione dell'art. 2051 c.c., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile (per una disamina più completa dei relativi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia e delle loro origini v. tra le varie Cass. civ. n. 15383 del
2006).
La giurisprudenza più recente, accogliendo del resto i suggerimenti della Corte Costituzionale n. 156 del 10.5.99, ha sposato l'opposto orientamento. La posizione che è emersa, cui il Tribunale intende uniformarsi, è quella secondo cui l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, in mancanza di riferimenti normativi che consentano di riservare un trattamento privilegiato alla P.A. quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (v. tra le tante Cass. civ. n. 8935 del 2003 quanto alle strade aperte al pubblico transito o ancora Cass. civ. n. 24529 del 2009). Sotto tale profilo la demanialità o patrimonialità del bene, l'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché la sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Piuttosto, queste vanno considerate come circostanze che possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito, a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza sulla cosa in custodia.
3.2. I principi generali in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Alla luce delle esposte considerazioni, vanno prima di tutto esposti i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia, tenuto conto dell'opera di sistemazione organica compiuta recentemente dalla Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 20943 del 2022; da ultimo, Cass. Civ. n. 11152 del 2023 e Cass. Civ. n. 2376 del 2024). La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 5 di 17
La disposizione codicistica ruota intorno a due presupposti: il primo, la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. Il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia un fatto - impeditivo del diritto al risarcimento - che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. In altre parole, un fatto naturale o del terzo connotato da imprevedibilità e inevitabilità, da intendersi in senso oggettivo e secondo regolarità causale, senza che abbia rilievo la diligenza del custode (v. Cass. Sez. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ. n. 19960 del 2023; Cass. civ. n. 12943 del 2024).
Tanto premesso sulla natura di questa forma di responsabilità extracontrattuale e sui suoi presupposti, vanno svolte le seguenti precisazioni su questi elementi.
I. Onere della prova
a. La norma dell'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa peraltro il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno tale per cui l'evento di danno atto a fondare la responsabilità del custode origini, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante, dalla cosa custodita.
Tuttavia, al fine di accertare il nesso di causa tra i vari fattori che hanno determinato l'evento hic et nunc storicamente realizzatosi, è necessario scandagliare – nel susseguirsi anche diacronico delle circostanze – il ruolo assunto dalla cosa nella sequenza causale alla luce delle peculiarità concrete e, quindi, da un lato, la partecipazione della res in custodia alla produzione materiale dell'evento dannoso (a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte, nei quali cioè l'interazione del danneggiato è indispensabile per la verificazione dell'evento, sino alle vicende in cui il ruolo della cosa è preponderante o esclusivo, nei quali cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente), e, dall'altro lato, le connotazioni intrinseche della res custodita, cioè della sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (a partire dalle situazioni in cui essa non presenta ex se rischi in ipotesi di interazione con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il modo stesso della cosa naturaliter comporti il rischio o la ragionevole probabilità di conseguenze dannose per chi con la stessa entri in contratto) [v. sul punto in maniera precisa Cass. Civ. n.12943 del 2024].
Di qui – sempre ai fini del concreto accertamento causale – l'indugio della giurisprudenza ai fini della prova, quando l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa custodita, secondo un nesso di causalità materiale giuridicamente rilevante (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011; da ultimo Cass. civ. n. 7172 del
2022). Nei casi in cui, invece, il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 6 di 17
rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n.
2660 del 2013). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013). Tutti i diversi orientamenti adottati, poi, nel corso del tempo dalla Suprema Corte incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 c.c.); è, infatti, indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale [così Cass. civ. n. 999 del 2014; Cass. civ. sez. III, n. 2660 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 6306 del 2013; Cass. civ., sez. III, n. 7125 del
2013; Cass. civ. (ord.), n. 5977 del 2012; Cass. civ., sez. III, n. 4231 del 2012; Cass. civ. (ord.), n. 11430 del 2011; Cass. civ. (ord.), n. 5910 del 2011; Cass. civ. n. 25105 del 2010; da ultimo, tra le tante Cass. civ. sez. VI n. 2118 del 2022]. La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della res non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno – quale ad esempio il comportamento dell'utente - la res individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della res non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione. Si tratta, a ben vedere, di criteri che orientano l'attività di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
b. Quanto, invece, al rapporto custodiale, esso si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa (v. Cass. Civ. n. 2480 del 2018; Cass. Civ. n. 11152 del 2023).
II. Irrilevanza della condotta del custode Tendenzialmente, salvo taluni e discussi profili inerenti all'omissione colposa, non ha quindi alcun rilievo la condotta tenuta dal custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (v. Cass. civ., n. 11016 del 2011). La natura oggettiva della responsabilità speciale di cui all'art. 2051 c.c., basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del soggetto custode (v. da ultimo Cass. Civ. n.17942 del 2024).
III. Nozione di caso fortuito
Coerente con la natura oggettiva della responsabilità del custode è la esimente di essa positivamente stabilita, costituita dal caso fortuito.
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo (v. Cass. civ., n. 5658 del 2010): in altre parole, il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 7 di 17
Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito, la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Tuttavia, lo stesso fortuito viene inteso talvolta dalla giurisprudenza prevalente in misura più ampia, comprensiva anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (cfr. Cass. Civ. 10556 del 2016) nonché del comportamento colposo dello stesso danneggiato (cfr. Cass. Civ. 25837 del 2017; Cass. Civ. 11526 del 2017; Cass. Civ. 22807 del 2008).
Infatti, il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così S.U. n. 20943 del 2022). Con l'ulteriore precisazione che il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti giuridici naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa
(art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, in una prospettiva di valorizzazione della condotta interattiva del soggetto che entri in contatto con un bene posto nella altrui custodia.
Le concrete conseguenze di tale precisazione saranno meglio apprezzate nel paragrafo dedicato al rilievo sistematico degli approdi evocati.
IV. Importanza della condotta colposa della vittima
La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. è, quindi, esclusa: a) dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente (v. Cass. civ. n. 22898 del 2012)
b) o ancora quando il danneggiato, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (v. Cass. civ. n. 13681 del
2012); c) dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo e imprevedibile (v. Cass. civ. n. 21727 del 2012).
d) del fatto colposo della vittima che, entrata in interazione con la res, esclude il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo era prevedibile ed evitabile. È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell'evento (cfr. Cass. Civ. n. 26258 del 2019, esclusa, nella specie, la responsabilità del per la caduta su una macchia scivolosa ben CP_5 visibile;
Cass. civ. n. 1310 del 2012, in relazione alla caduta su una griglia di raccolta di acque piovane;
Cass. civ. n. 32205 del 2021, in relazione alle buche;
Cass. civ. n. 11794 del 2022 in relazione agli avvallamenti;
Cass. Civ. n. 35991 del 2023 con specifico riferimento alle rampe).
Sotto tale ultimo profilo, vale evidenziare che la condotta colposa, invero, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 8 di 17
ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Inoltre, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito” (cfr. Cass. civ. n. 2483 del 2018 e, in maniera esaustiva, Cass. Civ. n.858 del 2020; ma anche Cass. civ. n. 2481 del 2018; da ultimo Cass. civ. n. 11794 del 2022, nonché Cass. Civ. n. 19960 del 2023).
Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. Civ. n. 2376 del 2024, vedi anche Cass. Civ. n. 14228 del 2023). Sotto il profilo processuale, quindi, l'applicazione dell'art. 1227 c.1 c.c., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (v. Cass. Civ. n. 11258 del 2018; Cass.
Civ. n. 19218 del 2018). E l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. Civ. n. 842 del 2020).
V. Rilievo sistematico dell'art. 2051 c.c. Alla luce dei rilievi esposti, appare chiaro come l'art. 2051, contempli un criterio di imputazione della responsabilità che, per quanto oggettiva in relazione all'irrilevanza del profilo attinente alla condotta del custode, è comunque volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime Cass. Civ. n. 23584 del 2013).
A detta allocazione del rischio, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v. Cass. Civ. n. 2692 del 2014).
Inoltre, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito.
A fini di coerenza sistematica – e per meglio esplicitare quanto approfondito in tema di fortuito – vale evidenziare che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 9 di 17
giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della
“res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021) o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
Con migliore precisazione dogmatica, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana
(del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso talvolta evocato della "interruzione del nesso tra cosa e danno" o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. con mirabile precisazione Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un "giudizio" non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi "a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)"]. E, sempre in chiave sistematica, l'indugio sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, lungi dal mutare la natura della responsabilità oggettiva per innestarne profili colposi, rappresenta lo strumento indispensabile proprio per una corretta analisi volta a ricostruire scientificamente e vagliare l'eziologia dell'evento, anche in una prospettiva di sviluppo diacronico dei singoli elementi.
4.1. Parziale fondatezza della domanda.
La domanda esperita da parte attrice è in parte fondata e, quindi, deve essere accolta nei limiti di seguito esplicitati. Non vi è dubbio, ad avviso del Tribunale, che la parte attrice abbia provato l'evento dannoso verificatosi (neppure contestato in maniera specifica), il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (tenuto conto che la caduta è stata provocata proprio dalle mattonelle sconnesse poste sul CP_ marciapiede, res nella custodia dell' convenuto) ed il fatto che lo stato dei luoghi presentasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento.E, infatti, la presenza di mattonelle sconnesse sul marciapiede, rialzate leggermente e in prossimità di un albero, su un marciapiede in cattivo stato di manutenzione, nel punto che deve essere attraversato su un piano di calpestio dedicato ai pedoni, anche in relazione alle condizioni specifiche in cui il fatto si è realizzato, comporta certamente l'elevata probabilità di concretizzazione del rischio dell'evento dannoso poi verificatosi, che una attenta custodia del bene avrebbe evitato.
A fronte di ciò il convenuto non è riuscito a provare né il caso fortuito, né CP_1 l'incidenza esclusiva della condotta colposa della vittima, come meglio sarà specificato in prosieguo. La ricostruzione dei fatti esposta dall' nell'atto di citazione trova il proprio riscontro Pt_1 nelle deposizioni rese dai testi escussi, nonché nella documentazione depositata unitamente all'atto di citazione. R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 10 di 17
Infatti, la coerentemente con quanto dedotto nell'atto di citazione, ha dichiarato di CP_2 aver assistito all'evento dannoso, essendo presente al momento della caduta, e che questa si è verificata proprio secondo le modalità descritte dall'attore sin dall'atto introduttivo. Il , pur essendo intervenuto nel tempo immediatamente successivo al Controparte_7 verificarsi dell'evento, ha precisato in maniera dettagliata non solo le condizioni in cui si trovava l' al momento della caduta, ma anche lo stato dei luoghi e delle sconnessioni presenti sul Pt_1 marciapiede. Le deposizioni rese sono oggettivamente attendibili, dal momento che risultano precise, coerenti, non contraddittorie al proprio interno ed estrinsecamente compatibili tra loro e con le altre risultanze istruttorie documentali.
Infatti, la ricostruzione di parte attrice, come anche riferita dai testi, trova preciso riscontro nella comunicazione di servizio di , in servizio presso il Comando di Polizia Persona_1 Municipale dello stesso convenuto, il quale conferma quanto dedotto dall' in ordine CP_1 Pt_1 alla circostanza di essere intervenuto immediatamente giusta segnalazione della (tenuto CP_2 conto anche della breve distanza del Comando dal luogo dell'evento) e dettaglia in maniera precisa lo stato delle sconnessioni del marciapiede.
Suffragano la ricostruzione attorea anche le fotografie allegate, scattate nell'imminenza dell'evento proprio dall' . Per_1
La presenza delle mattonelle rialzate e la conseguente sconnessione rispetto al piano di calpestio è agevolmente percepibile anche alla luce delle fotografie in atti.
Tutti i testi, poi, hanno dichiarato che l'evento è avvenuto nel dicembre del 2011, verso sera intorno alle 20.00, quando l'attore si trovava sui luoghi di causa per percorrere insieme alla moglie il tratto verso casa.
Sotto il profilo della dinamica, dall'analisi congiunta di tutto quanto emerso dalla istruttoria,
è pacifico che l'attore, mentre stava camminando sul piano di calpestio è inciampato a causa della sconnessione delle mattonelle ivi esistenti;
i testi, in maniera univoca, hanno poi descritto le condizioni dell' in seguito all'evento lesivo e la ha dettagliatamente precisato la Pt_1 CP_2 dinamica dei fatti, perfettamente compatibile anche con la suindicata relazione di servizio e con quanto emerge dal certificato di Pronto Soccorso.
Ad incidere, poi, sulla intrinseca pericolosità della res – che emerge ictu oculi dalle fotografie in atti – accanto alla dimensione della sconnessione non enorme e proprio perciò idonea ad eludere la cautela del passante, volge altresì la collocazione delle mattonelle rialzate non già al centro del marciapiede ma su un piano più defilato e in prossimità di un albero, in uno spazio naturalmente preposto all'attraversamento dei pedoni. La circostanza che le mattonelle fossero solo leggermente rialzate e non rotte (quindi, omogenee nel colore e nella forma), rappresenta un ulteriore fattore idoneo a sorprendere l'affidamento altrui e a non consentire una precisa ispezione della zona sui cui poggiare i piedi, che viene plausibilmente percorsa per recarsi su un'area destinata al transito dei pedoni.
Nella stessa direzione – volta ad escludere la piena percepibilità del pericolo ed agevole evitabilità dello stesso, con conseguente sussistenza, quindi, del nesso causale tra la res e l'evento dannoso verificatosi – volgono altresì le condizioni spazio - temporali in cui la caduta si è verificata. Alla luce della prova orale espletata, pienamente riscontrata anche dalla documentazione in atti, tra cui il certificato del Pronto Soccorso, l'evento lesivo occorso all'Avolio si è verificato in una serata di dicembre, quando, quindi, non vi era la luce solare, in un luogo non pienamente illuminato, tenuto conto che le luci della illuminazione pubblica sono ulteriormente attenuate dalla chioma dell'albero posto proprio in prossimità della sconnessione. Non valgono ad inficiare l'univoca ricostruzione dell'evento dannoso le difese dell'ente comunale convenuto, il quale, peraltro, non ha neppure articolato mezzi istruttori idonei a provare ulteriori ipotesi ricostruttive o nessi causali alternativi solo genericamente evocati. Pertanto, le deduzioni a sostegno delle tesi dell'ente sono sfornite di qualsiasi supporto probatorio. R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 11 di 17
Allo stesso modo, che la dimensione e la localizzazione della sconnessione avrebbero reso pienamente visibile l'ostacolo per una persona di media diligenza è circostanza che non prende in considerazione le peculiari condizioni spazio - temporali in cui si è verificato l'evento e che, in ogni caso, incide non già sul nesso causale tra res ed evento dannoso, ma esclusivamente sul concorso colposo della vittima, di seguito analizzato.
A sostegno della propria domanda, poi, la parte attrice ha poi prodotto documentazione medica delle lesioni di cui si è detto sopra e dei postumi delle stesse. Ancora, il C.T.U. ha accertato la compatibilità tra la ricostruzione dei fatti sostenuta da parte attrice e le lesioni dalla stessa riportate, quali conseguenze dell'evento dannoso verificatosi.
4.2. Concorso del fatto colposo dell'attore nella causazione dell'evento lesivo. Riconosciuta la sussistenza della responsabilità invocata da parte attrice, va tuttavia precisato che viene in rilievo l'applicabilità dell'art. 1227, comma 1, c.c., la quale dispone che: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. Infatti, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. Civ. n. 11258 del 2018; Cass. Civ. n. 19218 del 2018), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (v. Cass. Civ. n. 842 del
2020). Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest'ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Ora, in riferimento al carattere colposo del comportamento tenuto dall'attore, della gravità dello stesso e dell'incidenza causale che questo ha avuto va osservato prima di tutto come all'uso di una cosa “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa” (v. Cass. civ. n. 18167 del 2014). Infatti, il pericolo che concretizza il rischio volto a prevenire l'evento dannoso – che orienta ed è sotteso alle norme in materia di responsabilità e, quindi, anche in relazione all'art. 2051 c.c. – è inevitabilmente determinato pur sempre dalla interazione della cosa con la condotta dell'utente, trattandosi, nel caso di specie, di res priva di dinamismo interno.
Si tratta, come già esposto, di un opportuno bilanciamento tra un criterio di imputazione della responsabilità con allocazione del rischio (che la norma intende evitare) in capo al custode e il dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa in un contesto necessariamente relazionale.
Alla luce di questo dovere vanno valorizzate nel caso di specie le circostanze di seguito esposte.
a. Anzitutto, è emerso in maniera pacifica che il luogo in cui si è verificato l'evento dannoso dista pochi metri dalla abitazione dell' e che la strada è quella abitualmente percorsa Pt_1 dall'attore. Pertanto, la conoscenza dei luoghi di causa avrebbe potuto sollecitare l'attenzione del pedone, nonostante i già valorizzati elementi concernenti il contesto orario, la inclinazione della mattonelle e la loro collocazione, che hanno di fatto ostacolato la piena visibilità della res; R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 12 di 17
b. Il carattere tristemente notorio delle condizioni spesso non ottimali di manutenzione presenti nei marciapiedi e nelle strade pubbliche rendono a maggior ragione necessario l'uso di particolare cautela da parte dell'utente della strad;
c. l'attenzione del pedone avrebbe dovuto essere ulteriormente sollecitata individuando, magari, i punti più omogenei e meno esposti al pericolo e ai rischi di concretizzazione degli eventi lesivi della specie di quello verificatosi, ferma, ovviamente, una applicazione ragionevole delle norme cautelari, alla luce delle peculiarità già evidenziate del caso in esame. Pertanto, alla luce del vaglio critico di tutti gli elementi evocati, il rilievo causale della condotta colposa del danneggiato è certamente concorrente, tale da attenuare ma non escludere la responsabilità custodiale del CP_1 In conclusione, va diminuito del 50% il risarcimento spettante all'attore in virtù del concorso del suo fatto colposo alla produzione del danno.
4.3. Condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal C.T.U.
In corso di causa è stata poi disposta C.T.U. medico-legale. Essa è stata eseguita dal dott.
Policriti e depositata in data 8.02.23.
Il Consulente ha precisato, dopo attento esame dei documenti in atti ed esame obiettivo, sotto il profilo della riconducibilità eziologica dei postumi lamentati all'evento lesivo che “la lesione per sua natura, compatibile con il meccanismo traumatico descritto e per l'immediato riscontro in ambiente ospedaliero qualificato, va posta in rapporto di causalità materiale con il sinistro di cui ci si occupa. Il nesso di causalità è infatti dimostrato dalla positività di numerosi criteri medico - legali di giudizio topografico, di sufficienza e di continuità fenomenologica. Infatti la violenza dell'urto dell'anca destra sul suolo e l'immediato riscontro della frattura del collo femore destra, consentono di affermare che si è trattato di un trauma di particolare entità tale da giustificare il ricovero ospedaliero, l'intervento chirurgico, il protrarsi della sintomatologia dolorosa, come risulta dalla documentazione medica esibita, la necessità del Periziando di sottoporsi ad una serie di controlli clinici specialistici ed esami strumentali”. Inoltre, ha concluso sostenendo che “la lesione comporta dei postumi a carattere permanente dal momento che, essendo trascorso un sufficiente periodo di tempo dalla manifestazione clinica post – traumatica, si presenta oggi con una non restitutio ad integrum”. L'ausiliario ha correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunato, quantificandoli nella misura del 6%, ed indicando in 30 giorni il periodo di invalidità temporanea totale, in 20 giorni quello di invalidità temporanea parziale al 75% e 25 giorni al 50% ed in 30 giorni al 25%, connessi alle predette lesioni.
Questo Giudice reputa di condividere appieno le considerazioni svolte dal C.T.U. e le conclusioni da questo raggiunte, in quanto logicamente, scientificamente ed analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Infatti, il C.T.U. ha provveduto a raggiungere le conclusioni riassunte al termine della relazione scritta dopo aver visitato il periziando, verificato la sussistenza delle lesioni lamentate, la compatibilità delle stesse con la dinamica del sinistro narrata e riscontrando il tutto alla luce della documentazione medica prodotta in corso di causa.
Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia – come nel caso di specie - tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del
2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007). R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 13 di 17
Deve quindi procedersi alla traduzione in termini monetari del danno.
5. Conseguenze risarcitorie e liquidazione del danno.
5.1. Orbene, alla luce dei principi sopra richiamati, risultano provati i danni di natura non patrimoniale lamentati dall'attrice, nella misura di seguito evidenziata. Infatti, la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc.
A tanto si aggiunga che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane.
Ad esso deve, poi, affiancarsi la componente di sofferenza soggettiva sottesa alla lesione subita. Ciò posto, si ritengono applicabili al caso di specie, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati sulla base delle tabelle milanesi (e non già gli invocati parametri, concernenti le lesioni di lieve entità derivanti solo da sinistri stradali). Per liquidare il danno alla persona vanno applicate le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, considerate come le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza (cfr. Cass. Civ. n.12408 del 2011). Afferma la Cassazione, infatti, che “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone
l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”. Non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)” [così, tra le altre, Cass. Civ. n.
2788 del 2019, in motivazione;
negli stessi termini Cass. Civ. n. 901 del 2018].
Tale valutazione dovrà, in ogni caso, condurre a una "liquidazione unitaria del danno non patrimoniale", "intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito" all'esito dell'attività istruttoria svolta, "in assenza di qualsiasi automatismo" (cfr. ancora Cass. Civ. n. 901 del 2018) e "con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici" (cfr. ancora la motivazione di
Cass. Civ. n. 2788 del 2019). Come sostenuto dalla Suprema Corte sopra citata, le c.d. tabelle di Milano, con riguardo al danno da invalidità permanente, "determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno...da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale".
E, invero, le suddette tabelle, nell'edizione 2018, nell'edizione 2021 e anche nell'edizione 2024 (quest'ultima applicabile nel caso di specie), mirano a dettare criteri orientativi per la liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale (non del solo danno biologico) derivante dalla lesione alla integrità psico-fisica, specificando, nei "criteri orientativi", che si propone la liquidazione congiunta (in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 14 di 17
Cassazione espresso con le sentenze del 2008 c.d. di San Martino) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore",
"sofferenza soggettiva", in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione". E gli stessi principi vengono seguiti dalle Tabelle milanesi 2018 (così come in quelle del 2021 e 2024) con riguardo al "danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona", come si desume dai seguenti passaggi contenuti nei relativi “Criteri orientativi”: “A seguito del nuovo orientamento giurisprudenziale, l'Osservatorio propone anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporanei, anche in questo caso proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona", con un valore pro die oggi di 115,00 euro, personalizzabile in presenza di comprovate peculiarità con un aumento massimo sino al 50%.
La liquidazione assicurata dalle previsioni tabellari de quibus è una liquidazione forfettaria,
o meglio standardizzata, come si evince ancora dalla lettura dei criteri orientativi delle tabelle milanesi edizione 2018 (e anche nelle tabelle milanesi edizione 2021 ed edizione 2024), in cui si osserva che sono previste: “una tabella di valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”; una percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzarsi - onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate, anche in via presuntiva, dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali.....; sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva....”. Non a caso, anche nell'ipotesi di danno non patrimoniale da inabilità temporanea, come già visto, nella tabella 2018 (e ora anche in quella 2024) è stato previsto un possibile aumento
"personalizzato" massimo del 50%, in presenza di comprovate peculiarità, dell'importo giornaliero onnicomprensivo oggi di € 115,00 (a sua volta compensativo dei pregiudizi medi, anatomo- funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, che normalmente conseguono alla inabilità assoluta del 100%).
In sostanza, le tabelle esprimono, in modo unitario e in una misura media, sia i valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamico-relazionale sia quelli per danni da sofferenza soggettiva interiore media presumibile.
5.2. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 6%, lo scrivente, in applicazione dei parametri sopra menzionati (Tabelle Tribunale di Milano 2024) ed in considerazione dell'età di 58 anni dell'infortunato (nato in data [...]) al momento del sinistro (28.12.2011), determina il quantum debeatur astrattamente dovuto per il danno residuato all'attore, nella somma astratta di € 10.273,00 per i postumi permanenti, importo già rivalutato alla attualità e già comprensivo della componente inerente alla sofferenza soggettiva patita nella sua misura standard, per effetto della lesione.
Tale ultima componente risarcitoria, pur autonoma rispetto al danno biologico – non essendo suscettibile di accertamento medico-legale e sostanziandosi nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore – deve essere riconosciuta nel caso di specie, anche per il pacifico operare del criterio presuntivo nella prova di siffatta componente dannosa, alla luce dell'entità della lesione patita, della delicatezza dell'area ove si sono concretizzati i postumi, nonché nel disagio patito, rilevato anche dal Consulente Tecnico d'ufficio. Per tali ragioni si è proceduto a determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno (biologico e morale) e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno. R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 15 di 17
Quanto poi ai postumi temporanei il quantum va determinato in € 7.475,00 (Invalidità temporanea assoluta € 3.450,00; Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00; Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.437,50; Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50). La congiunta applicazione delle due voci assorbe qualsiasi altra componente, evocata dalla parte attrice, non dovendo essere riconosciuto alcun importo a titolo di “indennizzo” per l'intervento, come richiesto invero solo in comparsa conclusionale, non avendo l'attore sostenuto spese mediche. Peraltro, va verificato se tale danno debba essere ulteriormente personalizzato.
Ebbene, in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (v. Cass. Civ. n. 24471 del 2014). E, secondo i più recenti approdi della Suprema Corte, il danno permanente alla salute va liquidato nella misura indicata dal grado percentuale previsto dalla legge, dal momento che il danno dinamico relazionale è già compreso nella liquidazione del danno biologico, salvo conseguenze straordinarie.
In presenza, quindi, di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Infatti, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. (cfr. Cass. Civ. 28988 del 2019; Cass. Civ. n. 23778 del 2014; Cass. Civ. n. 24471 del 2014).
Nel caso di specie nessuna allegazione specifica ha posto in essere la difesa attorea entro i termini per la formazione delle preclusioni assertive, al fine di giustificare l'applicazione della personalizzazione richiesta in aumento dell'importo standard. Nulla può, dunque, essere riconosciuto a questo titolo. Invero, alla luce delle generiche allegazioni di parte attrice, non vi è dubbio che le difficoltà incontrate dall'attore, anche successivamente all'infortunio, rappresentano proprio le conseguenze generali ed inevitabili per tutti coloro che si trovano nella identica situazione e non già peculiari ed eccezionali.
Le medesime considerazioni possono essere svolte in relazione alla componente della sofferenza soggettiva. In ogni caso si tratta non già di circostanze specifiche ed eccezionali, ma di esiti conseguenti ai danni subiti, tali da giustificare non una personalizzazione del danno, ma la quantificazione, già operata, tenendo conto della componente di sofferenza soggettiva patita. Pertanto, andrebbero riconosciuti ad € 10.273,00, a titolo di postumi Parte_1 permanenti ed € 7.475,00 a titolo di postumi temporanei – tutti già comprensivi della sofferenza soggettiva connessa - per un totale di € 17.748,00, già rivalutato all'attualità. Per effetto della esposta applicazione dell'art. 1227 c. 1 c.c., la predetta somma deve essere ridotta del 50%. Pertanto la parte convenuta deve essere condannata alla corresponsione in favore della parte attrice della somma di € 8.874,00, importo già rivalutato alla attualità
6.Liquidazione del danno.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 16 di 17
denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU.
n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite.
Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (28.12.2011) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995).
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
7. Il regime delle spese
L'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice giustifica una compensazione per la metà delle spese di lite, ad eccezione delle spese di C.T.U. da porsi in capo ad entrambe le parti in egual quota tra loro.
La residua parte delle spese del giudizio segue, invece, la soccombenza, con liquidazione d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ.
Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
Deve, infine, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. LIGUORI per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, CONDANNA la parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 8.874,00, Parte_1 R.G. n. 3308 del 2019 - Pag. 17 di 17
già rivalutata alla attualità, oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito
(28.12.2011), al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità e fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
B. COMPENSA per la metà le spese di lite, per le ragioni esposte in parte motiva;
C. CONDANNA la parte convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in € 277,76 per esborsi Parte_1 vivi ed in complessivi € 2.250,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. LIGUORI STEFANO per dichiarato anticipo;
D. PONE definitivamente a carico delle parti, in egual quota tra loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 21.2.23.
E. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 29 maggio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia