Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 22/07/2025, n. 14566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14566 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08184/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8184 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Intra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2025, tenutasi da remoto, il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, in data -OMISSIS- ha presentato - ai sensi dell'art 9 comma 1 lett. f) della legge n. 91/1992 - domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il -OMISSIS- il Ministero dell’Interno gli notificava, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il preavviso rigetto della predetta domanda di cittadinanza in quanto all’esito dell’istruttoria svolta era risultato condannato dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- in data -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 81 cp e 12 comma 5 del D.lvo n. 286/98, oltre che deferito dal Compartimento Polposta di -OMISSIS- per violazione dell’art 55, comma 9, del D.lgs n. 231/2007.
A seguito di tale comunicazione l’odierno ricorrente provvedeva a richiedere la riabilitazione che veniva successivamente concessa dal Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS- con ordinanza n. -OMISSIS-.
Con l’impugnato decreto del -OMISSIS- la richiesta di cittadinanza veniva tuttavia respinta dal Ministero dell’Interno.
Nell’assunto del sig. -OMISSIS- tale atto negativo sarebbe illegittimo per Violazione di Legge, Eccesso di potere, disparità di trattamento, carenza ed illogicità della motivazione non essendo stati precisati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in ragione delle risultanze dell'istruttoria.
In particolare non sarebbe stato tenuto conto né dell’intervenuta riabilitazione, né delle verifiche favorevoli della personalità del ricorrente svolte nell’ambito di tale procedimento presso il Tribunale di Sorveglianza.
Di qui la richiesta di annullamento del provvedimento di diniego impugnato, con vittoria delle spese.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
All’udienza del 18 luglio 2025, tenutasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Con le censure proposte, che si prestano per connessione ad una trattazione unitaria, il ricorrente lamenta – in sostanza - una carenza nell’istruttoria svolta dall’Amministrazione non avendo il Ministero bilanciato gli opposti interessi in gioco soprattutto con riguardo all’intervenuta riabilitazione e alle valutazioni positive in ordine alla sua personalità e al suo inserimento sociale emerse nell’ambito del relativo procedimento svoltosi presso il Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-.
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per palese illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Nel caso di specie, il Ministero ha motivato il diniego evidenziando la mancanza dei requisiti per la concessione, avuto riguardo alla sussistenza dei precedenti penali in cui era incorso il ricorrente e già ricordati in narrativa.
L'intervenuta riabilitazione penale, su cui il ricorrente incentra l’intero impianto dell’impugnazione, pur eliminando in relazione alla posizione dell’interessato gli effetti giuridici della condanna, non produce invero automatismi di alcun genere in sede amministrativa.
La giurisprudenza consolidata afferma che la riabilitazione non elide in alcun modo il potere discrezionale nella valutazione dell’interesse pubblico.
L'art. 178 c.p. non può essere cioè interpretato in senso vincolante per l’istituto della cittadinanza, di per sé regolato da norme speciali palesemente riferibili ad altro settore dell’ordinamento rispetto a quello penale.
In sé considerata, infatti, l’ordinanza di riabilitazione attesta la buona condotta successiva ma non modifica la storicità del fatto criminoso.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha correttamente esercitato il suo sindacato prognostico sulla compatibilità del richiedente con la comunità nazionale.
La valutazione negativa tiene conto della natura del reato, della sua capacità di generare allarme sociale e della lesione ai valori costituzionali.
La documentazione prodotta a sostegno dell’integrazione (stabilità lavorativa e familiare) risulta insufficiente – ad avviso del Ministero - a controbilanciare il disvalore penale.
Tali elementi, per quanto apprezzabili in una eventuale futura istanza, costituiscono infatti normali presupposti della residenza e non attestano meriti speciali.
La motivazione del provvedimento impugnato risponde di per sé ai requisiti di sufficienza previsti dalla giurisprudenza.
L'art. 3 della legge 241/1990 è rispettato poiché il percorso logico-giuridico risulta chiaramente intelligibile.
La sinteticità della motivazione non equivale a carenza, essendo il provvedimento fondato su elementi istruttori e dati di fatto incontrovertibili.
L’omessa analisi dettagliata dei singoli indicatori di integrazione non configura vizio di eccesso di potere.
La distanza temporale del reato (-OMISSIS-) non ne attenua la rilevanza nel decennio di osservazione previsto dalla legge.
La valutazione dell'affidabilità deve considerare l'intero arco temporale, inclusi episodi pregressi di grave e significativo disvalore.
Da tale angolo visuale, l'Amministrazione ha adeguatamente comparato l'interesse del richiedente con l'interesse collettivo alla sicurezza morale.
Nella materia che qui occupa, la discrezionalità tecnica nella ponderazione degli interessi è – come già ricordato - insindacabile se sorretta da adeguato supporto istruttorio ed in assenza di macroscopici vizi di irrazionalità ed irragionevolezza.
La possibilità di ripresentare l'istanza in futuro conferma la natura non definitiva del diniego e la possibilità di una sua revisione.
Ciò non inficia la legittimità dell'attuale valutazione negativa, basata sull'assenza di garanzie prognostiche sufficienti e di elementi ulteriori che diano piena ed integrale conferma dell’adesione del ricorrente all’assetto di valori che sostanziano la comunità cittadina.
Da quanto sin qui esposto consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.