TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9863 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10838 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(SOFIA-BULGARIA, 01/05/1996), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI EUGENIO SAIRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ANZIO (RM), 16/01/1984), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. IDA' GIUSEPPE giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. in qualità di curatore speciale dei minori CP_2 Per_1
(Roma, 04/10/2020) e (Roma,
[...] Persona_2 2
04/02/2022), rappresentata e difesa in proprio;
terza intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affidamento e mantenimento di minori non matrimoniali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_1
dalla relazione con sono nati i figli Controparte_1 Persona_1
(04/10/2020), (04/02/2022) e (02/02/2022), Persona_2 Persona_3
ha chiesto all'intestato Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento dei predetti, disponendo, previa sospensione della responsabilità genitoriale paterna, l'affidamento esclusivo degli stessi alla madre con obbligo del padre di corrisponderle la somma mensile di euro
300,00 ciascuno oltre al 50% delle spese extra.
A sostegno e fondamento del ricorso la ha dedotto che: quando Pt_1
ha conosciuto il costui si è presentato come libero da altri legami e CP_1
le ha riferito di lavorare regolarmente e di vivere presso un'abitazione in autonomia, notizie rivelatesi poi false, tanto che il osteggiava il CP_1
progetto dell'istante di trasferirsi presso la di lui abitazione in Nettuno e le parti hanno continuato a vivere presso le rispettive abitazioni;
successivamente alla nascita di , la ricorrente ha appreso che il Per_1
era sottoposto agli arresti domiciliari per fatti che non le ha voluto CP_1 3
riferire; terminato il periodo di detenzione domiciliare la si è Pt_1
trasferita presso l'abitazione del ove è rimasta incinta del CP_1
secondogenito e ove si è accorta che il compagno era dedito al consumo di alcool, serbava condotte aggressive e pericolose e, inoltre, aveva in precedenza contratto matrimonio con tale Persona_4
matrimonio a dire del simulato dietro corresponsione dell'importo CP_1
di euro 2.000,00; interrotta la relazione, a febbraio 2022 è nato il secondogenito e a maggio 2022 il è stato tradotto in carcere Per_2 CP_1
per mesi, dove ha sentito telefonicamente i figli;
scarcerato a novembre
2022, il si è recato a trovare la e quest'ultima, a sua volta, CP_1 Pt_1
si è recata a Nettuno presso l'abitazione del compagno dalla cui madre veniva cacciata di casa all'esito di una discussione;
dopo essere rimasta nuovamente incinta, la e il hanno convissuto tra agosto e Pt_1 CP_1
settembre 2023 nell'appartamento dal medesimo locato in Nettuno per un breve periodo durante il quale il resistente non svolgeva alcuna attività
lavorativa, si intratteneva tutto il giorno presso il bar, non collaborava con la compagna e continuava ad abusare di alcolici, serbando condotte violente ed aggressive, culminate i primi giorni di settembre 2023 in urla e pugni contro la porta dell'abitazione, tanto da indurre la stessa ad interrompere la Pt_1
convivenza con il resistente e a far ritorno a Roma;
il 14 ottobre 2023 il recatosi a Roma per vedere i figli, mentre passeggiava insieme CP_1
alla ricorrente e al di lei padre, ha preso sulle spalle dicendo che Per_1
voleva portare il bambino con sé a Nettuno e iniziando ad allontanarsi a passo veloce;
sul posto sono intervenute le forze dell'ordine chiamate dal padre della ricorrente che hanno intimato al di lasciare CP_1 Per_1
alla madre;
il 2 febbraio 2024 è nato il terzogenito che al pari dei Per_3 4
fratelli vive da sempre con la madre;
il 13 febbraio 2024 il si è CP_1
presentato presso l'abitazione della per vedere i figli già in stato di Pt_1
alterazione per alcool o altro, si è recato a prendere all'asilo Per_1
unitamente alla e a in carrozzina e dopo aver preso Pt_1 Per_3 Per_1
sulle spalle ha iniziato a camminare in mezzo alla strada barcollando;
sul posto sono intervenute nuovamente le forze dell'ordine che hanno riconsegnato alla madre e alla nonna materna che aveva già con sé Per_1
il secondogenito;
dall'episodio è scaturito il procedimento penale n. Per_2
7945/2024 RGNR a carico del che nella relazione con i figli ha CP_1
continuato ad essere altalenante e a denigrare la figura materna, senza provvedere mai a mantenere i figli, accuditi e cresciuti dalla madre, in ciò
aiutata dai suoi genitori.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse Controparte_1
domande, ma non anche gli episodi riferiti dalla ricorrente, ha rappresentato di essere ristretto in carcere in attesa di sentenza definitiva e chiesto di poter vedere i figli ovvero di poter effettuare delle chiamate.
Si è costituita in giudizio anche l'avv. in qualità di curatore CP_2
speciale dei minori, aderendo alla domanda di sospensione della responsabilità genitoriale del e di affidamento esclusivo dei figli CP_1
alla madre, con espressa riserva di precisare e modificare le conclusioni all'esito dell'istruttoria.
Alla prima udienza del 21/10/2024 sono comparsi la ricorrente la quale oltre a riportarsi ai propri scritti difensivi ha precisato che non Per_3
è stato riconosciuto dal padre, il curatore speciale dei minori e il difensore del che ha dichiarato di non essere a conoscenza del reato per il CP_1
quale il era stato condannato e stava scontando la pena detentiva. CP_1 5
Sentite le parti comparse ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta, con ordinanza del 24/10/2024, il giudice delegato ha disposto quanto segue:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento e
mantenimento di (Roma, 2/2/2024); Persona_3
dichiara (Anzio, 16/1/1984) sospeso dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Persona_1
4/10/2020) e (Roma, 4/2/2022); Persona_2
affida e in via esclusiva e Persona_1 Persona_2
rafforzata alla madre, , alla quale spettano in via del pari Parte_1
esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli, con
possibilità del padre, ove ne faccia richiesta, di vederli e sentirli unicamente
tramite video chiamata, compatibilmente con il regolamento dell'istituto
penitenziario ove è ristretto e previa adeguata preparazione dei figli;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per
il mantenimento di e e a far data dalla domanda, la somma Per_1 Per_2
mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutare
annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, e condanna il
al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1
mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti e con le specificazioni di cui in Per_1 Per_2 6
motivazione.
Manda alla cancelleria di acquisire presso la locale Procura della
Repubblica notizie e informazioni circa i procedimenti penali pendenti e/o
definiti a carico del CP_1
Manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV di
continuare a seguire il caso anche al fine di avviare la dichiaratasi Pt_1
consenziente, ad un percorso di psicoterapia individuale volto ad elaborare
i propri vissuti, inviando la relativa relazione entro il 30/5/2025.
Manda al Servizio Sociale del Comune di Nettuno, luogo di residenza
anagrafica del di svolgere, in raccordo e collaborazione con i CP_1
competenti servizi socio-sanitari dell'istituto penitenziario di Roma
Rebibbia ove è attualmente ristretto, un'indagine psico-socio-ambientale
volta anche a verificare le competenze genitoriali del medesimo nonché
l'eventuale uso e/o abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, inviando la
relativa relazione sul caso entro il 30/5/2025.
Rinvia la causa per l'esame delle predette relazioni ed il prosieguo
all'udienza del 16/6/2025, ore 12.30, disponendo la comparizione personale
delle parti e del curatore speciale.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale dei minori, al Pubblico
Ministero in sede, al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV, al
Servizio Sociale del Comune di Nettuno, alla direzione dell'istituto
penitenziario di Roma Rebibbia.
Acquisita la documentazione sopra indicata, all'udienza del
16/06/2025, sentiti la parte ricorrente e il curatore speciale, non essendo comparso il difensore del che ha rinunciato al mandato a febbraio CP_1
2025, né il medesimo - tuttora detenuto e al quale la direzione CP_1 7
dell'istituto penitenziario ha notificato l'ordinanza del 24/10/2024 – il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che ricorrano nel caso di specie i presupposti per dichiarare la decadenza del dalla responsabilità genitoriale sui figli CP_1
minori e come richiesto dal curatore speciale, Per_1 Persona_2
stante il contegno di protratto e reiterato inadempimento degli obblighi genitoriali serbato dal padre nei confronti dei figli e l'antisocialità delle condotte tenute dallo stesso analiticamente descritte in ricorso e CP_1
dallo stesso non contestate. A ciò aggiungasi che il è tuttora CP_1
detenuto, condannato per reati in materia di stupefacenti, coinvolto in procedimenti penali di competenza della direzione antimafia, come riferito dal curatore all'udienza del 16 giugno scorso, e completamente disinteressato ai figli. Lo stesso, infatti, dopo aver chiesto ed ottenuto di poterli sentire almeno telefonicamente durante la detenzione carceraria non si è affatto attivato a tale scopo, tanto da non effettuare neanche una chiamata, oltre a non aver contribuito al mantenimento dei figli sin da epoca antecedente la carcerazione.
Inoltre successivamente alla rinuncia al mandato da parte del difensore, a febbraio 2025, il non si è premurato di conferire CP_1
procura per il presente procedimento ad altro e diverso difensore, né ha chiesto di poter presenziare all'udienza del 16 giugno, nonostante la rituale comunicazione in carcere dell'ordinanza del 24/10/2024, né si è attivato per consentire l'espletamento delle indagini disposte dall'intestato Tribunale
anche sulla sua persona, denotando ancora una volta un sostanziale disinteresse anche processuale per le vicende che riguardano i figli.
Per tutti questi motivi deve, altresì, essere vietato allo stato qualsiasi 8
contatto e incontro padre-figli, salva e impregiudicata ogni eventuale,
diversa, futura determinazione dell'autorità giudiziaria cui chiunque abbia interesse potrà chiedere una modifica delle vigenti statuizioni.
Di contro dalla relazione del Servizio Sociale del maggio 2025 e dai relativi allegati emerge la piena idoneità e competenza della madre che ha da poco concluso un percorso di terapia psicologica individuale con successo, raggiungendo gli obiettivi prefissati, si è prontamente ed efficacemente attivata per far fronte alle difficoltà e alle problematiche del secondogenito , preso in carico dal Servizio TSMREE, lavora in Per_2
qualità di badante ed è adeguatamente supportata dalla famiglia d'origine dalla quale auspica potersi rendere autonoma in futuro ma che all'attualità
rappresenta un importante e imprescindibile sostegno per la ricorrente e i tre figli, bambini in tenerissima età.
Da quanto esposto discende l'affidamento esclusivo rafforzato di e alla madre, unico genitore titolare ed esercente Per_1 Persona_2
la responsabilità genitoriale.
In mancanza di nuovi e diversi elementi devono essere confermati i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali il è tenuto a CP_1
corrispondere alla a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_1
e , la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio), a far data dalla domanda (14/03/2024), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, mentre devono essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese extra afferenti e , intendendosi per tali quelle concernenti eventi Per_1 Per_2
eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività 9
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-
esclusivo dei minori alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del
50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Deve, infine, dichiararsi non luogo a provvedere sulle domande afferenti (02/02/2024), in quanto figlio riconosciuto solo Persona_3
dalla madre, odierna ricorrente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10838/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara non luogo a provvedere sulle domande di affidamento e mantenimento afferenti il minore (2024); Persona_3
dichiara (Anzio, 16/01/1984) decaduto dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Persona_1
04/10/2020) e (Roma, 04/02/2024) e, per l'effetto, Persona_2
affida i predetti in via esclusiva e rafforzata alla madre presso la quale è
fissata la loro residenza, con divieto di incontri e contatti padre-figli; 10
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e e a far data dalla domanda, la somma Per_1 Per_2
mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, e condanna
[...]
al pagamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni CP_3 Pt_1
mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2024;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti e con le specificazioni di cui in Per_1 Per_2
motivazione;
condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
liquidate in favore della ricorrente e del curatore speciale in euro 3.000,00
ciascuna per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge, da corrispondere, per quanto concerne il curatore speciale, in favore dell'erario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10838 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(SOFIA-BULGARIA, 01/05/1996), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI EUGENIO SAIRA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ANZIO (RM), 16/01/1984), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. IDA' GIUSEPPE giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. in qualità di curatore speciale dei minori CP_2 Per_1
(Roma, 04/10/2020) e (Roma,
[...] Persona_2 2
04/02/2022), rappresentata e difesa in proprio;
terza intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affidamento e mantenimento di minori non matrimoniali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che Parte_1
dalla relazione con sono nati i figli Controparte_1 Persona_1
(04/10/2020), (04/02/2022) e (02/02/2022), Persona_2 Persona_3
ha chiesto all'intestato Tribunale di voler disciplinare l'affidamento e il mantenimento dei predetti, disponendo, previa sospensione della responsabilità genitoriale paterna, l'affidamento esclusivo degli stessi alla madre con obbligo del padre di corrisponderle la somma mensile di euro
300,00 ciascuno oltre al 50% delle spese extra.
A sostegno e fondamento del ricorso la ha dedotto che: quando Pt_1
ha conosciuto il costui si è presentato come libero da altri legami e CP_1
le ha riferito di lavorare regolarmente e di vivere presso un'abitazione in autonomia, notizie rivelatesi poi false, tanto che il osteggiava il CP_1
progetto dell'istante di trasferirsi presso la di lui abitazione in Nettuno e le parti hanno continuato a vivere presso le rispettive abitazioni;
successivamente alla nascita di , la ricorrente ha appreso che il Per_1
era sottoposto agli arresti domiciliari per fatti che non le ha voluto CP_1 3
riferire; terminato il periodo di detenzione domiciliare la si è Pt_1
trasferita presso l'abitazione del ove è rimasta incinta del CP_1
secondogenito e ove si è accorta che il compagno era dedito al consumo di alcool, serbava condotte aggressive e pericolose e, inoltre, aveva in precedenza contratto matrimonio con tale Persona_4
matrimonio a dire del simulato dietro corresponsione dell'importo CP_1
di euro 2.000,00; interrotta la relazione, a febbraio 2022 è nato il secondogenito e a maggio 2022 il è stato tradotto in carcere Per_2 CP_1
per mesi, dove ha sentito telefonicamente i figli;
scarcerato a novembre
2022, il si è recato a trovare la e quest'ultima, a sua volta, CP_1 Pt_1
si è recata a Nettuno presso l'abitazione del compagno dalla cui madre veniva cacciata di casa all'esito di una discussione;
dopo essere rimasta nuovamente incinta, la e il hanno convissuto tra agosto e Pt_1 CP_1
settembre 2023 nell'appartamento dal medesimo locato in Nettuno per un breve periodo durante il quale il resistente non svolgeva alcuna attività
lavorativa, si intratteneva tutto il giorno presso il bar, non collaborava con la compagna e continuava ad abusare di alcolici, serbando condotte violente ed aggressive, culminate i primi giorni di settembre 2023 in urla e pugni contro la porta dell'abitazione, tanto da indurre la stessa ad interrompere la Pt_1
convivenza con il resistente e a far ritorno a Roma;
il 14 ottobre 2023 il recatosi a Roma per vedere i figli, mentre passeggiava insieme CP_1
alla ricorrente e al di lei padre, ha preso sulle spalle dicendo che Per_1
voleva portare il bambino con sé a Nettuno e iniziando ad allontanarsi a passo veloce;
sul posto sono intervenute le forze dell'ordine chiamate dal padre della ricorrente che hanno intimato al di lasciare CP_1 Per_1
alla madre;
il 2 febbraio 2024 è nato il terzogenito che al pari dei Per_3 4
fratelli vive da sempre con la madre;
il 13 febbraio 2024 il si è CP_1
presentato presso l'abitazione della per vedere i figli già in stato di Pt_1
alterazione per alcool o altro, si è recato a prendere all'asilo Per_1
unitamente alla e a in carrozzina e dopo aver preso Pt_1 Per_3 Per_1
sulle spalle ha iniziato a camminare in mezzo alla strada barcollando;
sul posto sono intervenute nuovamente le forze dell'ordine che hanno riconsegnato alla madre e alla nonna materna che aveva già con sé Per_1
il secondogenito;
dall'episodio è scaturito il procedimento penale n. Per_2
7945/2024 RGNR a carico del che nella relazione con i figli ha CP_1
continuato ad essere altalenante e a denigrare la figura materna, senza provvedere mai a mantenere i figli, accuditi e cresciuti dalla madre, in ciò
aiutata dai suoi genitori.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse Controparte_1
domande, ma non anche gli episodi riferiti dalla ricorrente, ha rappresentato di essere ristretto in carcere in attesa di sentenza definitiva e chiesto di poter vedere i figli ovvero di poter effettuare delle chiamate.
Si è costituita in giudizio anche l'avv. in qualità di curatore CP_2
speciale dei minori, aderendo alla domanda di sospensione della responsabilità genitoriale del e di affidamento esclusivo dei figli CP_1
alla madre, con espressa riserva di precisare e modificare le conclusioni all'esito dell'istruttoria.
Alla prima udienza del 21/10/2024 sono comparsi la ricorrente la quale oltre a riportarsi ai propri scritti difensivi ha precisato che non Per_3
è stato riconosciuto dal padre, il curatore speciale dei minori e il difensore del che ha dichiarato di non essere a conoscenza del reato per il CP_1
quale il era stato condannato e stava scontando la pena detentiva. CP_1 5
Sentite le parti comparse ed acquisita la documentazione complessivamente prodotta, con ordinanza del 24/10/2024, il giudice delegato ha disposto quanto segue:
Visto l'art. 473bis.22 c.p.c., così decide:
dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di affidamento e
mantenimento di (Roma, 2/2/2024); Persona_3
dichiara (Anzio, 16/1/1984) sospeso dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Persona_1
4/10/2020) e (Roma, 4/2/2022); Persona_2
affida e in via esclusiva e Persona_1 Persona_2
rafforzata alla madre, , alla quale spettano in via del pari Parte_1
esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli, con
possibilità del padre, ove ne faccia richiesta, di vederli e sentirli unicamente
tramite video chiamata, compatibilmente con il regolamento dell'istituto
penitenziario ove è ristretto e previa adeguata preparazione dei figli;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per
il mantenimento di e e a far data dalla domanda, la somma Per_1 Per_2
mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutare
annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, e condanna il
al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni CP_1 Pt_1
mese, dei relativi importi, comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
spese extra afferenti e con le specificazioni di cui in Per_1 Per_2 6
motivazione.
Manda alla cancelleria di acquisire presso la locale Procura della
Repubblica notizie e informazioni circa i procedimenti penali pendenti e/o
definiti a carico del CP_1
Manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV di
continuare a seguire il caso anche al fine di avviare la dichiaratasi Pt_1
consenziente, ad un percorso di psicoterapia individuale volto ad elaborare
i propri vissuti, inviando la relativa relazione entro il 30/5/2025.
Manda al Servizio Sociale del Comune di Nettuno, luogo di residenza
anagrafica del di svolgere, in raccordo e collaborazione con i CP_1
competenti servizi socio-sanitari dell'istituto penitenziario di Roma
Rebibbia ove è attualmente ristretto, un'indagine psico-socio-ambientale
volta anche a verificare le competenze genitoriali del medesimo nonché
l'eventuale uso e/o abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, inviando la
relativa relazione sul caso entro il 30/5/2025.
Rinvia la causa per l'esame delle predette relazioni ed il prosieguo
all'udienza del 16/6/2025, ore 12.30, disponendo la comparizione personale
delle parti e del curatore speciale.
Si comunichi alle parti, al curatore speciale dei minori, al Pubblico
Ministero in sede, al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio XIV, al
Servizio Sociale del Comune di Nettuno, alla direzione dell'istituto
penitenziario di Roma Rebibbia.
Acquisita la documentazione sopra indicata, all'udienza del
16/06/2025, sentiti la parte ricorrente e il curatore speciale, non essendo comparso il difensore del che ha rinunciato al mandato a febbraio CP_1
2025, né il medesimo - tuttora detenuto e al quale la direzione CP_1 7
dell'istituto penitenziario ha notificato l'ordinanza del 24/10/2024 – il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che ricorrano nel caso di specie i presupposti per dichiarare la decadenza del dalla responsabilità genitoriale sui figli CP_1
minori e come richiesto dal curatore speciale, Per_1 Persona_2
stante il contegno di protratto e reiterato inadempimento degli obblighi genitoriali serbato dal padre nei confronti dei figli e l'antisocialità delle condotte tenute dallo stesso analiticamente descritte in ricorso e CP_1
dallo stesso non contestate. A ciò aggiungasi che il è tuttora CP_1
detenuto, condannato per reati in materia di stupefacenti, coinvolto in procedimenti penali di competenza della direzione antimafia, come riferito dal curatore all'udienza del 16 giugno scorso, e completamente disinteressato ai figli. Lo stesso, infatti, dopo aver chiesto ed ottenuto di poterli sentire almeno telefonicamente durante la detenzione carceraria non si è affatto attivato a tale scopo, tanto da non effettuare neanche una chiamata, oltre a non aver contribuito al mantenimento dei figli sin da epoca antecedente la carcerazione.
Inoltre successivamente alla rinuncia al mandato da parte del difensore, a febbraio 2025, il non si è premurato di conferire CP_1
procura per il presente procedimento ad altro e diverso difensore, né ha chiesto di poter presenziare all'udienza del 16 giugno, nonostante la rituale comunicazione in carcere dell'ordinanza del 24/10/2024, né si è attivato per consentire l'espletamento delle indagini disposte dall'intestato Tribunale
anche sulla sua persona, denotando ancora una volta un sostanziale disinteresse anche processuale per le vicende che riguardano i figli.
Per tutti questi motivi deve, altresì, essere vietato allo stato qualsiasi 8
contatto e incontro padre-figli, salva e impregiudicata ogni eventuale,
diversa, futura determinazione dell'autorità giudiziaria cui chiunque abbia interesse potrà chiedere una modifica delle vigenti statuizioni.
Di contro dalla relazione del Servizio Sociale del maggio 2025 e dai relativi allegati emerge la piena idoneità e competenza della madre che ha da poco concluso un percorso di terapia psicologica individuale con successo, raggiungendo gli obiettivi prefissati, si è prontamente ed efficacemente attivata per far fronte alle difficoltà e alle problematiche del secondogenito , preso in carico dal Servizio TSMREE, lavora in Per_2
qualità di badante ed è adeguatamente supportata dalla famiglia d'origine dalla quale auspica potersi rendere autonoma in futuro ma che all'attualità
rappresenta un importante e imprescindibile sostegno per la ricorrente e i tre figli, bambini in tenerissima età.
Da quanto esposto discende l'affidamento esclusivo rafforzato di e alla madre, unico genitore titolare ed esercente Per_1 Persona_2
la responsabilità genitoriale.
In mancanza di nuovi e diversi elementi devono essere confermati i vigenti provvedimenti economici in forza dei quali il è tenuto a CP_1
corrispondere alla a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Pt_1
e , la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per Per_1 Per_2
ciascun figlio), a far data dalla domanda (14/03/2024), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, mentre devono essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese extra afferenti e , intendendosi per tali quelle concernenti eventi Per_1 Per_2
eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività 9
sportive a livello agonistico, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività
sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione dell'affidamento super-
esclusivo dei minori alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dall'altro genitore nella misura del
50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa.
Deve, infine, dichiararsi non luogo a provvedere sulle domande afferenti (02/02/2024), in quanto figlio riconosciuto solo Persona_3
dalla madre, odierna ricorrente.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10838/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara non luogo a provvedere sulle domande di affidamento e mantenimento afferenti il minore (2024); Persona_3
dichiara (Anzio, 16/01/1984) decaduto dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori (Roma, Persona_1
04/10/2020) e (Roma, 04/02/2024) e, per l'effetto, Persona_2
affida i predetti in via esclusiva e rafforzata alla madre presso la quale è
fissata la loro residenza, con divieto di incontri e contatti padre-figli; 10
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di e e a far data dalla domanda, la somma Per_1 Per_2
mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, e condanna
[...]
al pagamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni CP_3 Pt_1
mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2024;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti e con le specificazioni di cui in Per_1 Per_2
motivazione;
condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1
liquidate in favore della ricorrente e del curatore speciale in euro 3.000,00
ciascuna per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge, da corrispondere, per quanto concerne il curatore speciale, in favore dell'erario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi