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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/12/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA ON
SENTENZA pronunciata all'udienza del 4.12.2025 nella causa iscritta al n. 4154 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MARIA CRISTINA PISCITELLI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO MOROSETTI, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto: “accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la illegittimità/nullità dei contratti libero professionali a convenzione stipulati ed instaurati senza soluzione di continuità dal 16 gennaio 2008 e sino al 31 agosto 2017 , come meglio specificati nelle premesse;
- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica di Dirigente Medico e applicazione del CCNL ARAN- PERSONALE
DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA DEL SSN intercorso tra la e la Controparte_2 Pt_2 nel periodo 16 gennaio 2008 - 31 agosto 2017 e per l'effetto condannare la in nome del legale
[...] Pt_2 rappresentante pro tempore a corrispondere, per le causali di cui in premessa ed in forza dei conteggi analitici allegati, in favore della l'importo € 93.710,72 a titolo di Differenze Retributive, Rivalutazione, Interessi Parte_3
e TFR dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo, o nella diversa misura ritenuta di legge;
- accertare e dichiarare che la in nome del legale rappresentante pro tempore ha omesso il versamento dei corrispondenti contributi Pt_2 CP_3
CP_ previdenziali e che è tenuta alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell Previdenziale, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare per le ragioni di cui in premessa la avvenuta violazione, da parte della resistente, degli artt. 2087 e/o 2043 c.c. e per l'effetto condannare la in persona del lrpt, al risarcimento integrale dei Pt_2 danni non patrimoniali in favore dell'istante, quantificati a seguito di perizia medico-legale in Euro 311.537 od in subordine, in quella diversa misura, maggiore o minore, che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali ed al danno conseguente alla svalutazione monetaria;
- condannare altresì la resistente, per le ragioni di cui in premessa, al pagamento in favore dell'istante, della somma forfettaria di euro 10.000, ovvero di quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance per mancata progressione di carriera cagionato al ricorrente a seguito del denunziato illegittimo comportamento datoriale c.d. “abuso di precariato”, oltre agli interessi legali ed al danno conseguente alla svalutazione monetaria”, con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente ha chiesto: “accertare e dichiarare che la ricorrente periodo dal 16.01.2008 e sino al
31.08.2017 ha lavorato in virtù di contratti di prestazione d'opera legittimi;
- accertare l'insussistenza nel periodo indicato di un rapporto di lavoro subordinato;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento delle somme richieste a titolo di differenze retributive per il periodo dal 16.01.2008 e sino al 31.08.2017; In ogni caso:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto diritto alle differenze retributive per il presunto lavoro subordinato svolto dal 16.01.2008 e sino al 31.08.2017; Ed ancora: - accertare e dichiarare l'insussistenza della presunta violazione, da parte della resistente, degli artt. 2087 e/o 2043 c.c.; - accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del presunto diritto al risarcimento del danno;
- accertare il difetto di Parte legittimazione passiva dell' convenuta;
- rigettare la richiesta di risarcimento danni come genericamente formulata”.
Le motivazioni della sentenza
Part
1. La ricorrente, dirigente medico specialista in anestesia e rianimazione presso la CP_1
5, ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver già prestato servizio alle dipendenze della
[...] resistente, prima dell'assunzione in ruolo e precisamente dal 16 gennaio 2008 e sino al 31 agosto 2017, presso i nosocomi di Tivoli, Subiaco e Monterotondo, per effetto di 11 diversi contratti individuali di prestazione d'opera ex art. 7 Dlgs 165/01, susseguitisi senza soluzione di continuità.
2. Sostiene la ricorrente che tali contratti sarebbero illegittimi in quanto il rapporto, per le concrete modalità di svolgimento, avrebbe avuto tutte le caratteristiche della subordinazione, essendo ella Part stata gerarchicamente soggetta al potere della e del dirigente della OC ST , Parte_4 essendo stata chiamata a fornire la propria prestazione con vincolo orario, per 36 ore settimanali e con stabile inserimento nei turni, svolgendo identiche mansioni rispetto al personale dipendente dalla Part medesima assicurando al pari di essi la reperibilità, fornendo un apporto essenziale allo svolgimento del pubblico servizio ed al mantenimento dei LEA.
3. Sostiene inoltre la ricorrente che il rapporto, a fronte della illegittima formalizzazione come di prestazione d'opera, l'avrebbe costretta a vivere in uno stato di incertezza costante relativa ad ogni singola proroga o rinnovo contrattuale, e sarebbe stato in concreto anche più gravoso di quello dei Part medici dipendenti dalla in quanto la ricorrente sarebbe stata applicata, oltre che all'ospedale di Tivoli di formale assegnazione, anche presso i nosocomi di Monterotondo, Subiaco e presso il servizio di CMR
(Centro medico di Rianimazione) Aziendale, sempre afferenti alla Parte_5
4. La ricorrente lamenta di essere stata ingiustamente privata delle tutele legate al rapporto di impiego subordinato inerenti la malattia, le ferie, la previdenza, lo sviluppo della carriera connesso all'anzianità. Denuncia quindi un danno da perdita di chances per mancata progressione di carriera conseguente alla reiterazione abusiva dei contratti a termine, di cui chiede la quantificazione equitativa in
10.000 euro.
5. Denuncia inoltre l'assenza del requisito della temporaneità ed eccezionalità delle esigenze cui la legge riconduce la legittimità dei contratti a termine con la PA, con conseguente illegittimità di detti contratti, e chiede la condanna di controparte al pagamento delle differenze tra quanto percepito in corso di rapporto e quanto astrattamente spettante ove il rapporto fosse stato incardinato come lavoro subordinato, quantificato in euro 93.710,72 per differenze retributive e TFR, inclusivi di rivalutazione ed interessi.
6. La ricorrente lamenta inoltre di aver subito, al pari di tutto il personale della OC
ST e rianimazione dell'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, un contesto professionale di continua criticità legata alla carenza di organico e alle problematiche strutturali, che costringevano la ricorrente a turni di servizio estremamente gravosi, anche di 18/24 ore consecutive (all. 27, timbrature), soprattutto nei periodi di maggior scopertura coincidenti con le ferie dei colleghi strutturati. Denuncia di aver subito conseguenze dannose del contesto lavorativo stressogeno sulla propria salute (all. 66, 67, 68), sviluppando disturbi psicologici e fisici ed in particolare una patologia oncologica esitata in interventi chirurgici, cui è conseguito il riconoscimento di invalidità civile al 100% ex art. 2 e 12 l. 118/71, rispetto alla quale la ricorrente ritiene che lo stress lavoro correlato abbia avuto incidenza almeno concausale di un danno biologico permanente quantificato nel 45% (all. 67 c.t.p.). La ricorrente ha quindi formulato domanda risarcitoria quantificata in euro 311.537,00.
7. Si è costituita la sostenendo la legittimità del proprio operato alla stregua Parte_5 della disciplina applicabile ratione temporis ai rapporti di lavoro con l'amministrazione sanitaria, l'assenza di prova dello svolgimento del rapporto nelle forme della subordinazione, eccependo l'avvenuta stabilizzazione come misura idonea a sanare l'eventuale illegittimità de contratti a termine intercorsi tra le parti, eccependo la prescrizione quanto alle differenze retributive e comunque la genericità dei conteggi prodotti, eccependo l'assenza di eziopatogenesi lavorativa quanto al danno biologico lamentato, rispetto CP_ al quale sostiene inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva sussistendo quella dell e non sussistendo i presupposti per il pagamento di un danno differenziale. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_
8. È stato integrato il contraddittorio con a fronte della domanda di accertamento del diritto della ricorrente alla integrazione contributiva, pronuncia destinata a fare stato nei confronti dell'ente, che tuttavia non si è costituito nonostante la ritualità della notifica e deve quindi dichiararsene la contumacia.
9. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e discussa all'udienza odierna.
10. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del datore CP_ a fronte della ritenuta legittimazione passiva dell' in virtù dell'autonomia dell'obbligazione risarcitoria del datore di lavoro nei confronti del lavoratore rispetto al rapporto assicurativo previdenziale
(Sez. L, Sentenza n. 16250 del 29/10/2003), della non completa sovrapponibilità delle voci di danno risarcibili e rilevando quindi la concomitante sussistenza dei presupposti di entrambe le obbligazioni soltanto in termini di quantificazione del danno stesso, attraverso la sua limitazione al danno c.d. differenziale tra il totale risarcibile e l'ammontare del danno indennizzato o indennizzabile (cfr. Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17655 del 25/08/2020; Sez. L - ,
Sentenza n. 9166 del 10/04/2017).
11. Nel merito, la prima questione controversa tra le parti attiene all'accertamento del rapporto intercorso tra le stesse nel periodo antecedente alla stabilizzazione, formalizzato con contratti di co.co.co. che la ricorrente sostiene illegittimi, affermando che il rapporto si sarebbe svolto nelle forme della subordinazione.
12. A riguardo, si osserva che elemento qualificante la subordinazione è la etero direzione dell'attività svolta, intesa quale potere datoriale di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore, che risulta giuridicamente assoggettato alla volontà negoziale del datore stesso. Solo a fronte di tale assoggettamento possono ritenersi operanti le garanzie che l'ordinamento predispone, come bilanciamento, in favore del lavoratore.
13. Tale condizione è frutto della volontà negoziale delle parti, la quale può risultare dal contratto o da comportamenti concludenti successivi alla conclusione dello stesso (art. 1362 c.c.); le condizioni contrattualmente pattuite, sebbene rilevanti, non sono quindi determinanti ai fini della qualificazione del rapporto stesso.
14. Laddove il lavoratore intenda mettere in discussione le risultanze contrattuali o, come nel caso di specie, affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione dissimulato nelle forme di una collaborazione avente natura autonoma, avrà l'onere di provare la qualità e la misura dell'assoggettamento al potere datoriale, nelle varie esplicitazioni di questo che connotano la etero direzione lavorativa e che si traducono in precisi obblighi gravanti sulla sfera giuridica del lavoratore stesso.
15. Deve quindi aversi riguardo agli elementi fattuali caratterizzanti il singolo rapporto di lavoro, così come emersi a seguito dell'istruttoria, per valutarne il carattere indicativo della natura subordinata del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2094 c.c. Tra detti indici si annoverano la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, l'esclusività del rapporto, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7024 del 08/04/2015).
16. Quanto al grado della soggezione del lavoratore al potere datoriale, è principio acquisito in giurisprudenza che lo stesso possa modularsi secondo intensità e forme variabili a seconda della prestazione concretamente svolta (ex multis, con riguardo alla differenza tra prestazioni aventi carattere intellettuale e prestazioni aventi carattere esecutivo, sebbene connotate da profili tecnici, Sez. L, Sentenza
n. 4682 del 2.4.2002), sicché non è necessario che ricorrano nel caso di specie tutti i richiamati indici, né che essi si atteggino in concreto con la rigidità propria del rapporto di lavoro subordinato che sia anche formalizzato come tale. Deve infatti evitarsi che il lavoratore sia doppiamente penalizzato, vedendosi da un lato privare delle tutele proprie del rapporto di lavoro subordinato e trovandosi dall'altro nella difficoltà di dimostrare la subordinazione proprio a causa della mancata formalizzazione del rapporto come tale.
17. Applicando tali principi al caso di specie, deve in primo luogo valorizzarsi il dato testuale, posto che dai contratti in atti – formalmente qualificati come collaborazioni a norma dell'art. 7, comma
6, d.lgs. 165/2001 – emerge: che l'assunzione della ricorrente fosse necessaria al fine di garantire la continuità del servizio ed il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni, circostanza che attesta il suo stabile inserimento nell'organizzazione datoriale;
che il rapporto di lavoro si sia svolto con vincolo orario quantificato in 36 ore settimanali;
che a fronte di tale impegno era previsto un compenso parametrato al tempo di lavoro e non ai risultati (cfr. all.
1-26 ricorso). Tali elementi sono già di per sé sintomatici di un rapporto di lavoro di tipo subordinato più che di un rapporto di lavoro autonomo.
18. L'istruttoria espletata ha poi consentito di accertare che la ricorrente abbia svolto attività del tutto assimilabile a quella dei colleghi strutturati, non differenziandosi da essa né dal punto di vista dell'organizzazione oraria (la ricorrente era stabilmente inserita nei turni ordinari in relazione a tutti i servizi coperti) né in relazione all'attività svolta, avendo ella svolto identiche mansioni (cfr. verbali del 25 marzo e 20 maggio 2025). Da tali risultanze emerge che la ricorrente fosse soggetta, al pari degli altri medici, ai vincoli orari imposti dalle esigenze di funzionalità del servizio, seppur nel quadro della minima elasticità consentita dal carattere concordato dei turni (circostanza rispetto alla quale deve presumersi che la precarietà della posizione contrattuale della ricorrente ponesse la stessa, se del caso, in una posizione di maggior debolezza rispetto ai colleghi strutturati). La sua assegnazione ad una pluralità di servizi
(incontestata, documentata ed emersa dall'istruttoria orale) anche su più nosocomi rende inoltre evidente come ella fosse vincolata dalle decisioni datoriali e non fosse nella condizione materiale di rifiutare alcuna richiesta, configurandosi così una condizione di subordinazione del tutto analoga (se non talvolta deteriore, nel senso già esposto) rispetto a quella dei colleghi strutturati. Ancora, è emerso che alcun mutamento nell'attività svolta sia intervenuto nel passaggio, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Part 19. Deve quindi riconoscersi la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 16 gennaio 2008 e sino al 31 agosto 2017.
Part 20. Quanto alla spettanza delle differenze retributive relative, la eccepisce l'intervenuta prescrizione delle somme a norma dell'art. 2948 n. 4 del c.c., posto che il rapporto di lavoro a tempo determinato è cessato in data 31.8.2017 (come incontestato tra le parti, in quanto espressamente Part affermato anche nella memoria della esistente), e la domanda giudiziale è stata incardinata con ricorso del 31.8.2022.
21. L'eccezione è fondata con riferimento alle retribuzioni. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile un “metus” del cittadino verso la BB amministrazione anche in considerazione del fatto che, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n.
36197/2023).
22. Non è invece prescritto il TFR, per cui il diritto alla percezione matura alla cessazione del rapporto stesso, e rispetto al quale il dies a quo per il termine prescrizionale deve quindi individuarsi nel
31 agosto 2017, dovendosene concludere che la domanda è stata presentata nel quinquennio.
23. Parte resistente deve quindi essere condannata a versare alla ricorrente il TFR maturato nel periodo precedente la stabilizzazione.
24. Quanto all'entità del TFR spettante, la ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso conteggi di parte da cui risultano dovuti, a tale titolo, euro 49.386,00.
25. Detti conteggi sono sostanzialmente incontestati dalla parte ricorrente, la quale si è limitata ad eccepirne la genericità, ma non possono essere posti a base della decisione in quanto non conformi al parametro normativo di riferimento.
26. Non si rinviene in atti il CCNL applicabile, ma lo stesso è acquisibile d'ufficio in quanto
CCNL pubblico (cfr. Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6394/2019), e precipuamente Ccnl Dirigenza medica/veterinaria. Alla luce di tale parametro normativo, i conteggi in atti contemplano voci non spettanti, e conseguentemente la base di calcolo del TFR è errata.
27. In particolare, premesso il difetto di allegazione dei relativi presupposti, la voce indennità di esclusiva non può ritenersi dovuta alla ricorrente, in quanto non pattuita (come si evince dai contratti in atti, all. 1-26). Tale indennità remunera infatti la disponibilità esclusiva del medico, che rinuncia ad Part esercitare la professione in ambito libero professionale, e quindi al di fuori del rapporto con la L'assenza di un simile accordo implica che la dottoressa sia rimasta libera di integrare l'attività Pt_1
Part lavorativa, al di fuori delle 36 ore svolte alle dipendenze della stessa, mediante lo svolgimento di prestazioni in regime privato.
28. Analogamente non spetta la voce retribuzione di posizione, per difetto di allegazione dei relativi presupposti, consistenti nell'attribuzione di incarichi di funzione e di professionalità e non nella mera anzianità di servizio (cfr. Cass. Sez. L - Ordinanza n. 11574/2023).
29. La parte dovrà conseguentemente essere invitata a produrre un nuovo conteggio delle retribuzioni astrattamente spettanti laddove il rapporto fosse stato instaurato come subordinato, espungendo le menzionate voci non spettanti, e sulla base di tale conteggio quantificare il TFR, ai fini della successiva pronuncia di condanna della resistente a corrisponderlo, oltre accessori come per legge.
30. L'accertamento della natura subordinata del rapporto implica l'invalidità dei contratti di co.co.co. stipulati tra le parti. Gli stessi risultano infatti stipulati in assenza dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001.
31. La norma, nella versione ratione temporis vigente prevedeva che: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
32. A seguito delle modifiche introdotte nel 2008 (con d.l. 112/2008), la norma, ai commi 5- bis e 6, prevede: “
5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica
e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della AN BB , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.”.
33. È incontestata nel caso di specie l'impossibilità per l'ente di far fronte alle esigenze di servizio con personale interno, comprovata anche dal parziale blocco del turn-over introdotto dall'art. 1, comma 174, della l. 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) (il blocco, come allegato dalla stessa Part
era previsto per le sole Regioni in piano di rientro (PdR), cui man mano sono state introdotte deroghe in limiti percentuali) e dalle altre misure di contenimento della spesa BB richiamate dalla resistente, quale il prolungato blocco delle assunzioni (cui faceva tuttavia eccezione, in ambito sanitario, la possibilità di stipula di contratti a tempo determinato ex art. 4, comma 5, d.l. 158/2012).
34. Difettano tuttavia tutti gli altri requisiti legali, essendo documentalmente dimostrato che i contratti di prestazione d'opera stipulati con la ricorrente hanno avuto ad oggetto lo svolgimento Part dell'ordinaria attività istituzionale della non rispondendo ad esigenze temporalmente definite né consistendo nell'attuazione di specifici progetti. Ciò emerge in primo luogo dall'assenza nei singoli contratti di specifici riferimenti in tal senso, e dall'espresso contrario riferimento alla necessità della stipula dei contratti stessi ai fini di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio pubblico ed il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni (all.
1-26 ricorso).
35. I contratti stipulati tra la ricorrente e la 5 tra il gennaio 2008 e l'agosto 2017 Pt_5 sono quindi nulli a norma dell'art. 36, co. 5 quater dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001.
36. In conseguenza di detta nullità, oltre alla necessità di qualificare il rapporto come di lavoro subordinato (Cass. Civ., Sez. L - , Sentenza n. 10951/2018), l'art. 36 citato esclude “la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”, ma sancisce il diritto del lavoratore “al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.” (cfr., con specifico riferimento alla illegittima reiterazione di contratti di collaborazione, Cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 4360/2023).
37. La domanda di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
38. Parte resistente eccepisce il carattere satisfattivo, nel caso di specie, dell'avvenuta stabilizzazione della ricorrente che è documentato essere avvenuta in data 29 agosto 2017 (all. 2 memoria, delibera di stabilizzazione) ai sensi e per gli effetti della legge n. 208 del 2015 art. 1, comma 543 (legge di stabilità 2016), incontestatamente nella medesima posizione e senza soluzione di continuità rispetto ai rapporti pregressi.
39. La norma citata prevede una procedura selettiva straordinaria riservata al 50% al personale precario del comparto sanità, disponendo: “In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, BBto nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma
10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico- professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di BBzione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre
2017”.
40. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha chiarito in modo ormai consolidato che in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine,
l'immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale. Al fine di ritenere sussistente tale nesso, tuttavia, non è sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (Cass. Civ., Sez. L - , Sentenza n.
14815/2021). Conseguentemente – anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-
429/18 – la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice “chance” di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria.
41. Nel caso di specie, la procedura selettiva in questione non consente di ritenere l'assunzione causalmente conseguente al pregresso precariato, posto che la stessa costituisce al contrario mero titolo di accesso alla quota riservata di una procedura selettiva straordinaria, aperta anche a personale esterno, che non garantisce quindi alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione.
42. Spetta quindi alla ricorrente il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti precari oggetto di causa. Tale danno, in applicazione dei criteri dettati dalla norma, può quantificarsi nel caso di specie equitativamente in una somma pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto, a fronte della durata della reiterazione (quasi dieci anni, a fronte di 11 contratti e plurime proroghe degli stessi) e delle concrete condizioni di lavoro della ricorrente, verosimilmente rese maggiormente gravose dalla condizione di precarietà contrattuale della stessa.
43. L'esatta quantificazione della retribuzione globale di fatto, alla data di cessazione del rapporto precario e quindi all'agosto 2017, deve essere determinata dalla parte in base ai criteri già richiamati ai precedenti punti 27 e 28, al fine della successiva condanna di parte resistente al pagamento di una somma pari a dieci volte tale importo.
44. Quanto alla regolarizzazione contributiva, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione, rilevabile d'ufficio, del diritto al pagamento dei contributi pure astrattamente spettanti in ragione della riconosciuta natura subordinata del rapporto per decorso del quinquennio dal momento in cui la pretesa poteva essere fatta valere.
45. La giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata nel senso della rilevabilità d'ufficio della prescrizione in materia previdenziale: “Il disposto dell'art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni. La giurisprudenza di questa Corte, nel fare applicazione di questa norma, ha ritenuto che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento
a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile
d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
nè rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto
(o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr. Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).”
(Cass. Civ., ordinanza del 20 dicembre 2022 n. 37570).
46. Quanto al danno non patrimoniale, la ricorrente ne chiede la quantificazione previo accertamento dell'incidenza causale o almeno concausale delle condizioni di lavoro sull'insorgenza delle patologie dalla stessa patite, e specificamente della patologia psicologica e di quella oncologica.
47. Sul punto, la causa non è matura per la decisione.
48. La causa deve quindi essere decisa con sentenza parziale di accertamento sull'an delle pretese azionate, in accoglimento parziale delle domande formulate come da precedenti punti 29, 23, 35
e 42, ed essere rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili relativi a tali domande, nonché in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico.
49. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4154 /2022 r.g., a norma dell'art. cui all'art. 279, co. 2, n. 4 e 420 co. 4 c.p.c.:
- accerta la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 16 gennaio 2008 e sino al 31 agosto 2017;
- accerta il diritto della ricorrente a percepire il TFR maturato nel periodo precedente la stabilizzazione, rigetta per il resto le domande relative alle differenze retributive;
- accerta la nullità dei contratti stipulati tra la ricorrente e la 5 tra il gennaio 2008 e l'agosto Pt_5
2017 sono quindi nulli a norma dell'art. 36, co. 5 quater dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001;
- accerta il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, quantificato in una somma pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto;
- rigetta per intervenuta prescrizone la domanda di regolarizzazione contributiva;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tivoli, all'esito della camera d consiglio dell'udienza del 4.12.2025
Il Giudice
LA ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA ON
SENTENZA pronunciata all'udienza del 4.12.2025 nella causa iscritta al n. 4154 /2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. MARIA CRISTINA PISCITELLI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO MOROSETTI, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente ha chiesto: “accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la illegittimità/nullità dei contratti libero professionali a convenzione stipulati ed instaurati senza soluzione di continuità dal 16 gennaio 2008 e sino al 31 agosto 2017 , come meglio specificati nelle premesse;
- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica di Dirigente Medico e applicazione del CCNL ARAN- PERSONALE
DIRIGENZA MEDICO-VETERINARIA DEL SSN intercorso tra la e la Controparte_2 Pt_2 nel periodo 16 gennaio 2008 - 31 agosto 2017 e per l'effetto condannare la in nome del legale
[...] Pt_2 rappresentante pro tempore a corrispondere, per le causali di cui in premessa ed in forza dei conteggi analitici allegati, in favore della l'importo € 93.710,72 a titolo di Differenze Retributive, Rivalutazione, Interessi Parte_3
e TFR dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo, o nella diversa misura ritenuta di legge;
- accertare e dichiarare che la in nome del legale rappresentante pro tempore ha omesso il versamento dei corrispondenti contributi Pt_2 CP_3
CP_ previdenziali e che è tenuta alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell Previdenziale, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare per le ragioni di cui in premessa la avvenuta violazione, da parte della resistente, degli artt. 2087 e/o 2043 c.c. e per l'effetto condannare la in persona del lrpt, al risarcimento integrale dei Pt_2 danni non patrimoniali in favore dell'istante, quantificati a seguito di perizia medico-legale in Euro 311.537 od in subordine, in quella diversa misura, maggiore o minore, che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali ed al danno conseguente alla svalutazione monetaria;
- condannare altresì la resistente, per le ragioni di cui in premessa, al pagamento in favore dell'istante, della somma forfettaria di euro 10.000, ovvero di quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance per mancata progressione di carriera cagionato al ricorrente a seguito del denunziato illegittimo comportamento datoriale c.d. “abuso di precariato”, oltre agli interessi legali ed al danno conseguente alla svalutazione monetaria”, con vittoria di spese da distrarsi.
Parte resistente ha chiesto: “accertare e dichiarare che la ricorrente periodo dal 16.01.2008 e sino al
31.08.2017 ha lavorato in virtù di contratti di prestazione d'opera legittimi;
- accertare l'insussistenza nel periodo indicato di un rapporto di lavoro subordinato;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento delle somme richieste a titolo di differenze retributive per il periodo dal 16.01.2008 e sino al 31.08.2017; In ogni caso:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto diritto alle differenze retributive per il presunto lavoro subordinato svolto dal 16.01.2008 e sino al 31.08.2017; Ed ancora: - accertare e dichiarare l'insussistenza della presunta violazione, da parte della resistente, degli artt. 2087 e/o 2043 c.c.; - accertare e dichiarare, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del presunto diritto al risarcimento del danno;
- accertare il difetto di Parte legittimazione passiva dell' convenuta;
- rigettare la richiesta di risarcimento danni come genericamente formulata”.
Le motivazioni della sentenza
Part
1. La ricorrente, dirigente medico specialista in anestesia e rianimazione presso la CP_1
5, ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver già prestato servizio alle dipendenze della
[...] resistente, prima dell'assunzione in ruolo e precisamente dal 16 gennaio 2008 e sino al 31 agosto 2017, presso i nosocomi di Tivoli, Subiaco e Monterotondo, per effetto di 11 diversi contratti individuali di prestazione d'opera ex art. 7 Dlgs 165/01, susseguitisi senza soluzione di continuità.
2. Sostiene la ricorrente che tali contratti sarebbero illegittimi in quanto il rapporto, per le concrete modalità di svolgimento, avrebbe avuto tutte le caratteristiche della subordinazione, essendo ella Part stata gerarchicamente soggetta al potere della e del dirigente della OC ST , Parte_4 essendo stata chiamata a fornire la propria prestazione con vincolo orario, per 36 ore settimanali e con stabile inserimento nei turni, svolgendo identiche mansioni rispetto al personale dipendente dalla Part medesima assicurando al pari di essi la reperibilità, fornendo un apporto essenziale allo svolgimento del pubblico servizio ed al mantenimento dei LEA.
3. Sostiene inoltre la ricorrente che il rapporto, a fronte della illegittima formalizzazione come di prestazione d'opera, l'avrebbe costretta a vivere in uno stato di incertezza costante relativa ad ogni singola proroga o rinnovo contrattuale, e sarebbe stato in concreto anche più gravoso di quello dei Part medici dipendenti dalla in quanto la ricorrente sarebbe stata applicata, oltre che all'ospedale di Tivoli di formale assegnazione, anche presso i nosocomi di Monterotondo, Subiaco e presso il servizio di CMR
(Centro medico di Rianimazione) Aziendale, sempre afferenti alla Parte_5
4. La ricorrente lamenta di essere stata ingiustamente privata delle tutele legate al rapporto di impiego subordinato inerenti la malattia, le ferie, la previdenza, lo sviluppo della carriera connesso all'anzianità. Denuncia quindi un danno da perdita di chances per mancata progressione di carriera conseguente alla reiterazione abusiva dei contratti a termine, di cui chiede la quantificazione equitativa in
10.000 euro.
5. Denuncia inoltre l'assenza del requisito della temporaneità ed eccezionalità delle esigenze cui la legge riconduce la legittimità dei contratti a termine con la PA, con conseguente illegittimità di detti contratti, e chiede la condanna di controparte al pagamento delle differenze tra quanto percepito in corso di rapporto e quanto astrattamente spettante ove il rapporto fosse stato incardinato come lavoro subordinato, quantificato in euro 93.710,72 per differenze retributive e TFR, inclusivi di rivalutazione ed interessi.
6. La ricorrente lamenta inoltre di aver subito, al pari di tutto il personale della OC
ST e rianimazione dell'Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, un contesto professionale di continua criticità legata alla carenza di organico e alle problematiche strutturali, che costringevano la ricorrente a turni di servizio estremamente gravosi, anche di 18/24 ore consecutive (all. 27, timbrature), soprattutto nei periodi di maggior scopertura coincidenti con le ferie dei colleghi strutturati. Denuncia di aver subito conseguenze dannose del contesto lavorativo stressogeno sulla propria salute (all. 66, 67, 68), sviluppando disturbi psicologici e fisici ed in particolare una patologia oncologica esitata in interventi chirurgici, cui è conseguito il riconoscimento di invalidità civile al 100% ex art. 2 e 12 l. 118/71, rispetto alla quale la ricorrente ritiene che lo stress lavoro correlato abbia avuto incidenza almeno concausale di un danno biologico permanente quantificato nel 45% (all. 67 c.t.p.). La ricorrente ha quindi formulato domanda risarcitoria quantificata in euro 311.537,00.
7. Si è costituita la sostenendo la legittimità del proprio operato alla stregua Parte_5 della disciplina applicabile ratione temporis ai rapporti di lavoro con l'amministrazione sanitaria, l'assenza di prova dello svolgimento del rapporto nelle forme della subordinazione, eccependo l'avvenuta stabilizzazione come misura idonea a sanare l'eventuale illegittimità de contratti a termine intercorsi tra le parti, eccependo la prescrizione quanto alle differenze retributive e comunque la genericità dei conteggi prodotti, eccependo l'assenza di eziopatogenesi lavorativa quanto al danno biologico lamentato, rispetto CP_ al quale sostiene inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva sussistendo quella dell e non sussistendo i presupposti per il pagamento di un danno differenziale. Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso. CP_
8. È stato integrato il contraddittorio con a fronte della domanda di accertamento del diritto della ricorrente alla integrazione contributiva, pronuncia destinata a fare stato nei confronti dell'ente, che tuttavia non si è costituito nonostante la ritualità della notifica e deve quindi dichiararsene la contumacia.
9. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi e discussa all'udienza odierna.
10. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del datore CP_ a fronte della ritenuta legittimazione passiva dell' in virtù dell'autonomia dell'obbligazione risarcitoria del datore di lavoro nei confronti del lavoratore rispetto al rapporto assicurativo previdenziale
(Sez. L, Sentenza n. 16250 del 29/10/2003), della non completa sovrapponibilità delle voci di danno risarcibili e rilevando quindi la concomitante sussistenza dei presupposti di entrambe le obbligazioni soltanto in termini di quantificazione del danno stesso, attraverso la sua limitazione al danno c.d. differenziale tra il totale risarcibile e l'ammontare del danno indennizzato o indennizzabile (cfr. Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17655 del 25/08/2020; Sez. L - ,
Sentenza n. 9166 del 10/04/2017).
11. Nel merito, la prima questione controversa tra le parti attiene all'accertamento del rapporto intercorso tra le stesse nel periodo antecedente alla stabilizzazione, formalizzato con contratti di co.co.co. che la ricorrente sostiene illegittimi, affermando che il rapporto si sarebbe svolto nelle forme della subordinazione.
12. A riguardo, si osserva che elemento qualificante la subordinazione è la etero direzione dell'attività svolta, intesa quale potere datoriale di modulare gli elementi fondamentali della prestazione del lavoratore, che risulta giuridicamente assoggettato alla volontà negoziale del datore stesso. Solo a fronte di tale assoggettamento possono ritenersi operanti le garanzie che l'ordinamento predispone, come bilanciamento, in favore del lavoratore.
13. Tale condizione è frutto della volontà negoziale delle parti, la quale può risultare dal contratto o da comportamenti concludenti successivi alla conclusione dello stesso (art. 1362 c.c.); le condizioni contrattualmente pattuite, sebbene rilevanti, non sono quindi determinanti ai fini della qualificazione del rapporto stesso.
14. Laddove il lavoratore intenda mettere in discussione le risultanze contrattuali o, come nel caso di specie, affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione dissimulato nelle forme di una collaborazione avente natura autonoma, avrà l'onere di provare la qualità e la misura dell'assoggettamento al potere datoriale, nelle varie esplicitazioni di questo che connotano la etero direzione lavorativa e che si traducono in precisi obblighi gravanti sulla sfera giuridica del lavoratore stesso.
15. Deve quindi aversi riguardo agli elementi fattuali caratterizzanti il singolo rapporto di lavoro, così come emersi a seguito dell'istruttoria, per valutarne il carattere indicativo della natura subordinata del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2094 c.c. Tra detti indici si annoverano la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, l'esclusività del rapporto, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7024 del 08/04/2015).
16. Quanto al grado della soggezione del lavoratore al potere datoriale, è principio acquisito in giurisprudenza che lo stesso possa modularsi secondo intensità e forme variabili a seconda della prestazione concretamente svolta (ex multis, con riguardo alla differenza tra prestazioni aventi carattere intellettuale e prestazioni aventi carattere esecutivo, sebbene connotate da profili tecnici, Sez. L, Sentenza
n. 4682 del 2.4.2002), sicché non è necessario che ricorrano nel caso di specie tutti i richiamati indici, né che essi si atteggino in concreto con la rigidità propria del rapporto di lavoro subordinato che sia anche formalizzato come tale. Deve infatti evitarsi che il lavoratore sia doppiamente penalizzato, vedendosi da un lato privare delle tutele proprie del rapporto di lavoro subordinato e trovandosi dall'altro nella difficoltà di dimostrare la subordinazione proprio a causa della mancata formalizzazione del rapporto come tale.
17. Applicando tali principi al caso di specie, deve in primo luogo valorizzarsi il dato testuale, posto che dai contratti in atti – formalmente qualificati come collaborazioni a norma dell'art. 7, comma
6, d.lgs. 165/2001 – emerge: che l'assunzione della ricorrente fosse necessaria al fine di garantire la continuità del servizio ed il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni, circostanza che attesta il suo stabile inserimento nell'organizzazione datoriale;
che il rapporto di lavoro si sia svolto con vincolo orario quantificato in 36 ore settimanali;
che a fronte di tale impegno era previsto un compenso parametrato al tempo di lavoro e non ai risultati (cfr. all.
1-26 ricorso). Tali elementi sono già di per sé sintomatici di un rapporto di lavoro di tipo subordinato più che di un rapporto di lavoro autonomo.
18. L'istruttoria espletata ha poi consentito di accertare che la ricorrente abbia svolto attività del tutto assimilabile a quella dei colleghi strutturati, non differenziandosi da essa né dal punto di vista dell'organizzazione oraria (la ricorrente era stabilmente inserita nei turni ordinari in relazione a tutti i servizi coperti) né in relazione all'attività svolta, avendo ella svolto identiche mansioni (cfr. verbali del 25 marzo e 20 maggio 2025). Da tali risultanze emerge che la ricorrente fosse soggetta, al pari degli altri medici, ai vincoli orari imposti dalle esigenze di funzionalità del servizio, seppur nel quadro della minima elasticità consentita dal carattere concordato dei turni (circostanza rispetto alla quale deve presumersi che la precarietà della posizione contrattuale della ricorrente ponesse la stessa, se del caso, in una posizione di maggior debolezza rispetto ai colleghi strutturati). La sua assegnazione ad una pluralità di servizi
(incontestata, documentata ed emersa dall'istruttoria orale) anche su più nosocomi rende inoltre evidente come ella fosse vincolata dalle decisioni datoriali e non fosse nella condizione materiale di rifiutare alcuna richiesta, configurandosi così una condizione di subordinazione del tutto analoga (se non talvolta deteriore, nel senso già esposto) rispetto a quella dei colleghi strutturati. Ancora, è emerso che alcun mutamento nell'attività svolta sia intervenuto nel passaggio, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Part 19. Deve quindi riconoscersi la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 16 gennaio 2008 e sino al 31 agosto 2017.
Part 20. Quanto alla spettanza delle differenze retributive relative, la eccepisce l'intervenuta prescrizione delle somme a norma dell'art. 2948 n. 4 del c.c., posto che il rapporto di lavoro a tempo determinato è cessato in data 31.8.2017 (come incontestato tra le parti, in quanto espressamente Part affermato anche nella memoria della esistente), e la domanda giudiziale è stata incardinata con ricorso del 31.8.2022.
21. L'eccezione è fondata con riferimento alle retribuzioni. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato – sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine – decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza, non essendo configurabile un “metus” del cittadino verso la BB amministrazione anche in considerazione del fatto che, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n.
36197/2023).
22. Non è invece prescritto il TFR, per cui il diritto alla percezione matura alla cessazione del rapporto stesso, e rispetto al quale il dies a quo per il termine prescrizionale deve quindi individuarsi nel
31 agosto 2017, dovendosene concludere che la domanda è stata presentata nel quinquennio.
23. Parte resistente deve quindi essere condannata a versare alla ricorrente il TFR maturato nel periodo precedente la stabilizzazione.
24. Quanto all'entità del TFR spettante, la ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso conteggi di parte da cui risultano dovuti, a tale titolo, euro 49.386,00.
25. Detti conteggi sono sostanzialmente incontestati dalla parte ricorrente, la quale si è limitata ad eccepirne la genericità, ma non possono essere posti a base della decisione in quanto non conformi al parametro normativo di riferimento.
26. Non si rinviene in atti il CCNL applicabile, ma lo stesso è acquisibile d'ufficio in quanto
CCNL pubblico (cfr. Cass. Civ., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6394/2019), e precipuamente Ccnl Dirigenza medica/veterinaria. Alla luce di tale parametro normativo, i conteggi in atti contemplano voci non spettanti, e conseguentemente la base di calcolo del TFR è errata.
27. In particolare, premesso il difetto di allegazione dei relativi presupposti, la voce indennità di esclusiva non può ritenersi dovuta alla ricorrente, in quanto non pattuita (come si evince dai contratti in atti, all. 1-26). Tale indennità remunera infatti la disponibilità esclusiva del medico, che rinuncia ad Part esercitare la professione in ambito libero professionale, e quindi al di fuori del rapporto con la L'assenza di un simile accordo implica che la dottoressa sia rimasta libera di integrare l'attività Pt_1
Part lavorativa, al di fuori delle 36 ore svolte alle dipendenze della stessa, mediante lo svolgimento di prestazioni in regime privato.
28. Analogamente non spetta la voce retribuzione di posizione, per difetto di allegazione dei relativi presupposti, consistenti nell'attribuzione di incarichi di funzione e di professionalità e non nella mera anzianità di servizio (cfr. Cass. Sez. L - Ordinanza n. 11574/2023).
29. La parte dovrà conseguentemente essere invitata a produrre un nuovo conteggio delle retribuzioni astrattamente spettanti laddove il rapporto fosse stato instaurato come subordinato, espungendo le menzionate voci non spettanti, e sulla base di tale conteggio quantificare il TFR, ai fini della successiva pronuncia di condanna della resistente a corrisponderlo, oltre accessori come per legge.
30. L'accertamento della natura subordinata del rapporto implica l'invalidità dei contratti di co.co.co. stipulati tra le parti. Gli stessi risultano infatti stipulati in assenza dei requisiti previsti dall'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001.
31. La norma, nella versione ratione temporis vigente prevedeva che: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”.
32. A seguito delle modifiche introdotte nel 2008 (con d.l. 112/2008), la norma, ai commi 5- bis e 6, prevede: “
5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica
e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della AN BB , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.”.
33. È incontestata nel caso di specie l'impossibilità per l'ente di far fronte alle esigenze di servizio con personale interno, comprovata anche dal parziale blocco del turn-over introdotto dall'art. 1, comma 174, della l. 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005) (il blocco, come allegato dalla stessa Part
era previsto per le sole Regioni in piano di rientro (PdR), cui man mano sono state introdotte deroghe in limiti percentuali) e dalle altre misure di contenimento della spesa BB richiamate dalla resistente, quale il prolungato blocco delle assunzioni (cui faceva tuttavia eccezione, in ambito sanitario, la possibilità di stipula di contratti a tempo determinato ex art. 4, comma 5, d.l. 158/2012).
34. Difettano tuttavia tutti gli altri requisiti legali, essendo documentalmente dimostrato che i contratti di prestazione d'opera stipulati con la ricorrente hanno avuto ad oggetto lo svolgimento Part dell'ordinaria attività istituzionale della non rispondendo ad esigenze temporalmente definite né consistendo nell'attuazione di specifici progetti. Ciò emerge in primo luogo dall'assenza nei singoli contratti di specifici riferimenti in tal senso, e dall'espresso contrario riferimento alla necessità della stipula dei contratti stessi ai fini di assicurare la continuità nell'erogazione del servizio pubblico ed il mantenimento dei livelli essenziali delle prestazioni (all.
1-26 ricorso).
35. I contratti stipulati tra la ricorrente e la 5 tra il gennaio 2008 e l'agosto 2017 Pt_5 sono quindi nulli a norma dell'art. 36, co. 5 quater dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001.
36. In conseguenza di detta nullità, oltre alla necessità di qualificare il rapporto come di lavoro subordinato (Cass. Civ., Sez. L - , Sentenza n. 10951/2018), l'art. 36 citato esclude “la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”, ma sancisce il diritto del lavoratore “al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.” (cfr., con specifico riferimento alla illegittima reiterazione di contratti di collaborazione, Cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 4360/2023).
37. La domanda di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta.
38. Parte resistente eccepisce il carattere satisfattivo, nel caso di specie, dell'avvenuta stabilizzazione della ricorrente che è documentato essere avvenuta in data 29 agosto 2017 (all. 2 memoria, delibera di stabilizzazione) ai sensi e per gli effetti della legge n. 208 del 2015 art. 1, comma 543 (legge di stabilità 2016), incontestatamente nella medesima posizione e senza soluzione di continuità rispetto ai rapporti pregressi.
39. La norma citata prevede una procedura selettiva straordinaria riservata al 50% al personale precario del comparto sanità, disponendo: “In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, BBto nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma
10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico- professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di BBzione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre
2017”.
40. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha chiarito in modo ormai consolidato che in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine,
l'immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale. Al fine di ritenere sussistente tale nesso, tuttavia, non è sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (Cass. Civ., Sez. L - , Sentenza n.
14815/2021). Conseguentemente – anche alla luce di Corte giust. U.E. 19 marzo 2020, C-103/18 e C-
429/18 – la stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice “chance” di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria.
41. Nel caso di specie, la procedura selettiva in questione non consente di ritenere l'assunzione causalmente conseguente al pregresso precariato, posto che la stessa costituisce al contrario mero titolo di accesso alla quota riservata di una procedura selettiva straordinaria, aperta anche a personale esterno, che non garantisce quindi alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione.
42. Spetta quindi alla ricorrente il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti precari oggetto di causa. Tale danno, in applicazione dei criteri dettati dalla norma, può quantificarsi nel caso di specie equitativamente in una somma pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto, a fronte della durata della reiterazione (quasi dieci anni, a fronte di 11 contratti e plurime proroghe degli stessi) e delle concrete condizioni di lavoro della ricorrente, verosimilmente rese maggiormente gravose dalla condizione di precarietà contrattuale della stessa.
43. L'esatta quantificazione della retribuzione globale di fatto, alla data di cessazione del rapporto precario e quindi all'agosto 2017, deve essere determinata dalla parte in base ai criteri già richiamati ai precedenti punti 27 e 28, al fine della successiva condanna di parte resistente al pagamento di una somma pari a dieci volte tale importo.
44. Quanto alla regolarizzazione contributiva, deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione, rilevabile d'ufficio, del diritto al pagamento dei contributi pure astrattamente spettanti in ragione della riconosciuta natura subordinata del rapporto per decorso del quinquennio dal momento in cui la pretesa poteva essere fatta valere.
45. La giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata nel senso della rilevabilità d'ufficio della prescrizione in materia previdenziale: “Il disposto dell'art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995 stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni. La giurisprudenza di questa Corte, nel fare applicazione di questa norma, ha ritenuto che nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento
a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) – poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile
d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
nè rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto
(o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr. Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).”
(Cass. Civ., ordinanza del 20 dicembre 2022 n. 37570).
46. Quanto al danno non patrimoniale, la ricorrente ne chiede la quantificazione previo accertamento dell'incidenza causale o almeno concausale delle condizioni di lavoro sull'insorgenza delle patologie dalla stessa patite, e specificamente della patologia psicologica e di quella oncologica.
47. Sul punto, la causa non è matura per la decisione.
48. La causa deve quindi essere decisa con sentenza parziale di accertamento sull'an delle pretese azionate, in accoglimento parziale delle domande formulate come da precedenti punti 29, 23, 35
e 42, ed essere rimessa in istruttoria in relazione ai profili contabili relativi a tali domande, nonché in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico.
49. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice, non definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4154 /2022 r.g., a norma dell'art. cui all'art. 279, co. 2, n. 4 e 420 co. 4 c.p.c.:
- accerta la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 16 gennaio 2008 e sino al 31 agosto 2017;
- accerta il diritto della ricorrente a percepire il TFR maturato nel periodo precedente la stabilizzazione, rigetta per il resto le domande relative alle differenze retributive;
- accerta la nullità dei contratti stipulati tra la ricorrente e la 5 tra il gennaio 2008 e l'agosto Pt_5
2017 sono quindi nulli a norma dell'art. 36, co. 5 quater dell'art. 36 del d.lgs. 165/2001;
- accerta il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, quantificato in una somma pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto;
- rigetta per intervenuta prescrizone la domanda di regolarizzazione contributiva;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tivoli, all'esito della camera d consiglio dell'udienza del 4.12.2025
Il Giudice
LA ON