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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/08/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa OB Marra - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 259/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e residente in [...]alla c.da Parte_1
CI snc (cf: C.F. 1 )
E
nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Veneto n. 60 (cf: C.F._2
rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Vincenzo Palmisano e dall'avv. Anna Rita
Marzio
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 19.05.2001; la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 16.01.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Pt 2
[...] e Parte_1
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Ostuni il
19.05.2001, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune, atto n. 28, p. 2, s.
A, anno 2001) alle condizioni depositate telematicamente in data 22.05.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 24.07.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Avv. Annarita Marzio Avv. Vincenzo Palmisano Via F. Rodio nr. 2/A- 72017 Ostuni (BR) Patrocinante in Cassazione telef. -fax 0831/305221 - cell. 348/8224024 Via Armando Diaz n. 130-72017 Ostuni (Br) pec: marzio.annarita@coabrindisi.legamail.it Tel.-fax 0831 338044-cell. 338\4558284
Pec: palmisano.vincenzo@coabrindisi.legalmail.it
- a) i coniugi si prestano reciproco consenso a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto e senza reciproche interferenze sul corso che intendono dare alle loro vite: b) i coniugi optano per l'affidamento condiviso del figlio minore GA
(maggiorenne tra due mesi circa) che vivrà con la madre nella casa famigliare di proprietà della stessa;
c) la casa coniugale di esclusiva proprietà della sig.ra MO NT, rimarrà
nella sua totale disponibilità con tutti gli arredi ivi collocati;
- d) il sig. CH ER preleverà dalla casa coniugale esclusivamente gli effetti personali,
- e) il sig. CH ER potrà vedere il figlio minore GA, ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso telefonico e, comunque, ogni lunedì, mercoledi e venerdi dalle ore
16,00 alle ore 22,30 ed a settimane alterne il martedi il giovedì ed il sabato dalle ore
16.00 alle ore 22,30. Inoltre, a settimane alterne, nei Week end. il figlio minore potrá rimanere con il padre ininterrottamente a partire dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore
23:00 della domenica. Per le festività di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua ad anni alterni con il padre ovvero con la madre;
nel periodo estivo trascorrerà con il padre un periodo di vacanza di quindici giorni consecutivi, da determinarsi ogni anno, compatibilmente con gli impegni di lavoro dello stesso e della madre;
durante i giorni ed i periodi di visita il sig. CH preleverà il figlio presso l'abitazione della madre. ove lo ricondurrà al termine del periodo;
fatta salva la facoltà dei coniugi di modificare concordemente i giorni e gli orari di visita del padre nell'esclusivo interesse del figlio minore e secondo le esigenze dei genitori e del minore stesso che, di volta in volta, si manifesteranno;
- A) il sig. CH ER contribuira al mantenimento dei due figli UD
TO e GA corrispondendo alla madre, il primo di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT:
- g) entrambi i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie, (ossia alle spese non prevedibili e che per la loro rilevanza ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli), in ragione del 50%, da corrispondersi al bisogno. Con riferimento alle spese straordinarie o imprevedibili, inerenti questioni di maggiore interesse per i figli. il coniuge che ne chieda il rimborso, al fine dell'accoglimento della domanda. ha Avv. Annarita Marzio Avv. Vincenzo Palmisano Via F. Rodio nr. 2/A- 72017 Ostuni (BR) Patrocinante in Cassazione telef. -fax 0831/305221 - cell. 348/8224024 Via Armando Diaz n. 130 - 72017 Ostuni (Br) pec: marzio.annarita@coabrindisi.legamail.it Tel.-fax 0831 338044-cell. 338\4558284
Pec: palmisano.vincenzo@coabrindisi.legalmail.it l'onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l'altro e di averne avuto il suo assenso: l'assenza di qualsiasi consultazione esclude il rimborso.
- h) Il sig. CH ER si impegna a continuare a pagare la rata per l'acquisto dell'autovettura tipo AC DE tg. FL730WL in uso alla sig ra MO
NT e sino all'estinzione del finanziamento in corso;
- i) Il sig. CH ER contribuirà al mantenimento della moglie MO
NT versando alla stessa, a decorrere dal mese successivo a quello in cui estingue il finanziamento dell'autovettura de qua, la somma mensile di € 200,00 rivalutabili come per legge;
1) la sig ra MO NT percepirà mensilmente gli assegni familiari per i figli,
-m) i coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio ed acconsentono reciprocamente all'espatrio del figlio minore;
- n) i coniugi si danno atto di non avere più null'altro a 'pretendere l'uno dall'altra e che con la sottoscrizione della presente separazione consensuale hanno disciplinato definitivamente ogni rapporto patrimoniale e non patrimoniale tra loro intercorso sino
-o) le spese legali saranno totalmente compensate tra le parti con definitiva rinuncia da ad oggi;
parte dei rispettivi procuratori al vincolo della solidarietà professionale.
Inoltre le parti, come sopra generalizzate, rapp. e e difese
CHIEDONO l'emissione della sentenza e/o Decreto di Omologa della separazione alle trascritte condizioni nel ricorso introduttivo e qui sopra riportate.
Ostuni/Brindisi li 22/05/2025.
Firma
SE OB AC NT
MO au
Il sottoscritto Avv. Vincenzo Palmisano certifica l'autografia del proprio assistito EN ER (nato a [...] il [...]), ai sensi dell'art. 83
comma 20 ter Legge 27/2020. L'Avv. Annarita Marzio, certifica l'autografia della propria assistita
AC NT (nata a [...] il [...]), ai sensi dell'art. 83 comma 20
ter Legge 27/2020. Avv. Vincenzo Palmisano
Patrocinante in Cassazione Via Armando Diaz n. 130-72017 Ostuni (Br)
Tel.-fax 0831 338044-cell. 338\4558284 Pec: palmisano.vincenzo@coabrindisi.legalmail.it
Ostuni/Brindisi li 22/05/2025.
Avv. Vincenzo Palmisano in amoPlume
Avv. Annarita Marzio Via F. Rodio nr. 2/A- 72017 Ostuni (BR) telef. -fax 0831/305221 cell. 348/8224024 pec: marzio.annarita@coabrindisi.legamail.it
Avv. Annarita Marzio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria - Giudice
Dott.ssa OB Marra - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 259/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
nato a [...] in data [...] e residente in [...]alla c.da Parte_1
CI snc (cf: C.F. 1 )
E
nata a [...] in data [...] e residente in [...]
Veneto n. 60 (cf: C.F._2
rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'avv. Vincenzo Palmisano e dall'avv. Anna Rita
Marzio
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 19.05.2001; la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 16.01.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Pt 2
[...] e Parte_1
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Ostuni il
19.05.2001, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune, atto n. 28, p. 2, s.
A, anno 2001) alle condizioni depositate telematicamente in data 22.05.2025, allegate in calce e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Brindisi, 24.07.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Avv. Annarita Marzio Avv. Vincenzo Palmisano Via F. Rodio nr. 2/A- 72017 Ostuni (BR) Patrocinante in Cassazione telef. -fax 0831/305221 - cell. 348/8224024 Via Armando Diaz n. 130-72017 Ostuni (Br) pec: marzio.annarita@coabrindisi.legamail.it Tel.-fax 0831 338044-cell. 338\4558284
Pec: palmisano.vincenzo@coabrindisi.legalmail.it
- a) i coniugi si prestano reciproco consenso a vivere separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto e senza reciproche interferenze sul corso che intendono dare alle loro vite: b) i coniugi optano per l'affidamento condiviso del figlio minore GA
(maggiorenne tra due mesi circa) che vivrà con la madre nella casa famigliare di proprietà della stessa;
c) la casa coniugale di esclusiva proprietà della sig.ra MO NT, rimarrà
nella sua totale disponibilità con tutti gli arredi ivi collocati;
- d) il sig. CH ER preleverà dalla casa coniugale esclusivamente gli effetti personali,
- e) il sig. CH ER potrà vedere il figlio minore GA, ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso telefonico e, comunque, ogni lunedì, mercoledi e venerdi dalle ore
16,00 alle ore 22,30 ed a settimane alterne il martedi il giovedì ed il sabato dalle ore
16.00 alle ore 22,30. Inoltre, a settimane alterne, nei Week end. il figlio minore potrá rimanere con il padre ininterrottamente a partire dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore
23:00 della domenica. Per le festività di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua ad anni alterni con il padre ovvero con la madre;
nel periodo estivo trascorrerà con il padre un periodo di vacanza di quindici giorni consecutivi, da determinarsi ogni anno, compatibilmente con gli impegni di lavoro dello stesso e della madre;
durante i giorni ed i periodi di visita il sig. CH preleverà il figlio presso l'abitazione della madre. ove lo ricondurrà al termine del periodo;
fatta salva la facoltà dei coniugi di modificare concordemente i giorni e gli orari di visita del padre nell'esclusivo interesse del figlio minore e secondo le esigenze dei genitori e del minore stesso che, di volta in volta, si manifesteranno;
- A) il sig. CH ER contribuira al mantenimento dei due figli UD
TO e GA corrispondendo alla madre, il primo di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta,00) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT:
- g) entrambi i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie, (ossia alle spese non prevedibili e che per la loro rilevanza ed imprevedibilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli), in ragione del 50%, da corrispondersi al bisogno. Con riferimento alle spese straordinarie o imprevedibili, inerenti questioni di maggiore interesse per i figli. il coniuge che ne chieda il rimborso, al fine dell'accoglimento della domanda. ha Avv. Annarita Marzio Avv. Vincenzo Palmisano Via F. Rodio nr. 2/A- 72017 Ostuni (BR) Patrocinante in Cassazione telef. -fax 0831/305221 - cell. 348/8224024 Via Armando Diaz n. 130 - 72017 Ostuni (Br) pec: marzio.annarita@coabrindisi.legamail.it Tel.-fax 0831 338044-cell. 338\4558284
Pec: palmisano.vincenzo@coabrindisi.legalmail.it l'onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l'altro e di averne avuto il suo assenso: l'assenza di qualsiasi consultazione esclude il rimborso.
- h) Il sig. CH ER si impegna a continuare a pagare la rata per l'acquisto dell'autovettura tipo AC DE tg. FL730WL in uso alla sig ra MO
NT e sino all'estinzione del finanziamento in corso;
- i) Il sig. CH ER contribuirà al mantenimento della moglie MO
NT versando alla stessa, a decorrere dal mese successivo a quello in cui estingue il finanziamento dell'autovettura de qua, la somma mensile di € 200,00 rivalutabili come per legge;
1) la sig ra MO NT percepirà mensilmente gli assegni familiari per i figli,
-m) i coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio ed acconsentono reciprocamente all'espatrio del figlio minore;
- n) i coniugi si danno atto di non avere più null'altro a 'pretendere l'uno dall'altra e che con la sottoscrizione della presente separazione consensuale hanno disciplinato definitivamente ogni rapporto patrimoniale e non patrimoniale tra loro intercorso sino
-o) le spese legali saranno totalmente compensate tra le parti con definitiva rinuncia da ad oggi;
parte dei rispettivi procuratori al vincolo della solidarietà professionale.
Inoltre le parti, come sopra generalizzate, rapp. e e difese
CHIEDONO l'emissione della sentenza e/o Decreto di Omologa della separazione alle trascritte condizioni nel ricorso introduttivo e qui sopra riportate.
Ostuni/Brindisi li 22/05/2025.
Firma
SE OB AC NT
MO au
Il sottoscritto Avv. Vincenzo Palmisano certifica l'autografia del proprio assistito EN ER (nato a [...] il [...]), ai sensi dell'art. 83
comma 20 ter Legge 27/2020. L'Avv. Annarita Marzio, certifica l'autografia della propria assistita
AC NT (nata a [...] il [...]), ai sensi dell'art. 83 comma 20
ter Legge 27/2020. Avv. Vincenzo Palmisano
Patrocinante in Cassazione Via Armando Diaz n. 130-72017 Ostuni (Br)
Tel.-fax 0831 338044-cell. 338\4558284 Pec: palmisano.vincenzo@coabrindisi.legalmail.it
Ostuni/Brindisi li 22/05/2025.
Avv. Vincenzo Palmisano in amoPlume
Avv. Annarita Marzio Via F. Rodio nr. 2/A- 72017 Ostuni (BR) telef. -fax 0831/305221 cell. 348/8224024 pec: marzio.annarita@coabrindisi.legamail.it
Avv. Annarita Marzio