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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 13316 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13316 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
CESARANO ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._2
CESARANO ALESSANDRA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/07/2024 e Parte_1 Controparte_1
-premesso di aver contratto matrimonio in Monte di ID il 31/03/2001 e che dalla
[...]
Per_ loro unione sono nate le figlie (30.08.2001), (19.03.2005) e (14.12.2012) - Persona_1 Per_3
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 21.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“B) i coniugi vivranno separati e la figlia minorenne sarà affidata ad entrambi i genitori con Per_3 domiciliazione presso la madre;
C) la casa coniugale sita in Monte di ID (NA) alla Via Amedeo n. 116, di proprietà del IG.
, padre del IG. , concessa in comodato Parte_2 Controparte_1
d'uso gratuito ai coniugi, sarà assegnata alla IG.ra che l'abiterà in uno alle Parte_1
Per_ figlie minorenne, e maggiorenni economicamente non indipendenti. Per_3 Persona_1
D) Le parti convengono che allorquando il proprietario, IG. (o Parte_2 chi ne acquisterà il diritto), riconoscerà alla IG.ra il diritto di abitazione o, in Parte_1 subordine, di comodato d'uso abitativo gratuito vita natural durante, sulla porzione, della casa familiare sita in Monte di ID (NA) alla Via Amedeo n. 116, costituita dal primo o dal secondo piano (con riserva di gradimento della IG.ra al momento della costituzione) e dal posto Parte_1 auto pertinenziale, il IG. , provvederà ai lavori per la divisione dei due Controparte_1 piani della villetta di Via Amedeo n. 116 Monte di ID (NA) realizzando due distinti appartamenti indipendenti e la IG.ra si trasferirà nella porzione dell'immobile così diviso Parte_1 su cui le è stato riconosciuto il diritto di abitazione o di comodato d'uso abitativo vita natural durante.
Le figlie domicilieranno, comunque, presso la madre. Il IG. si obbliga a Controparte_1 sostenere i costi per la trascrizione dell'assegnazione, per la costituzione del diritto di abitazione o di comodato d'uso gratuito vita natural durante a favore della IG.ra , nonché per i lavori di Parte_1 divisione del suindicato immobile, di adeguamento e ristrutturazione interna della porzione di cui al diritto di abitazione o comodato d'uso della IG.ra , affinché tale porzione sia abitabile Parte_1 ovvero dotata di cucina, bagno, due camere da letto e living oltre. Il IG. sosterrà i Controparte_1 costi per ammobiliare gli ambienti e dotarli di elettrodomestici, utenze, riscaldamenti e condizionamento. L'inizio dei lavori di divisione dell'immobile sarà comunicato dal IG.
[...]
alla IG.ra con tre mesi di anticipo concordando con la stessa la località Controparte_1 Parte_1 ove la medesima potrà abitare con le figlie durante i lavori edili che dovranno svolgersi nel minor tempo possibile. Eventuali costi per le eIGenze abitative della IG.ra e delle figlie saranno Parte_1
a carico del IG. . CP_1 Controparte_1
E) Il IG. si obbliga a contribuire al mantenimento della moglie e delle tre Controparte_1 figlie nel modo che segue: 1) versamento alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese della somma di €1.600,00 (milleseicento/00) ovvero € 400,00 pro-capite. L'importo mensile sarà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto della IG.ra e sarà rivalutato Parte_1 annualmente, come per legge, secondo gli indici istat;
2) pagamento integrale della utenza idrica, tari o equivalente tassazione sullo smaltimento dei rifiuti, nonchè eventuale imu dell'immobile abitato dalla IG.ra . Il IG. si obbliga altresì al pagamento, nella misura massima Parte_1 Controparte_1 mensile di € 250,00, dell'utenza relativa all'energia elettrica, alla telefonia fissa, ivi compreso internet, e al consumo di gas. Essendo il costo del gas sostenuto attraverso la ricarica periodica di un serbatoio, il consumo mensile sarà stimato sulla scorta dei consumi dell'anno precedente.
L'eccedenza dei consumi rispetto alla predetta somma mensile di € 250,00 sarà documentata dal IG.
e, quindi, sostenuta dalla IG.ra . Il pagamento relativo alle utenze avverrà Controparte_1 Parte_1 in via diretta da parte del IG. o mediante consegna del relativo importo alla IG.ra Controparte_1
. Parte_1
F) Il IG. sosterrà nella misura del 100% le spese straordinarie delle figlie Controparte_1 come individuate e disciplinate da protocollo d'intesa sottoscritto tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Napoli, ivi comprese le spese per alloggi fuori sede delle figlie per motivi di studio e relativa paghetta settimanale o mensile.
G) Il IG. avrà il diritto ad avere con sé la figlia minore secondo Controparte_1 Per_3
i tempi e le modalità di seguito indicati:
1) due giorni a settimana il martedi e il giovedi o diverso giorno da concordare con un giorno di anticipo, dalle ore 16.30 alle ore 21.00;
2) week end alternati - intendendosi con il termine week end il periodo compreso tra le ore 10.00 del
Venerdì alle ore 21.00 della domenica. Previo accordo tra i genitori, il pernotto presso il padre potrà essere spostato in altri giorni tenendo conto sempre delle eIGenze e della volontà della figlia.
2) Il padre preleverà la figlia a scuola o presso l'abitazione materna e ivi la riaccompagnerà;
3) La figlia minore trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane consecutive nel periodo Per_3 estivo nel mese di luglio o agosto, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno con la possibilità, per entrambi, di portare la figlia in vacanza comunicando la località di villeggiatura e la propria reperibilità all'altro coniuge;
4) trascorrerà, secondo il criterio dell'alternanza, il 24 e 26 dicembre con un genitore, il 25 Per_4 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore, il 1 gennaio con l'altro. Per le feste pasquali, la minore sarà, ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di
Pasquetta.
5) Gli ulteriori giorni di festività di calendario seguiranno il criterio dell'alternanza in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con la figlia. Ulteriori periodi di visita potranno, comunque, essere concordati tra i genitori;
6) Il compleanno e l'onomastico dei genitori, nonché la festa del papà e la festa della mamma, sarà trascorso dalla minore con il genitore festeggiato anche in deroga al calendario ordinario, mentre il compleanno e l'onomastico della minore, in mancanza di diverso accordo, sarà trascorso dalla stessa ad anni alterni con ciascun genitori, l'anno in cui trascorrerà il compleanno con un genitore trascorrerà
l'onomastico con l'altro genitore.
I patti di cui al presente accordo di separazione avranno effetto tra le parti con la sottoscrizione del presente atto”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.3, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno Controparte_1
2001);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte di ID per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile); e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 21/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino