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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8847 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 15.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.15251/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma,Via Fabio Massimo n. 45, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Nadia Candeloro che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Romano 46, presso la sede Roma Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario Dott.ssa Brizzi in virtù di CP_3 procura generale del Direttore della Filiale di Roma Flaminio in atti CP_4 CP_2
CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 24.4.2025 ed iscritto a ruolo il 28.4.2025 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di atp con provvedimento di omologa del 08.12.2024 (R.G. 7875/2024) veniva riconosciuto che il ricorrente ha il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.18/1980 a decorrere da gennaio 2024; che il decreto di omologa veniva notificato via pec alle sedi dell'Istituto in data 9.12.2024; CP_ che in data 16/12/2024 l'istante presentava all' la documentazione necessaria – Modello AP70 - per procedere alla liquidazione della prestazione. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere: “ 1) Accogliere il presente CP_ ricorso e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/80 con decorrenza dal gennaio 2024, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2) condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari, oltre IVA e CPA maggiorate in virtù del ricorso redatto con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ dichiarare cessata la materia del CP_2 contendere, essendo stato integralmente soddisfatto l'interesse azionato in giudizio dalla parte ricorrente, con compensazione delle spese di lite” atteso che il procedimento amministrativo si è concluso presso la sede competente come comprovato dalla copia del provvedimento di CP_2 liquidazione (TE08) emesso in data 15/04/2025 e dalla quietanza di pagamento effettuata con il cedolino del mese di 05/2025. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 08.12.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha riconosciuto che il ricorrente ha il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere da gennaio 2024; il decreto di omologa è stato notificato via pec alle sedi dell'Istituto in data 9.12.2024; in data 16/12/2024 il CP_ ricorrente ha presentato all' la documentazione necessaria – Modello AP70 - per procedere alla liquidazione della prestazione. L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 15.4.2025 della CP_2 prestazione di cui in ricorso con decorrenza dal 1.1.2024 e con il calcolo degli arretrati per il periodo dal 1 gennaio 2024 al 30 aprile 2025 (cfr. doc.1, comunicazione di liquidazione e modello TP150), con avvenuto pagamento della prestazione di cui in ricorso con gli arretrati in data 2.5.2025, come da documentazione prodotta dall' . CP_2
In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, considerato un aumento del 10 per cento ex art. 4 comma 1 bis DM n.55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 (che prevede un aumento“fino al 30 per cento”) per la redazione dell'atto con tecniche informatiche, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.358,4, di cui € 2.050,4 per compensi ed € 308,00 per spese, oltre iva e cpa da distrarsi. Roma, 15.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi