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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE TO, Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 993/2021 depositato il 26/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferrara - Piazza Del Municipio, 2 44100 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 2 e pubblicata il 26/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 211 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 161 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 630 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52 TASI a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
Dichiarare l'estinzione del processo limitatamente agli accertamenti impugnati n. 161 per IMU anno 2015
e n. 630 per IMU anno 2014, emessi in data 04/04/2019 dal Comune di Ferrara, notificati in data del
17/06/2019;
annullare gli avvisi di accertamento impugnati, n. 211 e n. 52, per TASI, emessi in data 04/04/2019 dal
Comune di Ferrara, notificati in data del 17/06/2019.
Spese compensate.
Conclusioni dell'appellato
Rigettare l'appello. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, ora appellante, ha impugnato gli avvisi di accertamento, comprensivi di sanzioni, interessi e spese, n. 211 per Tasi anno 2014 per € 357,82, n. 161 per IMU anno 2015 per € 1971,87, n. 630 per IMU
2014 per € 1750,19, n.52 per Tasi 2015 per € 356,13, emessi in data 04/04/2019 dal Comune di Ferrara, notificati tutti contestualmente in data 17/06//2019.
A fondamento della impugnazione venivano dedotti la carenza di motivazione, l'erroneità del calcolo della base imponibile e l'eccesso di potere per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, con la conseguente totale nullità degli accertamenti.
A seguito della costituzione del Comune di Ferrara, che concludeva per la conferma della legittimità degli atti impugnati, la CTP di Ferrara rigettava il ricorso, con condanna alle spese.
Avverso la decisione, propone ora appello il contribuente, deducendo la erroneità della sentenza di primo grado, soltanto relativamente all'affermazione della infondatezza della contestazione relativa alla pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Resiste al gravame il Comune di Ferrara, il quale ribadisce che, nel caso di specie, le disposizioni in vigore ragione temporis non imponevano l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, e pertanto chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese del grado.
In vista della udienza fissata per la decisione, si è costituito, depositando idonea memoria, un nuovo difensore per il ricorrente, il quale ha dichiarato che, successivamente all'appello, per la riscossione delle somme di cui agli avvisi di accertamento nn. 630/2014 e 161/2015, è stata incaricata dall'Ente creditore l'Agenzia della
Riscossione di Ferrara, la quale ha emesso le cartella di pagamento n. 03920210002479984000, per la riscossione delle somme dovute per gli accertamenti nn. 161/2015 e 630/2014, relativamente alla quale l'appellante ha dichiarato l'adesione alla definizione agevolata, c.d. rottamazione quater, di cui all' articolo
1, commi da 231 a 252 della legge 197/2022, accolta dall'Agenzia Entrate Riscossione di Ferrara.
Ha altresì precisato che l'adesione, accolta e perfezionata, contiene l'indicazione delle somme dovute in 18 rate (la prima al 31/10/2023, l'ultima al 30/11/2027), i moduli di pagamento per le prime 10 rate con l'indicazione di ciascuna scadenza, fino a quella del 30/11/2025 ed indica i carichi relativi all'ambito provinciale di Ferrara elencati nel “Prospetto di sintesi”, fra cui risulta la citata cartella n. 03920210002479984000. Ha infine prodotto le ricevute dei pagamenti di tutte le dieci rate fino ad ora dovute.
Per questa ragione, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del processo limitatamente agli accertamenti impugnati n. 161 per IMU anno 2015 e n. 630 per IMU anno 2014, e di annullare gli avvisi di accertamento impugnati, n. 211 e n. 52, per TASI, emessi in data 04/04/2019 dal Comune di Ferrara, notificati in data del
17/06/2019, con spese compensate.
In data 20.11.2025 il Comune di Ferrara ha depositato una memoria, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso, senza tuttavia riferire dell'intervenuta rottamazione parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, con riferimento all'impugnazione degli avvisi n. 211 e n. 52, è infondato e deve esser respinto.
L' unico motivo di gravame che il contribuente ha proposto avverso la sentenza di primo grado è assolutamente infondato.
E' vero infatti che, come di recente ribadito la Corte di Cassazione (4698/2025), anche sulla scorta della precedente copiosa giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 24833 del 2015; Cass. n. 2875 del 2017; Cass. n.
10030 del 2017; Cass. n. 20799 del 2017; Cass. n. 2873 del 2018), “in tema di tributi cd. non armonizzati,
l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi c.d. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto purché in giudizio il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.
1.4. Atteso che in tema di IMU, tributo non armonizzato, il legislatore non ha stabilito uno specifico obbligo di contraddittorio preventivo, le critiche, pertanto, non hanno pregio”.
D'altro canto, come rilevato dalla difesa dell'ente, solo con la recente riforma dello Statuto del contribuente intervenuta a far data dal 2024 con il D.lgs. 219/2023 in attuazione della Legge di delega n. 111/2023 sulla riforma fiscale, è stato introdotto l'obbligo del contraddittorio preventivo anche per i tributi locali qualora non si tratti di atti automatizzati o semi automatizzati (art. 6 bis) con ciò a conferma che in precedenza (e quindi anche per gli anni oggetto del presente contenzioso, in cui sono stati notificati gli atti di accertamento Tasi ed Imu), non sussisteva alcun obbligo di attivare il contraddittorio preventivo endoprocedimentale per effettuare l'attività di accertamento.
Con riferimento, invece agli accertamenti n. 161 e n. 630, deve darsi atto che il contribuente ha aderito alla rottamazione ed è in regola con il pagamento delle rate (avendone fornito la prova documentale), onde deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e la estinzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla scorta delle disposizioni di legge, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del giudizio, con riferimento agli accertamenti n. 161 e n. 630.
Rigetta per il resto l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 400,00, in essi ricompreso rimborso forfettario, oltre oneri di legge, se dovuti
Bologna, 15.12.2025
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone BA LO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
SCIAUDONE TO, Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 993/2021 depositato il 26/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ferrara - Piazza Del Municipio, 2 44100 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FERRARA sez. 2 e pubblicata il 26/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 211 TASI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 161 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 630 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52 TASI a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Conclusioni dell'appellante
Dichiarare l'estinzione del processo limitatamente agli accertamenti impugnati n. 161 per IMU anno 2015
e n. 630 per IMU anno 2014, emessi in data 04/04/2019 dal Comune di Ferrara, notificati in data del
17/06/2019;
annullare gli avvisi di accertamento impugnati, n. 211 e n. 52, per TASI, emessi in data 04/04/2019 dal
Comune di Ferrara, notificati in data del 17/06/2019.
Spese compensate.
Conclusioni dell'appellato
Rigettare l'appello. Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, ora appellante, ha impugnato gli avvisi di accertamento, comprensivi di sanzioni, interessi e spese, n. 211 per Tasi anno 2014 per € 357,82, n. 161 per IMU anno 2015 per € 1971,87, n. 630 per IMU
2014 per € 1750,19, n.52 per Tasi 2015 per € 356,13, emessi in data 04/04/2019 dal Comune di Ferrara, notificati tutti contestualmente in data 17/06//2019.
A fondamento della impugnazione venivano dedotti la carenza di motivazione, l'erroneità del calcolo della base imponibile e l'eccesso di potere per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, con la conseguente totale nullità degli accertamenti.
A seguito della costituzione del Comune di Ferrara, che concludeva per la conferma della legittimità degli atti impugnati, la CTP di Ferrara rigettava il ricorso, con condanna alle spese.
Avverso la decisione, propone ora appello il contribuente, deducendo la erroneità della sentenza di primo grado, soltanto relativamente all'affermazione della infondatezza della contestazione relativa alla pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Resiste al gravame il Comune di Ferrara, il quale ribadisce che, nel caso di specie, le disposizioni in vigore ragione temporis non imponevano l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, e pertanto chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese del grado.
In vista della udienza fissata per la decisione, si è costituito, depositando idonea memoria, un nuovo difensore per il ricorrente, il quale ha dichiarato che, successivamente all'appello, per la riscossione delle somme di cui agli avvisi di accertamento nn. 630/2014 e 161/2015, è stata incaricata dall'Ente creditore l'Agenzia della
Riscossione di Ferrara, la quale ha emesso le cartella di pagamento n. 03920210002479984000, per la riscossione delle somme dovute per gli accertamenti nn. 161/2015 e 630/2014, relativamente alla quale l'appellante ha dichiarato l'adesione alla definizione agevolata, c.d. rottamazione quater, di cui all' articolo
1, commi da 231 a 252 della legge 197/2022, accolta dall'Agenzia Entrate Riscossione di Ferrara.
Ha altresì precisato che l'adesione, accolta e perfezionata, contiene l'indicazione delle somme dovute in 18 rate (la prima al 31/10/2023, l'ultima al 30/11/2027), i moduli di pagamento per le prime 10 rate con l'indicazione di ciascuna scadenza, fino a quella del 30/11/2025 ed indica i carichi relativi all'ambito provinciale di Ferrara elencati nel “Prospetto di sintesi”, fra cui risulta la citata cartella n. 03920210002479984000. Ha infine prodotto le ricevute dei pagamenti di tutte le dieci rate fino ad ora dovute.
Per questa ragione, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del processo limitatamente agli accertamenti impugnati n. 161 per IMU anno 2015 e n. 630 per IMU anno 2014, e di annullare gli avvisi di accertamento impugnati, n. 211 e n. 52, per TASI, emessi in data 04/04/2019 dal Comune di Ferrara, notificati in data del
17/06/2019, con spese compensate.
In data 20.11.2025 il Comune di Ferrara ha depositato una memoria, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso, senza tuttavia riferire dell'intervenuta rottamazione parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, con riferimento all'impugnazione degli avvisi n. 211 e n. 52, è infondato e deve esser respinto.
L' unico motivo di gravame che il contribuente ha proposto avverso la sentenza di primo grado è assolutamente infondato.
E' vero infatti che, come di recente ribadito la Corte di Cassazione (4698/2025), anche sulla scorta della precedente copiosa giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 24833 del 2015; Cass. n. 2875 del 2017; Cass. n.
10030 del 2017; Cass. n. 20799 del 2017; Cass. n. 2873 del 2018), “in tema di tributi cd. non armonizzati,
l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi c.d. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto purché in giudizio il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.
1.4. Atteso che in tema di IMU, tributo non armonizzato, il legislatore non ha stabilito uno specifico obbligo di contraddittorio preventivo, le critiche, pertanto, non hanno pregio”.
D'altro canto, come rilevato dalla difesa dell'ente, solo con la recente riforma dello Statuto del contribuente intervenuta a far data dal 2024 con il D.lgs. 219/2023 in attuazione della Legge di delega n. 111/2023 sulla riforma fiscale, è stato introdotto l'obbligo del contraddittorio preventivo anche per i tributi locali qualora non si tratti di atti automatizzati o semi automatizzati (art. 6 bis) con ciò a conferma che in precedenza (e quindi anche per gli anni oggetto del presente contenzioso, in cui sono stati notificati gli atti di accertamento Tasi ed Imu), non sussisteva alcun obbligo di attivare il contraddittorio preventivo endoprocedimentale per effettuare l'attività di accertamento.
Con riferimento, invece agli accertamenti n. 161 e n. 630, deve darsi atto che il contribuente ha aderito alla rottamazione ed è in regola con il pagamento delle rate (avendone fornito la prova documentale), onde deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e la estinzione del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla scorta delle disposizioni di legge, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del giudizio, con riferimento agli accertamenti n. 161 e n. 630.
Rigetta per il resto l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 400,00, in essi ricompreso rimborso forfettario, oltre oneri di legge, se dovuti
Bologna, 15.12.2025
Il Relatore Il Presidente
Antonio Sciaudone BA LO