Articolo 5 della Legge 22 dicembre 1975, n. 727
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 gennaio 1976
Art. 5.
Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e' collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti massimi di eta' previsti per i dipendenti dei monopoli.
Al personale medesimo, all'atto della cessazione dal servizio, compete il trattamento di quiescenza, nelle forme della pensione o della indennita' una volta tanto, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1973, n. 1092 .
Il personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, in sostituzione del trattamento previsto dal precedente comma, ha la facolta' di optare, entro un anno dalla data di inquadramento in prova, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1976