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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NI BO Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. NU TE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 837/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Nocera Parte_1 C.F._1
Inferiore, via Atzori n. 64/17, presso lo studio dell'avv. Cosma Baio, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , domiciliato ex Controparte_1 P.IVA_1
lege in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n. 9, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Milano che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: opposizione al decreto sanzionatorio del Controparte_1 pagina 1 di 13 n. 436931/V emesso in data 21 giugno 2019 CP_1
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 923/2023, pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Varese il 19.09.2023, e depositata il successivo 21.10.2023, e dell'atto gravato;
2) nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare totalmente la sentenza impugnata n. 923/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Varese il 19.09.2023, e depositata il successivo 21.10.2023, per i motivi di cui ai punti del suesteso ricorso in appello;
3) sempre nel merito, annullare il decreto n. 436931/V e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di cui alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 41.673,00 per i motivi di cui ai punti del [suesteso] ricorso in appello;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per il Controparte_1
“Voglia Codesta Corte di Appello adita:
In via preliminare dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis e 434 c.p.c il proposto ricorso in appello inammissibile per manifesta carenza del requisito della ragionevole probabilità di accoglimento ed insussistenza del requisito di adeguata specificità dei motivi di impugnazione;
rigettare l'istanza di inibitoria in quanto inammissibile prima ancora che carente dei presupposti richiesti dalla legge;
Nel Merito rigettare integralmente l'appello e per l'effetto confermare le statuizioni di diritto e di fatto contenute nella sentenza di prime cure;
Condannare in ogni caso l'appellante opponente al pagamento integrale delle spese ed onorari di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. pagina 2 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto sanzionatorio n. 436931/V emesso in Parte_1 data 21 giugno 2019 dal , con il quale era stato Controparte_1
ingiunto al pagamento di euro 41.673,00 per la violazione prevista dall'art. 3 d.lgs.
195/2008, in quanto, in data 19.5.2018, in occasione di un controllo di routine, mentre entrava dalla Svizzera nel territorio dello Stato italiano, veniva trovato in possesso:
- di euro 300,00 in contanti;
- di due assegni, tratti su Banco di Napoli, privi dell'indicazione del beneficiario e recanti l'importo, rispettivamente, di euro 74.545,41 e di euro 74.000,00 (= complessivi euro 148.845,41), non dichiarati alla Dogana.
2. proponeva i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
(i) l'insussistenza dell'elemento soggettivo, avendo agito in “buona fede”, nella convinzione della liceità della propria condotta, in quanto si trattava di assegni rilasciati da un terzo a garanzia di un pagamento in favore di IL RL (Società di cui Parte_1
era il legale rappresentante) e che, per mera dimenticanza, non erano stati restituiti al traente successivamente al pagamento del credito garantito;
(ii) l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa, per non essere stata emessa l'ingiunzione entro 180 gg. dalla ricezione degli atti da parte del ex CP_2
art. 8 d.lgs. 195/2008;
(iii) la nullità del decreto sanzionatorio, in quanto notificato oltre il termine di giorni 90 dall'adozione, ex art. 14 Legge 689/1981.
3. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 923/2023 pubblicata il 21.10.2023, così disponeva:
“1. Rigetta il ricorso;
2. condanna l'opponente a rifondere il convenuto delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
5.370,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre accessori di legge;
3. fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza”.
4. Il primo giudice riteneva infondati i motivi di opposizione, in quanto:
pagina 3 di 13 (i) innanzi tutto, era pacifico che fosse passato alla frontiera senza avere Parte_1
dichiarato di avere con sé i due assegni.
Inoltre, l'elemento soggettivo andava ravvisato nella “coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa”, dalla quale si presume la colpa di chi ha realizzato la violazione, gravando su quest'ultimo l'onere della prova contraria (art. 3 Legge 689/1981).
Quanto alla specifica violazione accertata, si richiamava l'orientamento interpretativo in base al quale: “L'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 ha carattere oggettivo e
si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non
preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto;
si tratta, infatti, di un adempimento che impone l'obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed è volto alla
rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e non a evitare illeciti trasferimenti di somme” (v. Cass., ord. n. 29236 del 2019; sent. n. 7313 del 2023)” – (pg. 3 sentenza).
Infine, si evidenziava come il dichiarante, dapprima, avesse rilasciato una dichiarazione non vera,
per poi rettificarla in sede di ispezione.
(ii) Quanto alla dedotta estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa (art. 8 d.lgs. cit.), si rilevava come il comma 6 di tale disposizione facesse riferimento alla “emanazione” del decreto e non anche alla sua “notifica”.
Contr Il aveva ricevuto i verbali il 21.3.2019 e il decreto sanzionatorio era stato emesso il 21.6.2019
e, dunque, il termine di 180 gg. era stato rispettato.
Contr Nessun termine perentorio, invece, era stabilito per la trasmissione dei verbali al e non si riteneva perentorio il termine di cui all'art. 4, comma 6, laddove prevedeva che “I verbali di contestazione … sono trasmessi al , tramite supporti Controparte_1
informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto”.
pagina 4 di 13 (iii) Inoltre, non si riteneva fondata la dedotta violazione dell'art. 14 Legge 689/1981, in quanto relativa ai soli termini per la “contestazione della violazione” – che era stata immediata – e non anche per l'adozione o la notificazione del decreto sanzionatorio.
5. ha proposto appello avverso la sentenza n. 923/2023, di cui chiede Parte_1
l'integrale riforma, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Sull'esclusione della sanzionabilità della condotta dell'istante per avere agito in buona fede”;
II^ motivo “Sull'estinzione dell'obbligazione per inosservanza del termine di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 8 del d.lgs. 195/2008”;
III^ motivo: “Sulla nullità del decreto opposto per inosservanza del termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981”.
6. Il si è costituito in giudizio e ha concluso, in via Controparte_1 preliminare, per l'inammissibilità dell'appello data l'aspecificità dei motivi e, nel merito, per il rigetto del gravame.
7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 26 giugno 2024, la causa veniva avviata per discussione orale, all'udienza del 30 aprile 2025 e, all'esito, veniva data lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata per la carenza di una “esposizione critica delle doglianze e dei correlati errori od omissioni motivazionali”, ritenuta “gravemente deficitaria in tema di elaborazione della parte rescissoria del gravame indicante la prospettazione alternativa, ovvero carente di come la
sentenza avrebbe dovuto essere e pertanto come dovrebbe essere modificata in sede di giudizio di appello, limitandosi parte appellante a riproporre, oltretutto in modo incompleto, frettoloso ed inconsistente, le deduzioni difensive formulate nel primo grado di giudizio” (così, pg. 3 comparsa in appello).
La Corte ritiene che la questione, così proposta, sia infondata.
pagina 5 di 13 L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e
specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con il primo motivo, la sentenza del Tribunale viene impugnata per non avere accertato la “buona fede” di e, dunque, l'errore sulla liceità Parte_1
del fatto.2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 6 di 13 L'appellante, in particolare, evidenzia che:
(i) in sede penale - (ove veniva indagato, in relazione agli stessi fatti, per il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, con particolare riferimento al denaro derivante dall'evasione totale d'imposta, di cui all'art. 5 d. lgs. 74/000, non avendo mai depositato dichiarazioni fiscali, dal 2010 in avanti,
quale legale rappresentante di IL RL) - il decreto del GIP Varese, di convalida del sequestro preventivo degli assegni oggetto di controversia, veniva annullato dal
Tribunale del Riesame di Varese: quest'ultimo escludeva la condotta di evasione totale di imposta e quella conseguente di cui all'art. 648 ter c.p., atteso che, nei libri contabili della Società, risultava regolarmente annotata la fattura n. 28 del 4.9.2015 a garanzia della quale erano stati rilasciati gli assegni;
(ii) in ogni caso, i titoli oggetto di controversia non sarebbero mai stati posti all'incasso, essendo emerso che il Banco di Napoli aveva passato a sofferenza la posizione del traente e tutti i rapporti si erano estinti;
(iii) infine, gli assegni erano stati emessi oltre due anni prima rispetto alla contestazione della violazione e, pertanto, non sarebbero più strumenti negoziabili.
Ciò posto, la Corte ritiene che il motivo di appello in esame sia infondato.
I.A. Si premette che l'art. 3 – “Obbligo di dichiarazione” – d.lgs. 195/2008 – “Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n.
1889/2005” – prevede quanto segue:
“
1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di
dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in
alternativa: a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al
seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico
doganale; b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di
pagina 7 di 13 confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento (…)”.
Inoltre, l'art. 1, co. 1, lett. c) D.Lgs. 195/2008 stabilisce che, per“denaro contante”, si intendono:
“1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali
traveller's cheque;
gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi
altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario”.
Infine, l'art. 9 d.lgs. 195/2008 – “Sanzioni” – prevede che:
“
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto
alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro (…)”.
I.B. Ciò premesso, in base all'interpretazione della Corte di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, si afferma che: “In tema di disciplina valutaria, la violazione dell'art. 3 del d.l. n.
167 del 1990, conv. nella legge n. 227 del 1990, relativa alla importazione o esportazione di titoli
e valori mobiliari, postula, sotto il profilo soggettivo, un comportamento cosciente e volontario,
ancorché non preordinato a fini illeciti o non consapevole dell'illiceità dal fatto e si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola omissione della dichiarazione del possesso dei titoli
all'Ufficio doganale di confine, richiedendosi la sola idoneità degli stessi alla successiva costituzione di rapporti obbligatori con i non residenti nello Stato, idoneità che non è esclusa dalla
mancanza della data, del luogo di emissione o della firma di girata, o dal fatto che si tratti di
assegni postdatati o con data falsa, privi di copertura o non onorabili, non venendo comunque
pagina 8 di 13 eliminati quei rischi di frode che l'ordinamento anche comunitario ha inteso prevenire con rigorosi controlli sulla movimentazione dei capitali”.3
In particolare, quanto alla finalità di detta legislazione speciale, la Corte di Cassazione ha evidenziato quanto segue:
“[Il] legislatore […] ha adottato una formula più generica ed ampia che prescinde da rapporti creditori e debitori in essere od in fieri all'evidente scopo di assoggettare all'obbligo il mero passaggio della linea doganale di denaro, titoli e valori diversi da quelli espressamente esclusi con tassativa elencazione […] tale adempimento avente precipua funzione di "rilevazione globale" dei movimenti di capitale alle frontiere.
Come più volte affermato da questa Corte con giurisprudenza qui condivisa l'adempimento omesso non è volto ad evitare illeciti trasferimenti di somme ma solo preordinato a fini di "monitoraggio valutario" che prescrive l'obbligo di specifica informativa senza imporre alcun onere finanziario a carico di chi la rende. Resta pertanto irrilevante, al fine di configurare una causa di esenzione, la circostanza che il trasferimento del titolo non sia idoneo a dare luogo a movimenti di capitali da uno Stato ad un altro (Cass. 5248/08). Del resto questo tipo di infrazione valutaria che postula,
sotto il profilo soggettivo, un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto, richiede, sotto il profilo oggettivo, la sola l'idoneità di titoli siffatti alla successiva costituzione di rapporti obbligatori con i non residenti nello Stato: idoneità che è stata ravvisata persino in titoli mancanti della data, del luogo di emissione o della firma di girata ovvero in assegni postdatati o con data falsa, privi di copertura o non onorabili dalla banca trattaria (Cass. 11337/97). E non può escludersi a priori che anche titoli esteri del genere di cui si discute possano essere negoziati a non domino con girata non autentica od in virtù di procura rilasciata dal beneficiario, non venendo comunque eliminati quei rischi di frode attraverso l'uso distorto del sistema finanziario che l'ordinamento nazionale e comunitario hanno inteso prevenire con rigorosi controlli sulla movimentazione dei capitali […]”.4
Per tali principali considerazioni, in relazione al caso di specie, si esclude la fondatezza della doglianza, nella parte in cui – sulla base delle circostanze indicate in premessa – si lamenta l'erroneo accertamento dell'elemento soggettivo e/o l'omessa valutazione della “buona fede” dell'appellante, tenuto conto della finalità della disciplina indicata, della natura omissiva dell'illecito considerato (“l'omessa dichiarazione”) e apparendo sufficiente “l'astratta idoneità” dei titoli a costituire nuovi rapporti obbligatori.
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere accertato che il procedimento amministrativo si debba concludere nel rispetto del termine di legge e pari, nel massimo, a 247 gg., così calcolati: giorni sette per la trasmissione degli atti al gg. 180 per l'adozione del decreto sanzionatorio, salva CP_2
l'eventuale proroga di ulteriori 60 gg. – ritenendosi che, entro tale termine, debba altresì essere completato il procedimento notificatorio.
Nel caso di specie – osserva l'appellante – il decreto sanzionatorio è stato emesso il 21.06.2019 e notificato solo in data 3.2.2020, mentre la contestazione della violazione avveniva il 19.05.2018,
tale che il procedimento non si è concluso entro il termine di legge.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura sia infondata.
II.A. L'art. 8 d.lgs. 195/2008 – rubricato “Istruttoria e provvedimenti di irrogazione delle sanzioni” – prevede quanto segue:
[…]
“3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.
4. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 è prorogato di sessanta giorni”.
6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate”.
pagina 10 di 13 III.B. In base alla normativa sopra trascritta, deve ritenersi che l'unico termine perentorio, previsto a pena di decadenza, sia quello di 180 gg. dalla data di ricezione, da parte del , dei verbali CP_1
di contestazione della violazione.
Il termine di sette giorni, entro il quale detti verbali devono essere trasmessi al non ha CP_2
natura perentoria, ma è termine ordinatorio.
In tale senso Cass. Civ. n. 9521/2018:
“… il testo da interpretare è chiarissimo nel far decorrere il termine di 180 giorni di decadenza dell'amministrazione dal potere di applicare la sanzione (e conseguentemente l'estinzione
dell'obbligazione del contravventore) dalla data di ricevimento da parte del Ministero dell'economia e finanze dei verbali di contestazione. Il termine di sette giorni entro il quale i
verbali di contestazione sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 195 del 2008, non ha natura perentoria e
non è collegato al termine di cui al successivo art. 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
La data di ricezione da parte del al fine della valutazione della tempestività del decreto è CP_1
attestata dal registro di protocollo dell'Ufficio e non vi è alcuna incertezza al riguardo, perché il
registro di protocollo di un pubblico ufficio, nel quale vengono annotate in ordine cronologico le corrispondenze in arrivo ed in partenza, costituisce atto pubblico di rilevanza esterna e fa fede fino
a querela di falso, in quanto destinato a provare la data dell'annotazione e la successione nel tempo delle ricezioni e delle spedizioni, così consentendo di desumere l'esistenza a quella data del
documento ricevuto o spedito (Sez. U, Sent. n. 759 del 1999). Tale rilevanza esterna del registro di protocollo vale anche per il protocollo informatico del , che Controparte_1 fa fede della data di ricezione dei verbali di contestazione fino a querela di falso”.
III. Con il terzo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere accertato la nullità del decreto sanzionatorio a motivo della violazione dell'art. 14
Legge 689/1981, a mente del quale “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. pagina 11 di 13 L'appellante, in particolare, ritiene che il disposto indicato si riferisca non solo alla “contestazione” della violazione, ma anche alla “notificazione” del decreto sanzionatorio.
Ad avviso di questa Corte, la censura proposta non è fondata.
La norma sopra trascritta si riferisce, con chiarezza, alla sola “contestazione” della violazione e, dunque, i termini ivi indicati si riferiscono all'ipotesi della notificazione degli “estremi della violazione”, ove la stessa non sia “immediata”.
Nel caso di specie, la contestazione risulta essere stata notificata, al trasgressore, contestualmente all'accertamento (in pari data del 19.5.2018), tale che non è ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 14 cit.
IV. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti del Parte_2 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 923/2023 pubblicata Controparte_1
dal Tribunale di Varese in data 21 ottobre 2023;
- condanna alla rifusione, in favore del Parte_2 Controparte_1
delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 3.397,00 per compensi, oltre alle
[...]
spese prenotate e da prenotare a debito;
pagina 12 di 13 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NU TE NI BO
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 3 Così Cass. Civ., sentenza 12 giugno 2009, n. 13670; 4 Nello stesso senso, di recente, Cass. Civ. 12.11.2019; Cass. Civ. 13.3.2023, n. 7313; pagina 9 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NI BO Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. NU TE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 837/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Nocera Parte_1 C.F._1
Inferiore, via Atzori n. 64/17, presso lo studio dell'avv. Cosma Baio, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. , domiciliato ex Controparte_1 P.IVA_1
lege in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n. 9, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Milano che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: opposizione al decreto sanzionatorio del Controparte_1 pagina 1 di 13 n. 436931/V emesso in data 21 giugno 2019 CP_1
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 923/2023, pronunciata dal Tribunale
Ordinario di Varese il 19.09.2023, e depositata il successivo 21.10.2023, e dell'atto gravato;
2) nel merito, accogliere il presente appello e per l'effetto riformare totalmente la sentenza impugnata n. 923/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Varese il 19.09.2023, e depositata il successivo 21.10.2023, per i motivi di cui ai punti del suesteso ricorso in appello;
3) sempre nel merito, annullare il decreto n. 436931/V e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di cui alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 41.673,00 per i motivi di cui ai punti del [suesteso] ricorso in appello;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.
Per il Controparte_1
“Voglia Codesta Corte di Appello adita:
In via preliminare dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis e 434 c.p.c il proposto ricorso in appello inammissibile per manifesta carenza del requisito della ragionevole probabilità di accoglimento ed insussistenza del requisito di adeguata specificità dei motivi di impugnazione;
rigettare l'istanza di inibitoria in quanto inammissibile prima ancora che carente dei presupposti richiesti dalla legge;
Nel Merito rigettare integralmente l'appello e per l'effetto confermare le statuizioni di diritto e di fatto contenute nella sentenza di prime cure;
Condannare in ogni caso l'appellante opponente al pagamento integrale delle spese ed onorari di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. pagina 2 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione al decreto sanzionatorio n. 436931/V emesso in Parte_1 data 21 giugno 2019 dal , con il quale era stato Controparte_1
ingiunto al pagamento di euro 41.673,00 per la violazione prevista dall'art. 3 d.lgs.
195/2008, in quanto, in data 19.5.2018, in occasione di un controllo di routine, mentre entrava dalla Svizzera nel territorio dello Stato italiano, veniva trovato in possesso:
- di euro 300,00 in contanti;
- di due assegni, tratti su Banco di Napoli, privi dell'indicazione del beneficiario e recanti l'importo, rispettivamente, di euro 74.545,41 e di euro 74.000,00 (= complessivi euro 148.845,41), non dichiarati alla Dogana.
2. proponeva i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
(i) l'insussistenza dell'elemento soggettivo, avendo agito in “buona fede”, nella convinzione della liceità della propria condotta, in quanto si trattava di assegni rilasciati da un terzo a garanzia di un pagamento in favore di IL RL (Società di cui Parte_1
era il legale rappresentante) e che, per mera dimenticanza, non erano stati restituiti al traente successivamente al pagamento del credito garantito;
(ii) l'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa, per non essere stata emessa l'ingiunzione entro 180 gg. dalla ricezione degli atti da parte del ex CP_2
art. 8 d.lgs. 195/2008;
(iii) la nullità del decreto sanzionatorio, in quanto notificato oltre il termine di giorni 90 dall'adozione, ex art. 14 Legge 689/1981.
3. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 923/2023 pubblicata il 21.10.2023, così disponeva:
“1. Rigetta il ricorso;
2. condanna l'opponente a rifondere il convenuto delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
5.370,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre accessori di legge;
3. fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza”.
4. Il primo giudice riteneva infondati i motivi di opposizione, in quanto:
pagina 3 di 13 (i) innanzi tutto, era pacifico che fosse passato alla frontiera senza avere Parte_1
dichiarato di avere con sé i due assegni.
Inoltre, l'elemento soggettivo andava ravvisato nella “coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa”, dalla quale si presume la colpa di chi ha realizzato la violazione, gravando su quest'ultimo l'onere della prova contraria (art. 3 Legge 689/1981).
Quanto alla specifica violazione accertata, si richiamava l'orientamento interpretativo in base al quale: “L'infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto dall'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 ha carattere oggettivo e
si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio doganale di confine, postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorché non
preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto;
si tratta, infatti, di un adempimento che impone l'obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed è volto alla
rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e non a evitare illeciti trasferimenti di somme” (v. Cass., ord. n. 29236 del 2019; sent. n. 7313 del 2023)” – (pg. 3 sentenza).
Infine, si evidenziava come il dichiarante, dapprima, avesse rilasciato una dichiarazione non vera,
per poi rettificarla in sede di ispezione.
(ii) Quanto alla dedotta estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa (art. 8 d.lgs. cit.), si rilevava come il comma 6 di tale disposizione facesse riferimento alla “emanazione” del decreto e non anche alla sua “notifica”.
Contr Il aveva ricevuto i verbali il 21.3.2019 e il decreto sanzionatorio era stato emesso il 21.6.2019
e, dunque, il termine di 180 gg. era stato rispettato.
Contr Nessun termine perentorio, invece, era stabilito per la trasmissione dei verbali al e non si riteneva perentorio il termine di cui all'art. 4, comma 6, laddove prevedeva che “I verbali di contestazione … sono trasmessi al , tramite supporti Controparte_1
informatici, entro sette giorni dalla data di contestazione ai fini del procedimento sanzionatorio di cui al presente decreto”.
pagina 4 di 13 (iii) Inoltre, non si riteneva fondata la dedotta violazione dell'art. 14 Legge 689/1981, in quanto relativa ai soli termini per la “contestazione della violazione” – che era stata immediata – e non anche per l'adozione o la notificazione del decreto sanzionatorio.
5. ha proposto appello avverso la sentenza n. 923/2023, di cui chiede Parte_1
l'integrale riforma, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Sull'esclusione della sanzionabilità della condotta dell'istante per avere agito in buona fede”;
II^ motivo “Sull'estinzione dell'obbligazione per inosservanza del termine di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 8 del d.lgs. 195/2008”;
III^ motivo: “Sulla nullità del decreto opposto per inosservanza del termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981”.
6. Il si è costituito in giudizio e ha concluso, in via Controparte_1 preliminare, per l'inammissibilità dell'appello data l'aspecificità dei motivi e, nel merito, per il rigetto del gravame.
7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 26 giugno 2024, la causa veniva avviata per discussione orale, all'udienza del 30 aprile 2025 e, all'esito, veniva data lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata per la carenza di una “esposizione critica delle doglianze e dei correlati errori od omissioni motivazionali”, ritenuta “gravemente deficitaria in tema di elaborazione della parte rescissoria del gravame indicante la prospettazione alternativa, ovvero carente di come la
sentenza avrebbe dovuto essere e pertanto come dovrebbe essere modificata in sede di giudizio di appello, limitandosi parte appellante a riproporre, oltretutto in modo incompleto, frettoloso ed inconsistente, le deduzioni difensive formulate nel primo grado di giudizio” (così, pg. 3 comparsa in appello).
La Corte ritiene che la questione, così proposta, sia infondata.
pagina 5 di 13 L'art. 342 c.p.c., così come da ultimo modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e
specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con il primo motivo, la sentenza del Tribunale viene impugnata per non avere accertato la “buona fede” di e, dunque, l'errore sulla liceità Parte_1
del fatto.2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 6 di 13 L'appellante, in particolare, evidenzia che:
(i) in sede penale - (ove veniva indagato, in relazione agli stessi fatti, per il delitto di cui all'art. 648 ter c.p., “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, con particolare riferimento al denaro derivante dall'evasione totale d'imposta, di cui all'art. 5 d. lgs. 74/000, non avendo mai depositato dichiarazioni fiscali, dal 2010 in avanti,
quale legale rappresentante di IL RL) - il decreto del GIP Varese, di convalida del sequestro preventivo degli assegni oggetto di controversia, veniva annullato dal
Tribunale del Riesame di Varese: quest'ultimo escludeva la condotta di evasione totale di imposta e quella conseguente di cui all'art. 648 ter c.p., atteso che, nei libri contabili della Società, risultava regolarmente annotata la fattura n. 28 del 4.9.2015 a garanzia della quale erano stati rilasciati gli assegni;
(ii) in ogni caso, i titoli oggetto di controversia non sarebbero mai stati posti all'incasso, essendo emerso che il Banco di Napoli aveva passato a sofferenza la posizione del traente e tutti i rapporti si erano estinti;
(iii) infine, gli assegni erano stati emessi oltre due anni prima rispetto alla contestazione della violazione e, pertanto, non sarebbero più strumenti negoziabili.
Ciò posto, la Corte ritiene che il motivo di appello in esame sia infondato.
I.A. Si premette che l'art. 3 – “Obbligo di dichiarazione” – d.lgs. 195/2008 – “Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n.
1889/2005” – prevede quanto segue:
“
1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di
dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.
2. La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto può essere, in
alternativa: a) trasmessa telematicamente, prima dell'attraversamento della frontiera, secondo le modalità e le specifiche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle dogane. Il dichiarante deve recare al
seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico
doganale; b) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di
pagina 7 di 13 confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte dell'ufficio. Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento (…)”.
Inoltre, l'art. 1, co. 1, lett. c) D.Lgs. 195/2008 stabilisce che, per“denaro contante”, si intendono:
“1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale;
2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali
traveller's cheque;
gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi
altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario”.
Infine, l'art. 9 d.lgs. 195/2008 – “Sanzioni” – prevede che:
“
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto
alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro (…)”.
I.B. Ciò premesso, in base all'interpretazione della Corte di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, si afferma che: “In tema di disciplina valutaria, la violazione dell'art. 3 del d.l. n.
167 del 1990, conv. nella legge n. 227 del 1990, relativa alla importazione o esportazione di titoli
e valori mobiliari, postula, sotto il profilo soggettivo, un comportamento cosciente e volontario,
ancorché non preordinato a fini illeciti o non consapevole dell'illiceità dal fatto e si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola omissione della dichiarazione del possesso dei titoli
all'Ufficio doganale di confine, richiedendosi la sola idoneità degli stessi alla successiva costituzione di rapporti obbligatori con i non residenti nello Stato, idoneità che non è esclusa dalla
mancanza della data, del luogo di emissione o della firma di girata, o dal fatto che si tratti di
assegni postdatati o con data falsa, privi di copertura o non onorabili, non venendo comunque
pagina 8 di 13 eliminati quei rischi di frode che l'ordinamento anche comunitario ha inteso prevenire con rigorosi controlli sulla movimentazione dei capitali”.3
In particolare, quanto alla finalità di detta legislazione speciale, la Corte di Cassazione ha evidenziato quanto segue:
“[Il] legislatore […] ha adottato una formula più generica ed ampia che prescinde da rapporti creditori e debitori in essere od in fieri all'evidente scopo di assoggettare all'obbligo il mero passaggio della linea doganale di denaro, titoli e valori diversi da quelli espressamente esclusi con tassativa elencazione […] tale adempimento avente precipua funzione di "rilevazione globale" dei movimenti di capitale alle frontiere.
Come più volte affermato da questa Corte con giurisprudenza qui condivisa l'adempimento omesso non è volto ad evitare illeciti trasferimenti di somme ma solo preordinato a fini di "monitoraggio valutario" che prescrive l'obbligo di specifica informativa senza imporre alcun onere finanziario a carico di chi la rende. Resta pertanto irrilevante, al fine di configurare una causa di esenzione, la circostanza che il trasferimento del titolo non sia idoneo a dare luogo a movimenti di capitali da uno Stato ad un altro (Cass. 5248/08). Del resto questo tipo di infrazione valutaria che postula,
sotto il profilo soggettivo, un comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti, o non consapevole dell'illiceità del fatto, richiede, sotto il profilo oggettivo, la sola l'idoneità di titoli siffatti alla successiva costituzione di rapporti obbligatori con i non residenti nello Stato: idoneità che è stata ravvisata persino in titoli mancanti della data, del luogo di emissione o della firma di girata ovvero in assegni postdatati o con data falsa, privi di copertura o non onorabili dalla banca trattaria (Cass. 11337/97). E non può escludersi a priori che anche titoli esteri del genere di cui si discute possano essere negoziati a non domino con girata non autentica od in virtù di procura rilasciata dal beneficiario, non venendo comunque eliminati quei rischi di frode attraverso l'uso distorto del sistema finanziario che l'ordinamento nazionale e comunitario hanno inteso prevenire con rigorosi controlli sulla movimentazione dei capitali […]”.4
Per tali principali considerazioni, in relazione al caso di specie, si esclude la fondatezza della doglianza, nella parte in cui – sulla base delle circostanze indicate in premessa – si lamenta l'erroneo accertamento dell'elemento soggettivo e/o l'omessa valutazione della “buona fede” dell'appellante, tenuto conto della finalità della disciplina indicata, della natura omissiva dell'illecito considerato (“l'omessa dichiarazione”) e apparendo sufficiente “l'astratta idoneità” dei titoli a costituire nuovi rapporti obbligatori.
II. Con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere accertato che il procedimento amministrativo si debba concludere nel rispetto del termine di legge e pari, nel massimo, a 247 gg., così calcolati: giorni sette per la trasmissione degli atti al gg. 180 per l'adozione del decreto sanzionatorio, salva CP_2
l'eventuale proroga di ulteriori 60 gg. – ritenendosi che, entro tale termine, debba altresì essere completato il procedimento notificatorio.
Nel caso di specie – osserva l'appellante – il decreto sanzionatorio è stato emesso il 21.06.2019 e notificato solo in data 3.2.2020, mentre la contestazione della violazione avveniva il 19.05.2018,
tale che il procedimento non si è concluso entro il termine di legge.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura sia infondata.
II.A. L'art. 8 d.lgs. 195/2008 – rubricato “Istruttoria e provvedimenti di irrogazione delle sanzioni” – prevede quanto segue:
[…]
“3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i verbali di contestazione.
4. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 è prorogato di sessanta giorni”.
6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate”.
pagina 10 di 13 III.B. In base alla normativa sopra trascritta, deve ritenersi che l'unico termine perentorio, previsto a pena di decadenza, sia quello di 180 gg. dalla data di ricezione, da parte del , dei verbali CP_1
di contestazione della violazione.
Il termine di sette giorni, entro il quale detti verbali devono essere trasmessi al non ha CP_2
natura perentoria, ma è termine ordinatorio.
In tale senso Cass. Civ. n. 9521/2018:
“… il testo da interpretare è chiarissimo nel far decorrere il termine di 180 giorni di decadenza dell'amministrazione dal potere di applicare la sanzione (e conseguentemente l'estinzione
dell'obbligazione del contravventore) dalla data di ricevimento da parte del Ministero dell'economia e finanze dei verbali di contestazione. Il termine di sette giorni entro il quale i
verbali di contestazione sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite supporti informatici, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 195 del 2008, non ha natura perentoria e
non è collegato al termine di cui al successivo art. 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
La data di ricezione da parte del al fine della valutazione della tempestività del decreto è CP_1
attestata dal registro di protocollo dell'Ufficio e non vi è alcuna incertezza al riguardo, perché il
registro di protocollo di un pubblico ufficio, nel quale vengono annotate in ordine cronologico le corrispondenze in arrivo ed in partenza, costituisce atto pubblico di rilevanza esterna e fa fede fino
a querela di falso, in quanto destinato a provare la data dell'annotazione e la successione nel tempo delle ricezioni e delle spedizioni, così consentendo di desumere l'esistenza a quella data del
documento ricevuto o spedito (Sez. U, Sent. n. 759 del 1999). Tale rilevanza esterna del registro di protocollo vale anche per il protocollo informatico del , che Controparte_1 fa fede della data di ricezione dei verbali di contestazione fino a querela di falso”.
III. Con il terzo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per non avere accertato la nullità del decreto sanzionatorio a motivo della violazione dell'art. 14
Legge 689/1981, a mente del quale “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. pagina 11 di 13 L'appellante, in particolare, ritiene che il disposto indicato si riferisca non solo alla “contestazione” della violazione, ma anche alla “notificazione” del decreto sanzionatorio.
Ad avviso di questa Corte, la censura proposta non è fondata.
La norma sopra trascritta si riferisce, con chiarezza, alla sola “contestazione” della violazione e, dunque, i termini ivi indicati si riferiscono all'ipotesi della notificazione degli “estremi della violazione”, ove la stessa non sia “immediata”.
Nel caso di specie, la contestazione risulta essere stata notificata, al trasgressore, contestualmente all'accertamento (in pari data del 19.5.2018), tale che non è ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 14 cit.
IV. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_2 titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti del Parte_2 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 923/2023 pubblicata Controparte_1
dal Tribunale di Varese in data 21 ottobre 2023;
- condanna alla rifusione, in favore del Parte_2 Controparte_1
delle ulteriori spese del grado che liquida in euro 3.397,00 per compensi, oltre alle
[...]
spese prenotate e da prenotare a debito;
pagina 12 di 13 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore Parte_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NU TE NI BO
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 3 Così Cass. Civ., sentenza 12 giugno 2009, n. 13670; 4 Nello stesso senso, di recente, Cass. Civ. 12.11.2019; Cass. Civ. 13.3.2023, n. 7313; pagina 9 di 13