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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 58/2023
Oggi 11 febbraio 2025 alle ore 10.00, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per il ricorrente l'Avv. M. BALDASSARRI Parte_1
Per la resistente l'Avv. D. ZAGNI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 58/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MARCO BALDASSARRI (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del suo rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1 DAVIDE ZAGNI (c.f. ) C.F._3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente ha convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro, condannare la società
a corrispondere al sig. la somma complessiva di euro 400.000,00 oltre interessi moratori dalla dì Controparte_2 Parte_1 del dovuto al saldo o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria o che sarà ritenuta dal Giudice anche in via equitativa. (…) Con vittoria di spese e compensi”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto: a) di aver svolto attività di consulenza commerciale e di procacciamento d'affari in favore di per l'acquisto di prodotti alimentari, in particolare Controparte_3 olive, avendo egli una consolidata esperienza per esser stato socio fondatore di IV S.p.a. e IV
Trading S.p.a., operanti nel medesimo settore merceologico;
b) di aver svolto le prestazioni richieste dalla società, oggi resistente, recandosi personalmente anche all'estero al fine di procedere all'acquisto delle materie prime necessarie alla c) di aver tenuto contatti, a tali fini, con la resistente mediante soggetti Controparte_2 dalla stessi indicati tra cui direttore acquisti della e , Controparte_4 Controparte_2 Persona_1 amministratore della società La CC di proprietà della stessa resistente;
d) di aver procurato alla società resistente grazie al proprio operato ingenti quantitativi di materie prime di qualità a prezzi vantaggiosi;
e) di aver raggiunto un accordo verbale con in base al quale la si sarebbe impegnata a CP_4 Controparte_2 corrispondergli la somma annua di € 400.000,00 a titolo di compenso per l'attività svolta;
tale accordo avrebbe dovuto essere sottoposto all'approvazione del dott. direttore generale di Persona_2 CP_2
e) che il rapporto lavorativo con la società resistente si è interrotto bruscamente, posto che quest'ultima
[...] si è rifiutata di corrispondergli il compenso pattuito, negando, altresì, di avergli affidato alcun incarico;
f) di avere, pertanto, diritto alla corresponsione della somma di € 400.000,00 come da accordo stipulato e non rispettato.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha così Controparte_2 concluso: “rigettare le pretese avversarie perché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese, anche generali, e del compenso professionale del giudizio, oltre IVA e CPA di legge sul dovuto”.
In particolare, la resistente ha dedotto: a) che il ricorrente ha intrattenuto rapporti di lavoro con la CP_2 non a titolo personale ma per conto della IV Trading S.p.a. e IV International S.p.a., di
[...] cui il medesimo era amministratore delegato, agendo in qualità di fornitore diretto e proponente di prodotti Part e servizi di altri venditori;
b) che, dunque, il sig. a svolto l'attività di procacciamento di affari in favore di eventuali aspiranti fornitori della non avendo quest'ultima mai conferito alcun incarico al Controparte_2 medesimo;
c) che la resistente mai ha concluso un accordo al fine di corrispondere al ricorrente un compenso annuo di € 400.000,00, non avendo il sig. alcun potere rappresentativo della Controparte_4 CP_2
il medesimo, infatti, è il legale rappresentante di e ha rivestito per un periodo il
[...] Parte_2 ruolo di consulente esterno dell'ufficio acquisti della resistente;
d) che è società distinta dalla Controparte_5
, che ne è socio di maggioranza, e munita di autonomia soggettiva e patrimoniale perfetta e che, CP_2
Part dunque, eventuali affari conclusi dal sig. in favore della sono riconducibili solo ed Controparte_5 esclusivamente a quest'ultima; e) che, pertanto, le domande avanzate dal ricorrente sono infondate in fatto e diritto e non provate.
La causa è stata istruita in via documentale e con prove testimoniali.
La causa è stata decisa all'udienza odierna con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, in ordine al disconoscimento, operato dalla della conformità all'originale Controparte_2 dei documenti nn. 4a, 4b, 4c, 5, 6, 7, 11 e 12 prodotti dal ricorrente, osserva questo giudice che, posto che ai sensi e per gli effetti degli artt. 215 e seguenti c.p.c. è onere della parte che intende valersi della scrittura disconosciuta chiederne la verificazione e posto che il ricorrente non ha avanzato suddetta istanza, la citata documentazione non può assumere alcuna efficacia probatoria ai fini di ritenere sussistenti i fatti costitutivi della pretesa attorea.
Sempre in via preliminare, questo giudice reputa inammissibile, siccome tardiva, irrituale e non autorizzata ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c., la produzione della dichiarazione dattiloscritta e sottoscritta in data 25.1.2024 a presunta firma esibita dal ricorrente all'udienza del 1.2.2024 e prodotta in PCT, così come è Persona_3 parimenti inammissibile la richiesta del ricorrente formulata all'udienza del 1.2.2024 in merito all'assunzione di prova testimoniale mediante rogatoria internazionale in quanto tardiva e superflua ai fini del decidere.
Parimenti inammissibile è la richiesta avanzata sempre da parte ricorrente all'udienza del 1.2.2024 in merito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione contabile della relativa agli Controparte_2 acquisti da questa effettuata presso le aziende VA e NA, in quanto tardiva oltre che genericamente formulata con riferimento a documenti non specificamente indicati.
2. Sul merito
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente rammentare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, sono applicabili, in via analogica, al rapporto di procacciamento, figura atipica non regolamentata ex lege, le norme che disciplinano il rapporto di agenzia.
In particolare, “(…) sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore” (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 4422 del 24.2.2009).
Inoltre, “nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi”
(cfr. Cass. civ., sez. lavoro, n. 14968 del 07.07.2011).
Pertanto, l'onere della prova della sussistenza dell'incarico e dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, ossia degli affari conclusi a seguito dell'operato del procacciatore, incombe su quest'ultimo.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito, pur essendone onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi del credito vantato in dipendenza di un rapporto di procacciamento di affari asseritamente intercorso con la società resistente. Part In particolare, non risulta provato il conferimento dell'incarico di procacciatore in favore del sig. d opera della né tantomeno l'effettiva conclusione di affari per conto di quest'ultima da parte del Controparte_2 ricorrente.
Dalla documentazione versata in atti, anche dallo stesso ricorrente, emerge piuttosto che il medesimo abbia svolto, peraltro non a titolo personale ma per conto della società IV, di cui era amministratore o quantomeno socio, fornitura diretta di materie prime nonché procacciamento di affari in favore di terze parti. Part A ben vedere, le comunicazioni via e-mail relative all'attività svolta dal sig. risultano essere state inviate dall'account di posta elettronica della IV o dall'account in uso al ricorrente presso la suddetta società oppure dal medesimo ricevute sul predetto account (cfr. docc. 2, 3, 4d, 4e, 10 fascicolo ricorrente e doc. 9 fascicolo resistente) e sono riferibili a rapporti intercorsi tra IV e società distinta dalla Controparte_5 resistente in quanto dotata di autonomia patrimoniale e soggettiva perfetta (cfr. doc. 1 fascicolo resistente).
A tale ultimo proposito, si richiama, altresì, la documentazione prodotta da parte resistente e relativa alla corrispondenza intercorsa tra IV, La CC o (cfr. docc. 13, 14, 15,16,17 fascicolo resistente) CP_2 con particolare riguardo ai documenti n. 11 (“(…) IV è disposta a tenercele gratuitamente. (…) metà del fabbisogno verrà fornita da IV. (…) La CC si è resa anche disponibile a confezionare prodotti per IV o per clienti segnalati da IV sia in Italia che all'estero”) e n. 12 (“(…) siamo disponibili a stoccare per vs conto nelle nostre celle
(…)”).
Sul punto si osserva, peraltro, che eventuali accordi stipulati tra la IV e La CC non possono essere ricondotti alla essendo le predette società del tutto distinte ed autonome. Controparte_2
Neppure eventuali accordi intercorsi tra il ricorrente e la nella persona del legale Parte_2 rappresentante sig. possono essere ricondotti alla volontà di di attribuire Controparte_4 Controparte_2
Part al sig. 'incarico di procacciatore d'affari.
Dai documenti di causa risulta, infatti, che era stato incaricato dalla resistente, in qualità di consulente CP_4 esterno, di gestire i rapporti con i fornitori, come si evince dal doc. 1 depositato dallo stesso ricorrente, Part laddove si legge che la suddetta comunicazione era inviata ai “fornitori”: la qualifica attribuita al ra dunque quella di fornitore e non di procacciatore di affari.
A riprova che il ricorrente svolgesse tale attività, invece, per terze parti soccorrono i documenti 8, 9, 10 dal medesimo prodotti. Trattasi di lettere e mail presumibilmente inviate dal ricorrente alla e al Controparte_2
Part sig. consistenti in offerte di vendita di materie prime che proponeva all'odierna resistente per CP_4 conto di società terze anche estere: “per conto della ditta VA proponiamo la vendita di (…)” oppure “per conto della ditta NA (…) propongo alla ditta di TI la vendita di (…)” o ancora “(…) ho una proposta di far vendere CP_2
CP_ a una importante fornitura di olive (…)” (cfr. doc. 8, 9, 10 fascicolo ricorrente). Part Risulta, dunque, chiaro ictu oculi che l'attività di procacciamento era eventualmente svolta dal sig. n favore di società che aspiravano a divenire fornitrici della e che quest'ultima ha intrattenuto rapporti Controparte_2 commerciali solo ed esclusivamente con le società IV e non a titolo personale con il ricorrente.
Le suddette conclusioni trova ampia conferma all'esito della prova per testi espletata e dedotta dallo stesso ricorrente.
In particolare, il teste , interrogato sui capitoli di cui al ricorso introduttivo ha affermato: Testimone_1
Par Par
“(…) io mi sono trovato quest'azienda in questo incontro con il e non so dire se sono state portate/invitate dal Par direttamente. Non so dire se il ia andato a Milano a prendere queste aziende per portarle ad TI presso la sede dell'azienda. Par Sì, mi ricordo che durante questo incontro in azienda con il non si divenne a nulla e si parlò con NA solo degli aspetti commerciali (…)”. Il teste ha dichiarato: “(…) Preciso che io nel 2021 ero dipendente del sig. , Tes_2 CP_4
Par per la Davenia Alimental Commercial dove lui è socio. Conosco il sig. erché titolare della IV. Sul fatto specifico della Par richiesta di 500 tonnellate di capperi nel luglio 2021 da a io non so nulla e non so riferire nulla sul punto”. CP_4 Part Il teste ha negato di aver mai concluso un accordo con il sig. che prevedesse il Controparte_4 pagamento a favore di quest'ultimo da parte di della somma di € 400.000,00 così come ha Controparte_2 negato di aver mai incaricato il ricorrente di reperire 500 tonnellate di capperi in Marocco;
ha, altresì, affermato che la è una grande azienda a cui centinaia di fornitori offrono i propri prodotti e che le CP_2
CP_ CP_ aziende NA e VA “erano già aziende fornitrici della in passato e queste due aziende si sono proposte alla Par per venderci delle olive e quel giorno lì ci siamo visti arrivare in azienda queste due società spagnole con il il quale ci aveva riferito che era andato a Milano a prenderli senza che noi sapessimo nulla di tutto questo (…)”.
In conclusione, alla luce risultanze delle prove testimoniali e della documentazione depositata in atti, non avendo il ricorrente fornito la prova delle proprie pretese, la domanda formulata nel ricorso non può trovare accoglimento.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (da euro 260.000 ad euro 520.000) e all'attività processuale compiuta, con applicazione dei minimi di scaglione tenuto conto della non elevata complessità delle questioni di diritto esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di parte ricorrente;
- condanna il ricorrente a corrispondere in favore della parte resistente le spese di lite che liquida in euro
9.459,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 58/2023
Oggi 11 febbraio 2025 alle ore 10.00, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per il ricorrente l'Avv. M. BALDASSARRI Parte_1
Per la resistente l'Avv. D. ZAGNI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa, rinunciando ad essere presenti alla lettura della sentenza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 58/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MARCO BALDASSARRI (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del suo rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1 DAVIDE ZAGNI (c.f. ) C.F._3
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente ha convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, in funzione di Giudice del Lavoro, condannare la società
a corrispondere al sig. la somma complessiva di euro 400.000,00 oltre interessi moratori dalla dì Controparte_2 Parte_1 del dovuto al saldo o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria o che sarà ritenuta dal Giudice anche in via equitativa. (…) Con vittoria di spese e compensi”.
In particolare, il ricorrente ha dedotto: a) di aver svolto attività di consulenza commerciale e di procacciamento d'affari in favore di per l'acquisto di prodotti alimentari, in particolare Controparte_3 olive, avendo egli una consolidata esperienza per esser stato socio fondatore di IV S.p.a. e IV
Trading S.p.a., operanti nel medesimo settore merceologico;
b) di aver svolto le prestazioni richieste dalla società, oggi resistente, recandosi personalmente anche all'estero al fine di procedere all'acquisto delle materie prime necessarie alla c) di aver tenuto contatti, a tali fini, con la resistente mediante soggetti Controparte_2 dalla stessi indicati tra cui direttore acquisti della e , Controparte_4 Controparte_2 Persona_1 amministratore della società La CC di proprietà della stessa resistente;
d) di aver procurato alla società resistente grazie al proprio operato ingenti quantitativi di materie prime di qualità a prezzi vantaggiosi;
e) di aver raggiunto un accordo verbale con in base al quale la si sarebbe impegnata a CP_4 Controparte_2 corrispondergli la somma annua di € 400.000,00 a titolo di compenso per l'attività svolta;
tale accordo avrebbe dovuto essere sottoposto all'approvazione del dott. direttore generale di Persona_2 CP_2
e) che il rapporto lavorativo con la società resistente si è interrotto bruscamente, posto che quest'ultima
[...] si è rifiutata di corrispondergli il compenso pattuito, negando, altresì, di avergli affidato alcun incarico;
f) di avere, pertanto, diritto alla corresponsione della somma di € 400.000,00 come da accordo stipulato e non rispettato.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha così Controparte_2 concluso: “rigettare le pretese avversarie perché infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese, anche generali, e del compenso professionale del giudizio, oltre IVA e CPA di legge sul dovuto”.
In particolare, la resistente ha dedotto: a) che il ricorrente ha intrattenuto rapporti di lavoro con la CP_2 non a titolo personale ma per conto della IV Trading S.p.a. e IV International S.p.a., di
[...] cui il medesimo era amministratore delegato, agendo in qualità di fornitore diretto e proponente di prodotti Part e servizi di altri venditori;
b) che, dunque, il sig. a svolto l'attività di procacciamento di affari in favore di eventuali aspiranti fornitori della non avendo quest'ultima mai conferito alcun incarico al Controparte_2 medesimo;
c) che la resistente mai ha concluso un accordo al fine di corrispondere al ricorrente un compenso annuo di € 400.000,00, non avendo il sig. alcun potere rappresentativo della Controparte_4 CP_2
il medesimo, infatti, è il legale rappresentante di e ha rivestito per un periodo il
[...] Parte_2 ruolo di consulente esterno dell'ufficio acquisti della resistente;
d) che è società distinta dalla Controparte_5
, che ne è socio di maggioranza, e munita di autonomia soggettiva e patrimoniale perfetta e che, CP_2
Part dunque, eventuali affari conclusi dal sig. in favore della sono riconducibili solo ed Controparte_5 esclusivamente a quest'ultima; e) che, pertanto, le domande avanzate dal ricorrente sono infondate in fatto e diritto e non provate.
La causa è stata istruita in via documentale e con prove testimoniali.
La causa è stata decisa all'udienza odierna con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
***
1. Sulle questioni preliminari
Preliminarmente, in ordine al disconoscimento, operato dalla della conformità all'originale Controparte_2 dei documenti nn. 4a, 4b, 4c, 5, 6, 7, 11 e 12 prodotti dal ricorrente, osserva questo giudice che, posto che ai sensi e per gli effetti degli artt. 215 e seguenti c.p.c. è onere della parte che intende valersi della scrittura disconosciuta chiederne la verificazione e posto che il ricorrente non ha avanzato suddetta istanza, la citata documentazione non può assumere alcuna efficacia probatoria ai fini di ritenere sussistenti i fatti costitutivi della pretesa attorea.
Sempre in via preliminare, questo giudice reputa inammissibile, siccome tardiva, irrituale e non autorizzata ai sensi dell'art. 257 bis c.p.c., la produzione della dichiarazione dattiloscritta e sottoscritta in data 25.1.2024 a presunta firma esibita dal ricorrente all'udienza del 1.2.2024 e prodotta in PCT, così come è Persona_3 parimenti inammissibile la richiesta del ricorrente formulata all'udienza del 1.2.2024 in merito all'assunzione di prova testimoniale mediante rogatoria internazionale in quanto tardiva e superflua ai fini del decidere.
Parimenti inammissibile è la richiesta avanzata sempre da parte ricorrente all'udienza del 1.2.2024 in merito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione contabile della relativa agli Controparte_2 acquisti da questa effettuata presso le aziende VA e NA, in quanto tardiva oltre che genericamente formulata con riferimento a documenti non specificamente indicati.
2. Sul merito
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente rammentare che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, sono applicabili, in via analogica, al rapporto di procacciamento, figura atipica non regolamentata ex lege, le norme che disciplinano il rapporto di agenzia.
In particolare, “(…) sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore” (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 4422 del 24.2.2009).
Inoltre, “nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento di provvigioni sugli affari conclusi, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi”
(cfr. Cass. civ., sez. lavoro, n. 14968 del 07.07.2011).
Pertanto, l'onere della prova della sussistenza dell'incarico e dei fatti costitutivi del diritto alla provvigione, ossia degli affari conclusi a seguito dell'operato del procacciatore, incombe su quest'ultimo.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito, pur essendone onerato ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi del credito vantato in dipendenza di un rapporto di procacciamento di affari asseritamente intercorso con la società resistente. Part In particolare, non risulta provato il conferimento dell'incarico di procacciatore in favore del sig. d opera della né tantomeno l'effettiva conclusione di affari per conto di quest'ultima da parte del Controparte_2 ricorrente.
Dalla documentazione versata in atti, anche dallo stesso ricorrente, emerge piuttosto che il medesimo abbia svolto, peraltro non a titolo personale ma per conto della società IV, di cui era amministratore o quantomeno socio, fornitura diretta di materie prime nonché procacciamento di affari in favore di terze parti. Part A ben vedere, le comunicazioni via e-mail relative all'attività svolta dal sig. risultano essere state inviate dall'account di posta elettronica della IV o dall'account in uso al ricorrente presso la suddetta società oppure dal medesimo ricevute sul predetto account (cfr. docc. 2, 3, 4d, 4e, 10 fascicolo ricorrente e doc. 9 fascicolo resistente) e sono riferibili a rapporti intercorsi tra IV e società distinta dalla Controparte_5 resistente in quanto dotata di autonomia patrimoniale e soggettiva perfetta (cfr. doc. 1 fascicolo resistente).
A tale ultimo proposito, si richiama, altresì, la documentazione prodotta da parte resistente e relativa alla corrispondenza intercorsa tra IV, La CC o (cfr. docc. 13, 14, 15,16,17 fascicolo resistente) CP_2 con particolare riguardo ai documenti n. 11 (“(…) IV è disposta a tenercele gratuitamente. (…) metà del fabbisogno verrà fornita da IV. (…) La CC si è resa anche disponibile a confezionare prodotti per IV o per clienti segnalati da IV sia in Italia che all'estero”) e n. 12 (“(…) siamo disponibili a stoccare per vs conto nelle nostre celle
(…)”).
Sul punto si osserva, peraltro, che eventuali accordi stipulati tra la IV e La CC non possono essere ricondotti alla essendo le predette società del tutto distinte ed autonome. Controparte_2
Neppure eventuali accordi intercorsi tra il ricorrente e la nella persona del legale Parte_2 rappresentante sig. possono essere ricondotti alla volontà di di attribuire Controparte_4 Controparte_2
Part al sig. 'incarico di procacciatore d'affari.
Dai documenti di causa risulta, infatti, che era stato incaricato dalla resistente, in qualità di consulente CP_4 esterno, di gestire i rapporti con i fornitori, come si evince dal doc. 1 depositato dallo stesso ricorrente, Part laddove si legge che la suddetta comunicazione era inviata ai “fornitori”: la qualifica attribuita al ra dunque quella di fornitore e non di procacciatore di affari.
A riprova che il ricorrente svolgesse tale attività, invece, per terze parti soccorrono i documenti 8, 9, 10 dal medesimo prodotti. Trattasi di lettere e mail presumibilmente inviate dal ricorrente alla e al Controparte_2
Part sig. consistenti in offerte di vendita di materie prime che proponeva all'odierna resistente per CP_4 conto di società terze anche estere: “per conto della ditta VA proponiamo la vendita di (…)” oppure “per conto della ditta NA (…) propongo alla ditta di TI la vendita di (…)” o ancora “(…) ho una proposta di far vendere CP_2
CP_ a una importante fornitura di olive (…)” (cfr. doc. 8, 9, 10 fascicolo ricorrente). Part Risulta, dunque, chiaro ictu oculi che l'attività di procacciamento era eventualmente svolta dal sig. n favore di società che aspiravano a divenire fornitrici della e che quest'ultima ha intrattenuto rapporti Controparte_2 commerciali solo ed esclusivamente con le società IV e non a titolo personale con il ricorrente.
Le suddette conclusioni trova ampia conferma all'esito della prova per testi espletata e dedotta dallo stesso ricorrente.
In particolare, il teste , interrogato sui capitoli di cui al ricorso introduttivo ha affermato: Testimone_1
Par Par
“(…) io mi sono trovato quest'azienda in questo incontro con il e non so dire se sono state portate/invitate dal Par direttamente. Non so dire se il ia andato a Milano a prendere queste aziende per portarle ad TI presso la sede dell'azienda. Par Sì, mi ricordo che durante questo incontro in azienda con il non si divenne a nulla e si parlò con NA solo degli aspetti commerciali (…)”. Il teste ha dichiarato: “(…) Preciso che io nel 2021 ero dipendente del sig. , Tes_2 CP_4
Par per la Davenia Alimental Commercial dove lui è socio. Conosco il sig. erché titolare della IV. Sul fatto specifico della Par richiesta di 500 tonnellate di capperi nel luglio 2021 da a io non so nulla e non so riferire nulla sul punto”. CP_4 Part Il teste ha negato di aver mai concluso un accordo con il sig. che prevedesse il Controparte_4 pagamento a favore di quest'ultimo da parte di della somma di € 400.000,00 così come ha Controparte_2 negato di aver mai incaricato il ricorrente di reperire 500 tonnellate di capperi in Marocco;
ha, altresì, affermato che la è una grande azienda a cui centinaia di fornitori offrono i propri prodotti e che le CP_2
CP_ CP_ aziende NA e VA “erano già aziende fornitrici della in passato e queste due aziende si sono proposte alla Par per venderci delle olive e quel giorno lì ci siamo visti arrivare in azienda queste due società spagnole con il il quale ci aveva riferito che era andato a Milano a prenderli senza che noi sapessimo nulla di tutto questo (…)”.
In conclusione, alla luce risultanze delle prove testimoniali e della documentazione depositata in atti, non avendo il ricorrente fornito la prova delle proprie pretese, la domanda formulata nel ricorso non può trovare accoglimento.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (da euro 260.000 ad euro 520.000) e all'attività processuale compiuta, con applicazione dei minimi di scaglione tenuto conto della non elevata complessità delle questioni di diritto esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di parte ricorrente;
- condanna il ricorrente a corrispondere in favore della parte resistente le spese di lite che liquida in euro
9.459,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo