Art. 2.
Dopo l'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' inserito il seguente articolo 33-bis:
"Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale e' intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugo, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione".
Dopo l'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' inserito il seguente articolo 33-bis:
"Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale e' intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugo, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione".