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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/12/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in persona dei Magistrati:
UC ST Presidente
ET DI OB Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 173/2025 R.G.A.C. promossa da:
nato alla Spezia il 16.7.2003, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Buondonno e , nata alla Spezia il 10.2.2008, rappresentata legalmente CP_1 dalla madre , nata in [...] il Persona_1
16.11.1986, assistite e difese dall'Avv. Alessandra Dondero
ATTORI
C o n t r o nato alla Spezia il 12.6.2022, in persona del curatore speciale avv. Controparte_2
NR VA, giusta nomina del Tribunale in data 26.2.2025
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
---
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia L'Il.mo Tribunale della Spezia accertare e dichiarare che il minore ai sensi e Controparte_2 per gli effetti dell'art. 263 c.c., non è figlio del sig. come risulta con assoluta Parte_1 certezza dalle indagini genetiche eseguite rispettivamente in data 19.10.24 e 19.12.24 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente, di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza a margine dell'atto di nascita del minore come prescritto dal D.P.R. 396/2000”
Per l'attrice:
1 “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni domanda avversaria, accertare e dichiarare che CP_2 non è figlio di e pertanto pronunciare sentenza che ne
[...] Parte_1 disconosca la paternità; per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di nascita”
Per il curatore del minore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale in composizione collegiale” prevedere in relazione alla minore età della madre
nata il [...] in [...] e alla sua futura gestione del minore da madre single, mediante Persona_2 apertura di procedura di vigilanza davanti al Giudice Tutelare sulla diade madre-bambino che: sia disposto
l'affido del minore al servizio sociale sino al compimento della maggiore età da parte della madre, ma mantenendo la collocazione presso l'abitazione materna;
che per la madre sia disposto un Persona_2 percorso di sostegno psicologico individuale alla genitorialità presso il Consultorio Materno Infantile. Spese compensate”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 263 c.c. del 4.2.2025, introducendo il presente giudizio, è stato dedotto: che il riconoscimento oggetto di causa è stato effettuato da sul presupposto che egli fosse Parte_1 effettivamente il padre del minore odierno convenuto;
che tale presupposto si è, tuttavia, rivelato Per_ erroneo, la gravidanza di essendo stata conseguente a un rapporto sessuale intrattenuto dalla stessa con altro ragazzo;
che tale circostanza, già emersa all'esito di un primo test del DNA, ha trovato conferma con l'accertamento compiuto dal dott. incaricato all'uopo in data Persona_3
4.12.2024 di effettuare i nuovi prelievi;
che l'atto di riconoscimento qui impugnato è, dunque, viziato da difetto di veridicità.
Il P.M. ha apposto il suo visto in data 12.3.2025.
Il minore si è costituito (mediante comparsa del 10.5.2025) con il curatore speciale appositamente nominato, avv. VA, la quale in considerazione dell' età della madre, non più coadiuvata dal ricorrente nella cura del figlio (sia sotto il profilo morale che materiale), ha chiesto disporsi l'affidamento al servizio sociale, con incarico all'ente stesso di monitorare la diade in collaborazione con i servizi sanitari territorialmente competenti, al fine di elaborare il miglior progetto di sostegno e tutela. Per_ Nelle more ha proceduto al riconoscimento del figlio, come da dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello stato civile della Spezia il giorno 11.7.2025 (annotata nell'estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita successivamente acquisito).
Il giudice delegato, ai sensi dell'art. 268 c.c. (“Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio”) ha incaricato i servizi sociali del Comune della Spezia di svolgere un'indagine socio familiare.
2 Con la stessa ordinanza del 24.7.2025 è stata disposta CTU genetica, al fine di accertare la compatibilità biologica tra il ricorrente e il minore.
La nomina del dott. effettuata allo scopo, è stata successivamente revocata, stante Per_4
l'indisponibilità delle parti a far fronte al relativo onere economico. Per_ In data 22.9.2025 , come richiesto, ha prodotto il decreto con cui il Tribunale della Spezia, nel
2013, ha disposto il suo affidamento in via esclusiva in favore della madre che oggi la rappresenta.
E' stata in seguito acquisita la relazione in data 6.11.2025 a firma dell'assistente sociale Dell'Amico, nelle cui conclusioni viene evidenziato come all'esito dei colloqui e delle indagini non siano emersi elementi di rischio e/o pregiudizio per il minore, che viene curato dalla madre e dalla nonna materna in modo autonomo e adeguato;
tuttavia suggerendosi all'odierna attrice un percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio (“alla luce della sua giovane età e della scelta di non rilevare la paternità del figlio, decidendo quindi di affrontare il futuro e la crescita di come genitore CP_2 single”).
All'udienza del 12.11.2025 è stato sentito come testimone il già menzionato dott. il quale Per_3 ha confermato la perizia a sua firma in atti (e, in particolare, le modalità di effettuazione dei relativi prelievi).
La causa viene ora in decisione dopo la precisazione delle conclusioni delle parti.
Ciò detto, va preliminarmente ritenuto che l'azione in oggetto sia tempestiva: ha, Parte_1 infatti, precisato in ricorso di essere venuto a conoscenza dei risultati del primo test genetico effettuato in data 19.10.2024.
Può quindi richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale n. 133/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
Nel merito, si osserva in termini generali che: “In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità … il giudice è tenuto ad effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore” (cfr. Cass. ord. n. 2927/2025).
3 Ebbene, nella specie, quanto al profilo relativo alla “verità biologica”, occorre fare riferimento alle risultanze di cui alla “relazione di consulenza genetico forense” a firma del dott. prodotta Per_3 dagli attori - e come rilevato nelle premesse, confermata dal professionista in corso di istruttoria.
Il tecnico risulta aver effettuato tre tamponi salivari al minore e tre tamponi salivari all'adulto; ciò alla presenza anche dell'odierna ricorrente, con la madre (oltre che dei difensori delle parti), previa verifica dei documenti d'identità degli interessati.
I tamponi sono stati poi sottoposti a estrazione del DNA e alle successive analisi biomolecolari del caso;
il confronto tra i due profili genetici maschili correttamente estrapolati ha quindi permesso di escludere inequivocabilmente la paternità.
Di contro, non vi sono elementi – considerate tutte le circostanze del caso, anche sulla scorta di quanto emerso dall'anamnesi familiare curata dai sevizi sociali e considerata in ogni caso l'età del piccolo
- che possano far ritenere sussistente un interesse del minore alla certezza dello status e alla CP_2 stabilità dei rapporti familiari (cioè, dei legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno del nucleo).
L'impugnazione in oggetto va, pertanto, accolta.
Tale accoglimento, con il passaggio in giudicato dell'odierna sentenza, comporta anche che il soggetto in precedenza riconosciuto perde il cognome dell'autore del riconoscimento.
Non vi è stata, del resto, domanda volta a far sì che il minore possa continuare a portare quel cognome, pur dopo la caducazione del riconoscimento.
All'esito, quindi, assumerà il cognome della madre. CP_2
Infine, avuto riguardo alle domande formulate dal curatore speciale, si ritiene che non sia questa la sede per disporre in merito all'affidamento del figlio della ricorrente, tenuto conto del tenore dell'art. 268 c.c. e degli esiti dell'indagine effettuata dai servizi sociali, già richiamati, tali da far escludere la necessità di segnalazioni urgenti a tutela.
Le spese di lite vengono compensate, stante la natura del giudizio
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda proposta, dichiara non veridico il riconoscimento effettuato da
[...] in pro di nato alla Spezia il 12.6.2022; Parte_1 Controparte_2 dichiara per l'effetto che l'odierno attore non è il padre biologico del suddetto minore;
dispone che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, ai sensi dell'art. 48 d.P.R. n.
396/2000, sia comunicata o notificata all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita del minore;
dispone la compensazione delle spese di lite.
4 Così deciso alla Spezia, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
ET DI OB UC ST
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in persona dei Magistrati:
UC ST Presidente
ET DI OB Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 173/2025 R.G.A.C. promossa da:
nato alla Spezia il 16.7.2003, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Buondonno e , nata alla Spezia il 10.2.2008, rappresentata legalmente CP_1 dalla madre , nata in [...] il Persona_1
16.11.1986, assistite e difese dall'Avv. Alessandra Dondero
ATTORI
C o n t r o nato alla Spezia il 12.6.2022, in persona del curatore speciale avv. Controparte_2
NR VA, giusta nomina del Tribunale in data 26.2.2025
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
---
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia L'Il.mo Tribunale della Spezia accertare e dichiarare che il minore ai sensi e Controparte_2 per gli effetti dell'art. 263 c.c., non è figlio del sig. come risulta con assoluta Parte_1 certezza dalle indagini genetiche eseguite rispettivamente in data 19.10.24 e 19.12.24 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente, di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza a margine dell'atto di nascita del minore come prescritto dal D.P.R. 396/2000”
Per l'attrice:
1 “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni domanda avversaria, accertare e dichiarare che CP_2 non è figlio di e pertanto pronunciare sentenza che ne
[...] Parte_1 disconosca la paternità; per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di nascita”
Per il curatore del minore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale in composizione collegiale” prevedere in relazione alla minore età della madre
nata il [...] in [...] e alla sua futura gestione del minore da madre single, mediante Persona_2 apertura di procedura di vigilanza davanti al Giudice Tutelare sulla diade madre-bambino che: sia disposto
l'affido del minore al servizio sociale sino al compimento della maggiore età da parte della madre, ma mantenendo la collocazione presso l'abitazione materna;
che per la madre sia disposto un Persona_2 percorso di sostegno psicologico individuale alla genitorialità presso il Consultorio Materno Infantile. Spese compensate”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 263 c.c. del 4.2.2025, introducendo il presente giudizio, è stato dedotto: che il riconoscimento oggetto di causa è stato effettuato da sul presupposto che egli fosse Parte_1 effettivamente il padre del minore odierno convenuto;
che tale presupposto si è, tuttavia, rivelato Per_ erroneo, la gravidanza di essendo stata conseguente a un rapporto sessuale intrattenuto dalla stessa con altro ragazzo;
che tale circostanza, già emersa all'esito di un primo test del DNA, ha trovato conferma con l'accertamento compiuto dal dott. incaricato all'uopo in data Persona_3
4.12.2024 di effettuare i nuovi prelievi;
che l'atto di riconoscimento qui impugnato è, dunque, viziato da difetto di veridicità.
Il P.M. ha apposto il suo visto in data 12.3.2025.
Il minore si è costituito (mediante comparsa del 10.5.2025) con il curatore speciale appositamente nominato, avv. VA, la quale in considerazione dell' età della madre, non più coadiuvata dal ricorrente nella cura del figlio (sia sotto il profilo morale che materiale), ha chiesto disporsi l'affidamento al servizio sociale, con incarico all'ente stesso di monitorare la diade in collaborazione con i servizi sanitari territorialmente competenti, al fine di elaborare il miglior progetto di sostegno e tutela. Per_ Nelle more ha proceduto al riconoscimento del figlio, come da dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello stato civile della Spezia il giorno 11.7.2025 (annotata nell'estratto per riassunto dai registri degli atti di nascita successivamente acquisito).
Il giudice delegato, ai sensi dell'art. 268 c.c. (“Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio”) ha incaricato i servizi sociali del Comune della Spezia di svolgere un'indagine socio familiare.
2 Con la stessa ordinanza del 24.7.2025 è stata disposta CTU genetica, al fine di accertare la compatibilità biologica tra il ricorrente e il minore.
La nomina del dott. effettuata allo scopo, è stata successivamente revocata, stante Per_4
l'indisponibilità delle parti a far fronte al relativo onere economico. Per_ In data 22.9.2025 , come richiesto, ha prodotto il decreto con cui il Tribunale della Spezia, nel
2013, ha disposto il suo affidamento in via esclusiva in favore della madre che oggi la rappresenta.
E' stata in seguito acquisita la relazione in data 6.11.2025 a firma dell'assistente sociale Dell'Amico, nelle cui conclusioni viene evidenziato come all'esito dei colloqui e delle indagini non siano emersi elementi di rischio e/o pregiudizio per il minore, che viene curato dalla madre e dalla nonna materna in modo autonomo e adeguato;
tuttavia suggerendosi all'odierna attrice un percorso di sostegno alla genitorialità presso il consultorio (“alla luce della sua giovane età e della scelta di non rilevare la paternità del figlio, decidendo quindi di affrontare il futuro e la crescita di come genitore CP_2 single”).
All'udienza del 12.11.2025 è stato sentito come testimone il già menzionato dott. il quale Per_3 ha confermato la perizia a sua firma in atti (e, in particolare, le modalità di effettuazione dei relativi prelievi).
La causa viene ora in decisione dopo la precisazione delle conclusioni delle parti.
Ciò detto, va preliminarmente ritenuto che l'azione in oggetto sia tempestiva: ha, Parte_1 infatti, precisato in ricorso di essere venuto a conoscenza dei risultati del primo test genetico effettuato in data 19.10.2024.
Può quindi richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale n. 133/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
Nel merito, si osserva in termini generali che: “In tema di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità … il giudice è tenuto ad effettuare il bilanciamento tra l'interesse del soggetto riconosciuto ed il favore per la verità del rapporto di filiazione, tenendo conto di tutte le variabili del caso concreto, tra cui il diritto all'identità personale, correlato non solo alla verità biologica, ma anche ai legami affettivi e personali interni alla famiglia, al consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento e all'idoneità dell'autore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore” (cfr. Cass. ord. n. 2927/2025).
3 Ebbene, nella specie, quanto al profilo relativo alla “verità biologica”, occorre fare riferimento alle risultanze di cui alla “relazione di consulenza genetico forense” a firma del dott. prodotta Per_3 dagli attori - e come rilevato nelle premesse, confermata dal professionista in corso di istruttoria.
Il tecnico risulta aver effettuato tre tamponi salivari al minore e tre tamponi salivari all'adulto; ciò alla presenza anche dell'odierna ricorrente, con la madre (oltre che dei difensori delle parti), previa verifica dei documenti d'identità degli interessati.
I tamponi sono stati poi sottoposti a estrazione del DNA e alle successive analisi biomolecolari del caso;
il confronto tra i due profili genetici maschili correttamente estrapolati ha quindi permesso di escludere inequivocabilmente la paternità.
Di contro, non vi sono elementi – considerate tutte le circostanze del caso, anche sulla scorta di quanto emerso dall'anamnesi familiare curata dai sevizi sociali e considerata in ogni caso l'età del piccolo
- che possano far ritenere sussistente un interesse del minore alla certezza dello status e alla CP_2 stabilità dei rapporti familiari (cioè, dei legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno del nucleo).
L'impugnazione in oggetto va, pertanto, accolta.
Tale accoglimento, con il passaggio in giudicato dell'odierna sentenza, comporta anche che il soggetto in precedenza riconosciuto perde il cognome dell'autore del riconoscimento.
Non vi è stata, del resto, domanda volta a far sì che il minore possa continuare a portare quel cognome, pur dopo la caducazione del riconoscimento.
All'esito, quindi, assumerà il cognome della madre. CP_2
Infine, avuto riguardo alle domande formulate dal curatore speciale, si ritiene che non sia questa la sede per disporre in merito all'affidamento del figlio della ricorrente, tenuto conto del tenore dell'art. 268 c.c. e degli esiti dell'indagine effettuata dai servizi sociali, già richiamati, tali da far escludere la necessità di segnalazioni urgenti a tutela.
Le spese di lite vengono compensate, stante la natura del giudizio
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda proposta, dichiara non veridico il riconoscimento effettuato da
[...] in pro di nato alla Spezia il 12.6.2022; Parte_1 Controparte_2 dichiara per l'effetto che l'odierno attore non è il padre biologico del suddetto minore;
dispone che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, ai sensi dell'art. 48 d.P.R. n.
396/2000, sia comunicata o notificata all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente ai fini dell'annotazione nell'atto di nascita del minore;
dispone la compensazione delle spese di lite.
4 Così deciso alla Spezia, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
ET DI OB UC ST
5