Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 15317/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa IU d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15317 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Ventura Di Tuoro presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Giusy Bagnale presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/09/2024, e esponevano Parte_1 Controparte_1
di aver contratto matrimonio in Ercolano il 20/09/1994 (Atto N. 69, P. I, S., reg. atti di matrimonio anno 1994); che dalla loro unione erano nati i figli (nata a [...] il [...]), Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]), maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e IU (nata pagina 1 di 3
24698/2021, in virtù del quale, il sig. si impegnava a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma mensile di euro 400,00 (di cui euro 100,00 a titolo di mantenimento della sola moglie
[...]
ed euro 300,00 a titolo di mantenimento per la figlia minore , oltre al 50% delle spese Persona_3
straordinarie medico-chirurgiche, dentistiche, scolastiche e ludiche relative alla figlia minore;
inoltre, il sig. si impegnava a versare le rate di premio pari a complessivi euro 270,00 per le polizze Parte_1
assicurative Alleanza Assicurazioni per tutta la loro durata); che le condizioni familiari ed economiche del nucleo familiare avevano subito una modifica rispetto alla separazione;
che, dal momento della loro separazione, i ricorrenti non avevano più convissuto e non appariva possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi;
pertanto, ricorrendone i presupposti di legge, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ercolano, in data 20.09.1994, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ercolano, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione Consensuale, eliminando l'assegno di mantenimento di € 100,00 mensile in favore della sig.ra , confermando per il resto gli Controparte_1 accordi già raggiunti in sede di separazione”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
pagina 2 di 3 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1
in Ercolano (NA) il 20/09/1994 (atto N. 69, P. I, S., reg. Atti Controparte_1
Matrimonio anno 1994);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.6.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa IU d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
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