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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/12/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3712/2019 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in C.SO N. COSTA n. C.F._1
28, PACHINO, presso lo studio dell'avv. VINCENZO DUGO (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
, c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Pachino alla S.P. 97 C.da Vulpiglia s.n.c. , in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIALE SANTA PANAGIA n. 141/C, SIRACUSA, presso lo studio degli avv.ti CATALDO CANALICCHIO (c.f. ) e FLAVIO AGOSTINI C.F._3
(c.f. ), che la rappr. e dif. , sia unitamente che C.F._4 disgiuntamente, per procura in atti
resistente
e nei confronti di
, Controparte_2
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_2 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._5 litisconsorte __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 1 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo ha esposto di avere Parte_1 lavorato per la società convenuta con la qualifica di operaio agricolo ex A3 Liv.4 CCNL operai agricoli e florovivaisti, e ha chiesto condannare la società datrice di lavoro al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 49.464,59 a titolo di differenza contrattuale per le causali esposte in ricorso. Si è costituita in giudizio , contestando le Controparte_1 domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto. Rilevato che parte ricorrente ha proposto anche domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi omessi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, e che l'ente previdenziale assume la veste di litisconsorte necessario (cfr. Cass. , sez. lav., 22/10/2020, n. 23142), è stata dispostal'integrazione del contraddittorio dei confronti di . CP_2
Parte ricorrente ha successivamente dichiarato di avere raggiunto un accordo sindacale con la datrice di lavoro << con riconoscimento in favore del lavoratore di una somma di denaro pari a 12.000,00 euro, a soddisfazione delle pretese azionate, spese integralmente compensate >>, e ha chiesto pronunciarsi di conseguenza. Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. In proposito, si rammenta che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata
2 dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite;
anche nei confronti dell' , atteso che la chiamata Controparte_3 in giudizio è consequenziale ad un orientamento consolidatosi successivamente all'introduzione del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3712/2019 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate. Siracusa, 10/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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