Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2938.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Conte dom.
CONTRO
CP_1
[...]
Parte ricorrente, in data 9.3.23, ha adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi che ha lavorato alle dipendenze di parte avversa dal 19.6.15 al 17.3.18 con diritto all'inquadramento quale operaio III liv. ccnl metalmeccanico industria e quindi il proprio credito in misura di euro
7259,97 a titolo di differenze retributive, straordinario, lavoro notturno, 13ma, 14ma, festività, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti e tfr;
accertarsi che le proroghe del contratto a tempo determinato sono state più di 5 e per l'effetto dichiararsi la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato e quindi illegittimo il licenziamento con condanna alla liquidazione di una indennità pari a 12 mensilità
e comunque nella misura ritenuta all'esito del giudizio;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di avere lavorato alle dipendenze di parte avversa in virtù di contratti a termine di cui il primo dal 19.6.15 al 18.9.15, prorogato al 7.3.16 e quindi prorogato per altre 3 volte
di essere stato inquadrato al II liv. benchè fosse addetto all'utilizzo di macchine complesse;
di avere fruito di una sola settimana di ferie annue;
di avere lavorato con orario 22\5,30 e solo ad agosto 2015 con orario 14\22;
di avere impugnato il licenziamento (cui peraltro hanno fatto seguito nuove assunzioni) in data
30.4.18;
di non avere interesse alla riassunzione ma alla indennità sostitutiva.
Fissata l'udienza discussione, si è costituita parte avversa lamentando la nullità del ricorso e la inammissibilità della domanda di accertamento della illegittimità del contratto a termine e delle sue proroghe e comunque il rigetto del ricorso;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Lamenta come, impugnato il licenziamento in data 30.4.18, parte ricorrente ha depositato il ricorso solo in data 9.3.23 in violazione dell'art.6 l.604.1966.
In merito alla eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente, vale evidenziare quanto segue.
La Corte Suprema [Cass.25.7.01 n.10154] ha evidenziato come, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Il processo del lavoro pretende infatti che nella fase introduttiva del giudizio i fatti di causa siano esposti in modo chiaro e specifico, sì da consentire, da una parte, al giudice di avere una compiuta conoscenza del thema decidendum e, dall'altra, al resistente di svolgere tutte le sue eccezioni o difese.
Nè varrebbe a coonestare un assunto diverso il contenuto della documentazione il cui esame, operando nella fase di assunzione probatoria, sottintende l'esito positivo del vaglio di validità del ricorso. Appare opportuno sul punto alcune rapide considerazioni. Infatti, la Corte Suprema, intervenendo negli anni '90 su un indirizzo giurisprudenziale che appariva viceversa consolidato, ha evidenziato come secondo la regola prevista dall'art.414, n.4, cpc, i fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese debbano essere specificamente indicati, non potendo a tale obbligo supplire una produzione documentale che presuppone invece la preventiva estrinsecazione del fatto [Cass. Civ., sez. lav., 13.12.99 n.13984; Cass. civ., Sez.lav.,
18/10/2002, n.14817; Cass. civ., Sez.lav., 01/07/1999, n.6714].
Ebbene, ciò detto, rileva questo Decidente come, dalla lettura del ricorso, emerge immediatamente che la parte ricorrente ha fornito idonee indicazioni utili all'individuazione del petitum e della causa petendi salvo per quanto concerna le mansioni svolte ed i giorni lavorati in relazione a cui sollecita il riconoscimento del credito azionato.
In merito alla impugnativa del contratto a termine e relative proroghe si deve osservare come l'art.6 della l. 15/07/1966, n. 604 [Norme sui licenziamenti individuali] reciti: Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore.”
Nella specie a fronte di un licenziamento del 15.3.18, contestato con atto del 30.4.18, e di una richiesta di conciliazione del 14.9.18 comunicata il 19.9.18 ha fatto seguito il rifiuto ex art.410 co.VII cpc e quindi il tardivo deposito del ricorso in data 9.3.23.
In relazione alle mansioni espletate parte ricorrente allega di essere stato assunto con inquadramento al II liv. ccnl pur avendo espletato mansioni di operaio metalmeccanico addetto alle macchine complesse di III liv.
L'art.2095 c.c., è noto, prevede che i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri [a seguito della novella ex l.190\1985], impiegati ed operai, rinviando poi alle organizzazioni sindacali la concreta determinazione dei requisiti necessari per l'appartenenza alle singole categorie fondamentali. Il codice, pertanto, ha rimesso alle associazioni sindacali il potere di determinare qualifiche e mansioni dei lavoratori da ricomprendere in una di dette categorie, elaborando infine una differenziazione per gradi e qualifiche in base alla complessità strutturale dell'impresa. Al giudice è preclusa la possibilità di allontanarsi dai criteri siccome elaborati in sede collettiva;
infatti, nel caso in cui la contrattazione collettiva stabilisca i requisiti di appartenenza ad una data categoria il giudice deve tenere conto delle formule contrattuali al contenuto delle quali e' vincolato per stabilire l'inquadramento del lavoratore nelle categorie di cui all'art. 2095 cod. civ. [cfr. Cass. 30.12.99 n.14738]. Semmai è la contrattazione collettiva ad incontrare nel principio della natura sostanziale delle categorie un limite alla propria autonomia decisionale.
Inoltre, occorre evidenziare come in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito è tenuto a seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative o contrattuali.
Nella specie né parte ricorrente ha articolato tempestivamente prove in merito alle mansioni concretamente espletate né prodotto tempestivamente copia del contratto collettivo su cui fonda la sua pretesa.
In particolare in merito alle mansioni svolte si deve lamentare la inammissibilità del capitolo di prova in cui ci si limita a riferire, con formula valutativa, di mansioni svolte quale “addetto alle macchine complesse” di cui né è dato comprendere la tipologia né la prevalenza se non esclusività di detta attività rispetto a quelle di inquadramento.
Inoltre, si deve osservare come la conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425 c.p.c., comma 4) [Cass. civ. Sez. VI - Lavoro
Ord., 17/06/2021, n. 17344; Cass. n. 6394 del 2019 e Cass. n. 19507 del 2014].
In merito al credito retributivo, si deve lamentare come parte ricorrente non abbia tempestivamente articolato prova in punto di giornate lavorate, limitandosi a riferire l'orario di lavoro, ma non i giorni della settimana in cui avrebbe lavorato, precludendo pertanto il vaglio di fondatezza del ricorso.
In relazione ai permessi non goduti non risulta articolata alcuna prova in ricorso;
mentre per quanto concerna le ferie non godute, parte ricorrente le assume fruite in misura di una sola settimana al mese e parte avversa evidenzia l'avvenuta liquidazione del credito connesso per ferie non godute nell'ultima busta paga. All'odierna udienza è comunque emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti,
e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n.
10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo
2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 16/06/2025
Lorenzo Bellanova