Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/02/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9640/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
De Janeiro (Brasile), il 27/07/1995, residente in [...]15, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Silvia Scasso, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte attrice - nei confronti di
, C.F. , nato ad [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], contumace
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per parte attrice: “- pronunciare la separazione tra i coniugi
[...]
e con addebito al marito, avendo quest'ultimo violato i Parte_1 Controparte_1
doveri nascenti dal matrimonio e autorizzando i coniugi a vivere separati;
collocazione abitativa e residenza anagrafica dello stesso presso quest'ultima, e con espressa facoltà in capo alla madre di adottare ogni decisione inerente il minore, ivi comprese quelle di maggior importanza relativa all'istruzione, alla salute e alla residenza, senza il preventivo consenso del padre;
dando, altresì, atto della totale assenza di frequentazione tra padre e figlio, prevedere sin d'ora che ogni eventuale e futura frequentazione padre-figlio avvenga previa verifica delle capacità genitoriali del padre e del benessere psico-fisico del minore.
- porre a carico del IG. un contributo al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1
minore in misura non inferiore a € 450,00 mensili, da aggiornarsi Persona_1
annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, oltre la 50% delle spese straordinarie, secondo i criteri di cui al Verbale di Riunione del 15.09.2016, emesso dal Tribunale di
Genova, Sezione IV, che qui si intende richiamato. Si chiede, altresì, che venga posto termine al monitoraggio da parte dei Servizi Sociali.
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria nelle spese, competenze ed onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/10/2023 e ritualmente notificato, la IG.ra
[...]
ha chiesto la separazione personale dal IG. con cui Parte_1 Controparte_1
aveva contratto matrimonio a Genova in data 09/06/2018 e dalla cui unione era nato sempre a Genova il figlio minore in data 05/10/2018, rappresentando una situazione Persona_1
di sopravvenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale a causa dei comportamenti possessivi e persecutori del marito per i quali era stata costretta a sporgere denuncia presso la
Stazione dei Carabinieri di Qualiano (NA), località ove la ricorrente si era dovuta trasferire dal momento che il marito, approfittando di un periodo di assenza della moglie che si era recata in Brasile per assistere il padre poi deceduto, aveva fatto ritorno in Campania portando con sé il figlio minore.
In tali premesse, la ricorrente ha chiesto che la separazione venisse addebitata al marito, che venisse stabilito l'affidamento super-esclusivo a sé del figlio, con collocazione abitativa presso la medesima che nel frattempo aveva fatto rientro a Genova, regime di visita con il padre meglio visto e ritenuto previo approfondimento delle capacità genitoriali del convenuto,
e che venisse previsto a carico di quest'ultimo un contributo mensile al mantenimento del minore pari ad € 450,00, oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo effettuata tanto presso l'ultimo indirizzo di residenza noto in Chiavenna (SO), ove è risultato irreperibile, quanto presso il suo attuale domicilio in Trentola Ducenta (CE) ed ivi ritirata dal fratello convivente, il IG.
non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza del 13/05/2024 rimanendo CP_1
contumace.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 22/06/024 sono stati quindi adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e la causa è stata istruita mediante indagini di polizia tributaria sui redditi e il patrimonio del convenuto, all'esito delle quali è stata rinviata all'udienza cartolare del
12/12/2024 per la discussione finale e la precisazione delle conclusioni, che parte attrice ha precisato come in epigrafe, ed è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione personale deve certamente essere accolta dal momento che la moglie, nel completo disinteresse del marito rimasto contumace nonostante la regolarità della notifica, ha evidenziato l'insorgere di una crisi coniugale ormai irreversibile a seguito della quale i coniugi vivono da tempo separati, come confermato dal fatto che il convenuto ha fatto ritorno nel suo paese di origine.
Pertanto, a fronte dell'evidente frattura affettiva non più ricomposta, sussiste quell'impossibilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Merita altresì accoglimento la domanda di addebito della separazione formulata dalla IG.ra nei confronti del marito. Parte_1
Come è noto, infatti, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile in via esclusiva al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno dei coniugi, ossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (vds. ex multis Cass. n.
14840/2006, 23071/2005, 12130/2001, 279/2000, 2444/1999, 7817/1997). Secondo però il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità da cui questo giudice non intende discostarsi, la condotta del coniuge che si sia reso responsabile nei confronti dell'altro coniuge di gravi episodi di ingiuria, minacce, percosse, atti persecutori, lesioni e/o maltrattamenti in famiglia, integra certamente quel comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio costituente di per sé il presupposto dell'addebito.
Si veda fra le tante la seguente pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 7321 del 7 aprile 2005 e n. 11844 del 19 maggio 2006). Quanto infine alla dedotta posteriorità temporale delle violenze rispetto alla crisi coniugale a parte l'attinenza della censura a una valutazione di merito preclusa al giudice di legittimità deve rilevarsi comunque, alla luce della giurisprudenza citata,
l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis”
(Cass. Civ., Sez. VI, 22/03/2017, n. 7388).
Invero, la gravità di tali condotte consente dunque di prescindere dall'accertamento in concreto del nesso causale rispetto all'insorgere della crisi coniugale e anche laddove siano state poste in essere a crisi già conclamata, permettendo di pervenire ad una pronuncia di addebito in quanto costituenti di per sé motivo di intollerabilità della prosecuzione della convivenza oltre che causa dell'irreversibilità della crisi.
Orbene, nel caso di specie, il IG. non solo si è reso protagonista di gravi episodi di CP_1
insulti, minacce e atti persecutori nei confronti della moglie ledendo l'integrità psico-fisica e la libertà personale della stessa, così come risulta dalle denunce-querele versate in atti e che saranno oggetto di separato procedimento penale, ma si è altresì reso gravemente inadempiente ai propri obblighi familiari di assistenza morale e materiale disinteressandosi completamente di moglie e figlio, come confermato dal comportamento assunto nel presente giudizio e come hanno potuto appurare i Servizi Sociali incaricati di svolgere un indagine sul nucleo familiare.
Da ciò discende che, a fronte della violazione degli obblighi coniugali previsti dall'art. 143
c.c., la separazione va addebitata al marito che con il suo atteggiamento ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Quanto alle ulteriori condizioni di separazione, stante il disinteresse mostrato da padre, il quale non appare pienamente consapevole dei propri obblighi genitoriali limitandosi a sporadiche telefonate - in cui peraltro non chiede mai informazioni sul figlio ma insulta la moglie e la accusa di essere con altri uomini -, non contribuendo al mantenimento del figlio e delegando integralmente la gestione dello stesso alla moglie, appare maggiormente conforme al superiore interesse del minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre, con collocazione presso la casa materna sita in Genova, Via Kassala n. 7/15, ove di fatto vive dal
2022 ed ha radicato il suo centro d'interessi.
Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affido dei figli ad un solo genitore può essere disposto qualora l'affido all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori, ossia nelle ipotesi in cui quest'ultimo assuma comportamenti pregiudizievoli per la cura e l'educazione della prole oppure laddove, per ragioni oggettive o soggettive, il genitore presenti carenze o incapacità ad occuparsene, abdicando di fatto la propria responsabilità genitoriale.
Alla luce poi dell'impossibilità di ottenere una proficua collaborazione dal padre, va attribuita alla madre, che di fatto costituisce ad oggi l'unico adulto di riferimento, la facoltà di assumere ai sensi dell'art. 337 quater c.c. ogni decisione di maggiore importanza inerente l'educazione,
l'istruzione e la salute del figlio, senza necessità del preventivo consenso del padre.
Quanto al regime di visita, tenuto conto dell'età del figlio di appena 6 anni che da tempo non vede il padre, si ritiene che ogni eventuale e futura frequentazione padre-figlio potrà avvenire con il coinvolgimento dei Servizi Sociali e previa verifica delle capacità genitoriali del padre e del benessere psico-fisico del minore. Non si ritiene invece necessario proseguire il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali che, nella propria relazione, non hanno rilevato alcun elemento problematico nella diade madre- bambino.
Per quanto concerne infine il contributo economico al mantenimento del figlio, come è noto la sua quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ciò in applicazione dei principi generali da sempre applicati in materia e sanciti ora in particolare dall'art. 337 ter, co. IV, c.c.
Orbene, dalle indagini di polizia tributaria svolte, è emerso che il IG. non ha mai CP_1
depositato alcuna dichiarazione dei redditi, sebbene lo stesso negli ultimi tre anni è risultato destinatario di certificazioni uniche attestanti la percezione di redditi da lavoratore dipendente presso diverse aziende edili.
In particolare, il convenuto ha percepito nel 2021 € 150,65, nel 2022 € 4.869,94 e nel 2023 €
9.516,36, ed ha beneficiato nel periodo dal 28/09/2023 al 31/12/2023 di una contribuzione figurativa a seguito di percezione NASPI pari ad € 4.335,52.
Il IG. non risulta proprietario di beni immobili né intestatario di veicoli, ma tuttavia CP_1
risulta titolare di diversi rapporti con istituti di credito e in particolare di una carta prepagata
Mooney in cui risultano movimentazioni per circa € 20.787,16 in entrata ed € 20.782,39 in uscita.
In questo quadro, è evidente che il IG. , pur apparendo nullatenente e privo di redditi CP_1
certi e fissi, possa contare su redditi non dichiarati al fisco derivanti dalla sua attività lavorativa di muratore, come confermato dai brevi e saltuari contratti a tempo determinato stipulati tutti con imprese edili.
Pertanto, tenuto conto delle esigenze di vita del figlio in relazione dell'età di appena 6 anni e dell'assenza di alcun contributo diretto al mantenimento del figlio da parte del padre, appare congruo confermare l'importo stabilito in via provvisoria pari ad € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge ed oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del
Tribunale di Genova del 15/09/2016, il tutto con decorrenza dalla domanda.
L'Assegno unico di famiglia verrà invece percepito integralmente dalla madre in ragione del disposto affidamento esclusivo alla stessa del figlio minore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto nella misura liquidata come in dispositivo secondo i parametri minimi (tenuto conto dell'esiguità dell'istruttoria) previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause dal valore indeterminato di complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
– PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi IG.ra Parte_1
nata a [...] il [...], e IG. nato ad
[...] Controparte_1
Aversa (CE) il 27/09/1983, con addebito a quest'ultimo;
– DISPONE l'affidamento super-esclusivo del figlio minore Persona_2
nato a [...] il [...], alla madre IG.ra
[...] Parte_1
con collocazione presso la stessa in Genova, Via Kassala n. 7/15, e con facoltà
[...]
di firmare autonomamente ogni documentazione inerente alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
– DISPONE che ogni eventuale e futura frequentazione padre-figlio avvenga previa verifica delle capacità genitoriali del padre e del benessere psico-fisico del minore, con le modalità meglio viste e ritenute;
– PONE a carico del IG. un contributo al mantenimento ordinario del Controparte_1
figlio minore pari ad € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat come per legge, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della IG.ra Parte_1
con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della
Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
– CONDANNA il IG. al pagamento in favore della IG.ra Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 3.809,00, oltre spese
[...]
generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta, compensandole per il resto.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Genova (GE) di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro