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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5294 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. CARLA LOCCI, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
contro
nata in [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cagliari il 13 ottobre 1973 tra
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1 09/09/1950, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cagliari per l'anno 1973 Atto n.1318
Parte II serie A, e ordinare all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/08/2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con n Cagliari il 13/19/1973, che dall'unione coniugale non Controparte_1
erano nati figli, e che i coniugi si erano separati consensualmente con omologa del 20/07/1992 senza più riconciliarsi, ha domandato che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La convenuta, regolarmente chiamata in giudizio, non si è costituita ed è stata pertanto dichiarata la contumacia
Sentito il ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
Il ricorrente ha infatti provato, con la produzione degli atti della separazione consensuale, che al momento della domanda di divorzio i coniugi erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, erano decorsi i termini di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tenuto conto della natura costitutiva della domanda, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Quartu Sant'Elena fra
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Controparte_1
Tunisi (Tunisia) il 9/09/1950, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1318, parte II, Serie A, anno 1973 - Comune di
QUARTU SANT'ELENA);
2. compensa le spese del giudizio. Così deciso in Cagliari, in data 22/05/2025.
Il Giudice est.
Francesca Lucchesi
Il Presidente
Giorgio Latti