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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 3733 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa EF NO, nella causa tra:
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. FANTINI
ELISABETTA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA A. TUMINELLI;
all'esito dell'udienza del 19/06/2025, svolta in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che era invalido con riduzione Persona_1 permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua, ai fini del beneficio della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, con decorrenza da settembre 2024 sino al decesso (27.01.2025);
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento dei restanti 2/3 che liquida in complessivi €
1798,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
1 Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del dott. liquidate in euro 580,00 Persona_2 oltre Iva se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato il sig. ha Per_1 convenuto in giudizio l' e ha proposto opposizione ai sensi CP_1 degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ex art. 445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/1980) nonché per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992.
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione della indennità di accompagnamento, mentre il
C.T.U. ha accertato la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dello stato di handicap grave.
Rispetto a questo accertamento il sig. ha depositato una Per_1 rituale contestazione limitata all'omesso riconoscimento della necessità di assistenza continua ai fini della indennità di accompagnamento.
Ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6
c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante ed ha chiesto il rigetto della domanda.
In data 27.01.2025, il Sig. è deceduto e si è costituita, in Per_1 qualità di erede, la sig.ra Persona_3
2 Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che si è trovato Persona_1 nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate era da considerare invalido al
100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età e con necessità di assistenza continua.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da settembre 2024 sino alla data del decesso (27.01.2025).
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
3 “condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che Persona_1 era invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua con decorrenza da settembre 2024 sino al decesso, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio della indennità di accompagnamento art. 1 L. 18/1980 per il periodo indicato.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla data della visita da parte della commissione medica, compensa per 1/3 le spese di lite mentre per i restanti 2/3 le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell' secondo la CP_1 regola della soccombenza.
Queste sono le ragioni della decisione in epigrafe.
Frosinone, 19 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa EF NO
4
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa EF NO, nella causa tra:
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. FANTINI
ELISABETTA;
E
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. MARIA A. TUMINELLI;
all'esito dell'udienza del 19/06/2025, svolta in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Accerta che era invalido con riduzione Persona_1 permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua, ai fini del beneficio della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, con decorrenza da settembre 2024 sino al decesso (27.01.2025);
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l al CP_1 pagamento dei restanti 2/3 che liquida in complessivi €
1798,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione;
1 Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore del dott. liquidate in euro 580,00 Persona_2 oltre Iva se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato il sig. ha Per_1 convenuto in giudizio l' e ha proposto opposizione ai sensi CP_1 degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ex art. 445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/1980) nonché per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/1992.
Nell'ambito di tale procedimento è stata esclusa dal C.T.U. nominato dal Giudice la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per la concessione della indennità di accompagnamento, mentre il
C.T.U. ha accertato la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dello stato di handicap grave.
Rispetto a questo accertamento il sig. ha depositato una Per_1 rituale contestazione limitata all'omesso riconoscimento della necessità di assistenza continua ai fini della indennità di accompagnamento.
Ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6
c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante ed ha chiesto il rigetto della domanda.
In data 27.01.2025, il Sig. è deceduto e si è costituita, in Per_1 qualità di erede, la sig.ra Persona_3
2 Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova
C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che si è trovato Persona_1 nelle condizioni previste dalla normativa vigente per avere diritto alle provvidenze assistenziali reclamate ed in particolare che a causa delle patologie riscontrate era da considerare invalido al
100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della sua età e con necessità di assistenza continua.
La Consulenza ha chiarito inoltre che questo quadro patologico sussiste con decorrenza da settembre 2024 sino alla data del decesso (27.01.2025).
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Sull'oggetto del presente giudizio di cognizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., si aderisce all'orientamento espresso dalla S.C. con la recente sentenza n. 9876 del 9.4.2019 ove è affermato che
“il thema decidendum del giudizio di merito è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico” e dunque sulla sussistenza dei requisiti sanitari per fruire della prestazione richiesta, mentre è escluso l'accertamento degli altri presupposti extrasanitari condizionanti il beneficio. Ne deriva che “la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria” e che la sentenza pronunciata all'esito della fase di merito non può contenere una
3 “condanna dell'ente previdenziale alla erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari” (Cass. n. 9876 del 2019, che richiama svariati precedenti della S.C. in senso analogo, tra cui Cass. 27010 del 2018, 8533 del 2015).
Alla luce delle osservazioni esposte, va accertato che Persona_1 era invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% con necessità di assistenza continua con decorrenza da settembre 2024 sino al decesso, con conseguente diritto, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari, al beneficio della indennità di accompagnamento art. 1 L. 18/1980 per il periodo indicato.
Attesa la decorrenza indicata dal CTU successiva alla data della visita da parte della commissione medica, compensa per 1/3 le spese di lite mentre per i restanti 2/3 le spese di lite, unitamente alle spese di C.T.U., sono poste a carico dell' secondo la CP_1 regola della soccombenza.
Queste sono le ragioni della decisione in epigrafe.
Frosinone, 19 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa EF NO
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