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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 703/2023 del R.A.C.C. in data
21/03/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2023
d a
- (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZUCCHIATTI MARCO, attore/opponente
c o n t r o
- Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. DI FELICE RENATO,
convenuta / opposta
avente per oggetto: Altri contratti d'opera, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16/01/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice/opponente come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “In via preliminare: “Accertarsi il difetto di
legittimazione attiva e/o la carenza di titolarità del credito ingiunto da
[...]
Controparte_2
a attesa la nullità assoluta dell'atto di
[...] Parte_1
devoluzione di data 22.12.2013”; Nel merito: “Revocarsi l'opposto D.I. n.
Pag. 1 166/2023 Tribunale di Pordenone essendo il credito ingiunto prescritto e
comunque già pagato e comunque viziato dall'inadempimento del creditore”; “Spese di lite rifuse”; In via istruttoria: 2.1.- “Ordinarsi ex art.
210 cpc ad copia dell'estratto conto della Scuola CP_2 Parte_2
relativamente ai mesi da marzo a maggio 2010”; 2.2.- “Deferirsi
giuramento supplettorio ex art. 2736 n. 2 CC/240 cpc al sig. Parte_1
- la cui richiesta è stata personalmente sottoscritta dal sig.
[...] Pt_3
nell'atto di citazione in opposizione - sulla seguente circostanza: “Giuro e
giurando affermo che il pagamento della annualità scolastica della figlia
2009/2010 non coperto dal contributo Regionale fu integralmente Per_1
saldato su richiesta del prof. con i due assegni in bianco n. Per_2
8130095344-07 Intesa Sanpaolo e n. 4701358704-03 Cassa di Risparmio che
mi vengono esibiti, a fronte della consegna dei quali il prof. davanti Per_2
a me siglò per ricevuta le due matrici”. 2.3. - Autorizzarsi l'acquisizione
degli originali delle matrici degli assegni sopra indicati con la sigla del Prof.
“per ricevuta” in caso di contestazione;
2.4. - Pur ritenendo la Per_2
consegna degli assegni al Prof. circostanza non contestata da Per_2
controparte e, comunque, estranea a qualsivoglia disconoscimento ex art.
214 cpc si chiede, per tuziorismo difensivo, che l'odierno Giudicante voglia
dare ingresso alla perizia calligra-fa/grafologica atta ad accertare la
riferibilità della firma apposta nelle matrici degli assegni n. 8130095344-07
Intesa Sanpaolo e n. 4701358704-03 Cassa di Risparmio al Prof. Per_3
(previa acquisizione degli originali dei documenti ex adverso
[...]
prodotti sub. 1, 2, e 7 ex art. 210 cpc ai fine della comparazione)”;
per parte convenuta/opposta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Nel merito e in via principale: 1) Rigettare in ogni
sua parte l'avversa domanda e confermare il decreto ingiuntivo n. 166/23 del
Tribunale di Pordenone per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata:
Pag. 2 2) Laddove venga revocato o comunque dichiarato nullo e inefficace il
decreto ingiuntivo n. 166/23 del Tribunale di Pordenone accertare e
dichiarare comunque il credito in capo ad
[...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., C.F. e condannare il Signor P.IVA_1 [...]
al versamento della complessiva somma di € 7.158,53 oltre Parte_1
interessi dalla data della domanda o della maggiore o minor somma ritenuta
di giustizia. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il sig.
ha incardinato il presente giudizio di opposizione al fine di Parte_1
chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 166/2023 (RG. 175/2023 –
Tribunale di Pordenone) in quanto l'opposta risulta essere carente di legittimazione attiva attesa la nullità dell'atto di devoluzione del credito ed in quanto tale credito ingiunto risulta prescritto e comunque già pagato.
Con comparsa di costituzione e risposta di data 25.07.2023 l'opposta
Controparte_2
(di seguito si è costituita in giudizio al fine di chiedere
[...] CP_2
il rigetto della avversaria domanda e al fine di chiede-re la conferma del decreto ingiuntivo n. 166/2023 ovvero, in subordine, di accertare il credito di e di condannare il sig. al versamento della somma di € CP_2 Parte_1
7.158,53 oltre interessi o la maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
All'esito della prima udienza avvenuta in data 16.01.2024 il Giudice
ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 16.01.2024.
Pag. 3 Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'odierna opponente, in aggiunta a quanto già dedotto nell'atto di citazione in opposizione, ha argomentato e dedotto in merito all'eccepita carenza di legittimazione attiva e/o titolarità del credito dell'opposta attesa la nullità dell'atto di devoluzione di data 22.12.2013.
All'udienza del 16.01.2024 il Giudice, senza concedere la richiesta provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ha ammesso le prove richieste da parte opponente rinviando la procedura al giorno 28.05.2024 per l'escussione dei testi ammessi.
All'udienza di data 28.05.2024 il Giudice, terminato l'esame dei testimoni e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la procedura all'udienza del 15.11.2024 concedendo alle parti termine per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
A tale udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si osserva che la contestazione effettuata da parte opponente nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. circa la carenza di legittimazione attiva e/o la titolarità del diritto fatto valere con il ricorso monitorio da parte convenuta/opposta (attore in senso sostanziale) non appare tardivamente posta secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la pronuncia 16 febbraio 2016, n. 2951.
Nella predetta sentenza la Corte di legittimità ha enunciato, infatti, i seguenti principi:
- la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare, e la sua
Pag. 4 carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi,
estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto,
a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
- essa [la carenza di titolarità] pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
- la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
Pag. 5 Chiarita la natura e la portata delle deduzioni e delle difese di parte opponente si osserva che le stesse in punto carenza di legittimazione ad agire e/o titolarità del diritto azionato sono infondate: la devoluzione [del patrimonio, comprensivo del credito in questione], di cui la parte opponente afferma non essere avvenuta e, comunque, non essere opponibile a lei, risulta proprio dal verbale di scioglimento del Comitato di Pordenone poi registrato presso l'Agenzia delle Entrate: “l'Assemblea...2) Dispone la devoluzione di
tutti i beni mobili, degli arredi, dei crediti e delle disponibilità di cassa,
anche depositati presso le Banche e/o crediti vantati verso Enti e/o associati
e/o utenti, come previsto dall'art. 26 dello Statuto dell'ANSI, a favore del
di con sede in Via Carlo Controparte_3 CP_1
Alberto, 4 C.F. ..” (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), ed è consentita P.IVA_1
in virtù dell'art. 26 dello Statuto (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
L'avvenuto subentro del in tutte le posizioni attive Controparte_1
e passive del è stato attestato anche dalla Corte di Parte_4
Appello di Trieste [sentenza del 20 gennaio 2020] che, nel procedimento penale che ha visto, tra gli altri imputati [all'epoca Per_3 CP_4
dei fatti proprietario della scuola paritaria frequentata dall'opponente] , a pagina 37 della sentenza ha così statuito: “Risulta dimostrato da un lato
come di fatto il Comitato romano sia subentrato nel patrimonio, inteso
quale titolarità dei rapporti giuridici in precedenza facenti capo al Comitato di Pordenone”.
Da qui, tra l'altro, ne è conseguita la condanna dell'odierna opposta per gli illeciti commessi dal Comitato di Pordenone (cfr. doc. 5 di parte opponente, la sentenza della Suprema Corte n. 25492 del 2021 che ha confermato la sentenza della Corte giuliana, dichiarando inammissibili i motivi del ricorso).
Parte opponente non ha contestato di aver ricevuto la controprestazione [la figlia ha frequentato la quinta classe del Liceo Per_1
Pag. 6 Scientifico V. Alfieri di Pordenone e superato l'esame di maturità con la votazione di 68/100] da parte opposta, ma ha dedotto di non aver mai ricevuto prima dell'istaurazione del presente giudizio il diploma [doc. 9 del
CP_ fascicolo monitorio] e che l'accordo con ) avrebbe Per_3 Per_2
previsto il pagamento del solo importo pari ad Euro 5.000,00 per l'iscrizione,
e la frequentazione della quinta classe dell'anno scolastico 2009/2010,
nonostante la sottoscrizione di un contratto che prevedeva un esborso di Euro
9.000,00.
E' risaputo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 2421 del 3 febbraio 2006) che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione, nel quale il Giudice deve accertare la
fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione
sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione
sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il
ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della
domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto”.
È, altresì, risaputo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 13685 del 21 maggio 2019) che “In tema di prova dell'inadempimento di
una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per
il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la
fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma
non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione
della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al
debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Calando, allora, i principi che precedono nel caso di specie, emerge
per tabulas che ha provato la fonte negoziale del proprio diritto, CP_2
peraltro pacificamente scaduto, giacché ha prodotto la domanda di iscrizione e frequenza sottoscritta inter partes, la certificazione di aver superato l'esame
Pag. 7 di maturità e il relativo diploma (vedasi i docc. 1, 9 e 10 del fascicolo monitorio), e ha, poi, allegato di vantare un credito di € 7.518,53.
Diversamente da quanto ha ulteriormente chiarito nel corso del processo, parte opponente non è, invece, riuscita a provare di aver adempiuto al proprio obbligo di pagamento integrale del dovuto, dacché, per quanto verrà subito chiarito, non è riuscita a provare di aver concordato una retta inferiore per l'anno scolastico 2009/2010 né è riuscita a provare di aver versato euro 5.000,00 a favore di parte convenuta/opposta.
Quanto alla prima circostanza (riduzione della retta annuale,
concordata col Direttore del Liceo per la frequentazione della classe 5a), la relativa dimostrazione, non può, anzitutto, essere data per presunzioni,
valendo, ex art. 2729 comma 2° c.c., per la prova presuntiva le stesse preclusioni sancite dagli artt. 2722 e 2723 c.c. per quella testimoniale in ordine alla stipulazione di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento, id est della domanda di iscrizione e frequenza sottoscritta dalle parti il 30 settembre 2009 e recante un ben diverso importo al titolo qui in contestazione.
L'unica prova sul punto [accordo per la riduzione della retta annuale]
sarebbe rappresentata dalla testimonianza de relato della figlia di Per_1
parte opponente, la quale avrebbe appreso dai genitori la relativa circostanza, senza alcuna partecipazione diretta all'incontro/colloqui avvenuti tra gli stessi e il Di fronte a un testo scritto in cui la parte opponente assumeva Per_2
un certo impegno finanziario appare poco credibile che il ad un Per_2
certo punto dell'anno scolastico [e quindi a poca distanza dalla data di sottoscrizione], avesse detto al signor che se avesse pagato con due Parte_1
assegni in bianco l'importo contrattualmente previsto sarebbe stato ridotto.
Tale circostanza, proprio perché poco credibile e soprattutto contraria a documentazione sottoscritta dalle parti, avrebbe avuto la necessità di una
Pag. 8 prova più solida rispetto alla sola testimonianza de relato della figlia del signor Parte_1
Quanto alla seconda circostanza (pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già riconosciute da la relativa dimostrazione, CP_2
contrariamente a quanto afferma parte attrice/opponente, non si può ricavare affatto dalle matrici degli assegni bancari sottoscritte dal né dagli Per_2
assegni intestati e incassati da soggetti terzi rispetto all'allora creditore della prestazione, cioè il di Pordenone, poi confluito nel CP_1 CP_1
[...]
Non appare sufficiente, ai fini della prova dell'eccezione estintiva, la produzione delle matrici degli assegni lo ha stabilito la Suprema Corte (cfr.,
fra le più recenti, Cassazione civile, sez. VI - 2, ordinanza n. 15709 del 4
giugno 2021), chiarendo che, per provare il pagamento, è necessaria anche la prova dell'incasso da parte del creditore. Detto altrimenti, il debitore non prova l'estinzione del debito attraverso la produzione delle matrici degli assegni, matrici che, costituendo una mera annotazione da parte dello stesso debitore, non hanno alcuna rilevanza ai fini di che trattasi, in assenza del titolo e della prova dell'incasso.
La giurisprudenza del Supremo Collegio è, peraltro, consolidata nel ritenere che nemmeno la consegna del titolo bancario determina l'estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo medesimo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo e non pro soluto (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 1572 del 22 gennaio 2019, secondo cui “La dichiarazione che il creditore rilasci
al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non
costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen
che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione
di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche
Pag. 9 dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue
solo alla riscossione della somma portata dal titolo”).
In ordine, infine, alla richiesta di disporre il giuramento suppletorio dell'attore/opponente si osserva che a differenza del giuramento decisorio, il giuramento suppletorio può essere deferito solo dal giudice d'ufficio e postula una situazione di semiplena probatio, tale per cui i fatti oggetto di causa siano ritenuti non sufficientemente provati, ma neppure sprovvisti di prova.
Peraltro, il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato di
semiplena probatio ha solo la facoltà e non anche l'obbligo di deferire il giuramento suppletorio (piuttosto che applicare la regola residuale di giudizio ricavabile dall'art. 2969 c.c.), così come alla parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio va riconosciuto, simmetricamente,
non altro che un mero interesse di fatto a quel deferimento (ma non anche la possibilità di dolersi che l'organo giudicante non abbia, in ipotesi, esercitato il relativo potere), così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio, ma non anche quella negativa di non farne uso (Cass. n. 19270/2006).
Nel caso di specie più che di prova semipiena dell'avvenuto pagamento, nonché delle modifiche contrattuali si può parlare di prova insufficiente per le ragioni sopraindicate.
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. deve essere rigettata.
Implicando tale eccezione il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, non può avvalersene il debitore che,
come nel caso di specie, contesti del quantum della pretesa contro di lui azionata, ciò implicando l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione (ex plurimis, Cass., sez. VI-2, ord. 5.6.2019, n. 15303;
Cass., sez. II civ., 14.12.2017, n. 30058; Cass., sez. II civ., 15.5.2015, n.
7527).
Pag. 10 L'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata: la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, non è applicabile alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera, infatti, la ordinaria prescrizione decennale (cfr.,
per tutte, Cassazione civile, sez. VI - 3, ordinanza n. 30546 del 20 dicembre
2017).
E, nella specie, a fronte del debito unico maturato per ogni singola annualità di iscrizione scolastica, le parti hanno pattuito la possibilità di rateizzare tale debito in più versamenti periodici, svincolati dal termine prescrizionale breve invocato dall'attrice opponente.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, dunque, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato,
che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di parte attrice/opponente e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi svolte e per l'attività effettivamente compiuta dal patrocinio della parte convenuta/opposta [fase di studio,
introduttiva e istruttoria].
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione come formulata dall'attore/opponente e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il d.i. opposto;
Pag. 11 2) condanna l'attore/opponente a rifondere alla convenuta/opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 3.376,00 per compenso, oltre ad I.V.A.,
C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M.
55/2014 e ss. modifiche, da corrispondersi al legale di parte convenuta/opposta dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 17 febbraio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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