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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/11/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 2203, vertente
tra
, rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. Parte_1
IC AN ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone,
Via Mastroianni n. 14,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
PO IZ, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo per malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' chiedendo il Parte_1 CP_1 riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (Rizartrosi trapezio metacarpale bilaterale) con valutazione di un grado di danno biologico complessivo superiore al
14% (già riconosciuto a parte ricorrente per altre patologie qualificate come professionali) e la condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo o rendita, con decorrenza dalla data CP_1 della denuncia o, dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge. A sostegno della propria domanda il ricorrente ha addotto di aver svolto dal 1970 al 2018 attività di coltivatore diretto e di aver conseguentemente contratto la malattia professionale indicata. Il sig. lamenta Pt_1 che, in esito alla procedura amministrativa, l' non ha riconosciuto l'indennizzabilità CP_1 dell'evento oggi dedotto in giudizio. Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha CP_1 concluso per il rigetto del ricorso.
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.. Dalla documentazione in atti e dalle prove espletate è emerso che il ricorrente fa il pastore da oltre quarant'anni, e allevando circa 200 ovini. Accompagna quotidianamente gli ovini al pascolo, occupandosi altresì della mungitura che avviene in maniera manuale, in quanto non ha attrezzatture tecniche di ausilio. La mungitura avviene due volte al giorno. Sebbene la moglie lo aiuti a fare il formaggio, dell'allevamento degli ovini si occupa da solo il sig. Il ricorrente Pt_1 inoltre coltiva il foraggio per il bestiame, procedendo alla semina e alla raccolta nel corso dell'anno. Possiede un paio di trattori che utilizza per la coltivazione dei terreni.
Orbene, va osservato che il coltivatore diretto è esposto, nelle sue mansioni e nella sua quotidianità lavorativa, a una varietà di attività manuali pesanti che implicano prensione forzata e ripetuta (uso di attrezzi, vangatura, potatura, raccolta manuale); movimenti di pinza e opposizione del pollice
(tenere o stringere attrezzi come cesoie, zappe, martelli, corde, etc.); sollevamento e trasporto di carichi;
vibrazioni meccaniche (uso di macchine agricole portatili, come motoseghe o decespugliatori); movimenti ripetitivi a lungo termine, spesso in condizioni climatiche sfavorevoli.
Tutte queste attività determinano uno stress biomeccanico cronico e asimmetrico sulle
2 articolazioni della mano, in particolare sull'articolazione trapeziometacarpale, dove si sviluppa la rizoartrosi, ossia una usura cronica della cartilagine articolare, favorita dalla sollecitazione meccanica continua.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale denunciata, come approfonditamente ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. In particolare, il perito ha sottolineato che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente sia ascrivibile per nesso causale all'attività lavorativa svolta, avendo con essa uno stretto ed esclusivo nesso eziologico, avendo agito in maniera progressiva, lenta e diluita nel tempo nel determinare il quadro diagnosticato. Tale quadro patologico ed il relativo deficit funzionale obiettivamente apprezzato determinano un danno biologico che può essere valutato come di seguito in base al DL
38/2000, facendo riferimento alla voce tabellare n. 262 del DL 38/2000, nella misura del 5%
(cinque percento) dalla data di domanda amministrativa.
Il perito ha anche operato la valutazione sincretica del danno complessivo a carico dell'attore, tenendo conto anche di altra malattia professionale, già riconosciuta dall' con una CP_1 percentuale del 14%, quantificandolo in misura del 18%. Tanto premesso, in mancanza di elementi concludenti in senso diverso, l' va condannato a liquidare in favore dell'attore CP_1
l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' tenuto conto dell'accoglimento delle CP_1 domande attoree, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della rizartrosi trapezio metacarpale bilaterale il ricorrente presenta un danno biologico in misura del 5% dalla domanda amministrativa;
2) previa unificazione dei postumi indicati al capo 1) con quelli del 14%, già riconosciuti
3 dall'Istituto per le altre malattie professionali, per un danno complessivo pari al 18%, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, detratto l'indennizzo CP_1 già liquidato, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) stante l'accoglimento integrale della domanda attorea pone le spese del giudizio a carico dell' liquidate in €.1.800,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso CP_1 forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 13/11/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Stefania Rescigno
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