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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/02/2024, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2716 / 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali ” e vertente TRA
, in Parte_1 persona del legale rappr.te p.t., P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_1
Dragone (c.f. ), in forza della delibera n. 12 del 9.4.2019 e di allegata C.F._1 procura alle liti, elett.te domiciliati come in atti;
- Attrice
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente p.t., con sede in Montella (AV) alla via Don Minzoni n.2 elettivamente domiciliata in Montella (AV) alla Via Gamboni n° 13 presso lo studio dell'Avv. Emiliano Gambone (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce allegata alla C.F._2
Comparsa di costituzione tardiva;
- Convenuta
Conclusioni: per parte attrice “nel riportarsi ai propri atti e scritti difensivi, si conclude come da atto di citazione e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta “si conclude come da propria comparsa di costituzione con l'aggiunta che il Giudice adito Voglia dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo con vittoria di spese di lite e si chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, l' alla persona Parte_1 Parte_1
” adiva l'intestato Tribunale, esponendo, in estrema sintesi: che con atto
[...] di convenzione del 26.01.2002 l'Ente morale ” (ora Parte_1 alla persona ”) Parte_1 Parte_1 concedeva alla l'uso a titolo gratuito, del fabbricato Parte_2 storico denominato ”, sito in Montella alla via del Corso, Controparte_2 con obbligo a carico esclusivo della di provvedere alla manutenzione Parte_2 ordinaria e straordinaria dell'immobile ed assicurare la manutenzione ordinaria del parco pubblico annesso;
che tale obbligazione non veniva adempiuta dalla Parte_2 nonostante i propri ripetuti solleciti;
che essa conferiva incarico a proprio perito di redigere una consulenza tecnica, consistente nella descrizione dello stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile, dichiarando l'indifferibilità degli interventi di manutenzione;
che essa inviava atto di diffida stragiudiziale al fine di adempiere alle obbligazioni assunte con la convenzione e presentava istanza di mediazione;
che essa si avvaleva altresì dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e la relazione finale attestava lo stato di abbandono di CP_2 con danni sia estetici che strutturali, causati dalla mancanza di manutenzione ordinaria
[...] e straordinaria e determinava in €45.906,63 oltre IVA il costo delle opere da eseguirsi per la sistemazione e l'adeguamento dell'immobile. La parte attrice deduceva quindi che sussistessero i presupposti per far dichiarare la risoluzione per grave inadempimento contrattuale della convenzione, data l'inadempienza della
. Parte_2 Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: accertare, il grave inadempimento contrattuale della Parte_3
rispetto alla convenzione del 26.01.2002 ed, in particolare, per non aver rispettato la
[...] pattuizione di cui all'art. 4, ossia per non aver eseguito i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che necessitava il fabbricato ”, e per gli effetti dichiarare e statuire CP_2
a) la risoluzione della convenzione del 26.01.2002 per grave inadempimento contrattuale della;
b) il diritto di parte attrice ad essere risarcita dalla Parte_2
per la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione Parte_2 al fabbricato denominato ”; c) il diritto di parte attrice ad essere rimborsata CP_2 dalla convenuta CMTC di rimborso di tutte le spese sostenute;
e per gli effetti – condannare la a rilasciare, in favore della parte attrice, il fabbricato Parte_2 storico, edificato in stile Liberty, denominato “ ”, sito in Controparte_2
Montella alla via del Corso, in catasto al foglio 30, particella 111; -condannare la
[...]
al pagamento, in favore dell'Azienda Servizi alla Parte_2 Parte_1 Persona ”, a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1 dell'importo complessivo di euro 109.949,51, oltre IVA, cifra così determinata in base alla quantificazione operato dal TP dott. , o di euro 45.906,63, oltre IVA, pari al costo Per_1 delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi per la sistemazione e l'adeguamento dell'immobile, come stimato dal CTU ing. nella procedura di ATP Per_2 iscritta al n. 2404/2018 proc. spec. del Tribunale di Avellino, o nella misura che risulterà all'esito del giudizio in forza di disponenda nuova CTU, che fin d'ora si richiede;
il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data della formale messa in mora del 28.11.2016 fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
- condannare la Parte_3
al pagamento, in favore dell'
[...] Parte_1 dell'importo di euro 2.181,72 a titolo di rimborso per il
[...] corrispettivo versato al CTU Ing. per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 Per_3 bis c.p.c., oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo;
-condannare la
[...]
al pagamento, in favore dell' Parte_3 [...]
dell'importo di euro 1000,00, cifra Parte_1 comprensiva di IVA e Cap come per legge, a titolo di rimborso per il corrispettivo dell'attività professionale espletata dal TP OM , oltre interessi legali e rivalutazione fino al Per_1 soddisfo;
condannare la al pagamento, in favore dell' Parte_2
” Parte_1 dell'importo di euro 1.360,00 a titolo di rimborso per le competenze professionali dell'avv.
Marco Dragone espletate in relazione al procedimento speciale n. 2404/2018, oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo;
-condannare la Parte_2 al pagamento, in favore dell' Parte_1 dell'importo di euro 429,44 a titolo di rimborso per le competenze
[...] professionali dell'avv. Marco Dragone espletate nella procedura di mediazione obbligatoria promossa innanzi all' oltre interessi legali e rivalutazione fino al Controparte_3 soddisfo;
-condannare la al pagamento, in favore dell' Parte_2
”, delle Parte_1 spese e competenze di lite, oltre spese generali IVA e CAP, come per legge. La parte convenuta , pur ritualmente citata, non Parte_3 si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni. In data 5.7.2022 si costituiva in giudizio, con “Comparsa di costituzione tardiva”, la parte convenuta , impugnando e contestando l'atto di Parte_2 citazione di controparte, in quanto destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, nonché qualsiasi altra difesa, asserzione ed eccezione dispiegata da parte attrice. La parte convenuta concludeva “acché Voglia l'Ill.mo Tribunale adita, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e rigettata ogni contraria istanza: a) rigettare l'atto di citazione proposto e condannare l'attrice al pagamento delle spese, dei compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed iva come per legge con attribuzione al procuratore distrattario.”.
A seguito di alcuni rinvii richiesti dalle parti per la pendenza di trattative di bonario componimento, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di ed infine la causa veniva CP_4 rinviata per la precisazione delle conclusioni, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente compendiati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
In limine litis, va revocata la contumacia della parte convenuta, dichiarata in prima udienza, essendosi la stessa successivamente costituita in giudizio, come sopra esposto. Ciò posto, va ora affrontata la questione di giurisdizione sollevata dalla stessa parte convenuta, rammentandosi che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali, ex art. 37 c.p.c., configura un'eccezione sollevabile dalla parte, ma anche rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. La difesa della ha, in particolare, sostenuto che con la convenzione Parte_2 del 26.01.2002 le parti avessero stipulato un “accordo”, ai sensi dell'art. 15 della legge
241/1990, per il perseguimento di un esclusivo comune interesse pubblico e cioè la gestione e fruizione pubblica di un patrimonio pubblico, attraverso la manutenzione del parco comunale e dell'edificio, presente nel medesimo parco di Montella, per destinazione ad attività pubbliche, sociali e culturali. Ad avviso della difesa, si trattava, quindi, di un accordo tra per la Pt_4 gestione di un bene pubblico e per il perseguimento del comune interesse pubblico. Per tale via, si arrivava ad affermare che la causa afferisse alla giurisdizione esclusiva del G.A., cui spetta la cognizione di tutte le controversie in materia di "formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. a), n. 2 c.p.a. La tesi non persuade.
In disparte la considerazione per cui l'eccezione in parola non risulta per nulla approfondita dalla parte con riguardo agli aspetti della eventuale natura giuridica pubblica dell'attrice, quale “ente morale” all'epoca dei fatti, nonché della natura “pubblica” del bene di cui trattasi, va, in ogni caso ed in virtù del principio della “ragione più liquida”, ritenuta la non corrispondenza della fattispecie in esame con gli orientamenti giurisprudenziali in merito al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Brevemente occorre che l'analisi prenda le mosse dalla nota sentenza n. 204 del 2004 con cui la Corte Costituzionale ebbe a chiarire che “Il legislatore ordinario ben può ampliare l'area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità: con il che, da un lato, è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice “della” pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e, dall'altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo.”. Sulla scia di quanto sopra, è stato, quindi, appurato che le materie di giurisdizione esclusiva esigano, pur sempre, la sussistenza e l'esercizio, anche in via mediata, di un potere pubblico autoritativo e si connotino, per espressa previsione costituzionale, di "particolarità", che inerisce al collegamento tra la materia oggetto della controversia ed una posizione di potere in capo alla Pubblica Amministrazione – autorità. La giurisprudenza ha poi avuto ulteriormente modo di precisare che “la giurisprudenza di queste Sezioni Unite si è progressivamente assestata nel reputare che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie di cui all'articolo 133, primo comma, lettera a), numero 2, del codice del processo amministrativo, concernenti
«formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni», debba essere scrutinata, attraverso l'impiego del consueto criterio del petitum sostanziale, a seconda che venga o meno in contestazione l'adozione di strumenti negoziali che siano sostitutivi dell'esercizio, appunto, di un potere autoritativo, e dunque la giurisdizione del giudice amministrativo non sussista laddove la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario collocato «a valle» dello strumento negoziale adottato in sostituzione del potere autoritativo. Ciò, in breve, si ripete, perché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radica ove
«l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi» (Corte cost. n. 179 del 2016). Secondo tale impostazione si è ad esempio di recente osservato, rispetto alla contermine situazione regolata dall'articolo 15 della legge numero 241 del 1990, pure considerata dal citato articolo 133, comma primo, lettera a), numero 2, che gli accordi tra pubbliche amministrazioni in discorso sono tali se «destinati a disciplinare e coordinare l'esercizio di potestà amministrative tra le pubbliche amministrazioni contraenti su oggetti di interesse comune, ma non a regolare, invece, questioni meramente patrimoniali tra le parti»; sicché «finanche in presenza di accordi tra pubbliche amministrazioni la giurisdizione esclusiva è predicabile solo quando la controversia abbia come “oggetto immediato” l'accordo stesso … e non vicende meramente patrimoniali a esso in ipotesi correlate» (Cass., Sez. Un., 6 aprile 2022, n. 11252, sulla scia di Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2021, n 26921).” (cfr. Cass. Sez.U. Ordinanza n. 20464 del 24/06/2022). Precedentemente si era pure chiarito che “In tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 241 del 1990, oggi trasfuso nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del
c.p.a., spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative ad un accordo sostitutivo o integrativo di un provvedimento amministrativo all'interno del quale la P.A., esercitando potestà pubblicistiche, individui le modalità e le condizioni necessarie per la concessione ed erogazione di un finanziamento, restando invece devoluta al giudice ordinario la controversia che attiene alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione relativamente al dedotto inadempimento del destinatario.” (cfr. Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 21650 del 28/07/2021 (Rv. 661857 - 01) ed ancor prima che “È devoluta alla cognizione del
g.o. la controversia concernente l'esistenza dell'obbligo di un Comune consorziato di contribuire alle spese sostenute dal ovvero concernente la determinazione dell'entità CP_5 del contributo, con riferimento alle somme dovute per il periodo successivo all'apertura della fase di liquidazione del medesimo, atteso che la questione, non essendo CP_5 riconducibile ad un procedimento amministrativo né riguardando l'estrinsecazione di poteri autoritativi, ha ad oggetto posizioni di diritto soggettivo derivanti dalle ragioni di credito fatte valere dal e non rientra tra quelle concernenti la formazione, conclusione ed CP_5 esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241 del 1990.” (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 26972 del 22/12/2009). Declinando tali principi al caso oggetto di odierno vaglio, si dubita, in primo luogo, che la convenzione intercorsa tra le parti integrasse un “accordo sostitutivo o integrativo di un provvedimento amministrativo”, all'interno del quale la P.A. avesse esercitato potestà pubblicistiche. E' poi appena il caso di osservare come la soluzione del problema non possa prescindere dal dato di incontrovertibile valenza per cui la presente controversia ha oggetto questioni meramente patrimoniali, quali l'inadempimento degli obblighi assunti con il contratto e la sussistenza del credito risarcitorio fatto valere dall' , “a valle” dell'accordo Parte_5 intercorso, il quale non è l'oggetto “immediato” della lite, tale essendo piuttosto le vicende patrimoniali ad esso correlate.
Inoltre, per completezza di motivazione sul punto, a favore della soluzione di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del G.o. militano la considerazione per cui, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi ai rapporti di concessione di beni pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
G.a., ad eccezione, tuttavia, delle controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi, che restano in capo al G.o., nonché l'ulteriore osservazione per cui difettano comunque nella fattispecie le condizioni poste a fondamento delle fattispecie di giurisdizione esclusiva ex art. 133, c.p.a.., aventi comune denominatore nell'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, del potere pubblico.
L'odierna controversia rientra, quindi, a parere del Tribunale, nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario e la questione di difetto di giurisdizione va, per l'effetto, rigettata.
Ancora in via preliminare, la parte convenuta ha, altresì, contestato che il giudizio fosse stato introdotto con un rito errato, dovendo seguire quello locatizio, sicché il Giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito. L'eccezione è evidentemente inammissibile, sia per tardività, essendosi la convenuta costituita quando la causa era già in fase di precisazione delle conclusioni e per tale via evidentemente anche per carenza di interesse (v. in tema ex multis Cass. civile sez. III,
24/05/2023, n.14374), considerato che il pregiudizio è stato individuato dalla difesa esclusivamente nella preclusione dalle possibilità previste dal giusto rito, quale la comparizione ai fini conciliativi. Sul punto, va notato come, a ben vedere, la medesima parte mai abbia richiesto disporsi la comparizione personale. Inoltre, la doglianza si appalesa tanto più infondata in concreto considerandosi che il procedimento è stato comunque rinviato molteplici volte per tentativi di bonario componimento falliti. Risolte, nei termini anzidetti, le questioni pregiudiziali e quelle preliminari in rito, può ora affrontarsi il merito del giudizio.
La disamina non può che partire dal noto principio per cui il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima
(ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v., per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Nel caso di specie, la parte attrice ha documentalmente dimostrato la fonte della propria pretesa, rappresentata dalla Convenzione del 26.01.2002, con cui essa, all'epoca CP_6
”, concedeva alla Parte_1 Parte_3
l'uso, a titolo gratuito, del fabbricato denominato ”,
[...] Controparte_2 sito in Montella alla via del Corso, in catasto al foglio 30, particella 111, vani 17,5, dislocato su tre livelli, con obbligo a carico esclusivo della di Parte_3 provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detto immobile. L'obbligo assunto dalla parte utilizzatrice è inequivocabilmente esplicitato dall'articolo 4 di tale Convenzione, ove è dato leggersi che la “si Parte_3 impegna di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile con utilizzo di risorse proprie ed esterne. La stessa si impegna altresì ad assicurare la manutenzione ordinaria dell'annesso parco pubblico” (v. doc. 4 prod. attrice). A questo punto, alla stregua delle regole di giudizio sopra enunciate, sarebbe spettato alla parte convenuta provare di avere correttamente adempiuto, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa. Tuttavia, la convenuta si è tardivamente costituita, quando la causa era già transitata nella fase decisoria, nulla pertanto potendo dimostrare per via delle già maturate preclusioni assertive ed istruttorie.
Resta ancora da aggiungere, al fine di fugare ogni dubbio in proposito, che, a conferma ed a suffragio delle prospettazioni di parte attrice, è, peraltro, possibile utilizzare le risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., precedentemente intercorso tra le parti, allegata da parte attrice
(v. doc. 13 alleg. prod. attrice) e comunque acquisita formalmente agli atti del presente giudizio
(v. in tema Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010 “Il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest'ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti.”).
Ripercorrendo sinteticamente i passi salienti della Relazione tecnica, è dato evincersi che il C.t.u., presa visione del fabbricato oggetto della convenzione tra le odierne parti in causa, avesse rilevato che “Da sopralluogo emerge un evidente stato di deterioramento delle pareti esterne dell'edificio. L'intonaco presenta un accentuato stato di alterazione in diversi punti, come messo in evidenza dalle foto sottostanti, con marcata usura dei paramenti e deterioramento dei materiali di finitura, ma anche infiltrazioni all'interno del muro. Sono spesso presenti efflorescenze che amplificano la degradazione dei paramenti murari con distacchi di frammenti o di parti a dimensioni variabili. Nello specifico la degradazione si manifesta sotto forma di esfoliazione (foto 1,2,3,4,5) ossia un sollevamento seguito da distacco di uno o più sottili strati di intonaco superficiali paralleli tra loro. Le singole sfoglie hanno spessore uniforme, dell'ordine di qualche millimetro e sono costituite da materiale sia apparentemente integro che alterato. Una simile situazione necessita di urgente azione manutentiva perché il degrado di un paramento dovuto all'esfoliazione si presenta con una diminuzione della resistenza meccanica del materiale dovuta alla sua frantumazione e disgregazione causata dalla forza espansiva dei sali, che può arrivare sino alla perdita di consistenti parti del materiale stesso. I sali solubili o il gelo possono agire nelle microfratture prodotte da sbalzi termici o da lavorazioni, creando sia esfoliazioni che scagliature. Causa: scarsa manutenzione.”. Egli procedeva, inoltre, ad analisi diagnostica per rilevare le condizioni dei cementi armati strutturali delle pensiline facenti parte dell'edificio, rilevando “Il fronte di carbonatazione si presenta molto elevato;
emerge l'urgenza di manutenzione per le pensiline in calcestruzzo. (…) Causa: scarsa manutenzione.”. Quanto ai “Canali di gronda e pluviali del fabbricato”, il C.t.u. accertava
“Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane è formato da grondaie intasate (Foto 9, 10) e pluviali, in più punti danneggiate (Foto 11,12,13); a causa di ciò nel tempo la pioggia ha dilavato liberamente lungo le pareti perimetrali del fabbricato storico trascinando con sé sporcizia e agenti chimici aggressivi che hanno deteriorato gli infissi in legno e i muri in numerosi punti con conseguenti danni estetici.”, individuando ancora la causa nella scarsa manutenzione. Quanto a “Infissi, inferriate in ferro poste a protezione degli infissi e balaustre in ferro del fabbricato”, il C.t.u. osservava “Le balaustre in ferro dei balconi (Foto 18) e sull'inetro loggiato del piano rialzato (Foto 16,17) nonché le inferriate poste a protezione degli infissi (Foto 17) si presentano arrugginite e con la verniciatura rovinata.”, rilevando lo stato di degrado ed individuando la causa ancora nella scarsa manutenzione. Con riguardo allo
“Scannafosso del fabbricato”, il C.t.u. accertava “Il muro dello scannafosso mostra segni di deterioramento ovunque da cui emerge l'assenza di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria da diverso tempo. In questo caso i fattori metereologici e climatici hanno sicuramente aggravato lo stato di abbandono.”. In esito a tutti gli accertamenti compiuti, il C.t.u. concludeva “A parere dello scrivente il fabbricato denominato ” versa in uno stato di abbandono o quanto meno servito CP_2 da azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria non efficienti che hanno determinato, nel tempo, danni sia estetici che strutturali. I prospetti esterni e le cornici architettoniche presentano evidenti segni di degrado lato Sud-Est e Nord-Est. Le pensiline e i canali di gronda in calcestruzzo sono interessati da fenomeni di carbonatazione. I canali di gronda sono intasati da detriti organici e foglie cadute dagli alberi o trasportati dal vento. Le pluviali riportano danni in diversi punti;
inoltre le giunzioni mostrano chiari segni di usura del tempo e deterioramento.
Gli infissi presentano alterazione del colore e fenomeni di vetrificazione (screpolatura della superficie). Sulle inferriate poste a protezione degli infissi e sulle balaustre in ferro sono presenti fenomeni di ossidazione in forte stato di avanzamento. I muri dello scannafosso si mostrano completamente rovinati lungo tutti i lati.” (v. Relazione tecnica d'ufficio, Ing.
, datata 4/11/2018, alleg. atti). Per_3
A tali risultanze fattuali della relazione tecnica d'ufficio, della cui attendibilità scientifica non si ha motivo di dubitare, questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate dai necessari rilievi tecnico-specialistici, fondate sul diretto esame dello stato dei luoghi ed espresse a mezzo di un percorso argomentativo lineare e privo di evidenti incongruenze, essendo stata anche allegata pertinente documentazione fotografica.
Pertanto, tenuto conto dello sviluppo processuale della causa e del materiale probatorio acquisito, può ritenersi che le contestazioni mosse da parte attrice abbiano trovato pieno riscontro. L'inadempimento in parola contestato all'affidataria del bene
[...]
è da ritenersi certamente connotato da gravità, trattandosi di violazione Parte_3 perdurante e continuata nel tempo dell'obbligo principale di manutenzione dell'immobile, contrattualmente assunto, atto a determinare alla struttura stessa rilevanti danni, come emersi dagli accertamenti tecnici.
Pertanto, ritiene questo giudicante di dover risolvere, per grave inadempimento della parte concessionaria , la convenzione del 26.01.2002, Parte_3 con cui l'Ente Morale ” (ora Parte_1 Parte_1 alla persona ”) concedeva alla
[...] Parte_1 [...]
l'uso del fabbricato denominato Parte_3 Controparte_2
, sito in Montella (AV), alla via del Corso, in catasto al foglio 30, particella 111.
[...]
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, comportando effetti restitutori. In accoglimento dell'espressa domanda attorea sul punto, il convenuto va, quindi, condannato all'immediato rilascio del bene in favore della parte attrice proprietaria, libero da persone o cose.
La parte attrice ha, inoltre, avanzato domanda di risarcimento del danno, chiedendo la condanna della controparte al pagamento dell'importo complessivo di € 109.949,51, oltre IVA, cifra così determinata in base alla quantificazione operata dal proprio consulente di parte o di € 45.906,63, oltre IVA, pari al costo delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi per la sistemazione e l'adeguamento dell'immobile, come stimato dal C.t.u. nella procedura di A.t.p.
Stima il Tribunale di poter fare riferimento, anche per tale aspetto, agli esiti della C.t.u. già sopra richiamata (v. pag. 27 e 28, Relazione tecnica d'ufficio, cit.). L'ausiliario tecnico d'ufficio, individuate nel dettaglio tutte le opere da eseguirsi ed operato il relativo computo metrico, stimava, infine, dopo le osservazioni critiche di parte ed all'esito della rielaborazione del computo metrico, il valore definitivo dei lavori come pari ad
€45.906,63, oltre IVA come per legge (v. Computo metrico definitivo, doc. alleg. alla Relazione e v. Verbale di udienza del 9.01.2019, nel giudizio n. 2404/2018 R.g.). La parte convenuta , in persona del legale Parte_2 Parte_3 rappr.te p.t., va, quindi, condannata al pagamento, in favore dell'
[...]
, a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1 dell'importo complessivo di € 45.906,63, oltre IVA come per legge, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite, sia con riferimento al presente procedimento di merito, che al procedimento per accertamento tecnico ante causam (v. sul punto Cass. civile sez. VI, 26/05/2020, n.9735). Visto l'accoglimento delle richieste avanzate, va disposta la condanna della parte convenuta soccombente al pagamento delle spese di entrambi i giudizi.
Le liquidazioni si effettuano come da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, operando sulla nota spese depositata dal difensore di parte attrice congrua riduzione, tenendo conto del valore del decisum (€45.906,63), della natura della causa, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività effettivamente svolte, in particolare della semplicità delle fasi introduttiva ed istruttoria, svolte nella contumacia della convenuta ed esclusivamente per via documentale. Parimenti si provvede, come richiesto, alla liquidazione delle competenze professionali del procuratore di parte attrice, espletate nella procedura di mediazione obbligatoria promossa innanzi all' Organizzazione_1
Sulle spese della C.t.u., espletata nel giudizio di A.t.p. e già ivi liquidate in favore del
Consulente, con decreto del 10.1.2019, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole a carico della parte convenuta soccombente (v. in tema ex multis Cass. civile sez. II, 27/10/2023, n.29850 per cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.”).
Non può essere, di contro, accolta la domanda avanzata da parte attrice di condanna della convenuta al rimborso in proprio favore dellle spese per il corrispettivo dell'attività professionale espletata dal TP, in assenza di idonea documentazione giustificativa.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Revoca la dichiarazione di contumacia della parte convenuta
[...]
. Parte_3
2. In accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara risolto, per grave inadempimento della parte concessionaria, la convenzione del 26.01.2002, con cui l' ” (ora CP_6 Parte_1 Parte_1 alla persona “ ”) concedeva
[...] Parte_1 alla l'uso del fabbricato denominato Parte_3 CP_2 e ”, sito in Montella (AV), alla via del Corso, in catasto
[...] Parte_1 al foglio 30, particella 111;
3. per l'effetto, condanna la parte convenuta , Parte_3 in persona del legale rappr.te p.t., all'immediato rilascio, in favore della parte attrice, libero da persone o cose, del fabbricato denominato Controparte_2
, sito in Montella alla via del Corso, in catasto al foglio 30, particella 111,
[...] meglio descritto in atti;
4. per l'effetto, altresì, condanna la parte convenuta Parte_3
, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell'
[...] [...]
, a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni, dell'importo complessivo di €45.906,63, oltre IVA come per legge, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. 5. Condanna la parte convenuta , in persona Parte_3 del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano, quanto al procedimento di A.t.p., in €145,50 per esborsi e €1.360,00 per compensi professionali forensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
e, quanto al presente giudizio di merito, in €518,00 per esborsi e €4.238,44 per compensi professionali forensi, comprensivi della fase di mediazione, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. 6. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo della parte convenuta , in persona del legale rappr.te p.t. Parte_3 le spese della C.t.u. svolta nel procedimento per A.t.p., come ivi liquidate con
Decreto del 10.1.2019, con conseguente diritto della parte attrice di ripetere quanto versato o quanto sarà versato al C.t.u. in forza del detto decreto.
Così deciso in data 12 febbraio 2024.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2716 / 2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali ” e vertente TRA
, in Parte_1 persona del legale rappr.te p.t., P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Marco P.IVA_1
Dragone (c.f. ), in forza della delibera n. 12 del 9.4.2019 e di allegata C.F._1 procura alle liti, elett.te domiciliati come in atti;
- Attrice
E
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente p.t., con sede in Montella (AV) alla via Don Minzoni n.2 elettivamente domiciliata in Montella (AV) alla Via Gamboni n° 13 presso lo studio dell'Avv. Emiliano Gambone (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in calce allegata alla C.F._2
Comparsa di costituzione tardiva;
- Convenuta
Conclusioni: per parte attrice “nel riportarsi ai propri atti e scritti difensivi, si conclude come da atto di citazione e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta “si conclude come da propria comparsa di costituzione con l'aggiunta che il Giudice adito Voglia dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo con vittoria di spese di lite e si chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, l' alla persona Parte_1 Parte_1
” adiva l'intestato Tribunale, esponendo, in estrema sintesi: che con atto
[...] di convenzione del 26.01.2002 l'Ente morale ” (ora Parte_1 alla persona ”) Parte_1 Parte_1 concedeva alla l'uso a titolo gratuito, del fabbricato Parte_2 storico denominato ”, sito in Montella alla via del Corso, Controparte_2 con obbligo a carico esclusivo della di provvedere alla manutenzione Parte_2 ordinaria e straordinaria dell'immobile ed assicurare la manutenzione ordinaria del parco pubblico annesso;
che tale obbligazione non veniva adempiuta dalla Parte_2 nonostante i propri ripetuti solleciti;
che essa conferiva incarico a proprio perito di redigere una consulenza tecnica, consistente nella descrizione dello stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile, dichiarando l'indifferibilità degli interventi di manutenzione;
che essa inviava atto di diffida stragiudiziale al fine di adempiere alle obbligazioni assunte con la convenzione e presentava istanza di mediazione;
che essa si avvaleva altresì dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e la relazione finale attestava lo stato di abbandono di CP_2 con danni sia estetici che strutturali, causati dalla mancanza di manutenzione ordinaria
[...] e straordinaria e determinava in €45.906,63 oltre IVA il costo delle opere da eseguirsi per la sistemazione e l'adeguamento dell'immobile. La parte attrice deduceva quindi che sussistessero i presupposti per far dichiarare la risoluzione per grave inadempimento contrattuale della convenzione, data l'inadempienza della
. Parte_2 Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: accertare, il grave inadempimento contrattuale della Parte_3
rispetto alla convenzione del 26.01.2002 ed, in particolare, per non aver rispettato la
[...] pattuizione di cui all'art. 4, ossia per non aver eseguito i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che necessitava il fabbricato ”, e per gli effetti dichiarare e statuire CP_2
a) la risoluzione della convenzione del 26.01.2002 per grave inadempimento contrattuale della;
b) il diritto di parte attrice ad essere risarcita dalla Parte_2
per la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione Parte_2 al fabbricato denominato ”; c) il diritto di parte attrice ad essere rimborsata CP_2 dalla convenuta CMTC di rimborso di tutte le spese sostenute;
e per gli effetti – condannare la a rilasciare, in favore della parte attrice, il fabbricato Parte_2 storico, edificato in stile Liberty, denominato “ ”, sito in Controparte_2
Montella alla via del Corso, in catasto al foglio 30, particella 111; -condannare la
[...]
al pagamento, in favore dell'Azienda Servizi alla Parte_2 Parte_1 Persona ”, a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1 dell'importo complessivo di euro 109.949,51, oltre IVA, cifra così determinata in base alla quantificazione operato dal TP dott. , o di euro 45.906,63, oltre IVA, pari al costo Per_1 delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi per la sistemazione e l'adeguamento dell'immobile, come stimato dal CTU ing. nella procedura di ATP Per_2 iscritta al n. 2404/2018 proc. spec. del Tribunale di Avellino, o nella misura che risulterà all'esito del giudizio in forza di disponenda nuova CTU, che fin d'ora si richiede;
il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data della formale messa in mora del 28.11.2016 fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
- condannare la Parte_3
al pagamento, in favore dell'
[...] Parte_1 dell'importo di euro 2.181,72 a titolo di rimborso per il
[...] corrispettivo versato al CTU Ing. per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 Per_3 bis c.p.c., oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo;
-condannare la
[...]
al pagamento, in favore dell' Parte_3 [...]
dell'importo di euro 1000,00, cifra Parte_1 comprensiva di IVA e Cap come per legge, a titolo di rimborso per il corrispettivo dell'attività professionale espletata dal TP OM , oltre interessi legali e rivalutazione fino al Per_1 soddisfo;
condannare la al pagamento, in favore dell' Parte_2
” Parte_1 dell'importo di euro 1.360,00 a titolo di rimborso per le competenze professionali dell'avv.
Marco Dragone espletate in relazione al procedimento speciale n. 2404/2018, oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo;
-condannare la Parte_2 al pagamento, in favore dell' Parte_1 dell'importo di euro 429,44 a titolo di rimborso per le competenze
[...] professionali dell'avv. Marco Dragone espletate nella procedura di mediazione obbligatoria promossa innanzi all' oltre interessi legali e rivalutazione fino al Controparte_3 soddisfo;
-condannare la al pagamento, in favore dell' Parte_2
”, delle Parte_1 spese e competenze di lite, oltre spese generali IVA e CAP, come per legge. La parte convenuta , pur ritualmente citata, non Parte_3 si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni. In data 5.7.2022 si costituiva in giudizio, con “Comparsa di costituzione tardiva”, la parte convenuta , impugnando e contestando l'atto di Parte_2 citazione di controparte, in quanto destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, nonché qualsiasi altra difesa, asserzione ed eccezione dispiegata da parte attrice. La parte convenuta concludeva “acché Voglia l'Ill.mo Tribunale adita, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e rigettata ogni contraria istanza: a) rigettare l'atto di citazione proposto e condannare l'attrice al pagamento delle spese, dei compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed iva come per legge con attribuzione al procuratore distrattario.”.
A seguito di alcuni rinvii richiesti dalle parti per la pendenza di trattative di bonario componimento, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di ed infine la causa veniva CP_4 rinviata per la precisazione delle conclusioni, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente compendiati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
In limine litis, va revocata la contumacia della parte convenuta, dichiarata in prima udienza, essendosi la stessa successivamente costituita in giudizio, come sopra esposto. Ciò posto, va ora affrontata la questione di giurisdizione sollevata dalla stessa parte convenuta, rammentandosi che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali, ex art. 37 c.p.c., configura un'eccezione sollevabile dalla parte, ma anche rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. La difesa della ha, in particolare, sostenuto che con la convenzione Parte_2 del 26.01.2002 le parti avessero stipulato un “accordo”, ai sensi dell'art. 15 della legge
241/1990, per il perseguimento di un esclusivo comune interesse pubblico e cioè la gestione e fruizione pubblica di un patrimonio pubblico, attraverso la manutenzione del parco comunale e dell'edificio, presente nel medesimo parco di Montella, per destinazione ad attività pubbliche, sociali e culturali. Ad avviso della difesa, si trattava, quindi, di un accordo tra per la Pt_4 gestione di un bene pubblico e per il perseguimento del comune interesse pubblico. Per tale via, si arrivava ad affermare che la causa afferisse alla giurisdizione esclusiva del G.A., cui spetta la cognizione di tutte le controversie in materia di "formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. a), n. 2 c.p.a. La tesi non persuade.
In disparte la considerazione per cui l'eccezione in parola non risulta per nulla approfondita dalla parte con riguardo agli aspetti della eventuale natura giuridica pubblica dell'attrice, quale “ente morale” all'epoca dei fatti, nonché della natura “pubblica” del bene di cui trattasi, va, in ogni caso ed in virtù del principio della “ragione più liquida”, ritenuta la non corrispondenza della fattispecie in esame con gli orientamenti giurisprudenziali in merito al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Brevemente occorre che l'analisi prenda le mosse dalla nota sentenza n. 204 del 2004 con cui la Corte Costituzionale ebbe a chiarire che “Il legislatore ordinario ben può ampliare l'area della giurisdizione esclusiva purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità: con il che, da un lato, è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice “della” pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e, dall'altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo.”. Sulla scia di quanto sopra, è stato, quindi, appurato che le materie di giurisdizione esclusiva esigano, pur sempre, la sussistenza e l'esercizio, anche in via mediata, di un potere pubblico autoritativo e si connotino, per espressa previsione costituzionale, di "particolarità", che inerisce al collegamento tra la materia oggetto della controversia ed una posizione di potere in capo alla Pubblica Amministrazione – autorità. La giurisprudenza ha poi avuto ulteriormente modo di precisare che “la giurisprudenza di queste Sezioni Unite si è progressivamente assestata nel reputare che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie di cui all'articolo 133, primo comma, lettera a), numero 2, del codice del processo amministrativo, concernenti
«formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni», debba essere scrutinata, attraverso l'impiego del consueto criterio del petitum sostanziale, a seconda che venga o meno in contestazione l'adozione di strumenti negoziali che siano sostitutivi dell'esercizio, appunto, di un potere autoritativo, e dunque la giurisdizione del giudice amministrativo non sussista laddove la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario collocato «a valle» dello strumento negoziale adottato in sostituzione del potere autoritativo. Ciò, in breve, si ripete, perché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radica ove
«l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi» (Corte cost. n. 179 del 2016). Secondo tale impostazione si è ad esempio di recente osservato, rispetto alla contermine situazione regolata dall'articolo 15 della legge numero 241 del 1990, pure considerata dal citato articolo 133, comma primo, lettera a), numero 2, che gli accordi tra pubbliche amministrazioni in discorso sono tali se «destinati a disciplinare e coordinare l'esercizio di potestà amministrative tra le pubbliche amministrazioni contraenti su oggetti di interesse comune, ma non a regolare, invece, questioni meramente patrimoniali tra le parti»; sicché «finanche in presenza di accordi tra pubbliche amministrazioni la giurisdizione esclusiva è predicabile solo quando la controversia abbia come “oggetto immediato” l'accordo stesso … e non vicende meramente patrimoniali a esso in ipotesi correlate» (Cass., Sez. Un., 6 aprile 2022, n. 11252, sulla scia di Cass., Sez. Un., 5 ottobre 2021, n 26921).” (cfr. Cass. Sez.U. Ordinanza n. 20464 del 24/06/2022). Precedentemente si era pure chiarito che “In tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 241 del 1990, oggi trasfuso nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del
c.p.a., spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative ad un accordo sostitutivo o integrativo di un provvedimento amministrativo all'interno del quale la P.A., esercitando potestà pubblicistiche, individui le modalità e le condizioni necessarie per la concessione ed erogazione di un finanziamento, restando invece devoluta al giudice ordinario la controversia che attiene alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione relativamente al dedotto inadempimento del destinatario.” (cfr. Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 21650 del 28/07/2021 (Rv. 661857 - 01) ed ancor prima che “È devoluta alla cognizione del
g.o. la controversia concernente l'esistenza dell'obbligo di un Comune consorziato di contribuire alle spese sostenute dal ovvero concernente la determinazione dell'entità CP_5 del contributo, con riferimento alle somme dovute per il periodo successivo all'apertura della fase di liquidazione del medesimo, atteso che la questione, non essendo CP_5 riconducibile ad un procedimento amministrativo né riguardando l'estrinsecazione di poteri autoritativi, ha ad oggetto posizioni di diritto soggettivo derivanti dalle ragioni di credito fatte valere dal e non rientra tra quelle concernenti la formazione, conclusione ed CP_5 esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241 del 1990.” (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 26972 del 22/12/2009). Declinando tali principi al caso oggetto di odierno vaglio, si dubita, in primo luogo, che la convenzione intercorsa tra le parti integrasse un “accordo sostitutivo o integrativo di un provvedimento amministrativo”, all'interno del quale la P.A. avesse esercitato potestà pubblicistiche. E' poi appena il caso di osservare come la soluzione del problema non possa prescindere dal dato di incontrovertibile valenza per cui la presente controversia ha oggetto questioni meramente patrimoniali, quali l'inadempimento degli obblighi assunti con il contratto e la sussistenza del credito risarcitorio fatto valere dall' , “a valle” dell'accordo Parte_5 intercorso, il quale non è l'oggetto “immediato” della lite, tale essendo piuttosto le vicende patrimoniali ad esso correlate.
Inoltre, per completezza di motivazione sul punto, a favore della soluzione di rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione del G.o. militano la considerazione per cui, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi ai rapporti di concessione di beni pubblici sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
G.a., ad eccezione, tuttavia, delle controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi, che restano in capo al G.o., nonché l'ulteriore osservazione per cui difettano comunque nella fattispecie le condizioni poste a fondamento delle fattispecie di giurisdizione esclusiva ex art. 133, c.p.a.., aventi comune denominatore nell'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, del potere pubblico.
L'odierna controversia rientra, quindi, a parere del Tribunale, nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario e la questione di difetto di giurisdizione va, per l'effetto, rigettata.
Ancora in via preliminare, la parte convenuta ha, altresì, contestato che il giudizio fosse stato introdotto con un rito errato, dovendo seguire quello locatizio, sicché il Giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito. L'eccezione è evidentemente inammissibile, sia per tardività, essendosi la convenuta costituita quando la causa era già in fase di precisazione delle conclusioni e per tale via evidentemente anche per carenza di interesse (v. in tema ex multis Cass. civile sez. III,
24/05/2023, n.14374), considerato che il pregiudizio è stato individuato dalla difesa esclusivamente nella preclusione dalle possibilità previste dal giusto rito, quale la comparizione ai fini conciliativi. Sul punto, va notato come, a ben vedere, la medesima parte mai abbia richiesto disporsi la comparizione personale. Inoltre, la doglianza si appalesa tanto più infondata in concreto considerandosi che il procedimento è stato comunque rinviato molteplici volte per tentativi di bonario componimento falliti. Risolte, nei termini anzidetti, le questioni pregiudiziali e quelle preliminari in rito, può ora affrontarsi il merito del giudizio.
La disamina non può che partire dal noto principio per cui il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima
(ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v., per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Nel caso di specie, la parte attrice ha documentalmente dimostrato la fonte della propria pretesa, rappresentata dalla Convenzione del 26.01.2002, con cui essa, all'epoca CP_6
”, concedeva alla Parte_1 Parte_3
l'uso, a titolo gratuito, del fabbricato denominato ”,
[...] Controparte_2 sito in Montella alla via del Corso, in catasto al foglio 30, particella 111, vani 17,5, dislocato su tre livelli, con obbligo a carico esclusivo della di Parte_3 provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detto immobile. L'obbligo assunto dalla parte utilizzatrice è inequivocabilmente esplicitato dall'articolo 4 di tale Convenzione, ove è dato leggersi che la “si Parte_3 impegna di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile con utilizzo di risorse proprie ed esterne. La stessa si impegna altresì ad assicurare la manutenzione ordinaria dell'annesso parco pubblico” (v. doc. 4 prod. attrice). A questo punto, alla stregua delle regole di giudizio sopra enunciate, sarebbe spettato alla parte convenuta provare di avere correttamente adempiuto, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa. Tuttavia, la convenuta si è tardivamente costituita, quando la causa era già transitata nella fase decisoria, nulla pertanto potendo dimostrare per via delle già maturate preclusioni assertive ed istruttorie.
Resta ancora da aggiungere, al fine di fugare ogni dubbio in proposito, che, a conferma ed a suffragio delle prospettazioni di parte attrice, è, peraltro, possibile utilizzare le risultanze della Consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., precedentemente intercorso tra le parti, allegata da parte attrice
(v. doc. 13 alleg. prod. attrice) e comunque acquisita formalmente agli atti del presente giudizio
(v. in tema Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5658 del 09/03/2010 “Il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest'ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti.”).
Ripercorrendo sinteticamente i passi salienti della Relazione tecnica, è dato evincersi che il C.t.u., presa visione del fabbricato oggetto della convenzione tra le odierne parti in causa, avesse rilevato che “Da sopralluogo emerge un evidente stato di deterioramento delle pareti esterne dell'edificio. L'intonaco presenta un accentuato stato di alterazione in diversi punti, come messo in evidenza dalle foto sottostanti, con marcata usura dei paramenti e deterioramento dei materiali di finitura, ma anche infiltrazioni all'interno del muro. Sono spesso presenti efflorescenze che amplificano la degradazione dei paramenti murari con distacchi di frammenti o di parti a dimensioni variabili. Nello specifico la degradazione si manifesta sotto forma di esfoliazione (foto 1,2,3,4,5) ossia un sollevamento seguito da distacco di uno o più sottili strati di intonaco superficiali paralleli tra loro. Le singole sfoglie hanno spessore uniforme, dell'ordine di qualche millimetro e sono costituite da materiale sia apparentemente integro che alterato. Una simile situazione necessita di urgente azione manutentiva perché il degrado di un paramento dovuto all'esfoliazione si presenta con una diminuzione della resistenza meccanica del materiale dovuta alla sua frantumazione e disgregazione causata dalla forza espansiva dei sali, che può arrivare sino alla perdita di consistenti parti del materiale stesso. I sali solubili o il gelo possono agire nelle microfratture prodotte da sbalzi termici o da lavorazioni, creando sia esfoliazioni che scagliature. Causa: scarsa manutenzione.”. Egli procedeva, inoltre, ad analisi diagnostica per rilevare le condizioni dei cementi armati strutturali delle pensiline facenti parte dell'edificio, rilevando “Il fronte di carbonatazione si presenta molto elevato;
emerge l'urgenza di manutenzione per le pensiline in calcestruzzo. (…) Causa: scarsa manutenzione.”. Quanto ai “Canali di gronda e pluviali del fabbricato”, il C.t.u. accertava
“Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane è formato da grondaie intasate (Foto 9, 10) e pluviali, in più punti danneggiate (Foto 11,12,13); a causa di ciò nel tempo la pioggia ha dilavato liberamente lungo le pareti perimetrali del fabbricato storico trascinando con sé sporcizia e agenti chimici aggressivi che hanno deteriorato gli infissi in legno e i muri in numerosi punti con conseguenti danni estetici.”, individuando ancora la causa nella scarsa manutenzione. Quanto a “Infissi, inferriate in ferro poste a protezione degli infissi e balaustre in ferro del fabbricato”, il C.t.u. osservava “Le balaustre in ferro dei balconi (Foto 18) e sull'inetro loggiato del piano rialzato (Foto 16,17) nonché le inferriate poste a protezione degli infissi (Foto 17) si presentano arrugginite e con la verniciatura rovinata.”, rilevando lo stato di degrado ed individuando la causa ancora nella scarsa manutenzione. Con riguardo allo
“Scannafosso del fabbricato”, il C.t.u. accertava “Il muro dello scannafosso mostra segni di deterioramento ovunque da cui emerge l'assenza di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria da diverso tempo. In questo caso i fattori metereologici e climatici hanno sicuramente aggravato lo stato di abbandono.”. In esito a tutti gli accertamenti compiuti, il C.t.u. concludeva “A parere dello scrivente il fabbricato denominato ” versa in uno stato di abbandono o quanto meno servito CP_2 da azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria non efficienti che hanno determinato, nel tempo, danni sia estetici che strutturali. I prospetti esterni e le cornici architettoniche presentano evidenti segni di degrado lato Sud-Est e Nord-Est. Le pensiline e i canali di gronda in calcestruzzo sono interessati da fenomeni di carbonatazione. I canali di gronda sono intasati da detriti organici e foglie cadute dagli alberi o trasportati dal vento. Le pluviali riportano danni in diversi punti;
inoltre le giunzioni mostrano chiari segni di usura del tempo e deterioramento.
Gli infissi presentano alterazione del colore e fenomeni di vetrificazione (screpolatura della superficie). Sulle inferriate poste a protezione degli infissi e sulle balaustre in ferro sono presenti fenomeni di ossidazione in forte stato di avanzamento. I muri dello scannafosso si mostrano completamente rovinati lungo tutti i lati.” (v. Relazione tecnica d'ufficio, Ing.
, datata 4/11/2018, alleg. atti). Per_3
A tali risultanze fattuali della relazione tecnica d'ufficio, della cui attendibilità scientifica non si ha motivo di dubitare, questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate dai necessari rilievi tecnico-specialistici, fondate sul diretto esame dello stato dei luoghi ed espresse a mezzo di un percorso argomentativo lineare e privo di evidenti incongruenze, essendo stata anche allegata pertinente documentazione fotografica.
Pertanto, tenuto conto dello sviluppo processuale della causa e del materiale probatorio acquisito, può ritenersi che le contestazioni mosse da parte attrice abbiano trovato pieno riscontro. L'inadempimento in parola contestato all'affidataria del bene
[...]
è da ritenersi certamente connotato da gravità, trattandosi di violazione Parte_3 perdurante e continuata nel tempo dell'obbligo principale di manutenzione dell'immobile, contrattualmente assunto, atto a determinare alla struttura stessa rilevanti danni, come emersi dagli accertamenti tecnici.
Pertanto, ritiene questo giudicante di dover risolvere, per grave inadempimento della parte concessionaria , la convenzione del 26.01.2002, Parte_3 con cui l'Ente Morale ” (ora Parte_1 Parte_1 alla persona ”) concedeva alla
[...] Parte_1 [...]
l'uso del fabbricato denominato Parte_3 Controparte_2
, sito in Montella (AV), alla via del Corso, in catasto al foglio 30, particella 111.
[...]
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, comportando effetti restitutori. In accoglimento dell'espressa domanda attorea sul punto, il convenuto va, quindi, condannato all'immediato rilascio del bene in favore della parte attrice proprietaria, libero da persone o cose.
La parte attrice ha, inoltre, avanzato domanda di risarcimento del danno, chiedendo la condanna della controparte al pagamento dell'importo complessivo di € 109.949,51, oltre IVA, cifra così determinata in base alla quantificazione operata dal proprio consulente di parte o di € 45.906,63, oltre IVA, pari al costo delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi per la sistemazione e l'adeguamento dell'immobile, come stimato dal C.t.u. nella procedura di A.t.p.
Stima il Tribunale di poter fare riferimento, anche per tale aspetto, agli esiti della C.t.u. già sopra richiamata (v. pag. 27 e 28, Relazione tecnica d'ufficio, cit.). L'ausiliario tecnico d'ufficio, individuate nel dettaglio tutte le opere da eseguirsi ed operato il relativo computo metrico, stimava, infine, dopo le osservazioni critiche di parte ed all'esito della rielaborazione del computo metrico, il valore definitivo dei lavori come pari ad
€45.906,63, oltre IVA come per legge (v. Computo metrico definitivo, doc. alleg. alla Relazione e v. Verbale di udienza del 9.01.2019, nel giudizio n. 2404/2018 R.g.). La parte convenuta , in persona del legale Parte_2 Parte_3 rappr.te p.t., va, quindi, condannata al pagamento, in favore dell'
[...]
, a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1 dell'importo complessivo di € 45.906,63, oltre IVA come per legge, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite, sia con riferimento al presente procedimento di merito, che al procedimento per accertamento tecnico ante causam (v. sul punto Cass. civile sez. VI, 26/05/2020, n.9735). Visto l'accoglimento delle richieste avanzate, va disposta la condanna della parte convenuta soccombente al pagamento delle spese di entrambi i giudizi.
Le liquidazioni si effettuano come da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, operando sulla nota spese depositata dal difensore di parte attrice congrua riduzione, tenendo conto del valore del decisum (€45.906,63), della natura della causa, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività effettivamente svolte, in particolare della semplicità delle fasi introduttiva ed istruttoria, svolte nella contumacia della convenuta ed esclusivamente per via documentale. Parimenti si provvede, come richiesto, alla liquidazione delle competenze professionali del procuratore di parte attrice, espletate nella procedura di mediazione obbligatoria promossa innanzi all' Organizzazione_1
Sulle spese della C.t.u., espletata nel giudizio di A.t.p. e già ivi liquidate in favore del
Consulente, con decreto del 10.1.2019, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole a carico della parte convenuta soccombente (v. in tema ex multis Cass. civile sez. II, 27/10/2023, n.29850 per cui “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente.”).
Non può essere, di contro, accolta la domanda avanzata da parte attrice di condanna della convenuta al rimborso in proprio favore dellle spese per il corrispettivo dell'attività professionale espletata dal TP, in assenza di idonea documentazione giustificativa.
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Revoca la dichiarazione di contumacia della parte convenuta
[...]
. Parte_3
2. In accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara risolto, per grave inadempimento della parte concessionaria, la convenzione del 26.01.2002, con cui l' ” (ora CP_6 Parte_1 Parte_1 alla persona “ ”) concedeva
[...] Parte_1 alla l'uso del fabbricato denominato Parte_3 CP_2 e ”, sito in Montella (AV), alla via del Corso, in catasto
[...] Parte_1 al foglio 30, particella 111;
3. per l'effetto, condanna la parte convenuta , Parte_3 in persona del legale rappr.te p.t., all'immediato rilascio, in favore della parte attrice, libero da persone o cose, del fabbricato denominato Controparte_2
, sito in Montella alla via del Corso, in catasto al foglio 30, particella 111,
[...] meglio descritto in atti;
4. per l'effetto, altresì, condanna la parte convenuta Parte_3
, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell'
[...] [...]
, a Parte_1 titolo di risarcimento dei danni, dell'importo complessivo di €45.906,63, oltre IVA come per legge, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. 5. Condanna la parte convenuta , in persona Parte_3 del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano, quanto al procedimento di A.t.p., in €145,50 per esborsi e €1.360,00 per compensi professionali forensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
e, quanto al presente giudizio di merito, in €518,00 per esborsi e €4.238,44 per compensi professionali forensi, comprensivi della fase di mediazione, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. 6. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico esclusivo della parte convenuta , in persona del legale rappr.te p.t. Parte_3 le spese della C.t.u. svolta nel procedimento per A.t.p., come ivi liquidate con
Decreto del 10.1.2019, con conseguente diritto della parte attrice di ripetere quanto versato o quanto sarà versato al C.t.u. in forza del detto decreto.
Così deciso in data 12 febbraio 2024.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi