CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 371/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPIS Parte_1 C.F._1
DOMENICO MARIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LUPIS DOMENICO MARIA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
LACOPO ANTONINO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: annullare l'impugnata sentenza non definitiva n. 1079/2019 resa dal Tribunale Civile di Locri il 07.11.2019, depositata in cancelleria e pubblicata nella medesima data, all'esito del Proc. n. 434/2016 R.G. ed, in riforma di essa, accogliere l'originaria opposizione;
in subordine, annullarla nella parte in cui condanna le odierne appellanti alla refusione delle spese di lite e, comunque, rideterminare le stesse in ragione dell'attività concretamente svolta;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata: venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalle
Signore e avverso la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_2
Civile di Locri n. 1079/2019 depositata e pubblicata del 07/11/2019 all'esito del procedimento RGAC 434/2016 ;
Nel merito: Ferma restando la richiesta sub a) rigettare – nel merito l'impugnazione poiché destituita di ogni fondamento logico – giuridico per le ragioni ampiamente spiegate in parte motiva;
conseguentemente, confermare la sentenza Tribunale Civile di Locri n. 1079/2019 depositata e pubblicata del 07/11/2019 a conclusione del procedimento r.g.n. 434/2016; solo in via estremamente gradata, rimodulare l'importo precettato dovuto dalle appellanti al creditore CP_1
in ogni caso, condannare le Signore e al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese e competenze difensive del doppio grado del giudizio con distrazione ex art
93 cpc in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario creditore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e impugnavano la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Locri n. 1079/2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione al precetto notificato in data 25.2.2016 da per il pagamento della somma di € 14.937,95. CP_1
Le appellanti lamentavano l'erroneità della decisione, riproponendo con il primo motivo d'appello l'eccepita nullità del precetto per omesso avviso di cui all'art. 480 comma 2
c.p.c., con il secondo motivo contestava l'esistenza del titolo esecutivo azionato, venuto meno a seguito della transazione novativa tra le parti, con il terzo motivo lamentava la mancata valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e del pagamento delle spese legali per verificare l'adempimento dell'accordo, con il quarto motivo contestavano l'omessa pronuncia sull'eccezione di irregolarità della notifica del titolo esecutivo, con il quinto motivo lamentava l'errata quantificazione del debito, con il sesto motivo contestavano la decisione in merito alle spese di lite, reputate eccessive in relazione alla difficoltà della controversia ed alla attività svolta.
pag. 2/9 Si costituiva l'appellato, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342c.p.c. e nel merito contestando la fondatezza dell'appello, precisava che le spese legali non erano state oggetto del precetto, in quanto corrisposte dalle opponenti e già quietanzate,
e che non vi era prova del pagamento del capitale, dovuto in assenza di transazione novativa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del
16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). Nel caso in esame l'appellante ha indicato le ragioni del gravame ed ha riproposto alcuni dei motivi di opposizione già spiegati in primo grado, illustrando le ragioni per cui la decisione di prime cure doveva essere riformata.
2.1. I motivi di appello relativi alla mancanza dell'avviso ex art. 480 comma 2 c.p.c. ed alla irregolarità della notifica della sentenza sono inammissibili. Il giudice d'appello, infatti, deve qualificare l'opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, ed è tenuto a dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del pag. 3/9 gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. 3, ord. n.
24927 del 2024).
I due motivi di opposizione riguardano vizi del precetto (mancanza dell'avviso e irregolarità della notifica del titolo esecutivo alle debitrici): queste doglianze sono evidentemente eccezioni di invalidità formale e dirette ad annullare gli atti della procedura esecutiva e non a contestare il diritto del creditore procedente. Si tratta di una opposizione agli atti esecutivi e non alla esecuzione, per cui l'appello avverso detto capo della sentenza è inammissibile.
Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza. (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013, Rv. 628901 - 01).
L'omesso avviso, poi, costituisce una mera irregolarità del precetto, la cui mancanza non è sanzionata con una pronuncia di nullità del precetto.
2.2. Gli altri motivi di appello sono ammissibili e vengono di seguito esaminati.
Partendo dal motivo principale, assenza di titolo esecutivo in ragione della sottoscrizione della transazione, si deve osservare che l'appello è parzialmente fondato.
Il giudice di prime cure ha, infatti, escluso l'esistenza di una transazione, ritenendo che l'accordo sottoscritto dalle debitrici con il creditore fosse solo un accordo sulle modalità di pagamento.
L'assunto è parzialmente errato, visto che la transazione non si limitava a disciplinare le modalità di pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 6/2010 del
Tribunale di Locri.
Nella transazione in oggetto, al capo II le parti “transigono irrevocabilmente e definitivamente tutte le questioni tra loro insorte con la sottoscrizione e l'integrale adempimento della presente transazione, intendendosi ogni reciproca pretesa e domanda pag. 4/9 ed ogni diritto definitivamente ed irrevocabilmente rinunciati a soddisfatti con quanto previsto espressamente nella presente transazione, alla quale le parti attribuiscono efficacia novativa di tutte le questioni tra loro esistenti”, al capo III si prevede che le opponenti “corrisponderanno al sig. l'importo di € 6276,96 con titolo a CP_1
scadenza **** e quale debito solidalmente accertato dalla predetta sentenza n. 06/2010 anche nei confronti del GE;
per la restante somma dovuta, pari ad Controparte_2
€ 6.276, 96 le parti convengono che il signor agisca esecutivamente nei CP_1 confronti del GE , fermo restando l'obbligo delle predette signore Controparte_2
e di corrispondere la predetta somma nel caso in Parte_1 Parte_2 cui la predetta esecuzione dovesse rivelarsi infruttuosa.”.
In pratica, le appellanti rinunciavano alla precedente opposizione al precetto ed il creditore accettava il pagamento delle spese di lite e si impegnava a riscuotere metà del credito portato dalla sentenza in esecuzione dal condebitore, , senza la Controparte_2
rinuncia alla solidarietà ed al credito rispetto alle signore e . CP_1 Parte_1
Sussiste la natura transattiva dell'accordo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, in quanto c'è la rinuncia alla opposizione al precetto del 2011, da una parte, e la rinuncia ad agire immediatamente per l'intero dall'altra. L'effetto della transazione de quo è tuttavia non novativo, limitandosi rendere sussidiaria la responsabilità solidale delle opponenti, in quanto il creditore si impegna a richiedere la metà della somma portata dalla sentenza direttamente al coobbligato , riservando CP_2
l'escussione delle debitrici in solido ed attuali opponenti solo all'infruttuosa esecuzione.
L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione. (Cass. Sez. 2, 07/03/2023, n. 6821, Rv. 667285 - 01)
In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e pag. 5/9 costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Cass. Sez. 1, 13/03/2019, n. 7194, Rv. 653632 - 02), tutti elementi che non ricorrono nel caso di specie.
È evidente, quindi, che nel caso in esame la transazione non è novativa, mancando la sostituzione di una obbligazione con l'altra, visto che le parti si sono limitate a disciplinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione originaria.
In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. (Cass. Sez. 3,
08/01/2024, n. 645, Rv. 669851 - 01).
In difetto di domanda di risoluzione della transazione nonché di allegazione dell'infruttuosa esecuzione di , il creditore poteva agire esecutivamente Controparte_2
solo per somma indicata in transazione, ossia € 6.276,96. L'esigibilità della restante parte, infatti, non è stata dimostrata nel presente giudizio e di conseguenza il precetto deve ritenersi illegittimo per l'eccedenza.
In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Cass.
Sez. 1, 22/07/2024, n. 20238, Rv. 672162 - 01)
pag. 6/9 2.3. Gli altri motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, poiché diretti a contestare la valutazione del giudice di prime cure rispetto alla prova del pagamento del debito.
I motivi sono infondati e non possono essere accolti.
La prova del credito contestato era stata offerta dal creditore, ed è riportata dal titolo giudiziale e dall'accordo transattivo prodotto dalle opponenti. Spettava a queste ultime, quindi, dimostrare che l'obbligazione si era estinta per adempimento o altre cause intervenute successivamente alla formazione del titolo giudiziale ed all'accordo transattivo. Non vi è prova della esecuzione della transazione, ed in particolare del pagamento della sorte capitale da parte di alcuni degli obbligati, visto che l'unica prova menzionata dalle appellanti è la dichiarazione a sé favorevole resa dalla parte durante l'interrogatorio formale. Si tratta di dichiarazione insufficiente, posto che la prova del pagamento doveva essere fornita per iscritto, e che l'interrogatorio formale è diretto a raccogliere la confessione dell'interrogando. Il mezzo di prova, contrariamente a quanto argomentato dalla parte appellante, era ammissibile in quanto richiesto dal creditore a prova contraria delle affermazioni delle opponenti, ossia per ottenere la confessione delle debitrici di non aver corrisposto la somma dovuta. Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie. (Cass. Sez. 3, 16/09/2024, n. 24799,
Rv. 672523 - 01). Nel caso in esame, quindi, la mera dichiarazione delle due debitrici di aver adempiuto alla transazione, non costituisce prova dell'adempimento e, in difetto di sono ulteriori elementi di prova a favore delle opponenti da valorizzare, non si poteva giungere ad un diverso apprezzamento delle dichiarazioni (che restano di fatto delle mere allegazioni difensive).
Nel precetto non sono state, invece, incluse le spese portate dalla sentenza oggetto di esecuzione, già corrisposte dalle opponenti.
2.4. In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello, si deve accertare la illegittimità del precetto per la parte in cui richiede alle appellanti una somma superiore ad € 6.276,96, somma per cui permane la validità del precetto, essendo stato accertato il pag. 7/9 diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla scorta della transazione intervenuta tra le parti.
3. La riforma della sentenza impugnata ed il parziale accoglimento dell'opposizione al precetto comporta la reciproca soccombenza. Trattandosi di un importo pari alla metà del credito richiesto, le spese di lite di entrambi i gradi possono essere compensate per metà e per la restante metà essere poste a carico di In tema di spese CP_1
processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente. (Cass. Sez. 3, 11/10/2016, n. 20374, Rv. 642614 - 01).
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe minime (in ragione della assenza di istruttoria e della semplicità delle questioni trattate) per le cause di valore sino ad € 26.000,00 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisionale); € 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale), per un totale di €
5.446,00, di cui € 2.723,00 da porre a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1 Parte_2
1079/2019, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta che ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti di CP_1 [...]
e per la somma di € 6.276,96, dichiarando la invalidità Parte_1 Parte_2
del precetto opposto per l'intimazione di pagamento eccedente detta somma;
pag. 8/9 2. compensa le spese del doppio grado di giudizio per metà e pone la restante metà a carico di che condanna al pagamento di € 313,25 per spese ed € CP_1
2.723,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 20/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 371/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUPIS Parte_1 C.F._1
DOMENICO MARIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LUPIS DOMENICO MARIA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
LACOPO ANTONINO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: annullare l'impugnata sentenza non definitiva n. 1079/2019 resa dal Tribunale Civile di Locri il 07.11.2019, depositata in cancelleria e pubblicata nella medesima data, all'esito del Proc. n. 434/2016 R.G. ed, in riforma di essa, accogliere l'originaria opposizione;
in subordine, annullarla nella parte in cui condanna le odierne appellanti alla refusione delle spese di lite e, comunque, rideterminare le stesse in ragione dell'attività concretamente svolta;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata: venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dalle
Signore e avverso la sentenza emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_2
Civile di Locri n. 1079/2019 depositata e pubblicata del 07/11/2019 all'esito del procedimento RGAC 434/2016 ;
Nel merito: Ferma restando la richiesta sub a) rigettare – nel merito l'impugnazione poiché destituita di ogni fondamento logico – giuridico per le ragioni ampiamente spiegate in parte motiva;
conseguentemente, confermare la sentenza Tribunale Civile di Locri n. 1079/2019 depositata e pubblicata del 07/11/2019 a conclusione del procedimento r.g.n. 434/2016; solo in via estremamente gradata, rimodulare l'importo precettato dovuto dalle appellanti al creditore CP_1
in ogni caso, condannare le Signore e al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese e competenze difensive del doppio grado del giudizio con distrazione ex art
93 cpc in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario creditore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e impugnavano la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Locri n. 1079/2019, con la quale era stata rigettata l'opposizione al precetto notificato in data 25.2.2016 da per il pagamento della somma di € 14.937,95. CP_1
Le appellanti lamentavano l'erroneità della decisione, riproponendo con il primo motivo d'appello l'eccepita nullità del precetto per omesso avviso di cui all'art. 480 comma 2
c.p.c., con il secondo motivo contestava l'esistenza del titolo esecutivo azionato, venuto meno a seguito della transazione novativa tra le parti, con il terzo motivo lamentava la mancata valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale e del pagamento delle spese legali per verificare l'adempimento dell'accordo, con il quarto motivo contestavano l'omessa pronuncia sull'eccezione di irregolarità della notifica del titolo esecutivo, con il quinto motivo lamentava l'errata quantificazione del debito, con il sesto motivo contestavano la decisione in merito alle spese di lite, reputate eccessive in relazione alla difficoltà della controversia ed alla attività svolta.
pag. 2/9 Si costituiva l'appellato, che eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342c.p.c. e nel merito contestando la fondatezza dell'appello, precisava che le spese legali non erano state oggetto del precetto, in quanto corrisposte dalle opponenti e già quietanzate,
e che non vi era prova del pagamento del capitale, dovuto in assenza di transazione novativa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del
16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6,
08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). Nel caso in esame l'appellante ha indicato le ragioni del gravame ed ha riproposto alcuni dei motivi di opposizione già spiegati in primo grado, illustrando le ragioni per cui la decisione di prime cure doveva essere riformata.
2.1. I motivi di appello relativi alla mancanza dell'avviso ex art. 480 comma 2 c.p.c. ed alla irregolarità della notifica della sentenza sono inammissibili. Il giudice d'appello, infatti, deve qualificare l'opposizione ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, ed è tenuto a dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del pag. 3/9 gravame proposto avverso la sentenza resa a definizione di una opposizione agli atti esecutivi, non soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. 3, ord. n.
24927 del 2024).
I due motivi di opposizione riguardano vizi del precetto (mancanza dell'avviso e irregolarità della notifica del titolo esecutivo alle debitrici): queste doglianze sono evidentemente eccezioni di invalidità formale e dirette ad annullare gli atti della procedura esecutiva e non a contestare il diritto del creditore procedente. Si tratta di una opposizione agli atti esecutivi e non alla esecuzione, per cui l'appello avverso detto capo della sentenza è inammissibile.
Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel termine di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza. (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013, Rv. 628901 - 01).
L'omesso avviso, poi, costituisce una mera irregolarità del precetto, la cui mancanza non è sanzionata con una pronuncia di nullità del precetto.
2.2. Gli altri motivi di appello sono ammissibili e vengono di seguito esaminati.
Partendo dal motivo principale, assenza di titolo esecutivo in ragione della sottoscrizione della transazione, si deve osservare che l'appello è parzialmente fondato.
Il giudice di prime cure ha, infatti, escluso l'esistenza di una transazione, ritenendo che l'accordo sottoscritto dalle debitrici con il creditore fosse solo un accordo sulle modalità di pagamento.
L'assunto è parzialmente errato, visto che la transazione non si limitava a disciplinare le modalità di pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza n. 6/2010 del
Tribunale di Locri.
Nella transazione in oggetto, al capo II le parti “transigono irrevocabilmente e definitivamente tutte le questioni tra loro insorte con la sottoscrizione e l'integrale adempimento della presente transazione, intendendosi ogni reciproca pretesa e domanda pag. 4/9 ed ogni diritto definitivamente ed irrevocabilmente rinunciati a soddisfatti con quanto previsto espressamente nella presente transazione, alla quale le parti attribuiscono efficacia novativa di tutte le questioni tra loro esistenti”, al capo III si prevede che le opponenti “corrisponderanno al sig. l'importo di € 6276,96 con titolo a CP_1
scadenza **** e quale debito solidalmente accertato dalla predetta sentenza n. 06/2010 anche nei confronti del GE;
per la restante somma dovuta, pari ad Controparte_2
€ 6.276, 96 le parti convengono che il signor agisca esecutivamente nei CP_1 confronti del GE , fermo restando l'obbligo delle predette signore Controparte_2
e di corrispondere la predetta somma nel caso in Parte_1 Parte_2 cui la predetta esecuzione dovesse rivelarsi infruttuosa.”.
In pratica, le appellanti rinunciavano alla precedente opposizione al precetto ed il creditore accettava il pagamento delle spese di lite e si impegnava a riscuotere metà del credito portato dalla sentenza in esecuzione dal condebitore, , senza la Controparte_2
rinuncia alla solidarietà ed al credito rispetto alle signore e . CP_1 Parte_1
Sussiste la natura transattiva dell'accordo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, in quanto c'è la rinuncia alla opposizione al precetto del 2011, da una parte, e la rinuncia ad agire immediatamente per l'intero dall'altra. L'effetto della transazione de quo è tuttavia non novativo, limitandosi rendere sussidiaria la responsabilità solidale delle opponenti, in quanto il creditore si impegna a richiedere la metà della somma portata dalla sentenza direttamente al coobbligato , riservando CP_2
l'escussione delle debitrici in solido ed attuali opponenti solo all'infruttuosa esecuzione.
L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione. (Cass. Sez. 2, 07/03/2023, n. 6821, Rv. 667285 - 01)
In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e pag. 5/9 costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Cass. Sez. 1, 13/03/2019, n. 7194, Rv. 653632 - 02), tutti elementi che non ricorrono nel caso di specie.
È evidente, quindi, che nel caso in esame la transazione non è novativa, mancando la sostituzione di una obbligazione con l'altra, visto che le parti si sono limitate a disciplinare le modalità di esecuzione dell'obbligazione originaria.
In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. (Cass. Sez. 3,
08/01/2024, n. 645, Rv. 669851 - 01).
In difetto di domanda di risoluzione della transazione nonché di allegazione dell'infruttuosa esecuzione di , il creditore poteva agire esecutivamente Controparte_2
solo per somma indicata in transazione, ossia € 6.276,96. L'esigibilità della restante parte, infatti, non è stata dimostrata nel presente giudizio e di conseguenza il precetto deve ritenersi illegittimo per l'eccedenza.
In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Cass.
Sez. 1, 22/07/2024, n. 20238, Rv. 672162 - 01)
pag. 6/9 2.3. Gli altri motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, poiché diretti a contestare la valutazione del giudice di prime cure rispetto alla prova del pagamento del debito.
I motivi sono infondati e non possono essere accolti.
La prova del credito contestato era stata offerta dal creditore, ed è riportata dal titolo giudiziale e dall'accordo transattivo prodotto dalle opponenti. Spettava a queste ultime, quindi, dimostrare che l'obbligazione si era estinta per adempimento o altre cause intervenute successivamente alla formazione del titolo giudiziale ed all'accordo transattivo. Non vi è prova della esecuzione della transazione, ed in particolare del pagamento della sorte capitale da parte di alcuni degli obbligati, visto che l'unica prova menzionata dalle appellanti è la dichiarazione a sé favorevole resa dalla parte durante l'interrogatorio formale. Si tratta di dichiarazione insufficiente, posto che la prova del pagamento doveva essere fornita per iscritto, e che l'interrogatorio formale è diretto a raccogliere la confessione dell'interrogando. Il mezzo di prova, contrariamente a quanto argomentato dalla parte appellante, era ammissibile in quanto richiesto dal creditore a prova contraria delle affermazioni delle opponenti, ossia per ottenere la confessione delle debitrici di non aver corrisposto la somma dovuta. Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie. (Cass. Sez. 3, 16/09/2024, n. 24799,
Rv. 672523 - 01). Nel caso in esame, quindi, la mera dichiarazione delle due debitrici di aver adempiuto alla transazione, non costituisce prova dell'adempimento e, in difetto di sono ulteriori elementi di prova a favore delle opponenti da valorizzare, non si poteva giungere ad un diverso apprezzamento delle dichiarazioni (che restano di fatto delle mere allegazioni difensive).
Nel precetto non sono state, invece, incluse le spese portate dalla sentenza oggetto di esecuzione, già corrisposte dalle opponenti.
2.4. In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello, si deve accertare la illegittimità del precetto per la parte in cui richiede alle appellanti una somma superiore ad € 6.276,96, somma per cui permane la validità del precetto, essendo stato accertato il pag. 7/9 diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla scorta della transazione intervenuta tra le parti.
3. La riforma della sentenza impugnata ed il parziale accoglimento dell'opposizione al precetto comporta la reciproca soccombenza. Trattandosi di un importo pari alla metà del credito richiesto, le spese di lite di entrambi i gradi possono essere compensate per metà e per la restante metà essere poste a carico di In tema di spese CP_1
processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente. (Cass. Sez. 3, 11/10/2016, n. 20374, Rv. 642614 - 01).
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe minime (in ragione della assenza di istruttoria e della semplicità delle questioni trattate) per le cause di valore sino ad € 26.000,00 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851 per la fase decisionale); € 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale), per un totale di €
5.446,00, di cui € 2.723,00 da porre a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_1 Parte_2
1079/2019, così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta che ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti di CP_1 [...]
e per la somma di € 6.276,96, dichiarando la invalidità Parte_1 Parte_2
del precetto opposto per l'intimazione di pagamento eccedente detta somma;
pag. 8/9 2. compensa le spese del doppio grado di giudizio per metà e pone la restante metà a carico di che condanna al pagamento di € 313,25 per spese ed € CP_1
2.723,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 20/05/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9