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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598/2024 promossa da:
già in virtù di cambio di denominazione sociale Controparte_1 CP_2
deliberato dall'assemblea straordinaria del 5.06.2018, con effetto dal 1.10.2018, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Sella Holding SpA, con sede legale in Torino, via Bellini n. 2, P. IVA , Cod.Fisc. / Num. iscrizione presso l'Ufficio del Registro di P.IVA_1
Torino , in persona del procuratore speciale dott.ssa , giusta procura P.IVA_2 CP_3
speciale conferita con atto del Notaio in data 08.01.2020, Rep. n. 54864, ordine n. Persona_1
10623, rappresentata e difesa, dall'Avv. Paolo Minoli del Foro di Torino (C.F.
) C.F._1
ATTRICE
contro
(CF , Via Lazio angolo via Emilia sn, cap 97014 Ispica RG, in Controparte_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante (cf. nato a [...] il Controparte_5 C.F._2
20.9.1957, residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Rustico
(cf. ; C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: pagina 1 di 6 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione
In via istruttoria:
- ammettere la prova per interrogatorio formale e testi sui capi di cui alla memoria integrativa ex art. 171 ter comma 1 n. 2) c.p.c., che a tal fine si intendono preceduti dal rituale “vero che”, con esibizione al teste dei documenti indicati.
Si indica a testi su tutti i capi rciprete c/o SPC. Testimone_1
Nel merito
- accertare e dichiarare la responsabilità di natura contrattuale per violazione della convenzione, ovvero in subordine da fatto illecito, di (CF ), per i motivi di cui Controparte_4 P.IVA_3 in narrativa e per l'effetto condannarla a rimborsare e pagare in favore di Controparte_1 la somma di € 36.500,00 maggiorata degli interessi corrispettivi in misura pari al tasso TAN
[...]
dei contratti di finanziamento maturati dall'erogazione al pagamento effettivo, ovvero oltre
interessi legali di mora ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al saldo effettivo, nonché al pagamento della somma di € 3.590,25 a titolo di ripetizione delle provvigioni di intermediazione, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al soddisfo.
Il tutto con vittoria nelle spese di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge”.
Per parte convenuta:
“Dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande proposte da parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi in premessa meglio specificati.
Con vittoria di spese e compresi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. agisce per la condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo Controparte_1
finanziato e della somma percepita dalla società convenzionata per la provvigione di intermediazione indebitamente percepita.
Espone l'attrice di aver erogato in favore della convenuta la somma di € 36.500,00 - in forza di una convenzione avente ad oggetto la promozione e conclusione di contratti di credito finalizzati all'acquisto di veicoli, in esecuzione della richiesta di finanziamento proposta per l'acquisto delle seguenti autovetture:
pagina 2 di 6 • Lazzara contratto n. 3273503 (doc. 2 att.), finalizzato al pagamento di una Fiat 500 L, prezzo dichiarato di € 17.500,00, erogato di € 17.500,00, targata FK510JA, tasso TAN 7,69;
• contratto n. 3116327 (doc. 3 att.), finalizzato al pagamento di una BMW X1, Parte_1 prezzo dichiarato di € 14.000,00, erogato di € 12.000,00, targata EM135CY, tasso TAN
7,16;
• Fiaschè contratto n. 2941967 (doc. 4 att.), finalizzato al pagamento di una Mercedes CLA
220, prezzo dichiarato di € 21.000,00, erogato di € 7.000,00, targata ER779AJ, tasso TAN
7,43.
2. Parte attrice afferma che, approvate le suddette richieste di finanziamento (docc. 5-6-7- att.): i) in relazione al contratto l'auto targata FK510JA veniva formalmente intestata al Pt_2
coobbligato in data 25.01.2022, reintestata a in data 4.03.2022, e poi nuovamente CP_4 venduta a terzi estranei in data 13.05.2022 (doc. 7 att.); ii) in relazione al contratto l'auto Parte_1
targata EM135CY veniva formalmente intestata al cliente in data 19.05.2021, reintestata a in data 11.11.2021, e poi nuovamente venduta a terzi estranei in data 4.03.2022 (doc. 8 CP_4 att.); iii) mentre, in relazione al contratto , l'auto targata ER779AJ non veniva intestata al Per_2
cliente, né alla coobbligata (doc. 9 att.).
Pertanto, SPC rileva che come parte convenuta ha violato gli obblighi di natura contrattuale di cui agli artt. 2 e 14, non ha consegnato, né dimostrato di aver fornito, i beni ai clienti (doc. 1 att.).
Pertanto, in data 16.07.2022 SPC, per il tramite del legale scrivente, diffidava alla CP_4
ripetizione degli importi erogati, oltre provvigioni (doc. 10 att.).
3. Parte convenuta si è costituita in giudizio contestando la difesa attorea rilevando che non sussiste inadempimento contrattuale poiché la rivendita delle suddette auto alla “non Controparte_4
comporta alcuna violazione della convenzione stipulata tra le due società contrapposte in quanto non è espressamente vietato per il convenzionato il riacquisto dell'autovettura” (cfr. pag. 2 costituzione) ed in relazione al contratto con e ritiene di aver adempiuto CP_6 CP_7 allo stesso in quanto la macchina veniva intestata a quest'ultima coobbligata (docc. 4, 5, 6).
4. La controversia riguarda, dunque, l'inadempimento contrattuale. Incombe sul creditore provare l'esistenza del credito, mentre incombe sul debitore provare di aver adempiuto (Cass. Sez. Un.
13533/2001) o, in alternativa, che il credito è insussistente o estinto per altra causa.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie la convenuta non ha provato di aver adempiuto alle proprie obbligazioni a fronte delle precise contestazioni della controparte.
Risulta, infatti, provato che:
- fra le parti era stata conclusa una convenzione in forza della quale l'attrice si impegnava a finanziare i clienti della convenuta in relazione all'acquisto dei veicoli venduti dalla convenuta, corrispondendo alla stessa una provvigione (doc.1 attrice);
- l'attrice ha erogato nell'interesse del cliente della somma Controparte_8 di € 36.500,00 (docc. 2, 3 e 4 attrice) ed ha versato la provvigione per l'attività di intermediazione per € 3.590,25 (doc. 6 attore), circostanze entrambe non contestate;
- dopo due mesi, parte convenuta ha riacquistato il veicolo targato FK510JA da Pt_3
intestandolo a sé (doc. 7 attrice) e dopo sei mesi ha riacquistato da
[...] CP_9
il veicolo targato EM135CY (doc. 8 att.);
[...]
- l'ultimo contratto, a differenza di quanto affermato dalla convenuta, non è stato eseguito poiché il veicolo targato ER799AJ non è mai stato trasferito né al sig. , né Controparte_10
alla coobbligata sig.ra ed a provare documentalmente tale circostanza vi è il CP_7
la visura al P.R.A. prodotta da parte attrice (doc. 19 e doc. 9). Sebbene parte convenuta abbia prodotto l'assicurazione auto del suddetto veicolo, il fatto che essa sia stata stipulata a nome della coobbligata a nulla rileva, potendo stipulare l'assicurazione CP_7
anche un semplice locatario del veicolo (vedi doc. 6 convenuto). Nemmeno il doc. 5
prodotto dalla convenuta è idoneo a dimostrare la proprietà del bene in capo alla sig.ra in quanto attesta una mera pratica di “trasferimento della proprietà in corso”, non CP_7
che il passaggio di proprietà in favore della coobbligata sia effettivamente avvenuto.
5. Ai sensi dell'art. 14 della convenzione, “il convenzionato, fatti salvi i diritti di credito
vantati da SPC nei confronti del Cliente, dovrà rimborsare immediatamente e a semplice richiesta scritta, l'importo del finanziamento erogato, maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data di rimborso, in caso di: …mancata o ritardata fornitura del bene o mancata o ritardata prestazione del servizio;
mancata presentazione a
SPC della documentazione comprovante l'avvenuta consegna del bene o la prestazione del servizio;
…mancata trascrizione al PRA della vendita del veicolo finanziato esclusivamente
a favore del cliente/coobligato… restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del servizio
pagina 4 di 6 accettate dal Convenzionato;
…difformità del bene venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento, anche con riferimento al valore del bene
o del servizio finanziati” (doc. 1).
Correlativamente ai sensi dell'art. 2 del contratto di finanziamento stipulato con e Per_2
(doc. 3, 4), il cliente è obbligato “qualora il bene finanziato sia un veicolo, a non Parte_1
alienare lo stesso, né a sottoporlo a vincoli o gravami di qualsiasi genere a favore di terzi, senza il preventivo consenso scritto della Società”.
La clausola contrattuale violata è diretta a tutelare la garanzia della restituzione del debito da parte dell'acquirente, garanzia che consiste appunto nell'oggetto della compravendita finanziata: ove il bene non sia intestato alla parte finanziata non ha più Controparte_1
la possibilità di rivalersi sul valore dello stesso in caso di inadempimento dell'acquirente.
Dagli estratti conto risulta inoltre che gli acquirenti sono decaduti dal beneficio del termine avendo cessato di restituire il finanziamento e dunque la perdita della garanzia da parte della finanziaria costituisce un danno effettivo.
Ne deriva, così come previsto in contratto, che la convenuta va condannata a corrispondere a la somma di € 36.500,00, maggiorata degli interessi Controparte_1
corrispettivi maturati per i tre contratti a decorrere dai rispettivi giorni di erogazione dei finanziamenti fino al rimborso delle somme come previsto dall'art.14 della convenzione, nello specifico dal: i) 9/4/2021 per il contratto di cui al doc. 3 att.; ii) dal 9/12/2021 per il contratto di cui al doc. 2 (attore); iii) e dal 7/5/2020 per il contratto di cui al doc. 4 (att.).
La convenuta, in considerazione del proprio inadempimento contrattuale, va altresì condannata a restituire all'attrice la provvigione ricevuta a seguito del contratto di finanziamento per cui è causa, pari ad € 3.590,25 oltre interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data della domanda (notifica dell'atto di citazione) al saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte: lo scaglione è quello da € 26.000 a €
52.000, vengono applicati i valori medi per le prime due fasi e i minimi per la fase istruttoria e quella decisionale, in quanto l'istruttoria è stata documentale e la fase decisionale è stata svolta in forma orale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:
condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_4 Controparte_1
36.500,00, maggiorata degli interessi corrispettivi maturati per i tre contratti a decorrere dai rispettivi giorni di erogazione dei finanziamenti fino al saldo, nello specifico dal: i) 9/4/2021 per il contratto di cui al doc. 3 att.; ii) dal 9/12/2021 per il contratto di cui al doc. 2 (attore); iii) e dal
7/5/2020 per il contratto di cui al doc. 4 (att.);
condanna a corrispondere alla la somma di € Controparte_4 Controparte_1
3.590,25, oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data della domanda al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di giudizio, che Controparte_4 Controparte_1
liquida in euro 5.261 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15 % oltre CU e spese di notifica, oltre Iva e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 17 aprile 2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Comune
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2598/2024 promossa da:
già in virtù di cambio di denominazione sociale Controparte_1 CP_2
deliberato dall'assemblea straordinaria del 5.06.2018, con effetto dal 1.10.2018, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Sella Holding SpA, con sede legale in Torino, via Bellini n. 2, P. IVA , Cod.Fisc. / Num. iscrizione presso l'Ufficio del Registro di P.IVA_1
Torino , in persona del procuratore speciale dott.ssa , giusta procura P.IVA_2 CP_3
speciale conferita con atto del Notaio in data 08.01.2020, Rep. n. 54864, ordine n. Persona_1
10623, rappresentata e difesa, dall'Avv. Paolo Minoli del Foro di Torino (C.F.
) C.F._1
ATTRICE
contro
(CF , Via Lazio angolo via Emilia sn, cap 97014 Ispica RG, in Controparte_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante (cf. nato a [...] il Controparte_5 C.F._2
20.9.1957, residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Rustico
(cf. ; C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: pagina 1 di 6 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, allegazione e deduzione
In via istruttoria:
- ammettere la prova per interrogatorio formale e testi sui capi di cui alla memoria integrativa ex art. 171 ter comma 1 n. 2) c.p.c., che a tal fine si intendono preceduti dal rituale “vero che”, con esibizione al teste dei documenti indicati.
Si indica a testi su tutti i capi rciprete c/o SPC. Testimone_1
Nel merito
- accertare e dichiarare la responsabilità di natura contrattuale per violazione della convenzione, ovvero in subordine da fatto illecito, di (CF ), per i motivi di cui Controparte_4 P.IVA_3 in narrativa e per l'effetto condannarla a rimborsare e pagare in favore di Controparte_1 la somma di € 36.500,00 maggiorata degli interessi corrispettivi in misura pari al tasso TAN
[...]
dei contratti di finanziamento maturati dall'erogazione al pagamento effettivo, ovvero oltre
interessi legali di mora ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al saldo effettivo, nonché al pagamento della somma di € 3.590,25 a titolo di ripetizione delle provvigioni di intermediazione, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla notifica della citazione al soddisfo.
Il tutto con vittoria nelle spese di lite oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge”.
Per parte convenuta:
“Dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande proposte da parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi in premessa meglio specificati.
Con vittoria di spese e compresi professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. agisce per la condanna di parte convenuta al pagamento dell'importo Controparte_1
finanziato e della somma percepita dalla società convenzionata per la provvigione di intermediazione indebitamente percepita.
Espone l'attrice di aver erogato in favore della convenuta la somma di € 36.500,00 - in forza di una convenzione avente ad oggetto la promozione e conclusione di contratti di credito finalizzati all'acquisto di veicoli, in esecuzione della richiesta di finanziamento proposta per l'acquisto delle seguenti autovetture:
pagina 2 di 6 • Lazzara contratto n. 3273503 (doc. 2 att.), finalizzato al pagamento di una Fiat 500 L, prezzo dichiarato di € 17.500,00, erogato di € 17.500,00, targata FK510JA, tasso TAN 7,69;
• contratto n. 3116327 (doc. 3 att.), finalizzato al pagamento di una BMW X1, Parte_1 prezzo dichiarato di € 14.000,00, erogato di € 12.000,00, targata EM135CY, tasso TAN
7,16;
• Fiaschè contratto n. 2941967 (doc. 4 att.), finalizzato al pagamento di una Mercedes CLA
220, prezzo dichiarato di € 21.000,00, erogato di € 7.000,00, targata ER779AJ, tasso TAN
7,43.
2. Parte attrice afferma che, approvate le suddette richieste di finanziamento (docc. 5-6-7- att.): i) in relazione al contratto l'auto targata FK510JA veniva formalmente intestata al Pt_2
coobbligato in data 25.01.2022, reintestata a in data 4.03.2022, e poi nuovamente CP_4 venduta a terzi estranei in data 13.05.2022 (doc. 7 att.); ii) in relazione al contratto l'auto Parte_1
targata EM135CY veniva formalmente intestata al cliente in data 19.05.2021, reintestata a in data 11.11.2021, e poi nuovamente venduta a terzi estranei in data 4.03.2022 (doc. 8 CP_4 att.); iii) mentre, in relazione al contratto , l'auto targata ER779AJ non veniva intestata al Per_2
cliente, né alla coobbligata (doc. 9 att.).
Pertanto, SPC rileva che come parte convenuta ha violato gli obblighi di natura contrattuale di cui agli artt. 2 e 14, non ha consegnato, né dimostrato di aver fornito, i beni ai clienti (doc. 1 att.).
Pertanto, in data 16.07.2022 SPC, per il tramite del legale scrivente, diffidava alla CP_4
ripetizione degli importi erogati, oltre provvigioni (doc. 10 att.).
3. Parte convenuta si è costituita in giudizio contestando la difesa attorea rilevando che non sussiste inadempimento contrattuale poiché la rivendita delle suddette auto alla “non Controparte_4
comporta alcuna violazione della convenzione stipulata tra le due società contrapposte in quanto non è espressamente vietato per il convenzionato il riacquisto dell'autovettura” (cfr. pag. 2 costituzione) ed in relazione al contratto con e ritiene di aver adempiuto CP_6 CP_7 allo stesso in quanto la macchina veniva intestata a quest'ultima coobbligata (docc. 4, 5, 6).
4. La controversia riguarda, dunque, l'inadempimento contrattuale. Incombe sul creditore provare l'esistenza del credito, mentre incombe sul debitore provare di aver adempiuto (Cass. Sez. Un.
13533/2001) o, in alternativa, che il credito è insussistente o estinto per altra causa.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie la convenuta non ha provato di aver adempiuto alle proprie obbligazioni a fronte delle precise contestazioni della controparte.
Risulta, infatti, provato che:
- fra le parti era stata conclusa una convenzione in forza della quale l'attrice si impegnava a finanziare i clienti della convenuta in relazione all'acquisto dei veicoli venduti dalla convenuta, corrispondendo alla stessa una provvigione (doc.1 attrice);
- l'attrice ha erogato nell'interesse del cliente della somma Controparte_8 di € 36.500,00 (docc. 2, 3 e 4 attrice) ed ha versato la provvigione per l'attività di intermediazione per € 3.590,25 (doc. 6 attore), circostanze entrambe non contestate;
- dopo due mesi, parte convenuta ha riacquistato il veicolo targato FK510JA da Pt_3
intestandolo a sé (doc. 7 attrice) e dopo sei mesi ha riacquistato da
[...] CP_9
il veicolo targato EM135CY (doc. 8 att.);
[...]
- l'ultimo contratto, a differenza di quanto affermato dalla convenuta, non è stato eseguito poiché il veicolo targato ER799AJ non è mai stato trasferito né al sig. , né Controparte_10
alla coobbligata sig.ra ed a provare documentalmente tale circostanza vi è il CP_7
la visura al P.R.A. prodotta da parte attrice (doc. 19 e doc. 9). Sebbene parte convenuta abbia prodotto l'assicurazione auto del suddetto veicolo, il fatto che essa sia stata stipulata a nome della coobbligata a nulla rileva, potendo stipulare l'assicurazione CP_7
anche un semplice locatario del veicolo (vedi doc. 6 convenuto). Nemmeno il doc. 5
prodotto dalla convenuta è idoneo a dimostrare la proprietà del bene in capo alla sig.ra in quanto attesta una mera pratica di “trasferimento della proprietà in corso”, non CP_7
che il passaggio di proprietà in favore della coobbligata sia effettivamente avvenuto.
5. Ai sensi dell'art. 14 della convenzione, “il convenzionato, fatti salvi i diritti di credito
vantati da SPC nei confronti del Cliente, dovrà rimborsare immediatamente e a semplice richiesta scritta, l'importo del finanziamento erogato, maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data di rimborso, in caso di: …mancata o ritardata fornitura del bene o mancata o ritardata prestazione del servizio;
mancata presentazione a
SPC della documentazione comprovante l'avvenuta consegna del bene o la prestazione del servizio;
…mancata trascrizione al PRA della vendita del veicolo finanziato esclusivamente
a favore del cliente/coobligato… restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del servizio
pagina 4 di 6 accettate dal Convenzionato;
…difformità del bene venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento, anche con riferimento al valore del bene
o del servizio finanziati” (doc. 1).
Correlativamente ai sensi dell'art. 2 del contratto di finanziamento stipulato con e Per_2
(doc. 3, 4), il cliente è obbligato “qualora il bene finanziato sia un veicolo, a non Parte_1
alienare lo stesso, né a sottoporlo a vincoli o gravami di qualsiasi genere a favore di terzi, senza il preventivo consenso scritto della Società”.
La clausola contrattuale violata è diretta a tutelare la garanzia della restituzione del debito da parte dell'acquirente, garanzia che consiste appunto nell'oggetto della compravendita finanziata: ove il bene non sia intestato alla parte finanziata non ha più Controparte_1
la possibilità di rivalersi sul valore dello stesso in caso di inadempimento dell'acquirente.
Dagli estratti conto risulta inoltre che gli acquirenti sono decaduti dal beneficio del termine avendo cessato di restituire il finanziamento e dunque la perdita della garanzia da parte della finanziaria costituisce un danno effettivo.
Ne deriva, così come previsto in contratto, che la convenuta va condannata a corrispondere a la somma di € 36.500,00, maggiorata degli interessi Controparte_1
corrispettivi maturati per i tre contratti a decorrere dai rispettivi giorni di erogazione dei finanziamenti fino al rimborso delle somme come previsto dall'art.14 della convenzione, nello specifico dal: i) 9/4/2021 per il contratto di cui al doc. 3 att.; ii) dal 9/12/2021 per il contratto di cui al doc. 2 (attore); iii) e dal 7/5/2020 per il contratto di cui al doc. 4 (att.).
La convenuta, in considerazione del proprio inadempimento contrattuale, va altresì condannata a restituire all'attrice la provvigione ricevuta a seguito del contratto di finanziamento per cui è causa, pari ad € 3.590,25 oltre interessi di mora ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data della domanda (notifica dell'atto di citazione) al saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri aggiornati e delle effettive attività svolte: lo scaglione è quello da € 26.000 a €
52.000, vengono applicati i valori medi per le prime due fasi e i minimi per la fase istruttoria e quella decisionale, in quanto l'istruttoria è stata documentale e la fase decisionale è stata svolta in forma orale.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti:
condanna a corrispondere a la somma di € Controparte_4 Controparte_1
36.500,00, maggiorata degli interessi corrispettivi maturati per i tre contratti a decorrere dai rispettivi giorni di erogazione dei finanziamenti fino al saldo, nello specifico dal: i) 9/4/2021 per il contratto di cui al doc. 3 att.; ii) dal 9/12/2021 per il contratto di cui al doc. 2 (attore); iii) e dal
7/5/2020 per il contratto di cui al doc. 4 (att.);
condanna a corrispondere alla la somma di € Controparte_4 Controparte_1
3.590,25, oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data della domanda al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di giudizio, che Controparte_4 Controparte_1
liquida in euro 5.261 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15 % oltre CU e spese di notifica, oltre Iva e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 17 aprile 2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Comune
pagina 6 di 6