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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 22.01.2025 al n. 189 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. )1 con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TATIANA CARCHESIO, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARCO BENITO USSEGLIO LAVIRETTA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 16.04.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore di seguito riportata per esteso.
Per entrambe le parti private:
“revoca del contributo paterno per dal gennaio 2025, riduzione del contributo per Per_1 Per_2
all'importo mensile di € 300,00 dal mese di gennaio 2025, revoca del contributo paterno per Per_2 1 Ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria in data 09.01.2025 dal COA di Busto Arsizio a partire dal mese di gennaio 2027, impegno a sal-dare il debito maturato con pagamenti rateali, con- ferma dell'assegno divorzile dovuto alla resistente, spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 22/01/2025 il ricorrente ha chiesto modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza emessa da questo Tribunale in data 4/11/2021
a definizione del procedimento iscritto al n. 5107/2020 R.G. e, “fermo restando il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, disporre la revoca dell'assegno divorzile in favore della sig.ra
[...]
, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, come nelle premesse Parte_2
motivato, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Le parti, infatti, sono genitori di (nato il [...]) e di (nata il Per_1 Per_2
06.09.2001) per il mantenimento dei quali, in forza della pronuncia divorzile sub iudice (n.
1571/2021), il ricorrente è obbligato a versare alla resistente l'importo mensile comples- sivo di € 450,00 (€ 100,00 per ed € 350,00 per . Per_1 Per_2
La resistente, costituendosi in giudizio in data 04.03.2025, ha chiesto confermare le con- dizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1577/21 pubblicata da questo Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello di Milano in data 29 giugno 2022 “e, per l'effetto, confer- mare l'assegno divorzile stabilito in favore della IG.a , con conseguente rigetto del ricor- Controparte_1
so proposto dal IG. e con vittoria di spese del presente procedimento”. Parte_1
Alla prima udienza celebrata in data 16.04.2025 le parti hanno dichiarato che ha Per_1
preso la laurea triennale nel mese di ottobre 2023 e sta facendo un tirocinio presso la da circa un anno e percepisce una retribuzione di circa € 1.000,00. La resistente ha dichiarato che ha preso la laurea triennale in marketing nell'ottobre 2023, sta Per_2
proseguendo il percorso di studi che dovrebbe terminare a dicembre 2025, lavora saltua- riamente come bagnina o come insegnate di acquagym, che l'ex casa coniugale non è gravata da mutuo e che il ricorrente non è regolare nel pagamento del contributo per i figli. Il resistente ha dichiarato che la compagna convivente fa lavoretti in nero dal gio- vedì alla domenica ¾ ore al giorno. Il giudice relatore ha formulato la proposta conciliativa innanzi richiamata che le parti hanno accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti per la modifica parziale delle condizioni del loro divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti per la parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1577/2021 pubblicata da questo Tribunale in data 05.11.2021 e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 16/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 22.01.2025 al n. 189 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. )1 con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TATIANA CARCHESIO, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MARCO BENITO USSEGLIO LAVIRETTA, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 16.04.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore di seguito riportata per esteso.
Per entrambe le parti private:
“revoca del contributo paterno per dal gennaio 2025, riduzione del contributo per Per_1 Per_2
all'importo mensile di € 300,00 dal mese di gennaio 2025, revoca del contributo paterno per Per_2 1 Ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria in data 09.01.2025 dal COA di Busto Arsizio a partire dal mese di gennaio 2027, impegno a sal-dare il debito maturato con pagamenti rateali, con- ferma dell'assegno divorzile dovuto alla resistente, spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 22/01/2025 il ricorrente ha chiesto modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza emessa da questo Tribunale in data 4/11/2021
a definizione del procedimento iscritto al n. 5107/2020 R.G. e, “fermo restando il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, disporre la revoca dell'assegno divorzile in favore della sig.ra
[...]
, a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, come nelle premesse Parte_2
motivato, con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
Le parti, infatti, sono genitori di (nato il [...]) e di (nata il Per_1 Per_2
06.09.2001) per il mantenimento dei quali, in forza della pronuncia divorzile sub iudice (n.
1571/2021), il ricorrente è obbligato a versare alla resistente l'importo mensile comples- sivo di € 450,00 (€ 100,00 per ed € 350,00 per . Per_1 Per_2
La resistente, costituendosi in giudizio in data 04.03.2025, ha chiesto confermare le con- dizioni di divorzio contenute nella sentenza n. 1577/21 pubblicata da questo Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello di Milano in data 29 giugno 2022 “e, per l'effetto, confer- mare l'assegno divorzile stabilito in favore della IG.a , con conseguente rigetto del ricor- Controparte_1
so proposto dal IG. e con vittoria di spese del presente procedimento”. Parte_1
Alla prima udienza celebrata in data 16.04.2025 le parti hanno dichiarato che ha Per_1
preso la laurea triennale nel mese di ottobre 2023 e sta facendo un tirocinio presso la da circa un anno e percepisce una retribuzione di circa € 1.000,00. La resistente ha dichiarato che ha preso la laurea triennale in marketing nell'ottobre 2023, sta Per_2
proseguendo il percorso di studi che dovrebbe terminare a dicembre 2025, lavora saltua- riamente come bagnina o come insegnate di acquagym, che l'ex casa coniugale non è gravata da mutuo e che il ricorrente non è regolare nel pagamento del contributo per i figli. Il resistente ha dichiarato che la compagna convivente fa lavoretti in nero dal gio- vedì alla domenica ¾ ore al giorno. Il giudice relatore ha formulato la proposta conciliativa innanzi richiamata che le parti hanno accettato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto dell'accordo perfezionatosi tra le parti per la modifica parziale delle condizioni del loro divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti per la parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1577/2021 pubblicata da questo Tribunale in data 05.11.2021 e DISPONE in conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 16/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa