Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 28/02/2025, nella controversia iscritta al n. 1495/2022 R.G., promossa da:
, nata l'[...] a [...], (CF; ), e residente a Parte_1 C.F._1
Castell'Umberto in c.da Morello n° 4, elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliata, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente,
S E N T E N Z A
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 29/04/2022, così provvede: CP_
1)Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della richiesta di indebito avanzata dall' con l'avviso di addebito n. 5952022000001561000 formato il 24/01/2022, con il quale ha comunicato all'odierna ricorrente “di aver proceduto al controllo prestazioni: 4800 DSAGR N. 2018775610357 e di aver rilevato il pagamento di somme indebite, a carico delle gestioni: gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per un importo totale pari a €. 3.898,32, comprensivo delle spese di notifica ed al netto di eventuali importi sanati o già recuperati, riferito al periodo dal 01/2017 al 12/2017 per: revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione;
revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019”, con la conseguente restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo. CP_
2)Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, in favore di parte ricorrente, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/04/2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro, esponendo:
- Che la parte ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi Sebastiano, con sede in Tortorici, p.iva per l'anno P.IVA_1
2017 per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce;
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l' ha erogato le prestazioni spettati come per legge;
CP_1
- Che l' con avviso di addebito n. 5952022000001561000 formato il 24/01/2022, ha comunicato CP_1 all'odierno ricorrente “di aver proceduto al controllo prestazioni: 4800 DSAGR N. 2018775610357 e di aver rilevato il pagamento di somme indebite, a carico delle gestioni: gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per un importo totale pari a €. 3.898,32, comprensivo delle spese di notifica ed al netto di eventuali importi sanati o già recuperati, riferito al periodo dal 01/2017 al 12/2017 per: revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione;
revoca assegni al nucleo familiare a seguito di
- Che conseguentemente, con tale atto veniva intimato alla parte oggi ricorrente di provvedere al pagamento entro 60 gg, avvisandolo che l'atto costituisce “.. titolo esecutivo e che in caso di mancato pagamento l'Agente della Riscossione provvederà ad espropriazione forzata sulla base del presente avviso, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, e contestava le pretese avverse, chiedendone il rigetto. Nel corso del giudizio, parte ricorrente produceva la sentenza n.2259/2023, emessa tra le stesse parti, da questa sezione del Tribunale, nella persona del Giudice Dr. Proiti, con la quale così statuiva: “Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative…..”; Detta sentenza, non appare impugnata.
La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 28/02/2025, veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito specificato.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare con la sentenza n. 2259/2023, emessa da questa sezione del Tribunale, tra le stesse parti, con la quale il giudicante così statuiva: “Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative…..”; è stato accertato che la parte ricorrente essendo stata reiscritta negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2017 e per n,102 giornate, possiede il requisito (n.102 giornate nel biennio), necessario per ottenere la disoccupazione CP_ agricola, cui l' chiede la restituzione. Orbene, l'accertamento sul diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n. 6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986 n. 6991).
Ritenuto pertanto che è stato riconosciuto il rapporto lavorativo della parte ricorrente, presupposto necessario ai fini dell'ottenimento della prestazione oggetto del provvedimento di indebito impugnato, oltre agli altri requisiti non contestati.
Pertanto, riconosciuto il rapporto lavorativo della ricorrente, requisito necessario ai fini dell'ottenimento CP_ della prestazione per indennità di disoccupazione corrisposta e di cui l chiede la restituzione, impugnata con il presente giudizio, la proposta opposizione non può che essere accolta, e CP_ conseguentemente, va annullata e resa priva di effetti, la richiesta avanzate dall' con il presente giudizio, con la conseguente restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo.
Da ciò ne consegue l'accoglimento del ricorso. CP_ Condanna l' alle spese del giudizio, tenuto conto della serialità dei giudizi, e liquidate in Euro 1.200,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti, 28/02/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia