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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO OB, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 30014 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025VE0044640 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 628/2025 depositato il
13/12/2025
Richieste delle parti:
La rappresentante di Agenzia Entrate conferma, la già chiesta in atti, istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate tra le parti, stante l'accordo conciliativo intervenuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 maggio 2025 e ritualmente depositato, i contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2, rappresentati e difesi dal Dott. Difensore_1 e dal Geom. Nominativo_1, hanno impugnat l'avviso di accertamento catastale n. 2025VE0044640, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia, Ufficio Provinciale – Territorio, avente ad oggetto la nuova determinazione del classamento e della rendita catastale dell'unità immobiliare sita nel Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 21, particella 143, subalterno 27.
I ricorrenti hanno eccepito plurimi profili di illegittimità dell'atto impugnato, sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello sostanziale, chiedendone l'annullamento integrale, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia, depositando controdeduzioni per chiedere il rigetto del ricorso, riservandosi tuttavia ogni valutazione in ordine a una possibile definizione conciliativa della controversia.
Infatti, nelle more del giudizio, le parti sono pervenute ad un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, avente ad oggetto la rideterminazione del classamento catastale dell'immobile in categoria C/2, classe 12, con rendita catastale pari a euro 218,67, nonché la compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza del 4 dicembre 2025, come da verbale, la parte resistente ha confermato l'istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che le parti hanno validamente concluso un accordo conciliativo, sottoscritto dai rispettivi rappresentanti, conforme alle previsioni dell'art. 48 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
La conciliazione perfezionata in corso di causa ha integralmente definito il rapporto sostanziale controverso, determinando il venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sul merito del ricorso.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intervenuta definizione transattiva o conciliativa della lite comporta la cessazione della materia del contendere, imponendo al Giudice tributario di limitarsi a prenderne atto e a dichiarare l'estinzione del giudizio, senza procedere ad alcuna valutazione sulle originarie censure di merito.
Tale principio risulta costantemente applicato anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha chiarito che l'accordo conciliativo, una volta perfezionato, assorbe e rende irrilevanti tutte le questioni dedotte con il ricorso introduttivo, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. ( Il Collegio rileva, altresì, che i precedenti giurisprudenziali prodotti dalla parte ricorrente – concernenti controversie in materia di accertamento catastale e di rapporto tra normativa urbanistica e catastale – confermano l'esistenza di un orientamento favorevole alla necessità di coerenza tra stato reale, urbanistico e catastale dell'immobile; tuttavia, tale profilo resta assorbito dall'intervenuta conciliazione, che ha integralmente regolato il rapporto controverso.
Quanto alle spese di lite, l'accordo conciliativo prevede espressamente la loro compensazione, soluzione conforme a quanto disposto dall'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 546/1992 e coerente con la natura deflattiva dell'istituto.
Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia - sez. II -
a. dichiara cessata la materia del contendere e di conseguenza estinto il giudizio;
b. spese di lite compensate per legge e come da accordo per le parti.
Così deciso in Venezia il 4 dicembre 2025.
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RT TO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO OB, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 380/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - Via De Marchi 30014 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025VE0044640 CATASTO-RENDITA CATASTALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 628/2025 depositato il
13/12/2025
Richieste delle parti:
La rappresentante di Agenzia Entrate conferma, la già chiesta in atti, istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate tra le parti, stante l'accordo conciliativo intervenuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13 maggio 2025 e ritualmente depositato, i contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2, rappresentati e difesi dal Dott. Difensore_1 e dal Geom. Nominativo_1, hanno impugnat l'avviso di accertamento catastale n. 2025VE0044640, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Venezia, Ufficio Provinciale – Territorio, avente ad oggetto la nuova determinazione del classamento e della rendita catastale dell'unità immobiliare sita nel Comune di San Michele al Tagliamento, foglio 21, particella 143, subalterno 27.
I ricorrenti hanno eccepito plurimi profili di illegittimità dell'atto impugnato, sia sotto il profilo procedimentale che sotto quello sostanziale, chiedendone l'annullamento integrale, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia, depositando controdeduzioni per chiedere il rigetto del ricorso, riservandosi tuttavia ogni valutazione in ordine a una possibile definizione conciliativa della controversia.
Infatti, nelle more del giudizio, le parti sono pervenute ad un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, avente ad oggetto la rideterminazione del classamento catastale dell'immobile in categoria C/2, classe 12, con rendita catastale pari a euro 218,67, nonché la compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza del 4 dicembre 2025, come da verbale, la parte resistente ha confermato l'istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che le parti hanno validamente concluso un accordo conciliativo, sottoscritto dai rispettivi rappresentanti, conforme alle previsioni dell'art. 48 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
La conciliazione perfezionata in corso di causa ha integralmente definito il rapporto sostanziale controverso, determinando il venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sul merito del ricorso.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'intervenuta definizione transattiva o conciliativa della lite comporta la cessazione della materia del contendere, imponendo al Giudice tributario di limitarsi a prenderne atto e a dichiarare l'estinzione del giudizio, senza procedere ad alcuna valutazione sulle originarie censure di merito.
Tale principio risulta costantemente applicato anche dalla giurisprudenza di merito, la quale ha chiarito che l'accordo conciliativo, una volta perfezionato, assorbe e rende irrilevanti tutte le questioni dedotte con il ricorso introduttivo, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. ( Il Collegio rileva, altresì, che i precedenti giurisprudenziali prodotti dalla parte ricorrente – concernenti controversie in materia di accertamento catastale e di rapporto tra normativa urbanistica e catastale – confermano l'esistenza di un orientamento favorevole alla necessità di coerenza tra stato reale, urbanistico e catastale dell'immobile; tuttavia, tale profilo resta assorbito dall'intervenuta conciliazione, che ha integralmente regolato il rapporto controverso.
Quanto alle spese di lite, l'accordo conciliativo prevede espressamente la loro compensazione, soluzione conforme a quanto disposto dall'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 546/1992 e coerente con la natura deflattiva dell'istituto.
Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia - sez. II -
a. dichiara cessata la materia del contendere e di conseguenza estinto il giudizio;
b. spese di lite compensate per legge e come da accordo per le parti.
Così deciso in Venezia il 4 dicembre 2025.
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
RT TO