Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 22
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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    Annullamento dell'atto per illegittimità procedurale e sostanziale

    Le parti sono pervenute ad un accordo conciliativo che ha definito il rapporto sostanziale controverso, determinando il venir meno dell'interesse a una decisione sul merito. L'accordo è conforme alle previsioni dell'art. 48 del D. Lgs. n. 546 del 1992. L'intervenuta definizione transattiva comporta la cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 22
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo