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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7406 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, all'udienza del 24/06/2025 , all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9570/2025 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato PERSICHILLI WALTER ENZO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'avvocato CIACCI ALICE
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.3.2025 proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo N. 797/25 emesso dal Tribunale di Roma in favore dell'opposto, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di 196.679,64 0711,03, per omessi contributi relativi al periodo dicembre 2010 -il dicembre 2022. La società adiva il Tribunale per sentir revocare l'opposto decreto ingiuntivo, deducendo la sproporzione dell'importo richiesto in virtù dei conteggi eseguiti e delle somme effettivamente versate.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta, eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza. ; nel merito ribadiva la fondatezza della domanda posta a base del decreto ingiuntivo e chiedeva , pertanto, il rigetto dell'opposizione con la conferma del D.I. opposto.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è infondata . Con l'unico motivo di opposizione la società ha contestato , tra l'altro in Parte_1 maniera estremamente generica, l'importo posto a base del decreto ingiuntivo di cui è causa. Si legge all'uopo nel ricorso di opposizione tra i MOTIVI “ l'istante contesta l'importo richiesto dalla convenuta opposta in quanto sproporzionato in virtù dei conteggi eseguiti e delle somme effettivamente versate dalla ” ( cfr pac 4 ricorso in opposizione”). Nessun Parte_1 conteggio nè tantomeno documentazione attestante gli asseriti “ versamenti effettuati” è stato prodotto in giudizio dalla società opponente a sostegno della fondatezza dell'eccezione sollevata.. L'assoluta genericità della contestazione, giova ribadire, priva di alcuna allegazione e documentazione non può che comportare il rigetto dell'opposizione .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione;
Conferma il decreto ingiuntivo n.797/2025 che dichiara definitivamente idoneo all'esecuzione.
Condanna la società opponente a pagare le spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in euro 6800,00 oltre Iva, CPA e spese generali nella misura del 15% Controparte_1 con distrazione.
Roma 24.6.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, all'udienza del 24/06/2025 , all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9570/2025 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato PERSICHILLI WALTER ENZO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'avvocato CIACCI ALICE
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.3.2025 proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo N. 797/25 emesso dal Tribunale di Roma in favore dell'opposto, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di 196.679,64 0711,03, per omessi contributi relativi al periodo dicembre 2010 -il dicembre 2022. La società adiva il Tribunale per sentir revocare l'opposto decreto ingiuntivo, deducendo la sproporzione dell'importo richiesto in virtù dei conteggi eseguiti e delle somme effettivamente versate.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta, eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza. ; nel merito ribadiva la fondatezza della domanda posta a base del decreto ingiuntivo e chiedeva , pertanto, il rigetto dell'opposizione con la conferma del D.I. opposto.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è infondata . Con l'unico motivo di opposizione la società ha contestato , tra l'altro in Parte_1 maniera estremamente generica, l'importo posto a base del decreto ingiuntivo di cui è causa. Si legge all'uopo nel ricorso di opposizione tra i MOTIVI “ l'istante contesta l'importo richiesto dalla convenuta opposta in quanto sproporzionato in virtù dei conteggi eseguiti e delle somme effettivamente versate dalla ” ( cfr pac 4 ricorso in opposizione”). Nessun Parte_1 conteggio nè tantomeno documentazione attestante gli asseriti “ versamenti effettuati” è stato prodotto in giudizio dalla società opponente a sostegno della fondatezza dell'eccezione sollevata.. L'assoluta genericità della contestazione, giova ribadire, priva di alcuna allegazione e documentazione non può che comportare il rigetto dell'opposizione .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione;
Conferma il decreto ingiuntivo n.797/2025 che dichiara definitivamente idoneo all'esecuzione.
Condanna la società opponente a pagare le spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che liquida in euro 6800,00 oltre Iva, CPA e spese generali nella misura del 15% Controparte_1 con distrazione.
Roma 24.6.2025
Il Giudice