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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 424/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
IN BR, OR
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8431/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0358791 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20202/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 05.05.2025 la società Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del suo l.r.p.t., come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2024NA0358791 ed avente ad oggetto variazione di classamento di un immobile di sua proprietà ubicato nel Comune di Napoli notificato in data 06/03/20252, concernente la rettifica della categoria catastale proposta e della rendita catastale.
La ricorrente contestava la legittimità dell'avviso sia nel diritto che nel merito eccependo :
1) tardività dell'azione accertatrice dell'Ufficio. Violazione e falsa applicazione art. 1, -comma 3 - D.M.
701/1994;
2) nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione art. 7, comma
1, Legge 212/2000;
3) nullità dell'avviso di accertamento per non essere stato proceduto dalla fase del contraddittorio - Violazione artt. 24 e 97 della Costituzione. - Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 3 dicembre 2014 n. 25561;
4) la incoerenza dei valori catastali così come rettificati dall'Ufficio.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento catastale confermando la categoria catastale proposta in C/1 classe 8.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore dell'antistatario difensore.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio confermando la legittimità del suo operato e contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sostenendo che l'atto di rettifica catastale opposto non presentava alcun vizio formale ed era pertanto, pienamente legittimo.
Sul merito della questione, invece, l'Ufficio, preso atto delle osservazioni e delle eccezioni formulate dalla controparte e, con riserva di riesaminare il classamento disposto con l'accertamento al fine di addivenire ad una conciliazione della controversia, chiedeva di prendere in considerazione una eventuale proposta conciliativa che sarebbe stata trasmessa tempestivamente alla parte ricorrente con la compensazione delle spese di lite.
Nelle more del presente giudizio, in data 21/07/2025, perveniva alla difesa del ricorrente una proposta conciliativa con la quale l'Ufficio, esaminate le doglianze presentate, si dichiarava disponibile alla conferma della rendita originaria e, di conseguenza, di annullare la sua pretesa impositiva specificando che con
“ l'accoglimento della presente proposta il contribuente rinunciava espressamente al giudizio R.G.R. n.
8431/2025 sez. 11 instaurato presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, chiedendo l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese” , dando tempo alla ricorrente fino al 28/07/2025 per l'accettazione della proposta formulata.
Con comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 24/07/20254 la ricorrente, per il tramite del difensore costituito accettava la proposta conciliativa ricevuta e che l'accettazione della proposta veniva protocollata al registro ufficiale in data 24 luglio 2025 al numero 159615.24-07-2025-I5 , chiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla scorta dell'accordo conciliativo raggiunto.
Sulla scorta delle rassegnate conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la documentazione versata agli atti, preso atto di quanto esposto ed accettato nell'accordo conciliativo sopra menzionato e di quanto in esso le parti hanno concordato e pattuito con riferimento al riconoscimento delle ragioni del ricorrente con conseguente rinuncia al procedimento ed al governo delle spese, nulla altro ostando, alla Corte altro non resta che dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
IN BR, OR
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8431/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0358791 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20202/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 05.05.2025 la società Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del suo l.r.p.t., come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2024NA0358791 ed avente ad oggetto variazione di classamento di un immobile di sua proprietà ubicato nel Comune di Napoli notificato in data 06/03/20252, concernente la rettifica della categoria catastale proposta e della rendita catastale.
La ricorrente contestava la legittimità dell'avviso sia nel diritto che nel merito eccependo :
1) tardività dell'azione accertatrice dell'Ufficio. Violazione e falsa applicazione art. 1, -comma 3 - D.M.
701/1994;
2) nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione art. 7, comma
1, Legge 212/2000;
3) nullità dell'avviso di accertamento per non essere stato proceduto dalla fase del contraddittorio - Violazione artt. 24 e 97 della Costituzione. - Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 3 dicembre 2014 n. 25561;
4) la incoerenza dei valori catastali così come rettificati dall'Ufficio.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento catastale confermando la categoria catastale proposta in C/1 classe 8.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore dell'antistatario difensore.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio confermando la legittimità del suo operato e contestando integralmente quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sostenendo che l'atto di rettifica catastale opposto non presentava alcun vizio formale ed era pertanto, pienamente legittimo.
Sul merito della questione, invece, l'Ufficio, preso atto delle osservazioni e delle eccezioni formulate dalla controparte e, con riserva di riesaminare il classamento disposto con l'accertamento al fine di addivenire ad una conciliazione della controversia, chiedeva di prendere in considerazione una eventuale proposta conciliativa che sarebbe stata trasmessa tempestivamente alla parte ricorrente con la compensazione delle spese di lite.
Nelle more del presente giudizio, in data 21/07/2025, perveniva alla difesa del ricorrente una proposta conciliativa con la quale l'Ufficio, esaminate le doglianze presentate, si dichiarava disponibile alla conferma della rendita originaria e, di conseguenza, di annullare la sua pretesa impositiva specificando che con
“ l'accoglimento della presente proposta il contribuente rinunciava espressamente al giudizio R.G.R. n.
8431/2025 sez. 11 instaurato presso la competente Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, chiedendo l'estinzione del processo per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese” , dando tempo alla ricorrente fino al 28/07/2025 per l'accettazione della proposta formulata.
Con comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 24/07/20254 la ricorrente, per il tramite del difensore costituito accettava la proposta conciliativa ricevuta e che l'accettazione della proposta veniva protocollata al registro ufficiale in data 24 luglio 2025 al numero 159615.24-07-2025-I5 , chiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla scorta dell'accordo conciliativo raggiunto.
Sulla scorta delle rassegnate conclusioni la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la documentazione versata agli atti, preso atto di quanto esposto ed accettato nell'accordo conciliativo sopra menzionato e di quanto in esso le parti hanno concordato e pattuito con riferimento al riconoscimento delle ragioni del ricorrente con conseguente rinuncia al procedimento ed al governo delle spese, nulla altro ostando, alla Corte altro non resta che dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Compensa le spese di lite.