Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito della trattazione cartolare disposta in base all'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025 e al deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al N. 19564 / 2023 R.G. , cui sono riuniti il fascicolo N.13967/2024 e
18208/2024 promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
( NRG 19564/2023); C.F._2
(NRG 13967/2024) Parte_3 CodiceFiscale_3
C.F. ( NRG 18208/2024) Parte_4 C.F._4
Tutti rappresentati e difesi dall' avv. CIRILLO ERNESTO MARIA ed elett.te dom.ti come in atti
Ricorrente
Contro
app.to/a e difeso/a dall'avv. ( ) ed elett.te dom.to/a come in atti Controparte_1
Resistente
Oggetto :retribuzione
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorsi, riuniti, nrg 19564/2023, 13967/2024 e 18208/2024 depositati rispettivamente in data
27.10.2023, 14.06.2024 e 31.07.2024 i ricorrenti signori , , Parte_1 Parte_2 [...]
e premesso di aver ottenuto con Sentenza del Tribunale di Napoli in Pt_3 Parte_4
funzione di Giudice del lavoro rispettivamente n. 2152/2023, n.2711/2022 e n.5470/2022
l'accertamento del diritto all'inquadramento nel livello 4° del CCNL telecomunicazioni con profilo di "operatore di call center/customer care" con decorrenza, dalle rispettive assunzioni, e alle conseguenti differenze retributive, maturate da tale data;
che la società convenuta non aveva
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che aveva chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di dette differenze, maturate per dal 16.03.2011 al 30.11.2019, per dal 15.03.2011 al 12.11.2014, Parte_1 Parte_2 per dal 13.05.2014 al 30.11.2019, per dal 01.07.2011 al 30.11.2019 Parte_3 Parte_4
data di interruzione del rapporto di lavoro, quantificate sulla base delle buste paga, come da conteggi allegati al ricorso, e precisamente per in €. 6845,52, per in €. 2138,07, pe in Pt_1 Pt_2 Pt_3
€. 3879,12, per €. 5770,64 ovvero al pagamento di somma diversa, maggiore e/o minore Pt_4
da stabilire in corso di giudizio. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
La società cui è stato notificato l'atto introduttivo non si è costituita in giudizio, va quindi preliminarmente dichiarata la contumacia.
Essendo il giudizio istruito documentalmente, all'esito del deposito delle note dopo la trattazione disposta in sostituzione dell' udienza del 27.03.2025 la causa matura per la decisione è stata decisa con il deposito telematico della sentenza completa di motivazione e dispositivo.
Il ricorso è fondato, sulla falsariga di quanto osservato da altri magistrati della sezione in numerosi procedimenti, definiti con altrettante sentenze, alle quali in questa sede ci si riporta, per la correttezza e completezza delle relative motivazioni ( sentenza n. 57/2023, gl. Armato;
sentenza n. 865/2023, gl.
Cardellicchio; sentenza n. 1359/2023, gl sentenza n. 1765/2023, gl sentenza n. Per_1 Per_2
2186/2023, gl n.6031/2024 gl ). Per_3 Per_4
Con il presente giudizio i ricorrenti intendono pervenire, allegando all'uopo specifici conteggi il cui termine finale coincide con la data di cessazione del rapporto di lavoro, alla quantificazione dell'importo spettante a titolo di differenze retributive il cui diritto è stato accertato con le sentenze menzionate.
Ne consegue che l'attuale materia del contendere è data unicamente dalla determinazione del quantum debeatur sulla base ed in conseguenza del citato accertamento giudiziale.
Ciò posto, va evidenziato che il conteggio allegato e notificato unitamente al ricorso introduttivo contiene le voci ed i relativi valori economici che sono stati posti a base dello stesso, che afferisce al periodo lavorativo indicato e precisamente per dal 16.03.2011 al 30.11.2019, per Parte_1
dal 15.03.2011 al 12.11.2014, per dal 13.05.2014 al 30.11.2019, per Parte_2 Parte_3
dal 01.07.2011 al 30.11.2019. Parte_4
In particolare, per il conteggio sono state utilizzate le buste paga allegate, che costituiscono documenti provenienti dal datore di lavoro.
L'elaborato contabile quindi è stato sviluppato sui dati che la stessa società ha inserito negli statini mensili, quanto a orario di lavoro, assenze, anche per sciopero, sospensioni collettive dell'attività lavorativa per intervento degli ammortizzatori sociali ( cfr. copia buste paga e conteggi).
Pag. 2 a 4 Va ancora evidenziato che trattandosi di un rapporto di lavoro cessato, ricadono necessariamente a carico dell'ex datore di lavoro le differenze economiche sulle indennità erogate dall' per gli CP_2 ammortizzatori sociali, come CDS, CIGS e FIS, che derivano dall'accertato inadempimento datoriale in merito all'inesatto e inferiore inquadramento contrattuale delle lavoratrici.
La società convenuta, in conclusione, va condannata al pagamento a titolo di differenze retributive per il periodo indicato in motivazione, compresa quota TFR, delle seguenti somme e precisamente
€. 6845,52 in favore di , di €. 2138,07 in favore di , €. 3879,12 Parte_1 Parte_2
in favore di e di €. 5770,64 in favore di . Parte_3 Parte_4
Sugli importi dovuti da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art.150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.38 del 29 gennaio
2001.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 ed in particolare art.4, comma2,, in considerazione del valore delle causa e dell'effettiva attività svolta esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di G.L., nella persona del GOP dr.ssa Adele Di Lorenzo così definitivamente pronunciando a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l pagamento di €. Controparte_1
6845,52 in favore di , di €. 2138,07 in favore di , di €. 3879,12 Parte_1 Parte_2
in favore di e di €. 5770,64 in favore di compresa quota TFR Parte_3 Parte_4
oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
b) condanna, altresì, al pagamento delle spese di giustizia che si Controparte_1
liquidano in € 5000,00 oltre C.U. di €.118,50 ( fasc. rg.19564/2023) e spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Napoli addì 27.03.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Adele Di Lorenzo
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