Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/05/2025 N. 2215/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to GIANNATTASIO ANDREA Parte_1 nonchè dall'Avv.to GIANNATTASIO SALVATORE ed elett.te dom.to presso lo studio in
SALVADOR ALLENDE,36/A 80053 Castellammare di Stabia ITALIA
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
ROVELLI STEFANO e dall'Avv.to SERAFINO FRANCESCO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA SODERINI 24 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/5 Dott. Riccardo Atanasio
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, la ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio il , chiedendo al Controparte_2
Giudice:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 79,54 giorni di ferie maturate e non godute.
Accertare e dichiarare l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente
Amministrazione Scolastica di corrispondere alla ricorrente la somma di € 4.972,87, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 79,54 ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
La ricorrente è una docente della scuola secondaria di primo grado che ha insegnato da ultimo presso l'istituto scolastico C. Cantù di Milano.
Ha prestato servizio dalla 02/10/2019 al 30/06/2023 per mezzo di una pluralità di contratti a tempo determinato ed in particolare: nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 per complessivi 273 giorni con diritto a fruire di
25,78 giorni di ferie (comprese le festività soppresse); nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 per complessivi 241 giorni con diritto a fruire di
22,76 giorni di ferie (comprese le festività soppresse); nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 per complessivi 263 giorni con diritto a fruire di
24,84 giorni di ferie (comprese le festività soppresse);
2/5 Dott. Riccardo Atanasio nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 per complessivi 277 giorni con diritto a fruire di
26,16 giorni di ferie (comprese le festività soppresse);
Nel corso di questi anni ha fruito dei seguenti giorni di ferie:
6 nell'anno scolastico 2019/2020
4 nell'anno scolastico 2020/2021
4 nell'anno scolastico 2021/2022
6 nell'anno scolastico 2022/2023.
La ricorrente pertanto rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per 79,54 giorni di ferie non godute, vale a dire:
19,78 per il 2019/2020
18,76 per il 2020/2021
20,84 per il 2020/2022
20,16 per il 2022/2023, con diritto all'importo di euro 4.972,87, pari al numero di ferie complessivamente non godute
(79,54) moltiplicate per lo stipendio giornaliero di euro 69,53.
La domanda è fondata.
È sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di
3/5 Dott. Riccardo Atanasio esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (nello stesso senso è altresì la successiva Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
Infine, lo stesso con nota di servizio – verosimilmente del 2024 – avente ad oggetto CP_1
“monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, invita gli Uffici scolastici regionali a “ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.”
Il Ministero, tuttavia, non ha offerto prova che l abbia invitato il ricorrente a usufruire CP_3
delle ferie residue.
Pertanto, il va condannato a pagare alla ricorrente la somma di € lordi 4.972,87, CP_1
oltre interessi di legge a titolo di ferie non godute
In quanto soccombente il va condannato a rimborsare agli Avv.ti GIANNATTASIO CP_1
ANDREA e GIANNATTASIO SALVATORE– che si dichiarano antistatari – le spese di lite che si determinano in € 1.300,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali, ed oltre € 49,00 per contributo unificato.
4/5 Dott. Riccardo Atanasio Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2
la somma di € lordi 4.972,87, a titolo di ferie non godute;
Parte_1
condanna il a rimborsare agli Avv.ti GIANNATTASIO ANDREA e GIANNATTASIO CP_1
SALVATORE– che si dichiarano antistatari – le spese di lite che liquida in € 1.300,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali ed oltre € 49,00 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
Milano, 06/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
5/5 Dott. Riccardo Atanasio