TRIB
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/05/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1078/2023 promossa da:
CF ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FERRARO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARTINA GENTILE e dell'avv. LEONARDO MASI
CONVENUTO OPPOSTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine di cui all'art. 189, n. 1), c.p.c.:
Il procuratore di ha chiesto: «contrariis reiectis, nonché ogni più opportuno Parte_1 accertamento e declaratoria: in via principale: accertare e dichiarare la fondatezza delle deduzioni di cui al giudizio afferenti entrambi i rapporti contrattuali per cui è causa e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la fondatezza delle deduzioni di cui al giudizio afferenti entrambi i rapporti contrattuali per cui è causa e, per l'effetto, condannare la società opposta alla restituzione in favore della delle somme, nella misura che sarà accertata in corso di causa, da quest'ultima Parte_1 corrisposte durante la vigenza del rapporto contrattuale e non dovute siccome derivanti da clausole nulle ovvero da inosservanza di previsioni contrattuali e normative ponendo detta somma in compensazione con quanto risultasse eventualmente dovuto in corso di causa alla società opposta da parte della in ogni caso: accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse pretese e Parte_1 rigettare le medesime;
vittoria di spese e compensi di lite».
pagina 1 di 11 Il procuratore di ha chiesto: «ogni contraria istanza, Controparte_1 deduzione, eccezione e/o domanda reietta: A) in via preliminare, rigettare l'avversa eccezione di nullità dei contratti di fornitura per cui è causa, per le ragioni esposte in atti;
B) nel merito, in tesi: respingere le domande avversarie e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 408/2023 del 9.3.2023
(Tribunale di Prato – R.G. 715/2023), per le ragioni esposte in atti;
C) in ipotesi: riconosciuto il complessivo credito di per l'importo di € 39.196,73, oltre agli interessi Controparte_2 ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e spese portate dal decreto ingiuntivo, condannare al pagamento, in favore di dell'importo di € 39.196,73, oltre agli Pt_1 CP_1 interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e spese portate dal decreto ingiuntivo;
D) in ogni caso: respingere l'avversa domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti. E) Con vittoria di spese e competenze professionali» e, in via istruttoria, insistendo nell'istanza ex art. 210 formulata nella seconda memoria istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei Controparte_1 confronti di dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di Parte_1
€ 39.196,73 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e Controparte_1 dedotto:
- di aver stipulato con due contratti di somministrazioni di energia elettrica per Parte_1 uso non domestico n. MW21A124020 del 03.09.2021, POD n. IT001E984197993 sito in
Carloforte (SU), c.so Camillo Cavour n. 25, n. MW21A130118 del 17.11.2021, POD n.
IT001E98422062 sito in Carloforte (SU), p.zza Carlo Emanuele n. 28;
- che nel corso del rapporto la controparte aveva sottoscritto plurimi accordi di rateizzazione, rimasti parzialmente inadempiuti;
- di essere creditrice della somma di € a titolo di corrispettivi ancora dovuti per le prestazioni di cui alle fatture n. 486194 (per l'importo di € 2.882,58 IVA inclusa) del 17.05.2022, n. 561847 (per l'importo di € 3.510,22 IVA inclusa) del 15.06.2022, n. 713351 (per l'importo di € 4.671,27
IVA inclusa) del 19.07.2022, n. 752134 (per l'importo di € 7.044,30 IVA inclusa) del 16.08.2022,
n. 804617 (per l'importo di €10.959,96 IVA inclusa) del 19.08.2022, n. 880324 (per l'importo di
€ 8.558,35 IVA inclusa) del 15.09.2022, n. 896967 (per l'importo di € 7.368,54 IVA inclusa) del
17.09.2022, n. 995452 (per l'importo di € 3.683,07 IVA inclusa) del 17.10.2022, n. 1007269 (per l'importo di € 2.594,92 IVA inclusa) del 15.11.2022, n. 1087285 (per l'importo di € 144,30 IVA inclusa) del 17.11.2022.
Ha proposto opposizione non contestando di aver stipulato contratti di Parte_1 somministrazione di energia elettrica per i locali siti in Carloforte, c.so Cavour n. 25 e p.zza Carlo
Emanuele n. 28, né di aver omesso il pagamento delle fatture di cui al ricorso monitorio, ma:
- eccependo la nullità dell'art. 8 delle condizioni generali di fornitura (CGF) e delle condizioni tecnico economiche di fornitura (CTE) per violazione dell'art. 33, co. 2, lett. n) e o) del codice pagina 2 di 11 del consumo, tanto con riferimento alle variazioni dei corrispettivi per effetto dell'indicizzazione GA
, quanto alle perdite di rete, con conseguente non debenza della somma di € 13.934,05 per quanto riguarda la fornitura di c.so Cavour e di € 24.022,07 per quanto riguarda p.zza Carlo
Emanuele;
- eccependo la mancata comunicazione della variazione dei corrispettivi, in spregio all'art. 16, co.
4, CGF;
- con riferimento specifico al locale di c.so Cavour:
o contestando la riconducibilità delle fatture al locale, risultando nel contratto indicato il
POD IT001E984197993 e nelle fatture il POD IT001E98419799;
o eccependo l'inosservanza delle disposizioni contrattuali delle quali era stata eccepita la nullità;
o contestando come illegittima la fatturazione del consumo stimato, non coincidente con quello reale e illegittimamente stimato;
o contestando l'erroneità del calcolo della quota variabile, «avendo determinato quest'ultima sulla base di consumi medi annui ben superiori rispetto a quelli da considerare per ciascun mese di riferimento»;
o contestando “debenza e misura” del corrispettivo CMOR addebitato nella fattura n. 804617/22, in ragione dell'insussistenza dei presupposti, del difetto di legittimazione Contro attiva di
- con riferimento specifico al locale di p.zza Carlo Emanuele:
o contestando l'erroneità della somma ingiunta, essendosi versato, con riferimento alla fattura n. 486194/2022 l'importo di € 2.402,14 anziché di € 1.921,72;
o contestando che «che il computo delle somme richieste [fosse] avvenuto tenendo conto delle letture effettive»;
o contestando l'erroneità del calcolo della quota variabile;
- con riferimento ad entrambi i locali:
o contestando ogni voce di spesa posta a carico di «della quale dovrà esser fornita Pt_1 rigorosa dimostrazione»;
o eccependo la mancata applicazione delle condizioni contrattuali, prevedendo il contratto le condizioni “Luce Amica 2030 G7”, mentre nelle fatture era riportata l'offerta
[...]
”, che ha contestato corrispondere a quanto pattuito;
Org_2
o contestando la correttezza dei “ricalcoli quota variabile”, non comprendendosene la natura, e deducendone la quantificazione in violazione delle pattuizioni contrattuali;
o contestando la quantificazione delle perdite di rete.
pagina 3 di 11 Contro L'opponente ha, dipoi, chiesto la condanna di alla «restituzione delle somme non dovute siccome derivanti da clausole nulle ovvero da inosservanza di previsioni contrattuali e normative», con riferimento a tutti i pagamenti eseguiti in corso di rapporto. ha, quindi, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento Pt_1 della domanda riconvenzionale.
Si è costituito in giudizio la convenuta opposta , che ha Controparte_1 contestato la fondatezza della argomentazioni di controparte, esponendo:
- che gli accordi di rateizzazione avevano valore di ricognizione di debito;
- che la scelta della tariffa multioraria variabile era stata compiuta liberamente dalla controparte, e da questa conseguiva l'indicizzazione all Prezzo Unico Nazionale;
- che le perdite di rete, oltre ad essere menzionate nelle CTE (prevalenti sulle CGF ai sensi dell'art. 8.1), erano definite dalla normativa ARERA;
- che oggetto di comunicazione erano, ai sensi dell'art. 16 CGF, unicamente le modifiche delle condizioni economiche, che non avevano avuto luogo durante la vigenza del contratto;
- che la differenza tra il numero di POD indicato in contratto e quello indicato nelle fatture era riconducibile unicamente alla mancata indicazione del codice di controllo, ininfluente ai fini dell'individuazione del POD;
- che il riferimento ” nelle fatture stava a significare che, nell'ambito della Org_2 tariffa 2030 G7”, era stato scelto il corrispettivo variabile, indicizzato al PUN;
Org_2
- che il TIF consentiva, in caso di mancanza del dato del consumo effettivo, l'impiego di dati di misura stimati;
- che la contestazione del calcolo della quota variabile, affidata a perizia di parte, era inattendibile e comunque incomprensibile;
- che il corrispettivo CMOR era stato applicato, in ragione della morosità dell'utente nei confronti del precedente fornitore, sulla base della pertinente normativa ARERA;
- che era stato computato, quanto al contratto di p.zza Carlo Emanuele, il pagamento nella misura indicata da controparte di € 2.402,14;
- che le contestazioni di “ogni voce” dovevano ritenersi generiche;
- che i “ricalcoli di quota variabile” erano detrazioni a favore del cliente;
- che la domanda riconvenzionale era del tutto generica.
L'opposta ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con la propria seconda memoria l'opponente ha esposto di aver ricevuto dal nuovo fornitore fattura con applicazione del corrispettivo CMOR di € 2.594,92 Contro dell'importo pari alla fattura 1007269/22, allegando «l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della fattura […] stante l'avvenuta accettazione di del piano di rientro Org_3 Contro comprensivo anche della suddetta fattura» ed eccependo il difetto di legittimazione di a chiederne pagina 4 di 11 Contro il pagamento in questa sede. con la propria seconda memoria, ha prodotto i dati di misura comunicati dal distributore, con riferimento al contratto di c.so Cavour.
Indi, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ragione della pronta spedibilità del giudizio, la causa è stata istruita alle produzioni documentali. Indi, previo scambio degli scritti conclusivi, la è stata rimessa in decisione all'udienza del 06/02/2024.
* * *
1. L'opposizione è infondata, e deve, pertanto, essere disattesa.
1.1. Segnalato che è pacifica tra le parti la stipula del contratto e l'esecuzione della fornitura di energia elettrica, così come il mancato pagamento delle fatture esponenti le somme oggetto del ricorso monitorio, deve procedersi all'esame delle specifiche contestazione dell'opponente, cui si procederà partitamente, ancorché sinteticamente, ai sensi dell'art. 7 DM Giustizia n. 110/23.
1.1.1. Con riferimento alle contestazioni di carattere generale, si osserva quanto segue.
1.1.1.1. L'eccezione di nullità dell'art. 8 delle condizioni generali di fornitura (CGF) e delle condizioni tecnico economiche di fornitura (CTE) in quanto vessatorie per violazione dell'art. 33, co. 2, lett. n) e o) del codice del consumo è priva di pregio, essendo l'opponente una società, e non potendo, quindi, beneficiare della tutela garantita al consumatore che, necessariamente, è persona fisica. Si osservi, peraltro, che la normativa a tutela del consumatore non prevede una specifica approvazione delle clausole vessatorie, prevista, invece, dall'art. 1341, co. 2, c.c. per le clausole c.d. “onerose”, che, tuttavia, sono un numerus clausus, la cui ricorrenza non è stata invocata dall'opponente. Né rileva che la normativa consumeristica sia richiamata nelle schede contrattuali, non essendo nella disponibilità delle parti la determinazione della legge (inderogabile) applicabile, né la previsione convenzionale, anche per relationem, di ipotesi di nullità contrattuale.
1.1.1.2. Il rilievo della mancata comunicazione della variazione dei corrispettivi, in spregio all'art. 16, co. 4, CGF, non coglie nel segno. La previsione contrattuale testé citata ha il seguente tenore: «la comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta sintetica ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate». Già dal tenore letterale della previsione emerge che l'obbligo di comunicazione, finalizzato all'esercizio del diritto di recesso, concerne unicamente le “modifiche unilaterali del contratto da parte del fornitore” e non le “evoluzioni automatiche delle condizioni economiche” (queste le diciture nella rubrica dell'art. 16 CGF) le quali vengono in rilievo nel caso di specie. Rispetto a queste “non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale”, secondo la medesima previsione contrattuale, il che, d'altronde, è ovvio, poiché non si tratta di modifiche del contratto, ma di indici esterni in base ai quali le parti, consensualmente, hanno ritenuto di far variare i corrispettivi contrattuali. Ritiene il Tribunale, allora, che la comunicazione “nella prima bolletta in cui sono applicate”, nel caso di specie, risulta integrata, nelle fatture, dalla specifica indicazione della “quota variabile” nel quadro di dettaglio, che rende edotto il cliente della circostanza che sia intervenuta la variazione.
pagina 5 di 11 1.1.2. Può, quindi, procedersi all'esame delle contestazioni specificamente concernenti la fornitura eseguita presso il locale di c.so Cavour.
1.1.2.1. L'opponente, anzitutto, contesta la riconducibilità delle fatture al locale, risultando nel contratto indicato il POD IT001E984197993 e nelle fatture il POD IT001E98419799. Il rilievo non Contro appare dirimente, non essendovi contestazione né della stipula del contratto con né della somministrazione di energia elettrica presso il punto di somministrazione riferito al locale di c.so Cavour,
e risultando dalla disciplina di settore — par.
6.4 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, adottato da giusta DPCM 11/05/2004 recante “Criteri, modalità e CP_3 condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”
— come la quindicesima cifra, avente funzione di “chiave di controllo” sia opzionale.
1.1.2.2. Quanto all'eccezione di inosservanza delle disposizioni contrattuali delle quali era stata eccepita la nullità, trattasi di contestazione del tutto generica, che non può, in quanto tale, essere presa in considerazione.
1.1.2.3. Con riferimento, invece alla contestazione concernente la fatturazione del consumo stimato, che si assume non coincidente con quello reale e illegittimamente stimato, deve osservarsi che la disciplina di settore (art. 5 Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale c.d. TIF, adottato con delibera ARERA n. 463/2016/R/com) prevede che « 5.1 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
b) autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi dei successivi Articolo 7 e Articolo 8, validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME;
c) dati di misura stimati.
5.2 Nel caso di utilizzo dei dati di cui al comma 5.1, lettera c), il venditore ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima.
5.3 Il venditore sul mercato libero può, ai sensi del comma 3.2 e con le modalità di cui al comma 3.3, stabilire un diverso ordine di priorità purché, almeno una volta ogni 12 mesi, emetta una fattura che contabilizzi consumi effettivi». L'impiego del dato di misura stimato — anche, trattandosi di somministrazione in mercato libero, con un metodo di stima diverso da quello indicato nel comma 1 — risulta, pertanto, legittimo e lo
è, ai sensi dell'art. 11 TIF, anche in ipotesi di cessazione della fornitura. A ogni modo, l'opponente non ha specificamente contestato la riferibilità al distributore dei dati di misura prodotti in formato .xml, limitandosi a contestare che i prospetti riassuntivi predisposti dall'opposta contengano i dati effettivi.
Contro Al fine di vagliare l'attendibilità della stima compiuta da è d'uopo verificare se il dato di consumo emergente, mese per mese, dai dati comunicati dal distributore, sia congruente alla stima compiuta da Contro nelle fatture oggetto del procedimento monitorio. I dati che qui interessano si rinvengono nei file Contro contenuti nel doc. 21.1 fasc. con particolare riferimento ai file recanti le letture all'ultimo giorno dei mesi da giugno a ottobre:
- 05779711000_01745520211_202206_PNO2G_20220701180947_1DP0012_R.xml
- 05779711000_01745520211_202207_PNO2G_20220801214615_1DP0012_R.xml
- 05779711000_01745520211_202208_PNO2G_20220901195917_1DP0012_R.xml
- 05779711000_01745520211_202209_PNO2G_20221001200042_1DP0012_R.xml pagina 6 di 11 - 05779711000_01745520211_202210_PNO2G_20221101160739_1DP0012_R.xml
Dai file .xml si ricavano le seguenti letture:
Data Misura F1 F2 F3
30/06/2022 6904,519 4265,747 6158,949
31/07/2022 9716,403 6179,353 8694,186
31/08/2022 12970,407 8221,600 11475,403
30/09/2022 14992,743 9445,677 13063,113
31/10/2022 15001,176 9459,838 13095,389
Dai dati di lettura sopra indicati si ricavano, per differenza, i seguenti consumi mensili per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2022, in relazione alla fatturazione dei cui consumi è stata proposta domanda monitoria, che, nella tabella sotto riportata, sono affiancati al tato stimato nelle fatture.
Mese F1 F2 F3
Misurato Stimato Misurato Stimato Misurato Stimato
lug. 2022 2811,884 2220,000 1913,606 2155,000 2535,237 2155,000 ago. 2022 3254,004 2799,000 2042,247 2717,000 2781,217 2717,000 set. 2022 2022,336 1621,000 1224,077 1573,000 1587,710 1573,000 ott. 2022 8,433 19,000 14,161 18,000 32,276 18,000
Totale 8096,657 6659,000 5194,091 6463,000 6936,440 6463,000
Dai dati tratti dalla documentazione ritualmente acquisita, emerge che, a fronte di un consumo effettivo di 20.227,188 kWh, è stato stimato (e fatturato) un minor consumo di 19.585 kWh. Né influisce sull'esito della valutazione la circostanza che il consumo stimato in F2 risulti superiore al consumo effettivo, giacché la differenza di 1269 kWh ca. risulta più che compensata dal minor consumo stimato in F1, in relazione al quale, essendo applicata una tariffa multioraria variabile, il corrispettivo sarebbe risultato più elevato.
Deve dunque ritenersi priva di pregio la censura svolta dall'opponente.
1.1.2.4. ha poi, contestato, l'erroneità del calcolo della quota variabile, «avendo Pt_1 determinato quest'ultima sulla base di consumi medi annui ben superiori rispetto a quelli da considerare per ciascun mese di riferimento». La questione è, tuttavia, assorbita dal riscontro della correttezza del dato di consumo, come argomentato al paragrafo precedente.
1.1.2.5. L'opponente contestando “debenza e misura” del corrispettivo CMOR addebitato nella fattura Contro n. 804617/22, in ragione dell'insussistenza dei presupposti e del difetto di legittimazione attiva di
Giova, pertanto, ricostruire brevemente la fisionomia dal sistema indennitario e definire la natura del
CMOR.
1.1.2.5.1. Il "Sistema Indennitario", come disciplinato dalla deliberazione 593/2017/R/COM dell'ARERA (Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale – ), rappresenta un quadro normativo finalizzato alla Org_4 mitigazione dei rischi derivanti dalla pratica del "turismo energetico", che si configura come un pagina 7 di 11 comportamento opportunistico dei clienti finali, che, in prossimità del passaggio ad un nuovo fornitore di energia, omettano il pagamento delle ultime bollette al fine di sottrarsi agli obblighi contrattuali con il fornitore uscente.
1.1.2.5.2. Il cuore del Sistema Indennitario è rappresentato dal "corrispettivo di morosità" (CMOR), meccanismo di indennizzo introdotto dall'autorità di regolamentazione che prevede il ristoro del fornitore uscente per le perdite subite a causa dell'impossibilità o della scarsa convenienza economica nel recupero delle somme non pagate dai clienti morosi.
La procedura di erogazione del CMOR è articolata e coinvolge diverse parti interessate. A seguito della presentazione della richiesta di indennizzo da parte del fornitore uscente al Gestore del Sistema
Indennitario ( ), quest'ultimo comunica all'impresa di distribuzione la necessità di Org_5 addebitare il CMOR al cliente finale moroso. Una volta ottenuto il pagamento da parte dell'utente,
l'impresa di distribuzione, a sua volta, effettua il versamento del CMOR alla
[...]
che gestisce i flussi finanziari del sistema indennitario, e che provvede Parte_2
a corrispondere le somme al fornitore uscente
Deve osservarsi, da una parte, che l'importo del CMOR, stante la sua funzione ex professo indennitaria, è calcolato in modo forfettario sulla base delle stime di consumo, senza riflettere interamente l'ammontare del credito vantato dal fornitore uscente e, dall'altra, che il sistema indennitario (art. 13 TISIND) prevede una procedura di annullamento del CMOR qualora il credito del fornitore uscente sia soddisfatto integralmente e definitivamente dal cliente finale, il che mira ad evitare duplicazioni di pagamenti e a garantire una gestione efficiente e trasparente del sistema indennitario.
La fatturazione del corrispettivo CMOR al cliente risulta pertanto un obbligo a carico del fornitore entrante in forza della normativa ARERA, sol che ne riceva regolare richiesta, potendo il cliente sottrarsi ove offra prova (ciò che non ricorre nel caso di specie, ove v'è generica allegazione), dell'insussistenza dei presupposti.
1.1.2.5.3. I rilievi dell'opponente in punto di CMOR debbono, pertanto, essere disattesi.
1.1.3. In merito alle contestazioni concernenti la fornitura eseguita presso il locale di p.zza Carlo
Emanuele si osserva quanto segue.
1.1.3.1. L'opponente, anzitutto, contesta la correttezza della somma ingiunta, essendosi versato, con riferimento alla fattura n. 486194/2022 l'importo di € 2.402,14 anziché di € 1.921,72. La contestazione
è infondata: si legge nel ricorso monitorio «fattura n. 486194 (per l'importo di € 2.882,58 IVA inclusa) del 17.05.2022, scaduta il 06.06.2022 […] rimasta inevasa per € 480,43 (doc. 9)». La differenza tra l'importo della fattura e la somma “rimasta inevasa” è pari a 2.402,15, e, pertanto, corrispondente a quanto l'opponente afferma di aver corrisposto.
1.1.3.2. L'opponente seguita contestando che «che il computo delle somme richieste [fosse] avvenuto tenendo conto delle letture effettive». La censura non ha pregio, risultando dall'esame dei dati di lettura Contro in formato .xml (doc. 22.1 fasc. la corrispondenza delle misurazioni con le somme fatturate.
1.1.3.3. V'è poi contestazione dell'erroneità del calcolo della quota variabile, la quale, per la sua genericità, non è idonea ad onerare la controparte di provare il proprio esatto adempimento. Né soccorre la relazione prodotta (doc. 2 fasc. , del tutto apodittica. Pt_1
pagina 8 di 11 1.1.4. In merito alle contestazioni comuni alle due forniture, infine, si osserva quanto segue.
1.1.4.1. La contestazione di “ogni voce di spesa” posta a carico di «della quale dovrà esser Pt_1 fornita rigorosa dimostrazione» è priva di specificità e, conseguentemente, deve essere disattesa, essendo onere di chi eccepisca l'altrui inadempimento di indicarne gli specifici profili.
1.1.4.2. L'eccezione che si appunta sulla la mancata applicazione delle condizioni contrattuali, prevedendo il contratto le condizioni 2030 G7”, mentre nelle fatture era riportata l'offerta Org_2
” è priva di pregio. L'opposta, invero, ha convincentemente argomentato in ordine Org_2 alla qualificabilità quale mera espressione riassuntiva del riferimento a ”, né può Org_2 ritenersi idonea la contestazione della conformità tra le due tariffe, che l'opponente assume differenti, in difetto di esposizione dei profili di difformità.
1.1.4.3. Con riferimento, infine, alla contestazione della correttezza dei “ricalcoli quota variabile”, di cui l'opponete dichiara di non comprendere la natura, e deduce la “quantificazione in violazione delle pattuizioni contrattuali”, deve segnalarsi come anch'essa appaia generica, non evincendosi dall'atto di opposizione se si tratti di voce attiva o passiva — emergendo dalle fatture che trattasi di posta a favore del cliente, portata in riduzione rispetto alla quota variabile. In ogni caso, l'opponente non deduce gli specifici profili dell'inadempimento, onde alla censura non può darsi seguito.
1.1.4.4. Da ultimo, deve segnalarsi che la contestazione della quantificazione delle perdite di rete alla stregua dei criteri ARERA o «siccome addebitate in misura superiore a quella dovuta» risulta del tutto generica: l'opponente avrebbe dovuto specificare in che termini la disciplina tecnica non era stata rispettata, deducendo lo specifico inadempimento contestato.
1.2. L'opponente, in sede di memorie istruttorie ha altresì allegato di aver corrisposto al nuovo fornitore Contro un corrispettivo CMOR di € 2.594,92 importo pari alla fattura 1007269/22, allegando «l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della fattura […] stante l'avvenuta accettazione di Org_3 del piano di rientro comprensivo anche della suddetta fattura» ed eccependo il difetto di legittimazione Contro di a chiederne il pagamento in questa sede.
Sul punto deve osservarsi, anzitutto, che non v'è prova di un saldo del corrispettivo CMOR al nuovo fornitore, risultando, piuttosto, la sottoscrizione di un piano di rientro, privo come in quanto tale, di valenza estintiva. In secondo luogo, occorre qui richiamare le considerazioni sopra svolte in punto di
CMOR, segnalando come le ragioni del fornitore uscente rimangano integre siano alla soddisfazione del proprio credito (per capitale e per accessori) e solo in caso di effettiva percezione dell'indennizzo CMOR il creditore, in ossequio al generale obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, è tenuto a desistere dalle iniziative intraprese per il recupero (ove risulti il saldo integrale), e, sulla scorta della disciplina ARERA, a provvedere alla celere restituzione di quanto percepito in eccedenza al debitore.
Sicché, finché il fornitore precedente non riceva il pagamento dell'intero da parte di , deve ritenersi Pt_2 legittimato a tutelare il proprio credito anche in via giudiziale, così come debbono ritenersi dovuti gli interessi di mora sino al conseguimento del capitale da parte di , gravando sul debitore moroso il Pt_2 ritardo nella soddisfazione del credito, anche ove imputabile a terzi soggetti.
1.3. L'opposizione proposta da non trovando il favore del diritto, deve esser quindi Parte_1 disattesa. A fronte del rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivamente esecutivo.
pagina 9 di 11 2. La domanda riconvenzionale è manifestamente infondata.
Basti, al riguardo, osservare che, poiché le contestazioni svolte quali motivi di opposizione, richiamate in toto a sostegno della domanda restitutoria, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sono risultate infondate, la domanda riconvenzionale, che sulle medesime si fonda, risulta priva di pregio. Deve, inoltre, segnalarsi che la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la «restituzione delle somme non dovute siccome derivanti da clausole nulle ovvero da inosservanza di previsioni contrattuali e normative» risulta, in citazione, formulata in termini indeterminati, che non hanno trovato specificazione nelle memorie intragrative, sicché non appare che abbia assolto all'onere di allegazione che Pt_1 su di essa incombeva, non potendosi rimettere alla discrezione del giudice la determinazione del petitum.
3. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di Parte_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c. A fronte della manifesta fondatezza delle difese della parte opposta, deve disporsi l'aumento di un terzo del compenso, ai sensi dell'art. 4, co. 8 D.M. 55/2014.
4. A fronte del rigetto integrale dell'opposizione, occorre vagliare la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rammentare che «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ.,
Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, e specialmente richiamate le argomentazioni in merito all'inapplicabilità della disciplina consumeristica, alla manifesta infondatezza della domanda riconvenzionale, alla genericità di larga parte delle contestazioni, nonché in ragione del contraddittorio richiamo alla disciplina del CMOR, argomentando, al contempo, che non
Contro
Contro potrebbe chiedersi il CMOR per la morosità precedente da parte di e che non avrebbe titolo per chiedere il pagamento dell'ultima fattura, avendo il nuovo fornitore chiesto (e, si deduce, ottenuto) il pagamento del CMOR, che vi siano gli estremi per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., risultando la resistenza in giudizio obiettivamente finalizzata unicamente alla dilazione del pagamento con aggravio della posizione della controparte ed inutile impegno delle (scarse) risorse destinate all'amministrazione della giustizia. La somma a carico del soccombente può determinarsi in misura corrispondenze alla metà dei compensi liquidati, in considerazione del notevole dispendio di attività difensiva a contrasto degli infondati assunti dell'opponente.
5. Sussistono, conseguentemente, i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 4, c.p.c., quantificandosi la somma oggetto di condanna nella misura di € 1.500,00, in considerazione dell'impegno richiesto al
Tribunale adito nell'esame delle difese della parte soccombente.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 408/23, pronunciato il 9.3.23;
- condanna a rimborsare a , le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 8.726,90 per compensi di avvocato del giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna al pagamento a , ex Parte_1 Controparte_1 art. 96, co. 3, c.p.c., della somma di € 4.363,45;
- condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Parte_1
€ 1.500,00.
Così deciso in Prato il giorno 17 maggio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1078/2023 promossa da:
CF ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FERRARO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MARTINA GENTILE e dell'avv. LEONARDO MASI
CONVENUTO OPPOSTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine di cui all'art. 189, n. 1), c.p.c.:
Il procuratore di ha chiesto: «contrariis reiectis, nonché ogni più opportuno Parte_1 accertamento e declaratoria: in via principale: accertare e dichiarare la fondatezza delle deduzioni di cui al giudizio afferenti entrambi i rapporti contrattuali per cui è causa e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di efficacia l'opposto decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la fondatezza delle deduzioni di cui al giudizio afferenti entrambi i rapporti contrattuali per cui è causa e, per l'effetto, condannare la società opposta alla restituzione in favore della delle somme, nella misura che sarà accertata in corso di causa, da quest'ultima Parte_1 corrisposte durante la vigenza del rapporto contrattuale e non dovute siccome derivanti da clausole nulle ovvero da inosservanza di previsioni contrattuali e normative ponendo detta somma in compensazione con quanto risultasse eventualmente dovuto in corso di causa alla società opposta da parte della in ogni caso: accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse pretese e Parte_1 rigettare le medesime;
vittoria di spese e compensi di lite».
pagina 1 di 11 Il procuratore di ha chiesto: «ogni contraria istanza, Controparte_1 deduzione, eccezione e/o domanda reietta: A) in via preliminare, rigettare l'avversa eccezione di nullità dei contratti di fornitura per cui è causa, per le ragioni esposte in atti;
B) nel merito, in tesi: respingere le domande avversarie e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 408/2023 del 9.3.2023
(Tribunale di Prato – R.G. 715/2023), per le ragioni esposte in atti;
C) in ipotesi: riconosciuto il complessivo credito di per l'importo di € 39.196,73, oltre agli interessi Controparte_2 ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e spese portate dal decreto ingiuntivo, condannare al pagamento, in favore di dell'importo di € 39.196,73, oltre agli Pt_1 CP_1 interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e spese portate dal decreto ingiuntivo;
D) in ogni caso: respingere l'avversa domanda riconvenzionale, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti. E) Con vittoria di spese e competenze professionali» e, in via istruttoria, insistendo nell'istanza ex art. 210 formulata nella seconda memoria istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei Controparte_1 confronti di dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di Parte_1
€ 39.196,73 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e Controparte_1 dedotto:
- di aver stipulato con due contratti di somministrazioni di energia elettrica per Parte_1 uso non domestico n. MW21A124020 del 03.09.2021, POD n. IT001E984197993 sito in
Carloforte (SU), c.so Camillo Cavour n. 25, n. MW21A130118 del 17.11.2021, POD n.
IT001E98422062 sito in Carloforte (SU), p.zza Carlo Emanuele n. 28;
- che nel corso del rapporto la controparte aveva sottoscritto plurimi accordi di rateizzazione, rimasti parzialmente inadempiuti;
- di essere creditrice della somma di € a titolo di corrispettivi ancora dovuti per le prestazioni di cui alle fatture n. 486194 (per l'importo di € 2.882,58 IVA inclusa) del 17.05.2022, n. 561847 (per l'importo di € 3.510,22 IVA inclusa) del 15.06.2022, n. 713351 (per l'importo di € 4.671,27
IVA inclusa) del 19.07.2022, n. 752134 (per l'importo di € 7.044,30 IVA inclusa) del 16.08.2022,
n. 804617 (per l'importo di €10.959,96 IVA inclusa) del 19.08.2022, n. 880324 (per l'importo di
€ 8.558,35 IVA inclusa) del 15.09.2022, n. 896967 (per l'importo di € 7.368,54 IVA inclusa) del
17.09.2022, n. 995452 (per l'importo di € 3.683,07 IVA inclusa) del 17.10.2022, n. 1007269 (per l'importo di € 2.594,92 IVA inclusa) del 15.11.2022, n. 1087285 (per l'importo di € 144,30 IVA inclusa) del 17.11.2022.
Ha proposto opposizione non contestando di aver stipulato contratti di Parte_1 somministrazione di energia elettrica per i locali siti in Carloforte, c.so Cavour n. 25 e p.zza Carlo
Emanuele n. 28, né di aver omesso il pagamento delle fatture di cui al ricorso monitorio, ma:
- eccependo la nullità dell'art. 8 delle condizioni generali di fornitura (CGF) e delle condizioni tecnico economiche di fornitura (CTE) per violazione dell'art. 33, co. 2, lett. n) e o) del codice pagina 2 di 11 del consumo, tanto con riferimento alle variazioni dei corrispettivi per effetto dell'indicizzazione GA
, quanto alle perdite di rete, con conseguente non debenza della somma di € 13.934,05 per quanto riguarda la fornitura di c.so Cavour e di € 24.022,07 per quanto riguarda p.zza Carlo
Emanuele;
- eccependo la mancata comunicazione della variazione dei corrispettivi, in spregio all'art. 16, co.
4, CGF;
- con riferimento specifico al locale di c.so Cavour:
o contestando la riconducibilità delle fatture al locale, risultando nel contratto indicato il
POD IT001E984197993 e nelle fatture il POD IT001E98419799;
o eccependo l'inosservanza delle disposizioni contrattuali delle quali era stata eccepita la nullità;
o contestando come illegittima la fatturazione del consumo stimato, non coincidente con quello reale e illegittimamente stimato;
o contestando l'erroneità del calcolo della quota variabile, «avendo determinato quest'ultima sulla base di consumi medi annui ben superiori rispetto a quelli da considerare per ciascun mese di riferimento»;
o contestando “debenza e misura” del corrispettivo CMOR addebitato nella fattura n. 804617/22, in ragione dell'insussistenza dei presupposti, del difetto di legittimazione Contro attiva di
- con riferimento specifico al locale di p.zza Carlo Emanuele:
o contestando l'erroneità della somma ingiunta, essendosi versato, con riferimento alla fattura n. 486194/2022 l'importo di € 2.402,14 anziché di € 1.921,72;
o contestando che «che il computo delle somme richieste [fosse] avvenuto tenendo conto delle letture effettive»;
o contestando l'erroneità del calcolo della quota variabile;
- con riferimento ad entrambi i locali:
o contestando ogni voce di spesa posta a carico di «della quale dovrà esser fornita Pt_1 rigorosa dimostrazione»;
o eccependo la mancata applicazione delle condizioni contrattuali, prevedendo il contratto le condizioni “Luce Amica 2030 G7”, mentre nelle fatture era riportata l'offerta
[...]
”, che ha contestato corrispondere a quanto pattuito;
Org_2
o contestando la correttezza dei “ricalcoli quota variabile”, non comprendendosene la natura, e deducendone la quantificazione in violazione delle pattuizioni contrattuali;
o contestando la quantificazione delle perdite di rete.
pagina 3 di 11 Contro L'opponente ha, dipoi, chiesto la condanna di alla «restituzione delle somme non dovute siccome derivanti da clausole nulle ovvero da inosservanza di previsioni contrattuali e normative», con riferimento a tutti i pagamenti eseguiti in corso di rapporto. ha, quindi, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento Pt_1 della domanda riconvenzionale.
Si è costituito in giudizio la convenuta opposta , che ha Controparte_1 contestato la fondatezza della argomentazioni di controparte, esponendo:
- che gli accordi di rateizzazione avevano valore di ricognizione di debito;
- che la scelta della tariffa multioraria variabile era stata compiuta liberamente dalla controparte, e da questa conseguiva l'indicizzazione all Prezzo Unico Nazionale;
- che le perdite di rete, oltre ad essere menzionate nelle CTE (prevalenti sulle CGF ai sensi dell'art. 8.1), erano definite dalla normativa ARERA;
- che oggetto di comunicazione erano, ai sensi dell'art. 16 CGF, unicamente le modifiche delle condizioni economiche, che non avevano avuto luogo durante la vigenza del contratto;
- che la differenza tra il numero di POD indicato in contratto e quello indicato nelle fatture era riconducibile unicamente alla mancata indicazione del codice di controllo, ininfluente ai fini dell'individuazione del POD;
- che il riferimento ” nelle fatture stava a significare che, nell'ambito della Org_2 tariffa 2030 G7”, era stato scelto il corrispettivo variabile, indicizzato al PUN;
Org_2
- che il TIF consentiva, in caso di mancanza del dato del consumo effettivo, l'impiego di dati di misura stimati;
- che la contestazione del calcolo della quota variabile, affidata a perizia di parte, era inattendibile e comunque incomprensibile;
- che il corrispettivo CMOR era stato applicato, in ragione della morosità dell'utente nei confronti del precedente fornitore, sulla base della pertinente normativa ARERA;
- che era stato computato, quanto al contratto di p.zza Carlo Emanuele, il pagamento nella misura indicata da controparte di € 2.402,14;
- che le contestazioni di “ogni voce” dovevano ritenersi generiche;
- che i “ricalcoli di quota variabile” erano detrazioni a favore del cliente;
- che la domanda riconvenzionale era del tutto generica.
L'opposta ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con la propria seconda memoria l'opponente ha esposto di aver ricevuto dal nuovo fornitore fattura con applicazione del corrispettivo CMOR di € 2.594,92 Contro dell'importo pari alla fattura 1007269/22, allegando «l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della fattura […] stante l'avvenuta accettazione di del piano di rientro Org_3 Contro comprensivo anche della suddetta fattura» ed eccependo il difetto di legittimazione di a chiederne pagina 4 di 11 Contro il pagamento in questa sede. con la propria seconda memoria, ha prodotto i dati di misura comunicati dal distributore, con riferimento al contratto di c.so Cavour.
Indi, disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ragione della pronta spedibilità del giudizio, la causa è stata istruita alle produzioni documentali. Indi, previo scambio degli scritti conclusivi, la è stata rimessa in decisione all'udienza del 06/02/2024.
* * *
1. L'opposizione è infondata, e deve, pertanto, essere disattesa.
1.1. Segnalato che è pacifica tra le parti la stipula del contratto e l'esecuzione della fornitura di energia elettrica, così come il mancato pagamento delle fatture esponenti le somme oggetto del ricorso monitorio, deve procedersi all'esame delle specifiche contestazione dell'opponente, cui si procederà partitamente, ancorché sinteticamente, ai sensi dell'art. 7 DM Giustizia n. 110/23.
1.1.1. Con riferimento alle contestazioni di carattere generale, si osserva quanto segue.
1.1.1.1. L'eccezione di nullità dell'art. 8 delle condizioni generali di fornitura (CGF) e delle condizioni tecnico economiche di fornitura (CTE) in quanto vessatorie per violazione dell'art. 33, co. 2, lett. n) e o) del codice del consumo è priva di pregio, essendo l'opponente una società, e non potendo, quindi, beneficiare della tutela garantita al consumatore che, necessariamente, è persona fisica. Si osservi, peraltro, che la normativa a tutela del consumatore non prevede una specifica approvazione delle clausole vessatorie, prevista, invece, dall'art. 1341, co. 2, c.c. per le clausole c.d. “onerose”, che, tuttavia, sono un numerus clausus, la cui ricorrenza non è stata invocata dall'opponente. Né rileva che la normativa consumeristica sia richiamata nelle schede contrattuali, non essendo nella disponibilità delle parti la determinazione della legge (inderogabile) applicabile, né la previsione convenzionale, anche per relationem, di ipotesi di nullità contrattuale.
1.1.1.2. Il rilievo della mancata comunicazione della variazione dei corrispettivi, in spregio all'art. 16, co. 4, CGF, non coglie nel segno. La previsione contrattuale testé citata ha il seguente tenore: «la comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta sintetica ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate». Già dal tenore letterale della previsione emerge che l'obbligo di comunicazione, finalizzato all'esercizio del diritto di recesso, concerne unicamente le “modifiche unilaterali del contratto da parte del fornitore” e non le “evoluzioni automatiche delle condizioni economiche” (queste le diciture nella rubrica dell'art. 16 CGF) le quali vengono in rilievo nel caso di specie. Rispetto a queste “non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale”, secondo la medesima previsione contrattuale, il che, d'altronde, è ovvio, poiché non si tratta di modifiche del contratto, ma di indici esterni in base ai quali le parti, consensualmente, hanno ritenuto di far variare i corrispettivi contrattuali. Ritiene il Tribunale, allora, che la comunicazione “nella prima bolletta in cui sono applicate”, nel caso di specie, risulta integrata, nelle fatture, dalla specifica indicazione della “quota variabile” nel quadro di dettaglio, che rende edotto il cliente della circostanza che sia intervenuta la variazione.
pagina 5 di 11 1.1.2. Può, quindi, procedersi all'esame delle contestazioni specificamente concernenti la fornitura eseguita presso il locale di c.so Cavour.
1.1.2.1. L'opponente, anzitutto, contesta la riconducibilità delle fatture al locale, risultando nel contratto indicato il POD IT001E984197993 e nelle fatture il POD IT001E98419799. Il rilievo non Contro appare dirimente, non essendovi contestazione né della stipula del contratto con né della somministrazione di energia elettrica presso il punto di somministrazione riferito al locale di c.so Cavour,
e risultando dalla disciplina di settore — par.
6.4 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, adottato da giusta DPCM 11/05/2004 recante “Criteri, modalità e CP_3 condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”
— come la quindicesima cifra, avente funzione di “chiave di controllo” sia opzionale.
1.1.2.2. Quanto all'eccezione di inosservanza delle disposizioni contrattuali delle quali era stata eccepita la nullità, trattasi di contestazione del tutto generica, che non può, in quanto tale, essere presa in considerazione.
1.1.2.3. Con riferimento, invece alla contestazione concernente la fatturazione del consumo stimato, che si assume non coincidente con quello reale e illegittimamente stimato, deve osservarsi che la disciplina di settore (art. 5 Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale c.d. TIF, adottato con delibera ARERA n. 463/2016/R/com) prevede che « 5.1 Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
b) autoletture comunicate dal cliente finale ai sensi dei successivi Articolo 7 e Articolo 8, validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 16 del TIVG e dall'Articolo 15 del TIME;
c) dati di misura stimati.
5.2 Nel caso di utilizzo dei dati di cui al comma 5.1, lettera c), il venditore ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima.
5.3 Il venditore sul mercato libero può, ai sensi del comma 3.2 e con le modalità di cui al comma 3.3, stabilire un diverso ordine di priorità purché, almeno una volta ogni 12 mesi, emetta una fattura che contabilizzi consumi effettivi». L'impiego del dato di misura stimato — anche, trattandosi di somministrazione in mercato libero, con un metodo di stima diverso da quello indicato nel comma 1 — risulta, pertanto, legittimo e lo
è, ai sensi dell'art. 11 TIF, anche in ipotesi di cessazione della fornitura. A ogni modo, l'opponente non ha specificamente contestato la riferibilità al distributore dei dati di misura prodotti in formato .xml, limitandosi a contestare che i prospetti riassuntivi predisposti dall'opposta contengano i dati effettivi.
Contro Al fine di vagliare l'attendibilità della stima compiuta da è d'uopo verificare se il dato di consumo emergente, mese per mese, dai dati comunicati dal distributore, sia congruente alla stima compiuta da Contro nelle fatture oggetto del procedimento monitorio. I dati che qui interessano si rinvengono nei file Contro contenuti nel doc. 21.1 fasc. con particolare riferimento ai file recanti le letture all'ultimo giorno dei mesi da giugno a ottobre:
- 05779711000_01745520211_202206_PNO2G_20220701180947_1DP0012_R.xml
- 05779711000_01745520211_202207_PNO2G_20220801214615_1DP0012_R.xml
- 05779711000_01745520211_202208_PNO2G_20220901195917_1DP0012_R.xml
- 05779711000_01745520211_202209_PNO2G_20221001200042_1DP0012_R.xml pagina 6 di 11 - 05779711000_01745520211_202210_PNO2G_20221101160739_1DP0012_R.xml
Dai file .xml si ricavano le seguenti letture:
Data Misura F1 F2 F3
30/06/2022 6904,519 4265,747 6158,949
31/07/2022 9716,403 6179,353 8694,186
31/08/2022 12970,407 8221,600 11475,403
30/09/2022 14992,743 9445,677 13063,113
31/10/2022 15001,176 9459,838 13095,389
Dai dati di lettura sopra indicati si ricavano, per differenza, i seguenti consumi mensili per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2022, in relazione alla fatturazione dei cui consumi è stata proposta domanda monitoria, che, nella tabella sotto riportata, sono affiancati al tato stimato nelle fatture.
Mese F1 F2 F3
Misurato Stimato Misurato Stimato Misurato Stimato
lug. 2022 2811,884 2220,000 1913,606 2155,000 2535,237 2155,000 ago. 2022 3254,004 2799,000 2042,247 2717,000 2781,217 2717,000 set. 2022 2022,336 1621,000 1224,077 1573,000 1587,710 1573,000 ott. 2022 8,433 19,000 14,161 18,000 32,276 18,000
Totale 8096,657 6659,000 5194,091 6463,000 6936,440 6463,000
Dai dati tratti dalla documentazione ritualmente acquisita, emerge che, a fronte di un consumo effettivo di 20.227,188 kWh, è stato stimato (e fatturato) un minor consumo di 19.585 kWh. Né influisce sull'esito della valutazione la circostanza che il consumo stimato in F2 risulti superiore al consumo effettivo, giacché la differenza di 1269 kWh ca. risulta più che compensata dal minor consumo stimato in F1, in relazione al quale, essendo applicata una tariffa multioraria variabile, il corrispettivo sarebbe risultato più elevato.
Deve dunque ritenersi priva di pregio la censura svolta dall'opponente.
1.1.2.4. ha poi, contestato, l'erroneità del calcolo della quota variabile, «avendo Pt_1 determinato quest'ultima sulla base di consumi medi annui ben superiori rispetto a quelli da considerare per ciascun mese di riferimento». La questione è, tuttavia, assorbita dal riscontro della correttezza del dato di consumo, come argomentato al paragrafo precedente.
1.1.2.5. L'opponente contestando “debenza e misura” del corrispettivo CMOR addebitato nella fattura Contro n. 804617/22, in ragione dell'insussistenza dei presupposti e del difetto di legittimazione attiva di
Giova, pertanto, ricostruire brevemente la fisionomia dal sistema indennitario e definire la natura del
CMOR.
1.1.2.5.1. Il "Sistema Indennitario", come disciplinato dalla deliberazione 593/2017/R/COM dell'ARERA (Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale – ), rappresenta un quadro normativo finalizzato alla Org_4 mitigazione dei rischi derivanti dalla pratica del "turismo energetico", che si configura come un pagina 7 di 11 comportamento opportunistico dei clienti finali, che, in prossimità del passaggio ad un nuovo fornitore di energia, omettano il pagamento delle ultime bollette al fine di sottrarsi agli obblighi contrattuali con il fornitore uscente.
1.1.2.5.2. Il cuore del Sistema Indennitario è rappresentato dal "corrispettivo di morosità" (CMOR), meccanismo di indennizzo introdotto dall'autorità di regolamentazione che prevede il ristoro del fornitore uscente per le perdite subite a causa dell'impossibilità o della scarsa convenienza economica nel recupero delle somme non pagate dai clienti morosi.
La procedura di erogazione del CMOR è articolata e coinvolge diverse parti interessate. A seguito della presentazione della richiesta di indennizzo da parte del fornitore uscente al Gestore del Sistema
Indennitario ( ), quest'ultimo comunica all'impresa di distribuzione la necessità di Org_5 addebitare il CMOR al cliente finale moroso. Una volta ottenuto il pagamento da parte dell'utente,
l'impresa di distribuzione, a sua volta, effettua il versamento del CMOR alla
[...]
che gestisce i flussi finanziari del sistema indennitario, e che provvede Parte_2
a corrispondere le somme al fornitore uscente
Deve osservarsi, da una parte, che l'importo del CMOR, stante la sua funzione ex professo indennitaria, è calcolato in modo forfettario sulla base delle stime di consumo, senza riflettere interamente l'ammontare del credito vantato dal fornitore uscente e, dall'altra, che il sistema indennitario (art. 13 TISIND) prevede una procedura di annullamento del CMOR qualora il credito del fornitore uscente sia soddisfatto integralmente e definitivamente dal cliente finale, il che mira ad evitare duplicazioni di pagamenti e a garantire una gestione efficiente e trasparente del sistema indennitario.
La fatturazione del corrispettivo CMOR al cliente risulta pertanto un obbligo a carico del fornitore entrante in forza della normativa ARERA, sol che ne riceva regolare richiesta, potendo il cliente sottrarsi ove offra prova (ciò che non ricorre nel caso di specie, ove v'è generica allegazione), dell'insussistenza dei presupposti.
1.1.2.5.3. I rilievi dell'opponente in punto di CMOR debbono, pertanto, essere disattesi.
1.1.3. In merito alle contestazioni concernenti la fornitura eseguita presso il locale di p.zza Carlo
Emanuele si osserva quanto segue.
1.1.3.1. L'opponente, anzitutto, contesta la correttezza della somma ingiunta, essendosi versato, con riferimento alla fattura n. 486194/2022 l'importo di € 2.402,14 anziché di € 1.921,72. La contestazione
è infondata: si legge nel ricorso monitorio «fattura n. 486194 (per l'importo di € 2.882,58 IVA inclusa) del 17.05.2022, scaduta il 06.06.2022 […] rimasta inevasa per € 480,43 (doc. 9)». La differenza tra l'importo della fattura e la somma “rimasta inevasa” è pari a 2.402,15, e, pertanto, corrispondente a quanto l'opponente afferma di aver corrisposto.
1.1.3.2. L'opponente seguita contestando che «che il computo delle somme richieste [fosse] avvenuto tenendo conto delle letture effettive». La censura non ha pregio, risultando dall'esame dei dati di lettura Contro in formato .xml (doc. 22.1 fasc. la corrispondenza delle misurazioni con le somme fatturate.
1.1.3.3. V'è poi contestazione dell'erroneità del calcolo della quota variabile, la quale, per la sua genericità, non è idonea ad onerare la controparte di provare il proprio esatto adempimento. Né soccorre la relazione prodotta (doc. 2 fasc. , del tutto apodittica. Pt_1
pagina 8 di 11 1.1.4. In merito alle contestazioni comuni alle due forniture, infine, si osserva quanto segue.
1.1.4.1. La contestazione di “ogni voce di spesa” posta a carico di «della quale dovrà esser Pt_1 fornita rigorosa dimostrazione» è priva di specificità e, conseguentemente, deve essere disattesa, essendo onere di chi eccepisca l'altrui inadempimento di indicarne gli specifici profili.
1.1.4.2. L'eccezione che si appunta sulla la mancata applicazione delle condizioni contrattuali, prevedendo il contratto le condizioni 2030 G7”, mentre nelle fatture era riportata l'offerta Org_2
” è priva di pregio. L'opposta, invero, ha convincentemente argomentato in ordine Org_2 alla qualificabilità quale mera espressione riassuntiva del riferimento a ”, né può Org_2 ritenersi idonea la contestazione della conformità tra le due tariffe, che l'opponente assume differenti, in difetto di esposizione dei profili di difformità.
1.1.4.3. Con riferimento, infine, alla contestazione della correttezza dei “ricalcoli quota variabile”, di cui l'opponete dichiara di non comprendere la natura, e deduce la “quantificazione in violazione delle pattuizioni contrattuali”, deve segnalarsi come anch'essa appaia generica, non evincendosi dall'atto di opposizione se si tratti di voce attiva o passiva — emergendo dalle fatture che trattasi di posta a favore del cliente, portata in riduzione rispetto alla quota variabile. In ogni caso, l'opponente non deduce gli specifici profili dell'inadempimento, onde alla censura non può darsi seguito.
1.1.4.4. Da ultimo, deve segnalarsi che la contestazione della quantificazione delle perdite di rete alla stregua dei criteri ARERA o «siccome addebitate in misura superiore a quella dovuta» risulta del tutto generica: l'opponente avrebbe dovuto specificare in che termini la disciplina tecnica non era stata rispettata, deducendo lo specifico inadempimento contestato.
1.2. L'opponente, in sede di memorie istruttorie ha altresì allegato di aver corrisposto al nuovo fornitore Contro un corrispettivo CMOR di € 2.594,92 importo pari alla fattura 1007269/22, allegando «l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente della fattura […] stante l'avvenuta accettazione di Org_3 del piano di rientro comprensivo anche della suddetta fattura» ed eccependo il difetto di legittimazione Contro di a chiederne il pagamento in questa sede.
Sul punto deve osservarsi, anzitutto, che non v'è prova di un saldo del corrispettivo CMOR al nuovo fornitore, risultando, piuttosto, la sottoscrizione di un piano di rientro, privo come in quanto tale, di valenza estintiva. In secondo luogo, occorre qui richiamare le considerazioni sopra svolte in punto di
CMOR, segnalando come le ragioni del fornitore uscente rimangano integre siano alla soddisfazione del proprio credito (per capitale e per accessori) e solo in caso di effettiva percezione dell'indennizzo CMOR il creditore, in ossequio al generale obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, è tenuto a desistere dalle iniziative intraprese per il recupero (ove risulti il saldo integrale), e, sulla scorta della disciplina ARERA, a provvedere alla celere restituzione di quanto percepito in eccedenza al debitore.
Sicché, finché il fornitore precedente non riceva il pagamento dell'intero da parte di , deve ritenersi Pt_2 legittimato a tutelare il proprio credito anche in via giudiziale, così come debbono ritenersi dovuti gli interessi di mora sino al conseguimento del capitale da parte di , gravando sul debitore moroso il Pt_2 ritardo nella soddisfazione del credito, anche ove imputabile a terzi soggetti.
1.3. L'opposizione proposta da non trovando il favore del diritto, deve esser quindi Parte_1 disattesa. A fronte del rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivamente esecutivo.
pagina 9 di 11 2. La domanda riconvenzionale è manifestamente infondata.
Basti, al riguardo, osservare che, poiché le contestazioni svolte quali motivi di opposizione, richiamate in toto a sostegno della domanda restitutoria, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sono risultate infondate, la domanda riconvenzionale, che sulle medesime si fonda, risulta priva di pregio. Deve, inoltre, segnalarsi che la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la «restituzione delle somme non dovute siccome derivanti da clausole nulle ovvero da inosservanza di previsioni contrattuali e normative» risulta, in citazione, formulata in termini indeterminati, che non hanno trovato specificazione nelle memorie intragrative, sicché non appare che abbia assolto all'onere di allegazione che Pt_1 su di essa incombeva, non potendosi rimettere alla discrezione del giudice la determinazione del petitum.
3. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di Parte_1
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c. A fronte della manifesta fondatezza delle difese della parte opposta, deve disporsi l'aumento di un terzo del compenso, ai sensi dell'art. 4, co. 8 D.M. 55/2014.
4. A fronte del rigetto integrale dell'opposizione, occorre vagliare la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rammentare che «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ.,
Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, e specialmente richiamate le argomentazioni in merito all'inapplicabilità della disciplina consumeristica, alla manifesta infondatezza della domanda riconvenzionale, alla genericità di larga parte delle contestazioni, nonché in ragione del contraddittorio richiamo alla disciplina del CMOR, argomentando, al contempo, che non
Contro
Contro potrebbe chiedersi il CMOR per la morosità precedente da parte di e che non avrebbe titolo per chiedere il pagamento dell'ultima fattura, avendo il nuovo fornitore chiesto (e, si deduce, ottenuto) il pagamento del CMOR, che vi siano gli estremi per l'applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c., risultando la resistenza in giudizio obiettivamente finalizzata unicamente alla dilazione del pagamento con aggravio della posizione della controparte ed inutile impegno delle (scarse) risorse destinate all'amministrazione della giustizia. La somma a carico del soccombente può determinarsi in misura corrispondenze alla metà dei compensi liquidati, in considerazione del notevole dispendio di attività difensiva a contrasto degli infondati assunti dell'opponente.
5. Sussistono, conseguentemente, i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 4, c.p.c., quantificandosi la somma oggetto di condanna nella misura di € 1.500,00, in considerazione dell'impegno richiesto al
Tribunale adito nell'esame delle difese della parte soccombente.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 408/23, pronunciato il 9.3.23;
- condanna a rimborsare a , le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 8.726,90 per compensi di avvocato del giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna al pagamento a , ex Parte_1 Controparte_1 art. 96, co. 3, c.p.c., della somma di € 4.363,45;
- condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Parte_1
€ 1.500,00.
Così deciso in Prato il giorno 17 maggio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 11 di 11