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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 4936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4936 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2309 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1 [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SARDISCO LETIZIA, C.F._1 che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. INFANTINO C.F._2
IVAN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 02/07/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 31.10.2022, della sentenza non definitiva n.
4407/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Nel caso di specie, in ordine al regime di affidamento su , nata il Persona_1
13/11/2008, in Palermo, ritiene il Collegio opportuno confermarne la domiciliazione pre- valente materna e l'affidamento esclusivo alla ricorrente alla luce dell'elevata conflittualità tra i genitori in ordine all'adozione delle scelte che riguardano la figlia, già in passato causa di pregiudizio per la figlia e di ritardi pregiudizievoli per la stessa.
Ciò posto, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne della coppia, nel caso di specie si reputa necessario - nell'interesse superiore del- la prole anzidetta - disporne l'affidamento esclusivo alla madre, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di frequentazione col genitore non collocatario, il padre, va prelimi- narmente osservato che ha da poco compiuto 17 anni;
l'approssimarsi Persona_1 della maggiore età integra senza dubbio un elemento da tenere in conto, atteso che consente alla minore stessa di adottare in maniera consapevole le proprie scelte di vita in ordine agli aspetti che riguardano il rapporto con i genitori.
Ed invero, sul punto, non può questo Tribunale non considerare la chiara e ferma volon- tà manifestata dalla predetta in più occasioni in seno al procedimento de quo di non voler incontrare e frequentare il padre, non riconosciuto dalla stessa quale figura paterna: “So che potrei vederlo, ma sono io che ho scelto io di non vederlo non so da quando ma penso intorno ai 9 anni. Non era un rapporto che mi arricchiva, non era una bella presenza ma mi deteriorava. Continuo a pensare che la sua presenza non aggiunge nulla o arricchisce la mia vita (….), io non lo vedo come una figura paterna (…); Vorrei che non fosse mio padre;
ho un rifiuto nei suoi confronti.” (così pag. 2 e 3 del verbale di audizione di Persona_1 el 06.03.2025).
[...]
La chiara determinazione assunta da in ordine alla volontà di non frequen- Persona_1 tare il padre risulta, altresì, dalle relazioni dei Servizi sociali del Comune di Monreale, inca- ricati da questo Tribunale, già nella sentenza di separazione n. 5699/2018, di favorire e monitorare la frequentazione paterna assistita tra la minore ed il padre . CP_1
Ed invero, si legge nell'ultima relazione trasmessa in data 07.01.2025 dai Servizi incari- cati che, a fronte dell'invito più volte rivoltole ad un confronto con il padre ha riba- Per_1 dito la sua indisponibilità, affermando di non riconoscere il Sig. come figura pater- CP_1 na”. continua a manifestare con fermezza il proprio disagio, esprimendo il desiderio Per_1 di non incontrare, né avere contatti con il padre, poiché percepisce che non vi sia stato un cambiamento significativo nel suo modo di relazionarsi” (così pag. 2 della relazione a firma della Dott.ssa . Persona_2
Orbene, considerata la volontà di , maturata all'esito di un lungo percorso di Persona_1 natura anche psicologica, di non riconoscere il padre e tenuto conto dell'età della stessa, ormai prossima alla maggiore età, nulla dispone questo Tribunale in ordine al regime di in- contri con il padre, fermo restando che quest'ultimo potrà incontrare la figlia liberamente, ove la stessa in futuro così decida e desideri.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia.
Sul punto, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di rife- rimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secon- do il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione ci- vile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Ciò premesso, nel caso di specie, con specifico riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio concordatario contratto in MONREALE, in data 06/09/2000, la ricorrente
[...]
ha chiesto che venisse disposto a carico del resistente un Parte_2 CP_1 aumento del contributo di mantenimento riconosciuto in favore della figlia Persona_1 in ragione delle nuove e maggiori esigenze di crescita e, solo in subordine, la con-
[...] ferma di quanto già disposto dalla sentenza di separazione n. 5699/2018 del Tribunale di
Palermo, ossia € 350,00 mensili, oltre alla metà delle spese di istruzione e straordinarie. Sul punto, il resistente ha, invero, chiesto una riduzione del contributo di mantenimento in fa- vore della figlia nella misura di 250,00 mensile, alla luce delle difficoltà economiche in cui il predetto ha asserito di versare e, solo in subordine, la conferma della statuizione contenu- ta nella sentenza che ha disposto la separazione giudiziale.
Orbene, l'importo pari ad euro 350,00 mensili è stato confermato in seno al presente giudizio dall'Ordinanza Presidenziale resa in data 11/06/2022, la cui statuizione il Colle- gio condivide e conferma.
Ed invero, in merito alla condizione economica delle parti, ha esposto di Parte_1 non svolgere più attività lavorativa, stanti le sue condizioni di salute in presenza delle quali l'INPS ha accertato in data 13/11/2020 una invalidità che ha determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80%. Sul punto, la ricorrente ha pro- dotto il certificato di invalidità rilasciatole dall'Istituto di previdenza sociale di Palermo e documentazione reddituale (CU 2020), dalla quale è emerso che la stessa nell'anno di im- posta 2019 ha percepito unicamente un reddito da pensione il cui importo annuo comples- sivo è stato pari ad € 2.383,55; condizione economica che, anche in mancanza di ulteriore e successiva documentazione reddituale non versata dalla ricorrente, non è stata mai conte- stata dal resistente. Quest'ultimo, invece, ha rappresentato di essere proprietario di due unità immobiliari (entrambe in via Pergusa n. 11), concesse in locazione e da cui trae un reddito annuo complessivo pari ad euro 750,00 (cfr. contratti di locazione, sub all. 1 e 2 memoria integrativa del 04/10/2022) e di svolgere, sia pur saltuariamente e con una scar- sa retribuzione, alcuni lavori di cui, tuttavia, non produce documentazione.
Orbene, dal complessivo compendio probatorio emerge una sperequazione economica tra le parti, oltre che una differente potenzialità reddituale tra le stesse, stanti le condizioni di salute della ricorrente documentate agli atti che incidono sulla sua capacità di lavoro: ne consegue, pertanto, che nel determinare ai sensi dell'art. 148 c.c. il concorso dei genitori nel mantenimento della figlia , ritiene il Collegio di porre a carico del resistente Persona_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € CP_1
350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese sostenute nell'interesse dello stesso, secondo il Protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
4. Spese di lite Relativamente alle spese di giudizio, considerato l'esito e la natura della controversia, si ri- tengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 4407/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MONREALE, in data
06/09/2000, da , nata a [...] in data [...] e da Parte_1
, nato a [...] in data [...], trascritto nei registri dello CP_1
Stato civile di detto Comune al n. 175, parte II, serie A, dell'anno 2000; dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore della coppia , nata Persona_1 il 13/11/2008, in Palermo alla madre , concentrando - ai sensi dell'art. Parte_1
337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore, con do- miciliazione prevalente presso la stessa;
regolamenta il regime di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario
[...] della figlia , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da riva- Persona_1 lutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformi- tà alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modi- fiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott. Serena Pezza- no, Magistrato Ordinario in Tirocinio Mirato.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2309 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F. Parte_1 [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SARDISCO LETIZIA, C.F._1 che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], C.F. CP_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. INFANTINO C.F._2
IVAN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 02/07/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 31.10.2022, della sentenza non definitiva n.
4407/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Nel caso di specie, in ordine al regime di affidamento su , nata il Persona_1
13/11/2008, in Palermo, ritiene il Collegio opportuno confermarne la domiciliazione pre- valente materna e l'affidamento esclusivo alla ricorrente alla luce dell'elevata conflittualità tra i genitori in ordine all'adozione delle scelte che riguardano la figlia, già in passato causa di pregiudizio per la figlia e di ritardi pregiudizievoli per la stessa.
Ciò posto, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne della coppia, nel caso di specie si reputa necessario - nell'interesse superiore del- la prole anzidetta - disporne l'affidamento esclusivo alla madre, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di frequentazione col genitore non collocatario, il padre, va prelimi- narmente osservato che ha da poco compiuto 17 anni;
l'approssimarsi Persona_1 della maggiore età integra senza dubbio un elemento da tenere in conto, atteso che consente alla minore stessa di adottare in maniera consapevole le proprie scelte di vita in ordine agli aspetti che riguardano il rapporto con i genitori.
Ed invero, sul punto, non può questo Tribunale non considerare la chiara e ferma volon- tà manifestata dalla predetta in più occasioni in seno al procedimento de quo di non voler incontrare e frequentare il padre, non riconosciuto dalla stessa quale figura paterna: “So che potrei vederlo, ma sono io che ho scelto io di non vederlo non so da quando ma penso intorno ai 9 anni. Non era un rapporto che mi arricchiva, non era una bella presenza ma mi deteriorava. Continuo a pensare che la sua presenza non aggiunge nulla o arricchisce la mia vita (….), io non lo vedo come una figura paterna (…); Vorrei che non fosse mio padre;
ho un rifiuto nei suoi confronti.” (così pag. 2 e 3 del verbale di audizione di Persona_1 el 06.03.2025).
[...]
La chiara determinazione assunta da in ordine alla volontà di non frequen- Persona_1 tare il padre risulta, altresì, dalle relazioni dei Servizi sociali del Comune di Monreale, inca- ricati da questo Tribunale, già nella sentenza di separazione n. 5699/2018, di favorire e monitorare la frequentazione paterna assistita tra la minore ed il padre . CP_1
Ed invero, si legge nell'ultima relazione trasmessa in data 07.01.2025 dai Servizi incari- cati che, a fronte dell'invito più volte rivoltole ad un confronto con il padre ha riba- Per_1 dito la sua indisponibilità, affermando di non riconoscere il Sig. come figura pater- CP_1 na”. continua a manifestare con fermezza il proprio disagio, esprimendo il desiderio Per_1 di non incontrare, né avere contatti con il padre, poiché percepisce che non vi sia stato un cambiamento significativo nel suo modo di relazionarsi” (così pag. 2 della relazione a firma della Dott.ssa . Persona_2
Orbene, considerata la volontà di , maturata all'esito di un lungo percorso di Persona_1 natura anche psicologica, di non riconoscere il padre e tenuto conto dell'età della stessa, ormai prossima alla maggiore età, nulla dispone questo Tribunale in ordine al regime di in- contri con il padre, fermo restando che quest'ultimo potrà incontrare la figlia liberamente, ove la stessa in futuro così decida e desideri.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia.
Sul punto, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di rife- rimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secon- do il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione ci- vile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Ciò premesso, nel caso di specie, con specifico riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli è a dirsi che, con ricorso per la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio concordatario contratto in MONREALE, in data 06/09/2000, la ricorrente
[...]
ha chiesto che venisse disposto a carico del resistente un Parte_2 CP_1 aumento del contributo di mantenimento riconosciuto in favore della figlia Persona_1 in ragione delle nuove e maggiori esigenze di crescita e, solo in subordine, la con-
[...] ferma di quanto già disposto dalla sentenza di separazione n. 5699/2018 del Tribunale di
Palermo, ossia € 350,00 mensili, oltre alla metà delle spese di istruzione e straordinarie. Sul punto, il resistente ha, invero, chiesto una riduzione del contributo di mantenimento in fa- vore della figlia nella misura di 250,00 mensile, alla luce delle difficoltà economiche in cui il predetto ha asserito di versare e, solo in subordine, la conferma della statuizione contenu- ta nella sentenza che ha disposto la separazione giudiziale.
Orbene, l'importo pari ad euro 350,00 mensili è stato confermato in seno al presente giudizio dall'Ordinanza Presidenziale resa in data 11/06/2022, la cui statuizione il Colle- gio condivide e conferma.
Ed invero, in merito alla condizione economica delle parti, ha esposto di Parte_1 non svolgere più attività lavorativa, stanti le sue condizioni di salute in presenza delle quali l'INPS ha accertato in data 13/11/2020 una invalidità che ha determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80%. Sul punto, la ricorrente ha pro- dotto il certificato di invalidità rilasciatole dall'Istituto di previdenza sociale di Palermo e documentazione reddituale (CU 2020), dalla quale è emerso che la stessa nell'anno di im- posta 2019 ha percepito unicamente un reddito da pensione il cui importo annuo comples- sivo è stato pari ad € 2.383,55; condizione economica che, anche in mancanza di ulteriore e successiva documentazione reddituale non versata dalla ricorrente, non è stata mai conte- stata dal resistente. Quest'ultimo, invece, ha rappresentato di essere proprietario di due unità immobiliari (entrambe in via Pergusa n. 11), concesse in locazione e da cui trae un reddito annuo complessivo pari ad euro 750,00 (cfr. contratti di locazione, sub all. 1 e 2 memoria integrativa del 04/10/2022) e di svolgere, sia pur saltuariamente e con una scar- sa retribuzione, alcuni lavori di cui, tuttavia, non produce documentazione.
Orbene, dal complessivo compendio probatorio emerge una sperequazione economica tra le parti, oltre che una differente potenzialità reddituale tra le stesse, stanti le condizioni di salute della ricorrente documentate agli atti che incidono sulla sua capacità di lavoro: ne consegue, pertanto, che nel determinare ai sensi dell'art. 148 c.c. il concorso dei genitori nel mantenimento della figlia , ritiene il Collegio di porre a carico del resistente Persona_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € CP_1
350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese sostenute nell'interesse dello stesso, secondo il Protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo.
4. Spese di lite Relativamente alle spese di giudizio, considerato l'esito e la natura della controversia, si ri- tengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 4407/2022 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in MONREALE, in data
06/09/2000, da , nata a [...] in data [...] e da Parte_1
, nato a [...] in data [...], trascritto nei registri dello CP_1
Stato civile di detto Comune al n. 175, parte II, serie A, dell'anno 2000; dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore della coppia , nata Persona_1 il 13/11/2008, in Palermo alla madre , concentrando - ai sensi dell'art. Parte_1
337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore, con do- miciliazione prevalente presso la stessa;
regolamenta il regime di visita paterno come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_1
un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario
[...] della figlia , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da riva- Persona_1 lutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformi- tà alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modi- fiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott. Serena Pezza- no, Magistrato Ordinario in Tirocinio Mirato.