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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7450/2021 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Antonia Donvito;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Sante Arpone e Maria De Carlo Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 10-10-2024 la parte attrice precisava le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con nota in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7-12-2021, , premesso di aver contratto in data 17- Parte_1
5-1997 matrimonio in Massafra con , dall'unione con il quale erano nati i figli Controparte_1
il 25-11-1997 ,autonomo economicamente, e le gemelle ed il 4-5-2002 Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni ma conviventi con la madre, chiedeva pronunziarsi la separazione dal con CP_1
addebito a quest'ultimo con assegno di concorso al mantenimento per sé di € 400, e per le figlie di € per effetto dei comportamenti del coniuge lesivi dei doveri derivanti dal matrimonio e da ultimo del dovere di fedeltà, tanto che il convenuto aveva concepito con altra donna il figlio nato il Per_4
17-4-2017,ed in seguito si era allontanato dalla casa coniugale nel dicembre 2021, per andare a vivere con la nuova compagna ed il figlio minore. L'attrice aggiungeva di essere bracciante agricola con reddito annuo di € 5212 e che per le proprie menomate condizioni fisiche non poteva svolgere più di
50 giornate lavorative annue, avendo fatto domanda per il riconoscimento di invalidità; inoltre doveva fare fronte a locazione di un alloggio per € 300, mentre il svolgeva lavoro di autista CP_1
dipendente oltre ad essere proprietario di numerosi terreni agricoli ,tutti produttivi di reddito. Si
costituiva il il quale non si opponeva alla separazione ma contestava il diritto della moglie CP_1
a percepire assegno di mantenimento in quanto bracciante agricola ed autonoma economicamente
,mentre egli svolgeva lavoro subordinato a tempo determinato quale autista con salario di soli € 500;
deduceva inoltre di non riuscire ad ottenere guadagno dall'attività agricola, ed anzi di avere subito il pignoramento di fondi rustici di sua proprietà per un debito di acquisto attrezzature che non era riuscito ad onorare, e di dovere inoltre fare fronte al pagamento di canoni arretrati di circa € 9000 per la locazione della casa coniugale, somma rispetto alla quale era stato intimato sfratto per morosità;
infine le figlie avevano da tempo lasciato la scuola e non si erano prodigate per la ricerca di un lavoro,
sicchè anche a loro non spettava mantenimento, o comunque un assegno di mantenimento non superiore ad € 100.
Adottati il 2-3-2022 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, e nominato l'istruttore, in data 3-10-2022 era pronunciata sentenza non definitiva sullo status. La causa, istruita documentalmente e mediante informative di polizia tributaria, è stata rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe.
Ciò premesso quanto al fatto, debbono essere in questa sede esaminate le sole questioni accessorie,
stante la già intervenuta pronuncia di sentenza di separazione. A riguardo si rileva che in sede di precisazione delle conclusioni del 10-10-2024 la ricorrente ha dichiarato di non insistere nella domanda di addebito della separazione, ed in quella di contributo di concorso al mantenimento delle figlie ed , avendo queste ultime in corso di causa raggiunto autonomia economica;
deve Per_2 Per_3 quindi essere revocato con decorrenza dall'ottobre 2024 l'assegno di concorso al mantenimento delle stesse figlie già posto a carico del con i provvedimenti presidenziali. CP_1
Deve essere confermata la previsione a carico del convenuto già stabilita in sede presidenziale di assegno mensile di concorso al mantenimento della moglie.
Dalla documentazione fiscale in atti e dalle informative assunte si trae conferma di una apprezzabile disparità economica tra le parti.
L'attrice come non contestato, è bracciante agricola con un reddito contenuto e pari ad € 5212
ritraibile dalla dichiarazione fiscale mod. allegata al ricorso;
soffre di patologie articolari Numer_1
(come da documentazione medica in atti) tali da limitarne verosimilmente la capacità lavorativa specifica, e non è proprietaria di terreni o fabbricati.
Il convenuto è autista dipendente, oltre che coltivatore diretto di uva da tavola - come dichiarato in sede di udienza presidenziale - dotato di partita IVA. Negli anni dal 2020 al 2022 ha percepito un reddito generalmente più elevato rispetto a quello documentato per l'attrice (da ultimo € 14588 per solo lavoro dipendente nel 2022);inoltre è comproprietario per due noni di un appartamento ed un locale categoria C/6 in Castellaneta, è comproprietario o enfiteuta di numerosi fondi rustici nel territorio di quel Comune che ha affermato di coltivare per una porzione corrispondente alla propria quota(cfr. verbale di ud. presidenziale), oltre che proprietario esclusivo di un fondo di categoria vigneto, pure da lui coltivato.
Lo stesso attore è inoltre proprietario di numerosi autoveicoli perlopiù di remota immatricolazione,
ed intestatario di cinque rapporti bancari o finanziari presso differenti istituti ,sui quali tuttavia in sede di indagini di polizia tributaria non sono state reperite significative disponibilità liquide.
Tali risultanze istruttorie inducono presuntivamente a ritenere che il convenuto sia titolare di una maggior capacità di guadagno rispetto al coniuge, assommando redditi da lavoro dipendente con quelli di piccolo imprenditore agricolo;
del resto è documentato da estratto conto Poste Pay, prodotto il 1-3-2022 relativo a periodo da gennaio a dicembre 2021, non contestato specificamente nelle sue risultanze, e riferito a periodo anteriore alla comparizione in fase presidenziale, che il convenuto effettuasse in favore della ricorrente, e presumibilmente anche in favore delle figlie con questa conviventi, versamenti mensili mediamente pari ad € 500/600. Ciò rende evidente che egli fosse titolare di capacità di reddito maggiore di quella affermata in sede di costituzione in giudizio e comunque migliore rispetto a quella del coniuge.
L'accertata differenza di reddito giustificava la liquidazione operata con i provvedimenti provvisori di assegno di mantenimento di € 250 in favore della moglie - al fine di garantirle il mantenimento di un tenore di vita,sia pure verosimilmente frugale, assimilabile a quello sperimentato nel corso della convivenza - e delle figlie allora non autosufficienti, la cui giovane età al momento della proposizione della domanda non poteva fare presumere una inerte negligenza nel rendersi economicamente autonome.
La revoca, dal mese di ottobre 2024 compreso, dell'assegno previsto in favore delle figlie, la cui raggiunta autosufficienza è stata comunicata in sede di precisazione delle conclusioni ,comporta un aumento delle disponibilità economiche dell'obbligato, cui pure deve essere proporzionato l'assegno di mantenimento ex art.156 comma 2 c.civ. ;ciò giustifica con la stessa decorrenza dell'ottobre 2024
l'aumento ad € 400(rispetto al minore importo di € 250 riconosciuto in sede presidenziale)
dell'assegno previsto in favore di . Parte_1
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , così provvede:
1)dando atto della già intervenuta pronuncia di separazione tra le parti ,conferma sino al mese di settembre 2024 l'assegno di € 200 ciascuna oltre rivalutazione Istat stabilito a carico di CP_1
per concorso paterno al mantenimento delle figlie ed , come stabilito in sede
[...] Per_2 Per_3
di provvedimenti presidenziali;
revoca detto assegno dal mese di ottobre 2024 in poi;
2)pone a carico di a decorrere dal mese di marzo 2022 e sino al mese di settembre Controparte_1
2024 compreso, assegno di concorso al mantenimento della moglie in misura Parte_1
pari ad € 250;aumenta tale assegno ad € 400 con decorrenza dal giorno cinque del mese di ottobre decorrenza;
3)compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 7-1-2025 Il Presidente rel.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
300 per ciascuna ,esponendo che la convivenza coniugale era divenuta progressivamente intollerabile
2024 e scadenza al giorno cinque di ogni mese successivo oltre rivalutazione istat con la stessa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7450/2021 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Antonia Donvito;
Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Sante Arpone e Maria De Carlo Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 10-10-2024 la parte attrice precisava le conclusioni come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con nota in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7-12-2021, , premesso di aver contratto in data 17- Parte_1
5-1997 matrimonio in Massafra con , dall'unione con il quale erano nati i figli Controparte_1
il 25-11-1997 ,autonomo economicamente, e le gemelle ed il 4-5-2002 Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni ma conviventi con la madre, chiedeva pronunziarsi la separazione dal con CP_1
addebito a quest'ultimo con assegno di concorso al mantenimento per sé di € 400, e per le figlie di € per effetto dei comportamenti del coniuge lesivi dei doveri derivanti dal matrimonio e da ultimo del dovere di fedeltà, tanto che il convenuto aveva concepito con altra donna il figlio nato il Per_4
17-4-2017,ed in seguito si era allontanato dalla casa coniugale nel dicembre 2021, per andare a vivere con la nuova compagna ed il figlio minore. L'attrice aggiungeva di essere bracciante agricola con reddito annuo di € 5212 e che per le proprie menomate condizioni fisiche non poteva svolgere più di
50 giornate lavorative annue, avendo fatto domanda per il riconoscimento di invalidità; inoltre doveva fare fronte a locazione di un alloggio per € 300, mentre il svolgeva lavoro di autista CP_1
dipendente oltre ad essere proprietario di numerosi terreni agricoli ,tutti produttivi di reddito. Si
costituiva il il quale non si opponeva alla separazione ma contestava il diritto della moglie CP_1
a percepire assegno di mantenimento in quanto bracciante agricola ed autonoma economicamente
,mentre egli svolgeva lavoro subordinato a tempo determinato quale autista con salario di soli € 500;
deduceva inoltre di non riuscire ad ottenere guadagno dall'attività agricola, ed anzi di avere subito il pignoramento di fondi rustici di sua proprietà per un debito di acquisto attrezzature che non era riuscito ad onorare, e di dovere inoltre fare fronte al pagamento di canoni arretrati di circa € 9000 per la locazione della casa coniugale, somma rispetto alla quale era stato intimato sfratto per morosità;
infine le figlie avevano da tempo lasciato la scuola e non si erano prodigate per la ricerca di un lavoro,
sicchè anche a loro non spettava mantenimento, o comunque un assegno di mantenimento non superiore ad € 100.
Adottati il 2-3-2022 i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, e nominato l'istruttore, in data 3-10-2022 era pronunciata sentenza non definitiva sullo status. La causa, istruita documentalmente e mediante informative di polizia tributaria, è stata rimessa al collegio sulle conclusioni in epigrafe.
Ciò premesso quanto al fatto, debbono essere in questa sede esaminate le sole questioni accessorie,
stante la già intervenuta pronuncia di sentenza di separazione. A riguardo si rileva che in sede di precisazione delle conclusioni del 10-10-2024 la ricorrente ha dichiarato di non insistere nella domanda di addebito della separazione, ed in quella di contributo di concorso al mantenimento delle figlie ed , avendo queste ultime in corso di causa raggiunto autonomia economica;
deve Per_2 Per_3 quindi essere revocato con decorrenza dall'ottobre 2024 l'assegno di concorso al mantenimento delle stesse figlie già posto a carico del con i provvedimenti presidenziali. CP_1
Deve essere confermata la previsione a carico del convenuto già stabilita in sede presidenziale di assegno mensile di concorso al mantenimento della moglie.
Dalla documentazione fiscale in atti e dalle informative assunte si trae conferma di una apprezzabile disparità economica tra le parti.
L'attrice come non contestato, è bracciante agricola con un reddito contenuto e pari ad € 5212
ritraibile dalla dichiarazione fiscale mod. allegata al ricorso;
soffre di patologie articolari Numer_1
(come da documentazione medica in atti) tali da limitarne verosimilmente la capacità lavorativa specifica, e non è proprietaria di terreni o fabbricati.
Il convenuto è autista dipendente, oltre che coltivatore diretto di uva da tavola - come dichiarato in sede di udienza presidenziale - dotato di partita IVA. Negli anni dal 2020 al 2022 ha percepito un reddito generalmente più elevato rispetto a quello documentato per l'attrice (da ultimo € 14588 per solo lavoro dipendente nel 2022);inoltre è comproprietario per due noni di un appartamento ed un locale categoria C/6 in Castellaneta, è comproprietario o enfiteuta di numerosi fondi rustici nel territorio di quel Comune che ha affermato di coltivare per una porzione corrispondente alla propria quota(cfr. verbale di ud. presidenziale), oltre che proprietario esclusivo di un fondo di categoria vigneto, pure da lui coltivato.
Lo stesso attore è inoltre proprietario di numerosi autoveicoli perlopiù di remota immatricolazione,
ed intestatario di cinque rapporti bancari o finanziari presso differenti istituti ,sui quali tuttavia in sede di indagini di polizia tributaria non sono state reperite significative disponibilità liquide.
Tali risultanze istruttorie inducono presuntivamente a ritenere che il convenuto sia titolare di una maggior capacità di guadagno rispetto al coniuge, assommando redditi da lavoro dipendente con quelli di piccolo imprenditore agricolo;
del resto è documentato da estratto conto Poste Pay, prodotto il 1-3-2022 relativo a periodo da gennaio a dicembre 2021, non contestato specificamente nelle sue risultanze, e riferito a periodo anteriore alla comparizione in fase presidenziale, che il convenuto effettuasse in favore della ricorrente, e presumibilmente anche in favore delle figlie con questa conviventi, versamenti mensili mediamente pari ad € 500/600. Ciò rende evidente che egli fosse titolare di capacità di reddito maggiore di quella affermata in sede di costituzione in giudizio e comunque migliore rispetto a quella del coniuge.
L'accertata differenza di reddito giustificava la liquidazione operata con i provvedimenti provvisori di assegno di mantenimento di € 250 in favore della moglie - al fine di garantirle il mantenimento di un tenore di vita,sia pure verosimilmente frugale, assimilabile a quello sperimentato nel corso della convivenza - e delle figlie allora non autosufficienti, la cui giovane età al momento della proposizione della domanda non poteva fare presumere una inerte negligenza nel rendersi economicamente autonome.
La revoca, dal mese di ottobre 2024 compreso, dell'assegno previsto in favore delle figlie, la cui raggiunta autosufficienza è stata comunicata in sede di precisazione delle conclusioni ,comporta un aumento delle disponibilità economiche dell'obbligato, cui pure deve essere proporzionato l'assegno di mantenimento ex art.156 comma 2 c.civ. ;ciò giustifica con la stessa decorrenza dell'ottobre 2024
l'aumento ad € 400(rispetto al minore importo di € 250 riconosciuto in sede presidenziale)
dell'assegno previsto in favore di . Parte_1
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , così provvede:
1)dando atto della già intervenuta pronuncia di separazione tra le parti ,conferma sino al mese di settembre 2024 l'assegno di € 200 ciascuna oltre rivalutazione Istat stabilito a carico di CP_1
per concorso paterno al mantenimento delle figlie ed , come stabilito in sede
[...] Per_2 Per_3
di provvedimenti presidenziali;
revoca detto assegno dal mese di ottobre 2024 in poi;
2)pone a carico di a decorrere dal mese di marzo 2022 e sino al mese di settembre Controparte_1
2024 compreso, assegno di concorso al mantenimento della moglie in misura Parte_1
pari ad € 250;aumenta tale assegno ad € 400 con decorrenza dal giorno cinque del mese di ottobre decorrenza;
3)compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 7-1-2025 Il Presidente rel.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
300 per ciascuna ,esponendo che la convivenza coniugale era divenuta progressivamente intollerabile
2024 e scadenza al giorno cinque di ogni mese successivo oltre rivalutazione istat con la stessa