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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5899 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IX sezione civile, in persona del G.M., dott.
Marcello Sinisi, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9636/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 4781/2021, depositata il
3.11.2021, pendente
TRA
(C.F. ), elett.te Parte_1 C.F._1
dom.to in Napoli alla Via G. Porzio, Centro direzionale is. G/7, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Montagna che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
(P.I. , in persona del legale rap.te p.t., domiciliata in
[...] P.IVA_1
Salerno alla via Luigi Guercio n. 319 presso lo studio del difensore di primo grado, Avv. Mariu' Amatruda
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), residente Controparte_2 C.F._2
in Pollena Trocchia (NA) alla Via Cimitero n. 28
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 19/03/2025 in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 - Parte appellante ha tempestivamente impugnato (con atto di citazione notificato il 12.4.2022 alla società assicuratrice e rinotificato il 10.11.2022 all'appellato responsabile civile) la sentenza in epigrafe di intervenuta pronuncia di accoglimento parziale al 50% della domanda risarcitoria per l'importo complessivo di € 6.567,39 a carico dei convenuti in solido (oltre alla refusione delle spese di lite parimenti a carico dei convenuti in solido, quantificate in €
2.900,00, oltre accessori di legge), esperita nell'aprile 2019 avverso il sig.
e la in relazione alle Controparte_2 Controparte_1 lesioni asseritamente patite dall'istante in occasione del sinistro verificatosi il
19.07.2017, alle 17.30 circa in Napoli, alla Via Brecce, nei pressi dell'edificio Contr commerciale allorquando l'istante, quale conducente del motoveicolo
Honda SH tg. DV51640, assicurato per la a CP_4 Controparte_1 era stato impattato dal veicolo Fiat Panda tg. AW653VA, di proprietà dell'odierno appellato, assicurato con che era fuoriuscito Controparte_5 Contr dal predetto edificio;
deduceva l'istante che, a seguito della collisione, era rovinato al suolo in uno al motoveicolo, riportando lesioni, tali da richiedere le cure del P.S. dell'ospedale S.M. Loreto Nuovo di Napoli, dove gli era stata diagnosticata “frattura trimalleolare caviglia sinistra, contusioni multiple, escoriazioni”. Parte appellante, lamentando l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure delle dichiarazioni rese dal teste escusso, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza nel senso dell'accertamento della piena ed esclusiva responsabilità nell'incidente per cui è causa dell'autovettura Fiat
Panda tg. AW653VA, di proprietà dell'appellato ; in via Controparte_2 gradata, ha chiesto di ridurre la percentuale di concorso di colpa ascritta all'istante, con la condanna delle controparti in solido al risarcimento dei danni sulla scorta delle perizie medico-legali delle parti prodotte nel corso del giudizio di primo grado, disattese con difetto di motivazione dal giudice di prime cure
(che aveva riconosciuto un danno biologico permanente soltanto del 6%), il tutto con vittoria delle spese di lite in relazione al doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni di parte appellante, è stata rimessa in decisione all'udienza del 19.3.2025, con la concessione del termine ordinario ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, in via preliminare va dichiarata la contumacia degli appellati, entrambi ritualmente evocati nel presente giudizio e non costituitisi.
- 2 - Mette conto, altresì, evidenziare l'ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. in quanto contenente la chiara indicazione delle censure mosse nei riguardi della motivazione svolta dal Giudice di prime cure e posta a fondamento della decisione della domanda: invero, l'atto di citazione di appello contiene la precisa formulazione delle parti della sentenza impugnata oggetto di doglianza e delle modifiche della pronuncia concretamente richieste.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Invero, va respinta la prima doglianza sollevata dall'appellante avente ad oggetto la pretesa erronea applicazione del disposto dell'art. 2054 comma 2 c.c..
A tal proposito va osservato che, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'unico teste escusso, sig. nulla ebbe a precisare Testimone_1 riguardo alla condotta di guida tenuta dall'istante, conducente del motoveicolo che ebbe a collidere con la sua parte laterale destra con la parte anteriore della
Fiat Panda del convenuto che si era a sua volta immesso nel flusso della circolazione proveniente dal parcheggio di un centro commerciale all'ingrosso
(quindi in violazione dell'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza imposto dall'art. 145 comma 6 del C.d.S.) e, in particolare, nulla ebbe a riferire in ordine alla velocità del motoveicolo guidato dal , né su eventuali manovre Pt_1 effettuate da quest'ultimo per evitare l'impatto, non rivestendo del resto alcun valore indiziario a favore della regolarità del comportamento del motociclista la mera circostanza che lo stesso avesse un appuntamento proprio in loco con il teste. Pertanto, in mancanza di qualsivoglia dato probatorio riferibile alla velocità del motoveicolo danneggiato, nonché di ogni informazione in merito ad un eventuale contegno assunto dal suo conducente al fine di evitare l'impatto con l'auto antagonista, il Tribunale reputa corretta l'applicazione nella fattispecie in disamina della presunzione legale di concorso di colpa al 50% dei conducenti i mezzi entrati in collisione, pur dando per acclarata la violazione dell'obbligo di dare la precedenza da parte del conducente il veicolo di parte appellata in quanto immessosi nel flusso della circolazione da un parcheggio privato senza osservare i dettami della disposizione in precedenza richiamata.
D'altro canto, secondo il consolidato e condiviso orientamento di legittimità, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche
- 3 - dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. n.
33483/2024; Cass. n. 7479/2020), verifica nel caso di specie preclusa dalla assoluta carenza e genericità, anche sul punto, della deposizione testimoniale de qua.
Parimenti infondata risulta essere la seconda doglianza sollevata dall'appellante, avente ad oggetto la contestata quantificazione del danno biologico permanente operata dal giudice di prime cure, nella misura del 6% in quanto espressamente e convincentemente fondata sull'applicazione dell'allegato II del D.M. 3.7.2003
e dei parametri aggiornati di cui al richiamato D.M. del 9.1.2019. Peraltro non risulta prodotto in atti il secondo elaborato peritale, pur versato agli atti di causa di primo grado all'udienza del 17/2/2021, a firma del dott. su Persona_1 incarico della compagnia assicurativa , asseritamente recante una CP_1 quantificazione del danno pari al 7%, così come riportato nell'atto di appello.
Dal sin qui argomentato consegue il rigetto del gravame.
Nulla sulle spese del presente grado stante la contumacia degli appellati. Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello promosso come in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza gravata;
2) nulla per le spese del presente grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
T.U. n. 115/2002.
Napoli 12.6.2025 Il Giudice
dott. Marcello Sinisi
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