TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 47
TAR
Decreto cautelare 29 dicembre 2025
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Sentenza breve 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione dell’art. 54 del TUEL. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

    La presenza di alberi non in salute e in posizione tale da poter ricadere su una strada pubblica o accessibile al pubblico comporta un rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica tale da giustificare l'adozione del provvedimento. L'ordinanza può imporre l'intervento di potatura o abbattimento, o l'onere di approfondire la situazione con un tecnico qualificato e di effettuare gli interventi necessari. Un tempo limitato per l'accertamento e gli interventi non smentisce il presupposto dell'urgenza. Tuttavia, il rischio deve essere individuato dall'Amministrazione in relazione a sintomi rivelatori del pericolo di caduta sul sedime stradale. Nel caso specifico, le indicazioni sulla presenza di rami che aggettano sulla via e alberature con criticità (secche, ricoperte da edera) sono sufficienti a delimitare l'oggetto dell'obbligo, anche considerando che si tratta di una singola particella e le alberature sono ubicate al confine prospiciente la strada.

  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, comma 7, della Convenzione del 25 gennaio 2018, rep. n. 38246. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 952 e ss. del c.c..

    La Convenzione prevede un generale obbligo di manutenzione e gestione dell'area e del complesso, che riguarda tutta la proprietà comunale oggetto di concessione, inclusa la particella 1104. Questo obbligo è coerente con la concessione del diritto di superficie che attribuisce facoltà dominicali piene e stabili al superficiario.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, n. 10, del Codice della Strada.

    Ai sensi del Codice della Strada, spetta all'ente proprietario della strada la manutenzione della scarpata, mentre al proprietario del fondo confinante quella della ripa. Nel caso specifico, sulla base della permanenza dell'inclinazione naturale del terreno e della mancanza di scavi nella realizzazione della strada, elementi non specificamente contestati dalla ricorrente, si ritiene che gli alberi siano ubicati su una ripa e non su una scarpata. Pertanto, l'obbligo di manutenzione degli alberi grava sul proprietario del terreno (la società ricorrente) e non sull'ente proprietario della strada.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 12/02/2026, n. 47
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 47
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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